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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15899/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301253 2024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13058/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di Finanza, Compagnia di Pomezia (di seguito G.d.F.), ha trasmesso all'Ufficio dell'ADE il
Processo Verbale di Constatazione nr. 10618 redatto a conclusione delle attività di verifica fiscale a carico della Associazione_1, poi fusa nella ASD Pomezia Calcio 1957. In calce al suddetto PVC (foglio 106) la G.d.F. rappresentava che “gli autori delle violazioni” sono da indentificarsi in tre persone tra cui il
Ricorrente. Vista la suddetta segnalazione, circa gli amministratori di fatto, l'Ufficio, in data 15.05.2024, notificava l'avviso di accertamento in oggetto anche al Sig. Ricorrente_1. In data 01.07.2024, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, presentava istanza di adesione a cui poi seguiva il deposito del ricorso.
Si è costituita l'ADE, la quale ha ricostruito tutta la vicenda ed ha contrastato le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
Va in premessa deciso il rigetto della richiesta di sospendere questo giudizio in attesa dell'esito di quello penale, poiché al caso di specie è applicabile l'art. 20 D.Lgs. 74/2000: “1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
1- bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato (Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i) del
D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87).
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel corso dell'attività di verifica, iniziata il 04.04.2019 a carico della Associazione_1, la SSD è cessata in data 20.06.2019 e fusa con la Associazione_3., dando origine alla Associazione_1
. L'Ufficio Controlli dell'ADE ha condiviso le conclusioni della G.d.F. (foglio 5 e s.s.) nel ritenere che la Associazione_1 sia solo formalmente una associazione senza fini di lucro e che, di fatto, essa debba considerarsi una Società Sportiva Dilettantistica. La G.d.F., fatti gli opportuni riscontri (fogli 7 e ss.), ha rileva che per l'anno 2017/2018 la Associazione_1 risulta non avere, ai fini delle II.DD. e dell'Iva, i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991. L'A.f., pertanto, ha ritenuto applicabile il regime ordinario. Appare anche rilevante evidenziare che per l'anno d'imposta 2017/2018 la Associazione_1
non ha trasmesso le dichiarazioni dei redditi, ha omesso la regolare tenuta delle scritture contabili e, per l'anno d'imposta 2017 non risulta trasmessa la dichiarazione IVA. La ricostruzione dei ricavi imputabile alla Associazione_1 e ai soggetti coobbligati, tra i quali anche l'odierno ricorrente, è stata svolta sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie (ex artt. 32, co. 1, n. 2, e 51, co. 2, n. 2, dei D.P.R. nr. 600/1973 e nr. 633/1972), della documentazione contabile acquisita nel corso della verifica, e sulle informazioni presenti alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, opportunamente integrate con gli ulteriori dati emersi in sede di riscontro sostanziale di coerenza esterna (fogli 15 e ss.).
Nel caso che ci occupa, peraltro, il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione il
01.07.2024 alla quale, il 31.07.2024, è seguito il contraddittorio formalizzatosi nel processo verbale regolarmente protocollato, acquisito al fascicolo di accertamento e depositato nel fascicolo di udienza. La contestazione appare pertanto infondata.
Dall'esame del P.V.C. e dei successivi Processi verbali redatti in sede di adesione è evincibile che il sig.
Ricorrente_1 è perfettamente a conoscenza dei rilievi a lui ascritti in sede di verifica. Per effetto di tale precedente notifica del processo verbale al Ricorrente e della conseguente conoscenza legale che ne ha maturato, non sussiste alcun difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in discussione
La Parte si duole che l'Ufficio, identificando il Sig. Ricorrente_1 quale autore delle violazioni, abbia violato l'art. 7, co. 1, del D.L. n. 269/2003 - convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 - (in vigore dal 02/10/2003), che prevede: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.”. L'articolo ha modificato la portata del principio “personalistico” previsto dal vigente art. 11, co. 1, del D.lgs. 472/1997, che prevede: “Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa […] dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società,
l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti”. In altri termini, la lettura congiunta delle due suddette disposizioni prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica;
restando, invece, invariata la portata della responsabilità personale nel caso di società, associazione od ente, senza personalità giuridica – e dei soggetti diversi dalle persone giuridiche (cfr. Circ. 5/E del 2006, Circ. 28/E 2004).
