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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STROZZIERI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via San Rocco, 37, 64010 Controguerra presso il difensore avv. STROZZIERI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14, 64100 TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione assegno di invalidità . CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Teramo di Parte_1 condannare l' al ripristino della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza CP_1 sospesa dall'Istituto dal 01.04.2023.
1 Premetteva in fatto che veniva riconosciuta dall' invalido civile parziale ex art. 13 della l. CP_1
118/71 nella misura dell'80% con il conseguente diritto alla corresponsione dell'assegno per invalidità dal 25.02.2022, giusta comunicazione del 18.05.2022, riconoscendo altresì lo stato di handicap di cui all'art. 3 co. 1 L. 104/1992.
Successivamente, nel mese di aprile dell'anno 2023 si è vista sospendere la prestazione riconosciuta senza mai ricevere né un invito a visita di revisione né un provvedimento di sospensione della prestazione precedentemente goduta, pertanto, ritenendo leso il suo diritto alla prestazione assistenziale sospesa, rassegnava le seguenti richieste e conclusioni:
“1) Accertare il requisito sanitario e la circostanza che la sig.ra è da Parte_1 considerarsi invalida civile parziale ex art. 13 della l. 118/71 finalizzato al diritto alla corresponsione dell'assegno di inabilità con decorrenza senza soluzione di continuità dalla data del primo riconoscimento. 2) Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente CP_1 pro- tempore, al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli interessi legali 3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l' per chiedere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con CP_1 integrale compensazione delle spese del giudizio atteso che, sottoposta la ricorrente a visita collegiale, con lettera del 30.04.2025 le veniva comunicata la riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza n. 044-790007079059, categoria INVCIV, con decorrenza 01.03.2022 e con calcolo arretrati al 01.01.2023 ripristinando così la prestazione assistenziale con riconoscimento degli arretrati nella misura di €. 6.645,79.
Ritenuta matura la causa allo stato degli atti, alla odierna udienza fissata per la discussione il procuratore della ricorrente confermava l'ottenimento nelle more della prestazione assistenziale sospesa che manifesta una rinuncia al giudizio insistendo per la condanna alle spese di giudizio incardinato prima del riconoscimento dell' . CP_1
Va ravvisata l'ipotesi di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse della ricorrente al soddisfacimento del diritto ritenuto leso e oggetto di tutela nella instaurata controversia.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel caso concreto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta
2 quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda. Tale rinuncia determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte che, nel caso di specie vi è comunque stata sin dalla sua costituzione, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere;
può essere pure manifestata, oltre che tacitamente, direttamente dal difensore, rientrando tra i suoi poteri, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio che necessita di procura speciale se non avanzata direttamente dalla parte in giudizio.
(Cass. 6395/04, 6403/04, sez. un. 13969/04, 11962/05).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere liquidate al minimo in favore del procuratore di parte ricorrente in relazione alla effettiva attività processuale svolta, tenendo pure presene che l' in autotutela e CP_1 prima della notifica del ricorso già depositato, ha provveduto a riconoscere la prestazione oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 421/2025, così provvede: dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' a corrispondere le spese di giudizio in favore del difensore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi € 400,00 oltre oneri di legge.
Teramo, 10 Settembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 10/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STROZZIERI ANDREA, elettivamente domiciliato in Via San Rocco, 37, 64010 Controguerra presso il difensore avv. STROZZIERI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14, 64100 TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione assegno di invalidità . CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Teramo di Parte_1 condannare l' al ripristino della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza CP_1 sospesa dall'Istituto dal 01.04.2023.
1 Premetteva in fatto che veniva riconosciuta dall' invalido civile parziale ex art. 13 della l. CP_1
118/71 nella misura dell'80% con il conseguente diritto alla corresponsione dell'assegno per invalidità dal 25.02.2022, giusta comunicazione del 18.05.2022, riconoscendo altresì lo stato di handicap di cui all'art. 3 co. 1 L. 104/1992.
Successivamente, nel mese di aprile dell'anno 2023 si è vista sospendere la prestazione riconosciuta senza mai ricevere né un invito a visita di revisione né un provvedimento di sospensione della prestazione precedentemente goduta, pertanto, ritenendo leso il suo diritto alla prestazione assistenziale sospesa, rassegnava le seguenti richieste e conclusioni:
“1) Accertare il requisito sanitario e la circostanza che la sig.ra è da Parte_1 considerarsi invalida civile parziale ex art. 13 della l. 118/71 finalizzato al diritto alla corresponsione dell'assegno di inabilità con decorrenza senza soluzione di continuità dalla data del primo riconoscimento. 2) Conseguentemente condannare l' in persona del Presidente CP_1 pro- tempore, al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli interessi legali 3) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva l' per chiedere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con CP_1 integrale compensazione delle spese del giudizio atteso che, sottoposta la ricorrente a visita collegiale, con lettera del 30.04.2025 le veniva comunicata la riliquidazione dell'assegno mensile di assistenza n. 044-790007079059, categoria INVCIV, con decorrenza 01.03.2022 e con calcolo arretrati al 01.01.2023 ripristinando così la prestazione assistenziale con riconoscimento degli arretrati nella misura di €. 6.645,79.
Ritenuta matura la causa allo stato degli atti, alla odierna udienza fissata per la discussione il procuratore della ricorrente confermava l'ottenimento nelle more della prestazione assistenziale sospesa che manifesta una rinuncia al giudizio insistendo per la condanna alle spese di giudizio incardinato prima del riconoscimento dell' . CP_1
Va ravvisata l'ipotesi di cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse della ricorrente al soddisfacimento del diritto ritenuto leso e oggetto di tutela nella instaurata controversia.
La pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Nel caso concreto è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta
2 quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda. Tale rinuncia determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte che, nel caso di specie vi è comunque stata sin dalla sua costituzione, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere;
può essere pure manifestata, oltre che tacitamente, direttamente dal difensore, rientrando tra i suoi poteri, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio che necessita di procura speciale se non avanzata direttamente dalla parte in giudizio.
(Cass. 6395/04, 6403/04, sez. un. 13969/04, 11962/05).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere liquidate al minimo in favore del procuratore di parte ricorrente in relazione alla effettiva attività processuale svolta, tenendo pure presene che l' in autotutela e CP_1 prima della notifica del ricorso già depositato, ha provveduto a riconoscere la prestazione oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 421/2025, così provvede: dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna l' a corrispondere le spese di giudizio in favore del difensore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi € 400,00 oltre oneri di legge.
Teramo, 10 Settembre 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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