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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1334/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1334/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Curatore, dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro De Salvo;
appellante
e
, CO Controparte_2 CP_3
, , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
[...] CP_4
Capolupo; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 192/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.01.2018, avente ad oggetto azione di responsabilità ex art. 146 l.f.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 192/2018 pubblicata il 24.01.2018, mai
1 notificata: - accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori e dei soci tutti della società , per tutti i motivi dedotti nell'atto di Parte_1
citazione e condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni per tutti i motivi indicati in premessa del presente atto. - condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, spese generali ed accessori per entrambi i gradi di giudizio, dichiarando ai fini di cui artt. 10 e 14 T.U. 115/2002 e successive integrazioni e modificazioni che il valore della presente causa è di €. 1.500.000,00, che vi è autorizzazione, da parte del Giudice Delegato al Fallimento, di prenotazioni a debito di tutte le spese ai sensi dell'art. 144 del DPR 30.05.2002, n. 115 e che si chiede, dunque, la liquidazione delle competenze a carico dell'Erario dello Stato”.
Per gli appellati: “la difesa dei sigg.ri , CO Controparte_2
e si riporta a tutti i propri scritti difensivi, a Controparte_3 CP_4
quanto dedotto ed eccepito nei verbali di causa da intendersi integralmente trascritti
e di cui chiede integrale accoglimento, a tutte le eccezioni e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi, si oppone ad ogni istanza, deduzione, produzione e domanda nuova, sulle quale dichiara di non accettare il contraddittorio, rassegna le conclusioni come in atti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la CU del Fallimento della conveniva in giudizio i sigg.ri Parte_1 Parte_1 CO
, , quali amministratori e soci Controparte_2 Controparte_3 CP_4
della fallita, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma di euro
1.500.000,00, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti della società ex art. 2392 c.c. ed extracontrattuale verso i creditori sociali.
A sostegno della domanda esponeva che la società era nata dalla Parte_1
fusione tra le società ed avvenuta con atto Controparte_5 Controparte_6 dell'08.10.2009; che la veniva prima messa in liquidazione il 26.07.2010 Parte_1
e poi dichiarata fallita il 04.04.2012; che il dissesto della società era da attribuire alla volontà dei soci i quali avevano deciso di non onorare le obbligazioni assunte ed
2 avevano liquidato e cancellato la società dal registro delle imprese, approvando un bilancio di liquidazione di - € 1.479.879,00, che impediva ai creditori di recuperare i propri crediti per la inapplicabilità dell'art. 2495 c.c. non essendoci da parte dei soci somme riscosse in base al bilancio finale;
che i predetti soci della Parte_1 avevano proseguito l'attività commerciale che caratterizzava sia la sia le Parte_1
società e attraverso la creazione delle società CP_5 Controparte_6 [...]
(soci e e CP_7 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_8
(soci , ed ) alle quali avevano Controparte_3 CP_4 Parte_3 trasferito l'attivo della lasciando alla stessa solo il passivo divenuto Parte_1 inesigibile (€879.649,51 per la ed €919.512,33 per la CP_5 CP_6
; che ciò era evincibile dai seguenti fatti: le società e
[...] CP_5 CP_6
(soci di entrambe erano , e erano
[...] CP_4 CP_3 Controparte_2
state costituite rispettivamente negli anni 1996 e 1997, la prima operante in Rende alla Via Don Minzoni con amministratore , la seconda operante in CP_4
Cosenza alla Via Falcone con amministratore entrambe le società CO
ottenevano una discreta penetrazione nel mercato, tant'è che nei circa nove mesi antecedenti la fusione che aveva dato vita alla le due società Parte_1 realizzavano un volume d'affari complessivo di euro 773.745,00; dopo quindici giorni dalla costituzione della la iniziava la propria Parte_1 Controparte_7 attività in Rende alla Via Don Minzoni nei locali ove aveva operato l' CP_5 nell'aprile del 2010 l'altra società iniziava la propria attività in Controparte_8
Cosenza alla Via Falcone, nelle immediate vicinanze di quella che era stata la sede dell' . Controparte_6
Dai predetti fatti, secondo la CU, appariva chiaro come i soci delle società sopra menzionate avessero posto in essere i detti comportamenti con la specifica finalità di lasciare alla le posizioni debitorie e di trasferire alle società Parte_1
e l'utile economico prima generato da ed CP_7 CP_8 Controparte_5
utile economico che sarebbe dovuto confluire nella Controparte_6
Deduceva che la strategia posta in essere dai convenuti aveva Parte_1 determinato nel 2010 per l' un volume d'affari di € 711.941,00 e per la CP_7
un volume d'affari di € 251.832,00 (complessivamente € 963.773,00); CP_8 che tale volume d'affari era stato sottratto alla ed ai suoi creditori;
che la Parte_1
comprova di tale intento era costituita 1) dal fatto che gli ex dipendenti delle società
e erano stati assunti dalla e dalla CP_5 Controparte_6 CP_7 Pt_4
[..