La G.d.F. ha indentificato il Sig. Ricorrente_1 quale Amministratore di Fatto della Associazione_1 sulla base dei seguenti elementi: - il Sig. Ricorrente_1 risulta formalmente amministratore dal 24.04.2016 al 01.07.2016 (dati presenti in SERPICO); - sia nel periodo in cui lo stesso era amministratore, sia nel periodo successivo, ha avuto la delega ad operare sul conto corrente nr. 1000-904, presso la Banca_1
SPA, effettuando dal 27.11.2015 al 04.04.2019 molteplici prelievi in denaro contante presso lo sportello, per un totale complessivo (in tutto il suddetto periodo) di euro 1.767.680,00. Ciò evidenzia una posizione di leadership nella gestione finanziaria della Associazione_1. Né le giustificazioni proposte anche in questa sede possono assurgere ad elementi di prova idonea né appaiono sufficientemente utili a fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2, commi 2 e 9, del D.P.R. 322/98 (vigente pro tempore) che prevede espressamente che “i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta”. Considerato che per la Associazione_1 il periodo d'imposta termina il 30.06.2018, l'ultimo giorno del nono mese cade il 31.03.2019.
Conseguentemente, il termine entro il quale l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento oggetto del presente contezioso è il 31.12.2024, termine ampiamente rispettato nel caso di specie. Come si evince dalla copia della ricevuta di notifica che si allega in copia, infatti, l'Ufficio ha consegnato all'Ufficio postale il plico contente l'avviso di accertamento il giorno 02.05.2024, dunque, entro il termine sopra descritto.
Il Collegio è persuaso della decisione qui assunta e fini qui motivata, a cui si aggiunge il richiamo di sentenze già emesse per la stessa fattispecie e che sono ad ulteriormente supportare l'esito del giudizio. Invero, si richiamano la sentenza Sentenza n. 9186/2025, la Sentenza n. 8671/2025 e la Sentenza n. 8650/2025 emesse da questa stessa Corte, tutte condivise dal Collegio.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
€ 7.554, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15899/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301253 2024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13058/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Guardia di Finanza, Compagnia di Pomezia (di seguito G.d.F.), ha trasmesso all'Ufficio dell'ADE il
Processo Verbale di Constatazione nr. 10618 redatto a conclusione delle attività di verifica fiscale a carico della Associazione_1, poi fusa nella ASD Pomezia Calcio 1957. In calce al suddetto PVC (foglio 106) la G.d.F. rappresentava che “gli autori delle violazioni” sono da indentificarsi in tre persone tra cui il
Ricorrente. Vista la suddetta segnalazione, circa gli amministratori di fatto, l'Ufficio, in data 15.05.2024, notificava l'avviso di accertamento in oggetto anche al Sig. Ricorrente_1. In data 01.07.2024, il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, presentava istanza di adesione a cui poi seguiva il deposito del ricorso.
Si è costituita l'ADE, la quale ha ricostruito tutta la vicenda ed ha contrastato le tesi attoree chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Collegio esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed è rigettato.
Va in premessa deciso il rigetto della richiesta di sospendere questo giudizio in attesa dell'esito di quello penale, poiché al caso di specie è applicabile l'art. 20 D.Lgs. 74/2000: “1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
1- bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato (Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i) del
D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87).
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel corso dell'attività di verifica, iniziata il 04.04.2019 a carico della Associazione_1, la SSD è cessata in data 20.06.2019 e fusa con la Associazione_3., dando origine alla Associazione_1
. L'Ufficio Controlli dell'ADE ha condiviso le conclusioni della G.d.F. (foglio 5 e s.s.) nel ritenere che la Associazione_1 sia solo formalmente una associazione senza fini di lucro e che, di fatto, essa debba considerarsi una Società Sportiva Dilettantistica. La G.d.F., fatti gli opportuni riscontri (fogli 7 e ss.), ha rileva che per l'anno 2017/2018 la Associazione_1 risulta non avere, ai fini delle II.DD. e dell'Iva, i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991. L'A.f., pertanto, ha ritenuto applicabile il regime ordinario. Appare anche rilevante evidenziare che per l'anno d'imposta 2017/2018 la Associazione_1
non ha trasmesso le dichiarazioni dei redditi, ha omesso la regolare tenuta delle scritture contabili e, per l'anno d'imposta 2017 non risulta trasmessa la dichiarazione IVA. La ricostruzione dei ricavi imputabile alla Associazione_1 e ai soggetti coobbligati, tra i quali anche l'odierno ricorrente, è stata svolta sulla base delle risultanze delle indagini finanziarie (ex artt. 32, co. 1, n. 2, e 51, co. 2, n. 2, dei D.P.R. nr. 600/1973 e nr. 633/1972), della documentazione contabile acquisita nel corso della verifica, e sulle informazioni presenti alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, opportunamente integrate con gli ulteriori dati emersi in sede di riscontro sostanziale di coerenza esterna (fogli 15 e ss.).
