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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12602 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 05/12/2024, ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24535 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Roma 08.09.1974), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Riommi Parte_1
e dall'Avv. Daniele Verduchi per procura in atti, RICORRENTE
E
(CF: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: , , - ciascuno in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in via CP_3 dei Portoghesi, 12; RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato in data 25.06.2024, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale e previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e quindi di condannare il ad assegnare alla parte ricorrente la c.d. “Carta elettronica” e ad Controparte_1 accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia €500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito. Tanto domandato, il ricorrente specificava che nei suddetti anni scolastici non aveva mai beneficiato della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituivano in giudizio sia il Controparte_1
che l , in persona dei
[...] Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e documenti depositati nel fascicolo telematico, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, accoglie integralmente il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.
1 «««»»» A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierno ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato. «««»»» Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo. «««»»»
2 Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova integrale accoglimento, con la conseguenza che il sig. ha diritto a beneficiare, per tutti gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015. Il ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse dello stesso a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., e maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione dell'atto introduttivo con l'utilizzo di collegamenti ipertestuali che ne rendo maggiormente agevole la consultazione. «««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_1
, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, secondo il sistema proprio di essa Parte_1
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore del procuratore costituito Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
Roma, 15/12/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, addetto UPP
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SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24535 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Roma 08.09.1974), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Riommi Parte_1
e dall'Avv. Daniele Verduchi per procura in atti, RICORRENTE
E
(CF: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: , , - ciascuno in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal proprio funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in via CP_3 dei Portoghesi, 12; RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato in data 25.06.2024, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale e previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e quindi di condannare il ad assegnare alla parte ricorrente la c.d. “Carta elettronica” e ad Controparte_1 accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia €500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito. Tanto domandato, il ricorrente specificava che nei suddetti anni scolastici non aveva mai beneficiato della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di € 500,00. Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituivano in giudizio sia il Controparte_1
che l , in persona dei
[...] Controparte_4 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e documenti depositati nel fascicolo telematico, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, accoglie integralmente il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.
1 «««»»» A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato, tuttavia, un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti. Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato. L'odierno ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato. «««»»» Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo. «««»»»
2 Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova integrale accoglimento, con la conseguenza che il sig. ha diritto a beneficiare, per tutti gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015. Il ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse dello stesso a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo (cfr. Corte Cass. n. 29961/2023). Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., e maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione dell'atto introduttivo con l'utilizzo di collegamenti ipertestuali che ne rendo maggiormente agevole la consultazione. «««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: 1) condanna il e del merito alla attribuzione della Carta Docente, in favore di Controparte_1
, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, secondo il sistema proprio di essa Parte_1
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore del procuratore costituito Controparte_1 dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
Roma, 15/12/2024. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, addetto UPP
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