[...] , quindi il fallimento della non sarebbe stato determinato da
[...] Parte_1
difficoltà di natura funzionale e/o finanziaria, ma dalla precisa volontà dei soci e degli amministratori di bruciare le passività in una società da abbandonare per raccogliere le risorse finanziarie ed umane in due società concorrenti pulite e 2) nel fatto che la nell'aprile del 2009, poco prima della fusione nella CP_5
aveva venduto l'immobile di sua proprietà in Rende alla Via Don Parte_1
Minzoni alla Dora S.r.l., società amministrata da che ne era socio CP_4
insieme al fratello e che era stata costituita pochi mesi prima della CP_3 fusione, con l'evidente finalità di sottrarre il bene alla procedura fallimentare o comunque all'aggressione dei creditori;
che le rimanenze di magazzino delle società
e al 30.09.2009 erano di € 1.520.500,00; che dette CP_5 Controparte_6 rimanenze al 31.12.2009 si riducevano ad € 750.700,00 (senza alcuna delucidazione sul punto in bilancio); che al 26.7.2010 (data di messa in liquidazione della le rimanenze di magazzino erano azzerate, sicchè era evidente la Parte_1
sottrazione di merce in danno della Parte_1
La CU dichiarava, quindi, di voler agire ex art. 146 l.f. contro l'amministratore e liquidatore della e contro i soci della stessa Parte_1
società, sia per il danno di natura contrattuale nei confronti della società ex art. 2392
c.c., sia per il danno di natura extracontrattuale per responsabilità verso i creditori sociali atteso che i soci della in solido con l'amministratore della stessa Parte_1
società, erano responsabili ex art. 2476, comma 7, c.c. per aver concorso a cagionare il fallimento della evidenziando che l'amministratore e i soci erano Parte_1 venuti meno ai doveri di diligenza ed all'obbligo di non agire in conflitto di interessi anche in virtù del divieto espresso dall'art. 2390 c.c. e che anche i soci disponevano di ampi poteri gestori e in particolare ed erano CP_4 Controparte_3
amministratori di fatto.
Si costituivano i convenuti impugnando e contestando le avverse deduzioni, difese e domande, perché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, deducendo anche la nullità della citazione.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u..
Con sentenza n. 192/2018 il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla
CU, disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa e di inammissibilità
4 dell'azione per violazione degli artt. 146 l.f. e 2392 c.c., muovendo dall'azione sociale di responsabilità per i danni arrecati alla società non ravvisava in capo ad quale amministratore unico della fallita, una violazione degli CO
obblighi su di esso incombenti posto che la messa in liquidazione era stata deliberata con atto notarile dall'assemblea dei soci per mancato raggiungimento dell'oggetto sociale, con conseguente obbligo dell'amministratore di prenderne atto ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno di natura extracontrattuale per responsabilità verso i creditori sociali, il Tribunale riteneva non provate sia le contestazioni mosse dalla CU, che l'eventus damni, evidenziando di non poter tenere conto della sentenza penale di condanna del 28.06.2016 emessa a carico di in quanto prodotta tardivamente in sede di comparsa CO
conclusionale.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
4.7.2018, la CU lamentando: 1) l'erroneità della decisione laddove aveva ritenuto non dimostrato lo sviamento di clientela dalla all' Parte_1 CP_8 ed alla sul rilievo che era “rimasto indimostrato che queste ultime due CP_7
società hanno trattato la stessa merce della prima e si siano rivolte allo stesso target di clientela” e che “la disposta CTU ha dimostrato che nel periodo in cui le società
e hanno operato contestualmente alla non hanno CP_8 CP_9 Parte_1 sviluppato utili tali da giustificare l'assunto attoreo”. Ad avviso dell'appellante il
Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la documentazione in atti e, segnatamente, il contratto con cui la Dora s.r.l. aveva ceduto in locazione alla CP_7
lo stesso immobile in cui esercitava l'attività commerciale in
[...] Parte_1
Rende; la visura della dalla quale emergeva che la stessa aveva quale CP_8 oggetto sociale “il commercio al dettaglio e all'ingrosso, incluso l'e-commerce, di attrezzature sportive, prodotti per fitness, macchine per palestre, abbigliamento, ed articoli vari utili all'esercizio della pratica sportiva”, vale a dire, la medesima attività sociale di e di la documentazione attestante che la sede legale CP_7 Parte_1 ed operativa dell' era il medesimo locale nel quale la Controparte_8 Parte_1
espletava la medesima attività commerciale nella città di Cosenza (Via Falcone) e che i medesimi dipendenti di erano stati assunti da e Parte_1 Controparte_8 [...]
