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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Caporotundo Parte_1
Sergio
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Saldamarco Catello
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Raho Marcello e Berloco Maria Maddalena
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_3 difeso dall'avv. Tafuro Maurizio
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920239008897537000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.12.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro al fine di accertare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
05920239008897537000 notificata in data 29.11.2022 in relazione al credito di cui alle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito: 1) n 05920180017115200000 (PREMI ; 2) n CP_3
35920170000589108000; 3) n 35920180003766552000; 4) n
35920190000179563000; 5) n 35920190000773349000; 6) n
35920190003713462000 per contributi . CP_2
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito;
l'inesistenza della notifica poiché eseguita da soggetto non abilitato;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la nullità della cartella per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973. Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione impugnata, per la nullità della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che eccepiva il Controparte_4 difetto di legittimazione passiva con riferimento alla formazione del ruolo ed alla notifica degli avvisi di addebito. Deduceva
l'infondatezza della sollevata prescrizione del credito e la legittimità del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della chiesta sospensiva e nel merito del ricorso.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_2 infondati in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso.
Si costituiva , deducendo l'infondatezza del ricorso e CP_3 chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che i premi di autoliquidazione con scadenza 16.02.2017 scaturivano dalla presentazione spontanea della dichiarazione delle retribuzioni e che per gli stessi il ricorrente aveva beneficiato della rateizzazione trimestrale.
La causa, rinviata all'udienza del 11.06.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Ritiene, preliminarmente, il Tribunale, che i motivi di opposizione relativi al difetto di motivazione dell'intimazione impugnata e alla violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973 debbano essere dichiarati inammissibili in quanto tardivamente proposti oltre il termine massimo previsto dalla legge.
L'art.24 del d.lgs. n.46/99 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (comma 4). Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva
è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 5).
L'art.29 del d.lgs. cit. stabilisce che “Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi (comma 1).
Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” (comma 2).
Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione
a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle
"forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale (…)” (cfr. Cass. n.18691/2008).
Nel caso di specie, le suddette doglianze integrano indubbiamente un vizio di forma, trattandosi di questione estranea al merito della pretesa contributiva.
Tali vizi non sono stati eccepiti nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 29.11.2022 sicché alla data di deposito del ricorso introduttivo (il
27.12.2023) tale termine era inevitabilmente spirato.
* Tanto premesso è parzialmente fondata l' eccezione di prescrizione formulata dall' opponente.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale).
La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90.
Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, va osservato che gli avvisi di addebito n 3)
35920180003766552000, N. 5) 35920190000773349000 e n 6)
3592019003713462000 risultano regolarmente notificati a mezzo posta rispettivamente in data 7.01.20019, 03.07.2019 e 27.12.2019
(v. a.r. allegate al fascicolo di parte resistente) sicché deve ritenersi che nessuna prescrizione è maturata rispetto ai crediti in essi riportati.
Con riferimento alla cartella esattoriale n.
1)05920180017115200000 (relativa a premi 2016, 2017 e 2018), CP_3 la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920219002383834000 notificata al ricorrente in data 17.12.2021 a mezzo posta (v AR allegata).
Con riferimento ai contributi richiesti con l' avviso di addebito
2) n 35920170000589108000 (contributi DM 10 12/2016 e 2/2017) i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dell' intimazione di pagamento n 05920219002383834000 notificata al ricorrente in data 17.12.2021 (va infatti ricordato che il termine per il pagamento dei contributi relativi al DM 10 di 12/2016 scade il 16.1.2017).
* Infine, con riferimento ai contributi richiesti con l'avviso di addebito n. 4) 35920190000179563000 (contributi DM 10 per gli CP_2 anni 2013, 2016 e 2017 il cui pagamento scade il 16 del mese successivo), il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
05920219002383834000 notificata al ricorrente in data 17.12.2021
a mezzo posta sicchè appaiono prescritti tutti i contributi richiesti per l' anno 2013 laddove per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017 nessuna prescrizione appare decorsa anche in considerazione della sospensione di 311 gg dei termini di prescrizione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (ex art 37 co 2 dl18/2020)
e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (ex art 11 co 9 dl 183/2020).
Ebbene, il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017023858/DDL del 30.07.2018 non è idoneo ad interrompere i termini di prescrizione giacché non vi è prova che al ricorrente sia stata notificata la comunicazione di avvenuto deposito in seguito al tentativo di recapito della raccomandata rispedita poi al mittente per compiuta giacenza (v. ordinanza Corte di
Cassazione n 26957 del 27 ottobre 2024 secondo cui “In caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto
l' avviso di ricevimento della raccomandata che informa dell' avvenuto deposito (CAD) non essendo a tal fine sufficiente la prova dell' avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tale requisito è indispensabile secondo le Sezioni
Unite (sentenza n 10012 del 15.4.2021) in base a un' interpretazione costituzionalmente orientata dell' art 8 della legge n 890/1982 volta a garantire il diritto di difesa e un giusto processo”).
Ne consegue che con riferimento ai contributi richiesti con l' avviso di addebito n 4) 35920190000179563000 va dichiarata la prescrizione limitatamente ai contributi richiesti per l' CP_2 anno 2013. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' con l' intimazione di pagamento CP_2 impugnata n 05920239008897537000 in relazione al credito richiesto dall' con l' avviso di addebito n 4) 35920190000179563000 CP_2 limitatamente ai contributi, somme aggiuntive e interessi di mora relativi all' anno 2013.
Attesa la soccombenza reciproca tra le parti le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- 1) Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' con l' intimazione di pagamento impugnata n CP_2
05920239008897537000 in relazione al credito richiesto dall'
con l' avviso di addebito n 4) 35920190000179563000 CP_2 limitatamente ai contributi, somme aggiuntive e interessi di mora relativi all' anno 2013.
-2) Rigetta per il resto l' opposizione.
-3) Compensa le spese processuali.
Lecce, 11.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa