Articolo 1 della Legge 12 agosto 1993, n. 319
Articolo 2
Versione
8 settembre 1993
Art. 1. 1. Al fine di assicurare la realizzazione del Rossini Opera Fes- tival e di garantirne la continuita' e' assegnato all'Ente Festival un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. L'Ente di cui al comma 1 e' tenuto a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo deliberati dagli organi di amministrazione competenti.
Entrata in vigore il 8 settembre 1993