2) erroneità della sentenza nella parte in cui, con riguardo alla vendita alla CP_7
Dora s.r.l. del cespite di proprietà della aveva escluso la sussistenza di CP_5
un danno atteso che l'immobile era gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo
5 contratto dalla estinto grazie alla vendita ed anche in ragione del Controparte_5 fatto che la curatela del fallimento aveva avviato un'azione revocatoria nei confronti della Dora S.r.l., definita con la sentenza n. 287/2015, con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda. Rilevava in proposito l'appellante che detta ultima sentenza era stata riformata dalla Corte d'Appello (sentenza n. 2201/17) che aveva ritenuto sussistente sia l'elemento soggettivo del consilium fraudis che quello oggettivo dell'eventus damni;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui dopo aver affermato che “il danno lamentato dalla CU fallimentare potrebbe pertanto essere accertato in €. 378.356,00 (importo corrispondente alla differenza tra il valore delle rimanenze di magazzino di €. 750.700,00 risultante dal bilancio della Parte_1 al 31.12.09 ed il valore delle rimanenze di magazzino di €. 372.344,00 risultante dal verbale del pignoramento del 22.06.10” aveva ritenuto non poter procedere a tale valutazione, “atteso che come rilevato dallo stesso CTU, non sono stati forniti elementi da cui desumere con certezza che l'operato degli amministratori abbia direttamente causato un danno ai creditori sociali ed alla CU quantificabile quantomeno all'importo su esposto. Infatti gli inventari delle merci in magazzino al
08/10/09 dell' (All.to 6 della relazione peritale) e dell' Controparte_5 CP_6
(All.to 10 predetta relazione) non risultano tecnicamente e materialmente
[...] comparabili con l'inventario dei beni pignorati risultante dal verbale di pignoramento del 22/06/10 per via dei differenti criteri di redazione dei diversi relativi inventari e dei differenti criteri di valutazione”. Il danno da sottrazione delle rimanenze di magazzino risultava chiaramente dalla ricostruzione operata dal c.t.u. in ordine alla variazione complessiva subita dalle rimanenze di magazzino nei vari periodi presi in considerazione e inoltre la sottrazione di attivo, quantomeno nella forma di vendita irregolare di merci, risultava accertata in sede penale con sentenza del Tribunale di Cosenza del 28.06.2016 di cui il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente l'inutilizzabilità ; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che “con riferimento invece alla contestazione relativa alla eliminazione dei debiti e alla copertura degli stessi con fittizie sopravvenienze di liquidazione, il CTU ha evidenziato che la non corretta quanto ingiustificata cancellazione dei debiti del bilancio finale di liquidazione non ha arrecato, di fatto, alcun diretto danno patrimoniale alla curatela fallimentare, avendo semmai generato una fittizia sopravvenienza attiva”. Ad avviso dell'appellante il danno non risiedeva unicamente nella artata cancellazione dei debiti da bilancio (che ne
6 costituiva solo un frammento dell'insieme), ma nel fatto che la aveva CP_7
iniziato la propria attività nei locali della e la in locali Controparte_5 CP_8
posti nelle immediate vicinanze di quelli della e che se la Controparte_6
e la non si fossero fuse costituendo la CP_5 Controparte_6 Parte_1
avrebbero potuto tranquillamente realizzare il volume d'affari realizzato
[...] nell'anno 2010 dalle due ( e , Parte_5 CP_7 Controparte_8
fornendo maggiori garanzie ai creditori sociali i quali, se non fosse stato ceduto l'immobile appartenente alla avrebbero potuto soddisfarsi anche Controparte_5 su quest'ultimo; 5) illegittimità della sentenza laddove aveva ritenuto di non poter tenere conto della sentenza di condanna del 28.06.216 n. 1680/16 Reg. Sent. della
Sezione Penale del Tribunale di Cosenza, depositata nel settembre 2017, in quanto prodotta tardivamente in sede di comparsa conclusionale. Secondo l'appellante non vi sarebbero preclusioni di sorta per la produzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di
“accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori e dei soci tutti della società , per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione e Parte_1 condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €.
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni”, oltre che al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano con comparsa depositata all'udienza del 13.11.2018 gli appellati i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito reiteravano l'eccezione di nullità della citazione in primo grado e chiedevano comunque il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
7 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati è infondata.
Giova osservare che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado reiterata in questa sede dagli appellati.
Ed invero, l'art. 161 c.p.c. codifica il principio dell'assorbimento (o conversione) dei vizi di nullità, che direttamente o indirettamente inficiano le sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione, in motivi di gravame, così riconducendo ogni possibilità di far valere quei vizi alle modalità ed ai termini propri di detti mezzi di impugnazione;
la decadenza dal mezzo di gravame, per l'inosservanza di quelle modalità o di quei termini, dà luogo all'impossibilità di rilevare il vizio stesso, con conseguente formazione della cosa giudicata.
Orbene, gli appellati hanno formulato l'eccezione con la comparsa di costituzione depositata all'udienza del 13.11.2018, senza il rispetto del termine, fissato dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (12.11.2018). Dal che discende la inammissibilità della predetta eccezione.
8 3.2. Con il primo motivo la CU censura la sentenza impugnata per aver escluso che nel periodo in cui le tre società, e CP_7 CP_8 Parte_1
avevano operato, gli appellati avessero determinato uno sviamento della clientela della Parte_1
Ritiene la Corte che la doglianza dell'appellante sia infondata.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrata la contestazione relativa alla creazione di due nuove società, e , al fine di trasferire in capo CP_7 CP_8 ad esse l'utile economico prima generato da e Controparte_5 Controparte_6
e di lasciare in capo alla le posizioni debitorie di queste ultime due
[...] Parte_1
società, rilevando che la CU non ha dimostrato che nel periodo in cui le tre società hanno operato contestualmente, i convenuti abbiano determinato uno sviamento della clientela dalla in favore delle altre due società, “essendo Parte_1 peraltro rimasto indimostrato che quest'ultime due società hanno trattato la stessa merce della prima e si siano rivolte allo stesso target di clientela”. Il Tribunale ha anche osservato che “la disposta CTU ha dimostrato che nel periodo in cui le società
e hanno operato contestualmente alla non hanno CP_8 CP_7 Parte_1 sviluppato utili tali da giustificare l'assunto attoreo”.
Ora le circostanze che ad avviso dell'appellante smentirebbero la conclusione cui
è pervenuto il Tribunale non appaiono dotate del carattere della decisività.
Invero, ciò che assume valore determinante ai fini della ritenuta insufficiente dimostrazione dello sviamento di clientela è il rilievo che, per come accertato dal c.t.u., gli utili (che rappresentano il vero profitto dell'azienda) generati dalle società
e nel periodo in cui hanno operato contestualmente alla CP_7 CP_8 non erano “tali da giustificare l'assunto attoreo” (pag. 11 della sentenza Parte_1
di primo grado). Il c.t.u. ha infatti accertato che negli anni 2009-2010 detti utili ammontavano complessivamente ad €19.291,00.
Rispetto a tale statuizione la censura dell'appellante non prende posizione.
