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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civi le di Pi acenza, S ezione Uni ca, riuni to in Camera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vile promoss a con ri corso congiunt o depositato i n data
15.1.2025
da
(C.F. ), nat a il 15.9.1972 in Mil ano , Parte_1 C.F._1
rappresent at a e di fes a d all ' Avv. Federi ca Vol a , presso l a qual e ha el etto domi cilio telem ati co , in virtù di procura in cal ce al ri corso su foglio separato.
- RICO RRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresent at o e di fes o d all ' Avv. Mari a Gai a P asserini , presso la qual e ha
1 el etto domi cili o telemati co , in virt ù di procura in cal ce al ri corso su fogli o separato.
- RICO RRENTE -
con l 'in terven to del
PUBBLICO MI NIS TERO in persona del P rocurat ore dell a Repubbli ca
Dott.ssa Grazi a Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto il ri cors o congiunt o personal ment e sottoscritt o e deposit ato dalle parti i n dat a 15.1.2025 con i l qual e hanno congi unt am ent e chiesto di ottenere l a pronunci a di regolamentazione dell'esercizio della responsabilit à genit oriale con ri guardo al fi glio minor e , all e Per_1
seguenti
CONDIZIO NI
“1)il figlio minore viene affidat o congiuntam ent e ad Persona_2
ent rambi i genitori, i quali, tenendo conto dell e capacit à e dell'i ncli nazi one nat ural e del figli o, esercit eranno la responsabilit à genitori ale congiuntam ente con ri ferim ento all e quest i oni pi ù im port anti rel ati ve all'educazione, all'i struzi one e all a salute del m inore m edesim o, e separatam ente, ci as cuno in vi a esclusiva nei periodi di perm anenza del minore presso di sé, per l e questioni di ordinari a ammi nist razi one;
2)il padre potrà tenere con sé il figli o con l a più ampi a Controparte_1
libert à pos sibil e s alvo preventi vo espli cit o accordo con la m adre ed in ogni caso garant endo la regolare visit a e/o pernot tam ento almeno settim anal e
2 con i l minore. R est a inteso che il di ritto/dovere di vi sit a deve conform arsi ed adeguarsi preli mi narm ent e agli i mpegni, interessi e volont à del mi nore;
3)il signor terrà, inoltre, con sé il figl io per un periodo CP_1 Per_1
di qui ndi ci gi orni, anche non cont inuat ivi, durant e il peri odo esti vo.
Ent ram bi i ricorrenti si impegnano a comuni care per iscrit t o al genitore non col locatario la localit à in cu i si troverà il bambi no durante le vacanze,
garant endosi reciprocamente alm eno un cont atto t elefoni co al gi orno con
. Le fest i vità, civili e reli gi ose di cal endario seguiranno il Per_1
principio dell'alternanza e verranno concordate tra i genitori con a nticipo almeno mensile, sempre assicurando l'inclinazione e la volontà del minore e comunque garant endo una equa di stri buzi one del t empo a disposizione di ambo le parti con il minore. Il principio dell'alternanza verrà rispettato anche per t utt e l e fes tivi t à, civili e religi ose, esist enti in cal endario;
4)nei giorni di propria compet enza ciascun genit ore gestirà il tempo di permanenza con nell'interesse esclusivo del minore Per_1
impegnandosi a non affidarlo a t erzi , est ranei all a famiglia, prima di aver verificato la disponibilità dell'altro genitore a farsi carico della gestione del minore nell'occasione;
5)i genitori si im pegnano ad int ratt enere tra loro quei rapport i civi li che consent ano di dial ogare cost rutti vament e in ordine all e esi genze, all e aspi razioni e all e probl emat iche di vi ta del figl io, i n modo da form arl o seguendo un com une programm a e proge t to educat ivo concordat o tra gli stessi. In particol are i genitori si im pegnano ad evitare il verificarsi di situazi one di dis sidi o che poss ano minare gl i auspicati rapporti civi li t ra le parti;
3 6)i genitori, per evit are di arrecare pregi udi zio al minore, si i mpegnano a non coinvolgere il figlio nelle loro nuove future rel azioni sentim ental i.
Solo nel caso i n cui i l nuovo rapport o am oroso diventi st abile, e adott ando le opportune caut el e, i signor i e potranno, con l'assenso Pt_1 CP_1
dell'altro genitore, permettere le frequentazioni del minore con il nuovo com pagno/ a, im pegnandosi ad essere presenti durant e tale frequentazione.
Quanto al concett o di stabilit à, i genitori si rim andano all a giuri sprudenza in mat eria che l a individua nel fatto di aver creat o con il nuovo partner una rel azi one s eri a e non occasional e, ovvero costi tuit o un l egam e solido,
duraturo e continuati vo tanto che il partner diventi una persona ril evant e nell a vit a del genitor e che ha costit uito la nuova coppia;
7)i genitori provvederanno congiunt amente al m ant enimento dell a prole,
in misura proporzional e al propri o reddito. In ogni caso, al fine di reali zzare il princi pio di proporzionalità, i l padre part eciperà al mant eni mento del figlio mi nore versando all a m ad re, a titol o di cont ributo per il m antenim ent o del minore, un assegno m ensi le di Euro 300,00
(trecento/ 00 ) da rivalut arsi annualm ent e secondo gli indici ISTAT. Det ta somm a sarà versat a a mezzo di boni fi co bancari o, ent ro il 15 di ogni m ese,
sino a quando il fi glio avrà raggiunt o l'indipendenza economi ca. Si
rappresent a che l a m adre si g.ra provvederà ad accantonare l a somm a Pt_1
pari ad €. 100,00 mensili in un piano di accumulo intestato al bambino.
8)ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, le parti concordem ent e st abi liscono che l a percezione dell a suddett a prest azione fam ili are venga accordat a alla signora , genitore con il qual e il fi glio Pt_1
minore ri sult a conviver e;
Per_1
4 9)Le spese straordi nari e nell'i nteresse del figli o saranno a cari co di ci ascun genitore al 50%. Per l 'indi viduazi one, det erminazione e di sciplin a dell e spes e ordi narie e s traordi nari e, con parti col are ri guardo all a suddi visi one tra spese ricomprese nell'as segno di mant enim ent o, spese obbli gat orie non com pres e nell'assegno di mant eni mento - per l e quali non
è previ st a una previ a concert azione - spese non ricomprese nel l'assegno di mant eni mento s ubordinate al consenso di ent rambi i genitori - modalit à di rimb orso al genitore anti cipat ario, deduci bilit à fiscal e, l e parti concordano di regol arle s econdo quanto previst o dall e Linee guida per l a regol am ent azione delle m odalit à di m ant enim ent o dei figl i nelle cause di
Contr diritt o fami liare approvat e dal nell a sedut a del 14.7.2017.
Specificat am ent e e a tal fine il genit ore che propone la spesa dovrà invi are all'altro genitore richiesta scritta, anche tramite sms o messaggio whatsapp, di adesi one i n cui si a speci fi cata l a tipologi a dell a spesa ed il suo esatt o ammonta re. L'alt ro genit ore dovrà forni re rispost a, sem pre per iscritto, ent ro 5 gi orni dalla ri cezione dell a ri chi est a. In mancanza di rispost a entro i l suddetto t ermine la spesa si int enderà autori zzat a e dovrà
quindi ess ere divis a t ra i genit ori nell a mi sura e secondo l e m odalit à sopra speci fi cat e. In caso di dini ego di consenso all a spesa, invece, l a st essa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
10)i genitori si danno reci proco assenso per il ril ascio dei ri spettivi passaporti e/ o di alt ri documenti validi per l'espatri o e, parim enti , per il ril ascio di quell o del figli o m inore, nonché per l'event uale annotazione del nominati vo di quest' ultimo su l ri spettivo passaporto. “
5 Con success ive not e scritt e deposit ate t el ematicam ent e in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso .
Dat a com uni cazi one al P.M. degl i at ti del procedim ent o ex art t.70 e 71
c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prol e e ravvi sato che le cl ausole rel ati ve a l figli o non sono in contrast o con gli int eressi de ll o stesso , riti ene sussistenti i presuppost i di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La dom anda congiunta de lle parti può pertanto essere recepit a i n quanto regol am ent a com piutam ent e l e condi zioni inerenti l a prol e e i rapporti economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pi acenza, in composi zi one coll egi al e, defi nitivam ent e pronunci ando , così decide:
- Dispone i n conformi tà all e condi zi oni così convenut e dalle part i i n dom anda e da int endersi qui i ntegralm ent e t rascrit te;
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti.
COSI'DECISO
6 in camera di Cons i glio il 29.5.2025 su rel azione del Gi udice Dott .ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Mari sella Gat ti
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