Nel caso che ci occupa, peraltro, il contribuente ha presentato istanza di accertamento con adesione il
01.07.2024 alla quale, il 31.07.2024, è seguito il contraddittorio formalizzatosi nel processo verbale regolarmente protocollato, acquisito al fascicolo di accertamento e depositato nel fascicolo di udienza. La contestazione appare pertanto infondata.
Dall'esame del P.V.C. e dei successivi Processi verbali redatti in sede di adesione è evincibile che il sig.
Ricorrente_1 è perfettamente a conoscenza dei rilievi a lui ascritti in sede di verifica. Per effetto di tale precedente notifica del processo verbale al Ricorrente e della conseguente conoscenza legale che ne ha maturato, non sussiste alcun difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in discussione
La Parte si duole che l'Ufficio, identificando il Sig. Ricorrente_1 quale autore delle violazioni, abbia violato l'art. 7, co. 1, del D.L. n. 269/2003 - convertito con modificazioni dalla L. 326/2003 - (in vigore dal 02/10/2003), che prevede: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.”. L'articolo ha modificato la portata del principio “personalistico” previsto dal vigente art. 11, co. 1, del D.lgs. 472/1997, che prevede: “Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa […] dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società,
l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti”. In altri termini, la lettura congiunta delle due suddette disposizioni prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica siano esclusivamente a carico della persona giuridica;
restando, invece, invariata la portata della responsabilità personale nel caso di società, associazione od ente, senza personalità giuridica – e dei soggetti diversi dalle persone giuridiche (cfr. Circ. 5/E del 2006, Circ. 28/E 2004).
La G.d.F. ha indentificato il Sig. Ricorrente_1 quale Amministratore di Fatto della Associazione_1 sulla base dei seguenti elementi: - il Sig. Ricorrente_1 risulta formalmente amministratore dal 24.04.2016 al 01.07.2016 (dati presenti in SERPICO); - sia nel periodo in cui lo stesso era amministratore, sia nel periodo successivo, ha avuto la delega ad operare sul conto corrente nr. 1000-904, presso la Banca_1
SPA, effettuando dal 27.11.2015 al 04.04.2019 molteplici prelievi in denaro contante presso lo sportello, per un totale complessivo (in tutto il suddetto periodo) di euro 1.767.680,00. Ciò evidenzia una posizione di leadership nella gestione finanziaria della Associazione_1. Né le giustificazioni proposte anche in questa sede possono assurgere ad elementi di prova idonea né appaiono sufficientemente utili a fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2, commi 2 e 9, del D.P.R. 322/98 (vigente pro tempore) che prevede espressamente che “i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta”. Considerato che per la Associazione_1 il periodo d'imposta termina il 30.06.2018, l'ultimo giorno del nono mese cade il 31.03.2019.
Conseguentemente, il termine entro il quale l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento oggetto del presente contezioso è il 31.12.2024, termine ampiamente rispettato nel caso di specie. Come si evince dalla copia della ricevuta di notifica che si allega in copia, infatti, l'Ufficio ha consegnato all'Ufficio postale il plico contente l'avviso di accertamento il giorno 02.05.2024, dunque, entro il termine sopra descritto.
Il Collegio è persuaso della decisione qui assunta e fini qui motivata, a cui si aggiunge il richiamo di sentenze già emesse per la stessa fattispecie e che sono ad ulteriormente supportare l'esito del giudizio. Invero, si richiamano la sentenza Sentenza n. 9186/2025, la Sentenza n. 8671/2025 e la Sentenza n. 8650/2025 emesse da questa stessa Corte, tutte condivise dal Collegio.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è rigettato come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in
€ 7.554, oltre oneri accessori di legge se dovuti.