Né l'assunto della CU potrebbe fondarsi sul dato relativo ai ricavi, atteso che il danno effettivamente subito per effetto di condotte di sviamento di clientela non può essere parametrato al fatturato complessivo dell'impresa rivale, ma piuttosto agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.
3.3. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver escluso che la vendita dell'unico immobile di cui era proprietaria la CP_10
[..
[...] avvenuta poco prima della fusione in abbia causato un danno alla
[...] Parte_1
massa creditoria.
Tale motivo non merita accoglimento per l'assorbente rilievo che, per come affermato dalla stessa CU, questa Corte con sentenza n. 2201/17, in riforma della sentenza di primo grado n. 287/15, ha accolto l'azione revocatoria dalla stessa promossa relativamente alla alienazione in questione, sicchè l'esistenza del danno è esclusa dalla avvenuta apprensione del bene alla massa fallimentare.
3.4. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso il danno per sottrazione delle c.d. rimanenze di magazzino.
Orbene, come evidenziato dal c.t.u., il danno in questione potrebbe essere identificato nell'importo di €378.356,00 corrispondente alla differenza tra il valore delle rimanenze di magazzino di €750.700,00 risultante dal bilancio della Parte_1
al 31.12.2009 e il valore delle rimanenze di magazzino di €372.344,00 risultante dal verbale di pignoramento di Equitalia del 22.06.2010.
Il c.t.u. ha tuttavia rilevato che difettano elementi che consentano di quantificare il danno nei termini indicati poiché gli inventari delle merci di magazzino all'8.10.2009 della e della (che dovrebbero Controparte_5 Controparte_6
più o meno rappresentare le rimanenze indicate nel bilancio della al Parte_1
31.12.2009) non risultano tecnicamente e materialmente comparabili con l'inventario dei beni risultante dal verbale di pignoramento del 22.06.2010 per via dei differenti criteri di redazione dei relativi inventari e dei differenti criteri di valutazione. Tale rilievo non ha formato oggetto di specifica critica da parte della
CU.
Inoltre l'appellante non può utilmente invocare l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Cosenza del 28.06.2016 che aveva condannato CP_1
per il medesimo fatto, e cioè per avere, quale amministratore della
[...]
distratto dal patrimonio aziendale rimanenze di magazzino negli anni Parte_1
2009 e 2010. Tale decisione è stata infatti riformata in appello con sentenza n.
1955/2019 del 28.05/14.08.2019 ritualmente prodotta in questa sede dalla difesa degli appellati trattandosi di documento formatosi dopo l'introduzione del presente giudizio.
La sentenza de qua ha assolto l' dal reato contestato per insussistenza del CP_8
fatto.
10 In particolare, nella predetta pronuncia è stato accertato che vi è stata da parte della società fallita una iniziale sopravvalutazione delle rimanenze, a fronte di un loro reale deprezzamento, fronteggiato con delle vendite promozionali a basso costo.
Si legge in sentenza che “Il criterio di valutazione applicato dalle due società CP_5
e nel bilancio 2008 è stato quello del costo medio ponderato,
[...] Controparte_6 fondato quindi sul prezzo di acquisto, mentre l'imprenditore è tenuto a valutare le rimanenze di magazzino al valore più basso tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: pertanto, a maggior ragione con riferimento al settore della moda e dell'abbigliamento sportivo, detta valutazione al ribasso non può certamente essere fatta con riferimento al prezzo di acquisto. Nel caso di specie, trattandosi di magazzino immobile dal 2006, e contenente alcuni capi addirittura più risalenti di cinque anni, la merce ivi depositata era da ritenersi chiaramente obsoleta, praticamente invendibile…” ed ancora che “le ispezioni dell'Agenzia delle Entrate su dette società – effettuate mediante accesso ai locali e controllo degli inventari, delle fatture e delle scritture contabili - hanno escluso ipotesi di vendita in nero, non rilevando alcuna irregolarità (cfr. i verbali di contestazione)”.
E' evidente come, a fronte di un accertamento con efficacia di giudicato che ha escluso la materialità del fatto della sottrazione delle rimanenze, resta preclusa ex art. 654 c.p.p. qualsiasi diversa valutazione in questa sede.
3.5. Con l'ultimo motivo la CU lamenta l'esclusione del danno da eliminazione fittizia dei debiti.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente affermato in sentenza, il c.t.u. ha evidenziato che “la non corretta quanto ingiustificata cancellazione dei debiti nel bilancio finale di liquidazione non ha arrecato, di fatto, alcun diretto danno patrimoniale alla curatela fallimentare, avendo semmai generato una fittizia sopravvenienza attiva”.
Rispetto a tale conclusione l'appellante, lungi dallo sviluppare una specifica censura, si è limitato a richiamare tutte le circostanze, già sopra prese in esame, che a suo avviso dimostrerebbero la strategia volta a trasferire alla le sole Parte_1
passività delle due precedenti società, spostando gli utili nelle due nuove realtà economiche e (cfr. pag. 20-23 dell'atto di appello). CP_7 CP_8
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata.
11 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022 (scaglione da €1.000.001 a
€2.000.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 4 luglio 2018, Parte_1
nei confronti di , CO Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 192/2018, pubblicata il
[...]
24.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in euro 12.033,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1334/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(C.F.: ), in persona del Curatore, dott. , P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro De Salvo;
appellante
e
, CO Controparte_2 CP_3
, , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco
[...] CP_4
Capolupo; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 192/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 24.01.2018, avente ad oggetto azione di responsabilità ex art. 146 l.f.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 192/2018 pubblicata il 24.01.2018, mai
1 notificata: - accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori e dei soci tutti della società , per tutti i motivi dedotti nell'atto di Parte_1
citazione e condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni per tutti i motivi indicati in premessa del presente atto. - condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, spese generali ed accessori per entrambi i gradi di giudizio, dichiarando ai fini di cui artt. 10 e 14 T.U. 115/2002 e successive integrazioni e modificazioni che il valore della presente causa è di €. 1.500.000,00, che vi è autorizzazione, da parte del Giudice Delegato al Fallimento, di prenotazioni a debito di tutte le spese ai sensi dell'art. 144 del DPR 30.05.2002, n. 115 e che si chiede, dunque, la liquidazione delle competenze a carico dell'Erario dello Stato”.
Per gli appellati: “la difesa dei sigg.ri , CO Controparte_2
e si riporta a tutti i propri scritti difensivi, a Controparte_3 CP_4
quanto dedotto ed eccepito nei verbali di causa da intendersi integralmente trascritti
e di cui chiede integrale accoglimento, a tutte le eccezioni e conclusioni formulate nei propri scritti difensivi, si oppone ad ogni istanza, deduzione, produzione e domanda nuova, sulle quale dichiara di non accettare il contraddittorio, rassegna le conclusioni come in atti”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la CU del Fallimento della conveniva in giudizio i sigg.ri Parte_1 Parte_1 CO
, , quali amministratori e soci Controparte_2 Controparte_3 CP_4
della fallita, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma di euro
1.500.000,00, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti della società ex art. 2392 c.c. ed extracontrattuale verso i creditori sociali.
A sostegno della domanda esponeva che la società era nata dalla Parte_1
fusione tra le società ed avvenuta con atto Controparte_5 Controparte_6 dell'08.10.2009; che la veniva prima messa in liquidazione il 26.07.2010 Parte_1
e poi dichiarata fallita il 04.04.2012; che il dissesto della società era da attribuire alla volontà dei soci i quali avevano deciso di non onorare le obbligazioni assunte ed
2 avevano liquidato e cancellato la società dal registro delle imprese, approvando un bilancio di liquidazione di - € 1.479.879,00, che impediva ai creditori di recuperare i propri crediti per la inapplicabilità dell'art. 2495 c.c. non essendoci da parte dei soci somme riscosse in base al bilancio finale;
che i predetti soci della Parte_1 avevano proseguito l'attività commerciale che caratterizzava sia la sia le Parte_1
società e attraverso la creazione delle società CP_5 Controparte_6 [...]
(soci e e CP_7 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_8
(soci , ed ) alle quali avevano Controparte_3 CP_4 Parte_3 trasferito l'attivo della lasciando alla stessa solo il passivo divenuto Parte_1 inesigibile (€879.649,51 per la ed €919.512,33 per la CP_5 CP_6
; che ciò era evincibile dai seguenti fatti: le società e
[...] CP_5 CP_6
(soci di entrambe erano , e erano
[...] CP_4 CP_3 Controparte_2
state costituite rispettivamente negli anni 1996 e 1997, la prima operante in Rende alla Via Don Minzoni con amministratore , la seconda operante in CP_4
Cosenza alla Via Falcone con amministratore entrambe le società CO
ottenevano una discreta penetrazione nel mercato, tant'è che nei circa nove mesi antecedenti la fusione che aveva dato vita alla le due società Parte_1 realizzavano un volume d'affari complessivo di euro 773.745,00; dopo quindici giorni dalla costituzione della la iniziava la propria Parte_1 Controparte_7 attività in Rende alla Via Don Minzoni nei locali ove aveva operato l' CP_5 nell'aprile del 2010 l'altra società iniziava la propria attività in Controparte_8
Cosenza alla Via Falcone, nelle immediate vicinanze di quella che era stata la sede dell' . Controparte_6
Dai predetti fatti, secondo la CU, appariva chiaro come i soci delle società sopra menzionate avessero posto in essere i detti comportamenti con la specifica finalità di lasciare alla le posizioni debitorie e di trasferire alle società Parte_1
e l'utile economico prima generato da ed CP_7 CP_8 Controparte_5
utile economico che sarebbe dovuto confluire nella Controparte_6
Deduceva che la strategia posta in essere dai convenuti aveva Parte_1 determinato nel 2010 per l' un volume d'affari di € 711.941,00 e per la CP_7
un volume d'affari di € 251.832,00 (complessivamente € 963.773,00); CP_8 che tale volume d'affari era stato sottratto alla ed ai suoi creditori;
che la Parte_1
comprova di tale intento era costituita 1) dal fatto che gli ex dipendenti delle società
e erano stati assunti dalla e dalla CP_5 Controparte_6 CP_7 Pt_4
[..
