Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 487
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio in attesa di procedimento penale

    Il giudice rigetta la richiesta di sospensione basandosi sull'art. 20 del D.Lgs. 74/2000, che vieta la sospensione dei procedimenti amministrativi e tributari per pendenza di procedimento penale relativo agli stessi fatti.

  • Rigettato
    Violazione art. 7, co. 1, D.L. n. 269/2003

    La Corte ritiene che la Guardia di Finanza abbia correttamente identificato il ricorrente come amministratore di fatto dell'associazione, sulla base di elementi quali la sua formale carica di amministratore in un periodo pregresso e la delega ad operare sul conto corrente, con numerosi prelievi significativi. Questi elementi evidenziano una posizione di leadership nella gestione finanziaria.

  • Rigettato
    Decadenza del termine di accertamento

    Il Collegio applica l'art. 2, commi 2 e 9, del D.P.R. 322/98 (vigente pro tempore) che stabilisce il termine per la presentazione della dichiarazione telematica per le persone giuridiche. Poiché il periodo d'imposta dell'associazione termina il 30.06.2018, l'ultimo giorno del nono mese successivo è il 31.03.2019. Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento è quindi il 31.12.2024. L'avviso è stato notificato il 02.05.2024, rispettando ampiamente il termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 487
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 487
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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