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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 116 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA LOCATELLI N. 82 24069 TRESCORE BALNEARIO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MILANO, in data 20/04/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alla Parte II, Serie A n. 12, dell'anno 2002; separati consensualmente con decreto di omologa del 14.07.2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
a Milano (MI) il 20.04.2002, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 312, Parte II, serie A (doc. 3 già citato);
II. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III. assegnare la casa coniugale, sita in Robecco sul Naviglio (MI) in Via San Carlo n.
5, di proprietà del marito, al sig. , che si accolla il pagamento del mutuo Parte_1 ipotecario gravante sull'abitazione, stipulato con MPS nel 2007 e scadente nel 2032, e si impegna, per quanto di sua facoltà, a che la sig.ra venga liberata Parte_2
dalla garanzia assunta per il pagamento di detto mutuo ipotecario;
IV. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza degli stessi presso il padre, in Via San Carlo n. a Robecco sul Naviglio;
V. disporre che i figli minori, e trascorreranno con la madre: Per_1 Per_2
-più giorni durante la settimana concordati di volta in volta tra i coniugi che terranno conto del preminente interesse dei figli;
-fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
-festività e vacanze pasquali e natalizie saranno concordate di volta in volta tra i coniugi, sempre con preminente interesse dei figli;
VI. disporre che nelle vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane, non necessariamente consecutive, con ognuno dei due genitori. Tali periodi verranno concordati entro il 10 giugno;
VII. disporre che nessun assegno di mantenimento per i figli sarà erogato da una parte all'altra.
Il marito provvederà al mantenimento dei tre figli (anche il figlio maggiorenne in quanto non economicamente autosufficiente) per quanto attiene sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, fermo restando che le spese vive di vitto, alloggio e tempo libero, limitatamente ai giorni in cui i figli saranno affidati alla madre, saranno a carico di quest'ultima.
Le spese straordinarie saranno sempre concordate tra i coniugi. La madre ha sempre e comunque la facoltà di sostenere spese straordinarie secondo le proprie disponibilità economiche;
”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data14.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della restante documentazione;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 14.07.2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in il giorno 20/04/2002 (atto n. 12, Pt_1 Parte_2
parte II, serie A, anno 2002);
Pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 116 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA LOCATELLI N. 82 24069 TRESCORE BALNEARIO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MILANO, in data 20/04/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alla Parte II, Serie A n. 12, dell'anno 2002; separati consensualmente con decreto di omologa del 14.07.2021;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
a Milano (MI) il 20.04.2002, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 312, Parte II, serie A (doc. 3 già citato);
II. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III. assegnare la casa coniugale, sita in Robecco sul Naviglio (MI) in Via San Carlo n.
5, di proprietà del marito, al sig. , che si accolla il pagamento del mutuo Parte_1 ipotecario gravante sull'abitazione, stipulato con MPS nel 2007 e scadente nel 2032, e si impegna, per quanto di sua facoltà, a che la sig.ra venga liberata Parte_2
dalla garanzia assunta per il pagamento di detto mutuo ipotecario;
IV. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza degli stessi presso il padre, in Via San Carlo n. a Robecco sul Naviglio;
V. disporre che i figli minori, e trascorreranno con la madre: Per_1 Per_2
-più giorni durante la settimana concordati di volta in volta tra i coniugi che terranno conto del preminente interesse dei figli;
-fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
-festività e vacanze pasquali e natalizie saranno concordate di volta in volta tra i coniugi, sempre con preminente interesse dei figli;
VI. disporre che nelle vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane, non necessariamente consecutive, con ognuno dei due genitori. Tali periodi verranno concordati entro il 10 giugno;
VII. disporre che nessun assegno di mantenimento per i figli sarà erogato da una parte all'altra.
Il marito provvederà al mantenimento dei tre figli (anche il figlio maggiorenne in quanto non economicamente autosufficiente) per quanto attiene sia alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, fermo restando che le spese vive di vitto, alloggio e tempo libero, limitatamente ai giorni in cui i figli saranno affidati alla madre, saranno a carico di quest'ultima.
Le spese straordinarie saranno sempre concordate tra i coniugi. La madre ha sempre e comunque la facoltà di sostenere spese straordinarie secondo le proprie disponibilità economiche;
”
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data14.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 - bis. 12 III c.p.c., rinunciando reciprocamente al deposito giudiziale della restante documentazione;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 14.07.2021 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in il giorno 20/04/2002 (atto n. 12, Pt_1 Parte_2
parte II, serie A, anno 2002);
Pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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