[...] , quindi il fallimento della non sarebbe stato determinato da
[...] Parte_1
difficoltà di natura funzionale e/o finanziaria, ma dalla precisa volontà dei soci e degli amministratori di bruciare le passività in una società da abbandonare per raccogliere le risorse finanziarie ed umane in due società concorrenti pulite e 2) nel fatto che la nell'aprile del 2009, poco prima della fusione nella CP_5
aveva venduto l'immobile di sua proprietà in Rende alla Via Don Parte_1
Minzoni alla Dora S.r.l., società amministrata da che ne era socio CP_4
insieme al fratello e che era stata costituita pochi mesi prima della CP_3 fusione, con l'evidente finalità di sottrarre il bene alla procedura fallimentare o comunque all'aggressione dei creditori;
che le rimanenze di magazzino delle società
e al 30.09.2009 erano di € 1.520.500,00; che dette CP_5 Controparte_6 rimanenze al 31.12.2009 si riducevano ad € 750.700,00 (senza alcuna delucidazione sul punto in bilancio); che al 26.7.2010 (data di messa in liquidazione della le rimanenze di magazzino erano azzerate, sicchè era evidente la Parte_1
sottrazione di merce in danno della Parte_1
La CU dichiarava, quindi, di voler agire ex art. 146 l.f. contro l'amministratore e liquidatore della e contro i soci della stessa Parte_1
società, sia per il danno di natura contrattuale nei confronti della società ex art. 2392
c.c., sia per il danno di natura extracontrattuale per responsabilità verso i creditori sociali atteso che i soci della in solido con l'amministratore della stessa Parte_1
società, erano responsabili ex art. 2476, comma 7, c.c. per aver concorso a cagionare il fallimento della evidenziando che l'amministratore e i soci erano Parte_1 venuti meno ai doveri di diligenza ed all'obbligo di non agire in conflitto di interessi anche in virtù del divieto espresso dall'art. 2390 c.c. e che anche i soci disponevano di ampi poteri gestori e in particolare ed erano CP_4 Controparte_3
amministratori di fatto.
Si costituivano i convenuti impugnando e contestando le avverse deduzioni, difese e domande, perché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, deducendo anche la nullità della citazione.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u..
Con sentenza n. 192/2018 il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla
CU, disponendo la compensazione delle spese di lite.
In particolare, il giudice di primo grado, respinte le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione per violazione del diritto di difesa e di inammissibilità
4 dell'azione per violazione degli artt. 146 l.f. e 2392 c.c., muovendo dall'azione sociale di responsabilità per i danni arrecati alla società non ravvisava in capo ad quale amministratore unico della fallita, una violazione degli CO
obblighi su di esso incombenti posto che la messa in liquidazione era stata deliberata con atto notarile dall'assemblea dei soci per mancato raggiungimento dell'oggetto sociale, con conseguente obbligo dell'amministratore di prenderne atto ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno di natura extracontrattuale per responsabilità verso i creditori sociali, il Tribunale riteneva non provate sia le contestazioni mosse dalla CU, che l'eventus damni, evidenziando di non poter tenere conto della sentenza penale di condanna del 28.06.2016 emessa a carico di in quanto prodotta tardivamente in sede di comparsa CO
conclusionale.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
4.7.2018, la CU lamentando: 1) l'erroneità della decisione laddove aveva ritenuto non dimostrato lo sviamento di clientela dalla all' Parte_1 CP_8 ed alla sul rilievo che era “rimasto indimostrato che queste ultime due CP_7
società hanno trattato la stessa merce della prima e si siano rivolte allo stesso target di clientela” e che “la disposta CTU ha dimostrato che nel periodo in cui le società
e hanno operato contestualmente alla non hanno CP_8 CP_9 Parte_1 sviluppato utili tali da giustificare l'assunto attoreo”. Ad avviso dell'appellante il
Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la documentazione in atti e, segnatamente, il contratto con cui la Dora s.r.l. aveva ceduto in locazione alla CP_7
lo stesso immobile in cui esercitava l'attività commerciale in
[...] Parte_1
Rende; la visura della dalla quale emergeva che la stessa aveva quale CP_8 oggetto sociale “il commercio al dettaglio e all'ingrosso, incluso l'e-commerce, di attrezzature sportive, prodotti per fitness, macchine per palestre, abbigliamento, ed articoli vari utili all'esercizio della pratica sportiva”, vale a dire, la medesima attività sociale di e di la documentazione attestante che la sede legale CP_7 Parte_1 ed operativa dell' era il medesimo locale nel quale la Controparte_8 Parte_1
espletava la medesima attività commerciale nella città di Cosenza (Via Falcone) e che i medesimi dipendenti di erano stati assunti da e Parte_1 Controparte_8 [...]
2) erroneità della sentenza nella parte in cui, con riguardo alla vendita alla CP_7
Dora s.r.l. del cespite di proprietà della aveva escluso la sussistenza di CP_5
un danno atteso che l'immobile era gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo
5 contratto dalla estinto grazie alla vendita ed anche in ragione del Controparte_5 fatto che la curatela del fallimento aveva avviato un'azione revocatoria nei confronti della Dora S.r.l., definita con la sentenza n. 287/2015, con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda. Rilevava in proposito l'appellante che detta ultima sentenza era stata riformata dalla Corte d'Appello (sentenza n. 2201/17) che aveva ritenuto sussistente sia l'elemento soggettivo del consilium fraudis che quello oggettivo dell'eventus damni;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui dopo aver affermato che “il danno lamentato dalla CU fallimentare potrebbe pertanto essere accertato in €. 378.356,00 (importo corrispondente alla differenza tra il valore delle rimanenze di magazzino di €. 750.700,00 risultante dal bilancio della Parte_1 al 31.12.09 ed il valore delle rimanenze di magazzino di €. 372.344,00 risultante dal verbale del pignoramento del 22.06.10” aveva ritenuto non poter procedere a tale valutazione, “atteso che come rilevato dallo stesso CTU, non sono stati forniti elementi da cui desumere con certezza che l'operato degli amministratori abbia direttamente causato un danno ai creditori sociali ed alla CU quantificabile quantomeno all'importo su esposto. Infatti gli inventari delle merci in magazzino al
08/10/09 dell' (All.to 6 della relazione peritale) e dell' Controparte_5 CP_6
(All.to 10 predetta relazione) non risultano tecnicamente e materialmente
[...] comparabili con l'inventario dei beni pignorati risultante dal verbale di pignoramento del 22/06/10 per via dei differenti criteri di redazione dei diversi relativi inventari e dei differenti criteri di valutazione”. Il danno da sottrazione delle rimanenze di magazzino risultava chiaramente dalla ricostruzione operata dal c.t.u. in ordine alla variazione complessiva subita dalle rimanenze di magazzino nei vari periodi presi in considerazione e inoltre la sottrazione di attivo, quantomeno nella forma di vendita irregolare di merci, risultava accertata in sede penale con sentenza del Tribunale di Cosenza del 28.06.2016 di cui il giudice di primo grado aveva ritenuto erroneamente l'inutilizzabilità ; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato che “con riferimento invece alla contestazione relativa alla eliminazione dei debiti e alla copertura degli stessi con fittizie sopravvenienze di liquidazione, il CTU ha evidenziato che la non corretta quanto ingiustificata cancellazione dei debiti del bilancio finale di liquidazione non ha arrecato, di fatto, alcun diretto danno patrimoniale alla curatela fallimentare, avendo semmai generato una fittizia sopravvenienza attiva”. Ad avviso dell'appellante il danno non risiedeva unicamente nella artata cancellazione dei debiti da bilancio (che ne
6 costituiva solo un frammento dell'insieme), ma nel fatto che la aveva CP_7
iniziato la propria attività nei locali della e la in locali Controparte_5 CP_8
posti nelle immediate vicinanze di quelli della e che se la Controparte_6
e la non si fossero fuse costituendo la CP_5 Controparte_6 Parte_1
avrebbero potuto tranquillamente realizzare il volume d'affari realizzato
[...] nell'anno 2010 dalle due ( e , Parte_5 CP_7 Controparte_8
fornendo maggiori garanzie ai creditori sociali i quali, se non fosse stato ceduto l'immobile appartenente alla avrebbero potuto soddisfarsi anche Controparte_5 su quest'ultimo; 5) illegittimità della sentenza laddove aveva ritenuto di non poter tenere conto della sentenza di condanna del 28.06.216 n. 1680/16 Reg. Sent. della
Sezione Penale del Tribunale di Cosenza, depositata nel settembre 2017, in quanto prodotta tardivamente in sede di comparsa conclusionale. Secondo l'appellante non vi sarebbero preclusioni di sorta per la produzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di
“accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori e dei soci tutti della società , per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione e Parte_1 condannare gli stessi in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di €.
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni”, oltre che al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano con comparsa depositata all'udienza del 13.11.2018 gli appellati i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito reiteravano l'eccezione di nullità della citazione in primo grado e chiedevano comunque il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 16.09.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 10.12.2024 di rimessione della causa in decisione.
7 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati è infondata.
Giova osservare che per la giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie l'appellante indica chiaramente le parti della sentenza di primo grado e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione impugnata.
3. Le valutazioni della Corte
3.1. Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado reiterata in questa sede dagli appellati.
Ed invero, l'art. 161 c.p.c. codifica il principio dell'assorbimento (o conversione) dei vizi di nullità, che direttamente o indirettamente inficiano le sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione, in motivi di gravame, così riconducendo ogni possibilità di far valere quei vizi alle modalità ed ai termini propri di detti mezzi di impugnazione;
la decadenza dal mezzo di gravame, per l'inosservanza di quelle modalità o di quei termini, dà luogo all'impossibilità di rilevare il vizio stesso, con conseguente formazione della cosa giudicata.
Orbene, gli appellati hanno formulato l'eccezione con la comparsa di costituzione depositata all'udienza del 13.11.2018, senza il rispetto del termine, fissato dall'art. 343 c.p.c. per la proposizione dell'appello incidentale, di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione (12.11.2018). Dal che discende la inammissibilità della predetta eccezione.
8 3.2. Con il primo motivo la CU censura la sentenza impugnata per aver escluso che nel periodo in cui le tre società, e CP_7 CP_8 Parte_1
avevano operato, gli appellati avessero determinato uno sviamento della clientela della Parte_1
Ritiene la Corte che la doglianza dell'appellante sia infondata.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non dimostrata la contestazione relativa alla creazione di due nuove società, e , al fine di trasferire in capo CP_7 CP_8 ad esse l'utile economico prima generato da e Controparte_5 Controparte_6
e di lasciare in capo alla le posizioni debitorie di queste ultime due
[...] Parte_1
società, rilevando che la CU non ha dimostrato che nel periodo in cui le tre società hanno operato contestualmente, i convenuti abbiano determinato uno sviamento della clientela dalla in favore delle altre due società, “essendo Parte_1 peraltro rimasto indimostrato che quest'ultime due società hanno trattato la stessa merce della prima e si siano rivolte allo stesso target di clientela”. Il Tribunale ha anche osservato che “la disposta CTU ha dimostrato che nel periodo in cui le società
e hanno operato contestualmente alla non hanno CP_8 CP_7 Parte_1 sviluppato utili tali da giustificare l'assunto attoreo”.
Ora le circostanze che ad avviso dell'appellante smentirebbero la conclusione cui
è pervenuto il Tribunale non appaiono dotate del carattere della decisività.
Invero, ciò che assume valore determinante ai fini della ritenuta insufficiente dimostrazione dello sviamento di clientela è il rilievo che, per come accertato dal c.t.u., gli utili (che rappresentano il vero profitto dell'azienda) generati dalle società
e nel periodo in cui hanno operato contestualmente alla CP_7 CP_8 non erano “tali da giustificare l'assunto attoreo” (pag. 11 della sentenza Parte_1
di primo grado). Il c.t.u. ha infatti accertato che negli anni 2009-2010 detti utili ammontavano complessivamente ad €19.291,00.
Rispetto a tale statuizione la censura dell'appellante non prende posizione.
Né l'assunto della CU potrebbe fondarsi sul dato relativo ai ricavi, atteso che il danno effettivamente subito per effetto di condotte di sviamento di clientela non può essere parametrato al fatturato complessivo dell'impresa rivale, ma piuttosto agli utili da questa conseguiti, importo che costituisce la posta di effettivo guadagno sottratto alla concorrente.
3.3. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver escluso che la vendita dell'unico immobile di cui era proprietaria la CP_10
[..
[...] avvenuta poco prima della fusione in abbia causato un danno alla
[...] Parte_1
massa creditoria.
Tale motivo non merita accoglimento per l'assorbente rilievo che, per come affermato dalla stessa CU, questa Corte con sentenza n. 2201/17, in riforma della sentenza di primo grado n. 287/15, ha accolto l'azione revocatoria dalla stessa promossa relativamente alla alienazione in questione, sicchè l'esistenza del danno è esclusa dalla avvenuta apprensione del bene alla massa fallimentare.
3.4. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia escluso il danno per sottrazione delle c.d. rimanenze di magazzino.
Orbene, come evidenziato dal c.t.u., il danno in questione potrebbe essere identificato nell'importo di €378.356,00 corrispondente alla differenza tra il valore delle rimanenze di magazzino di €750.700,00 risultante dal bilancio della Parte_1
al 31.12.2009 e il valore delle rimanenze di magazzino di €372.344,00 risultante dal verbale di pignoramento di Equitalia del 22.06.2010.
Il c.t.u. ha tuttavia rilevato che difettano elementi che consentano di quantificare il danno nei termini indicati poiché gli inventari delle merci di magazzino all'8.10.2009 della e della (che dovrebbero Controparte_5 Controparte_6
più o meno rappresentare le rimanenze indicate nel bilancio della al Parte_1
31.12.2009) non risultano tecnicamente e materialmente comparabili con l'inventario dei beni risultante dal verbale di pignoramento del 22.06.2010 per via dei differenti criteri di redazione dei relativi inventari e dei differenti criteri di valutazione. Tale rilievo non ha formato oggetto di specifica critica da parte della
CU.
Inoltre l'appellante non può utilmente invocare l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Cosenza del 28.06.2016 che aveva condannato CP_1
per il medesimo fatto, e cioè per avere, quale amministratore della
[...]
distratto dal patrimonio aziendale rimanenze di magazzino negli anni Parte_1
2009 e 2010. Tale decisione è stata infatti riformata in appello con sentenza n.
1955/2019 del 28.05/14.08.2019 ritualmente prodotta in questa sede dalla difesa degli appellati trattandosi di documento formatosi dopo l'introduzione del presente giudizio.
La sentenza de qua ha assolto l' dal reato contestato per insussistenza del CP_8
fatto.
10 In particolare, nella predetta pronuncia è stato accertato che vi è stata da parte della società fallita una iniziale sopravvalutazione delle rimanenze, a fronte di un loro reale deprezzamento, fronteggiato con delle vendite promozionali a basso costo.
Si legge in sentenza che “Il criterio di valutazione applicato dalle due società CP_5
e nel bilancio 2008 è stato quello del costo medio ponderato,
[...] Controparte_6 fondato quindi sul prezzo di acquisto, mentre l'imprenditore è tenuto a valutare le rimanenze di magazzino al valore più basso tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: pertanto, a maggior ragione con riferimento al settore della moda e dell'abbigliamento sportivo, detta valutazione al ribasso non può certamente essere fatta con riferimento al prezzo di acquisto. Nel caso di specie, trattandosi di magazzino immobile dal 2006, e contenente alcuni capi addirittura più risalenti di cinque anni, la merce ivi depositata era da ritenersi chiaramente obsoleta, praticamente invendibile…” ed ancora che “le ispezioni dell'Agenzia delle Entrate su dette società – effettuate mediante accesso ai locali e controllo degli inventari, delle fatture e delle scritture contabili - hanno escluso ipotesi di vendita in nero, non rilevando alcuna irregolarità (cfr. i verbali di contestazione)”.
E' evidente come, a fronte di un accertamento con efficacia di giudicato che ha escluso la materialità del fatto della sottrazione delle rimanenze, resta preclusa ex art. 654 c.p.p. qualsiasi diversa valutazione in questa sede.
3.5. Con l'ultimo motivo la CU lamenta l'esclusione del danno da eliminazione fittizia dei debiti.
Anche tale motivo è infondato.
Come correttamente affermato in sentenza, il c.t.u. ha evidenziato che “la non corretta quanto ingiustificata cancellazione dei debiti nel bilancio finale di liquidazione non ha arrecato, di fatto, alcun diretto danno patrimoniale alla curatela fallimentare, avendo semmai generato una fittizia sopravvenienza attiva”.
Rispetto a tale conclusione l'appellante, lungi dallo sviluppare una specifica censura, si è limitato a richiamare tutte le circostanze, già sopra prese in esame, che a suo avviso dimostrerebbero la strategia volta a trasferire alla le sole Parte_1
passività delle due precedenti società, spostando gli utili nelle due nuove realtà economiche e (cfr. pag. 20-23 dell'atto di appello). CP_7 CP_8
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, integralmente confermata.
11 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022 (scaglione da €1.000.001 a
€2.000.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata il 4 luglio 2018, Parte_1
nei confronti di , CO Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 192/2018, pubblicata il
[...]
24.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, che liquida in euro 12.033,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12