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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 6/2024
TRA
, ( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 20.09.1952, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Cosimina Federico, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria presso gli uffici dell , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_2
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avvocato Carmen Archinà, giusta procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.1.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e CP_3
l , e, premesso che l'istituto previdenziale le notificava i seguenti avvisi Controparte_2
di addebito:
1. N. 10787832 Dis. Agricola PER IL PERIODO 01//2007 AL 12//2007 PER UN IMPORTO
DI EURO 1.350,49
2. N.10787831 Dis. Agricola PER IL PERIODOD 01//2008 AL 12//2008 PER UN
IMPORTO DI EURO 1.940,51
3. N. 10787833 Dis. Agricola PER IL PERIODOD 01/2009 AL 12/2009 PER UN IMPORTO
DI EURO 1.360,56.
4. N. 10863866 INDENNITA' MALATTIA per il periodo 04/2009 al 08/2009 per un importo di euro 2.419,27.
5. N. 10863868 INDENNITA' MALATTIA per il periodo 01/2010 al 03/2010 per un importo di euro 1.002,23.
6. N. 10863872 INDENNITA' MALATTIA per il periodo 04/2011 al 05/2011 per un importo di euro 1.331,87.
7. N. 10863876 INDENNITA' DI MALATTIA per il periodo 02/2012 al 04/2012 per un importo di euro 1.439,97. chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme CP_3
corrisposte.
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti dell' CP_3 perché immotivati ed in ogni caso infondati. Sosteneva anche l'irripetibilità delle somme corrisposte. Eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione dell' . CP_3
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_3
promossa azione giudiziale.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l'agente della riscossione, che evidenziava la sua carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere CP_3 indebito del pagamento effettuato;
a tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'istituto in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad una pretesa restitutoria dell'istituto.
1. Sulla prescrizione.
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Trova applicazione, in questo caso, il principio della ragione più liquida ai fini della decisione
(da ultimo, si segnala Consiglio di Stato, sentenza 14 dicembre 2022 n. 10970).
Nel caso in esame, infatti, è fondata l'eccezione di prescrizione della pretesa dell' . CP_3
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa dei provvedimenti con cui è stata comunicata dall' a parte ricorrente, a seguito dell'accertamento del venir meno dei CP_3 requisiti per l'erogazione delle indennità, la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza dal 2007 al 2012.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
L' ha prodotto solo i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, CP_3 ma nulla con riferimento all'interruzione dei termini di prescrizione relativi alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per
i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
L' nulla ha provato in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria CP_3
pretesa. Osserva il giudicante che, quindi, non essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall deve ritenersi prescritto. CP_3
Infatti, considerato che il provvedimento con cui l' ha chiesto la restituzione degli CP_1
importi è stato comunicato solo il 28 novembre 2023 per pretese creditorie relative alle annualità dal 2007 al 2012.
Tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi, va rilevato l'intervenuto decorso della prescrizione decennale riguardo alla pretesa dell' , stante la notifica dell'avviso di CP_3
addebito avvenuta a distanza di oltre 10 anni dalla data di erogazione delle somme.
Di conseguenza, va dichiarato che la ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alle richieste avanzate.
Con riferimento alla posizione dell'Agente della Riscossione, deve evidenziarsi la sua carenza di legittimazione passiva.
La presente controversia è stata infatti introdotta avverso gli avvisi di addebito notificati direttamente dall' e afferenti a pretese riconducibili direttamente all'ente impositore, CP_3 senza che l'agente della riscossione abbia preso parte anche solo al procedimento notificatorio.
In ragione di tanto, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_3
Spese compensate nei confronti dell' stante la dichiarazione in atti ai Controparte_4 sensi dell'art. 152 disp att c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a. accerta e dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con i seguenti CP_3
avvisi di addebito:
1. N. 10787832 Dis. Agricola PER IL PERIODO 01//2007 AL 12//2007
PER UN IMPORTO DI EURO 1.350,49
2. N.10787831 Dis. Agricola PER IL PERIODOD 01//2008 AL 12//2008 PER UN
IMPORTO DI EURO 1.940,51
3. N. 10787833 Dis. Agricola PER IL PERIODOD 01/2009 AL 12/2009 PER UN IMPORTO
DI EURO 1.360,56.
4. N. 10863866 INDENNITA' MALATTIA per il periodo 04/2009 al 08/2009 per un importo di euro 2.419,27. 5. N. 10863868 INDENNITA' MALATTIA per il periodo 01/2010 al 03/2010 per un importo di euro 1.002,23.
6. N. 10863872 INDENNITA' MALATTIA per il periodo 04/2011 al 05/2011 per un importo di euro 1.331,87.
7. N. 10863876 INDENNITA' DI MALATTIA per il periodo 02/2012 al 04/2012 per un importo di euro 1.439,97.;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in CP_3
€ 1.500,00, oltre IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Cosimina Federico.
c)compensa le spese tra la ricorrente e l' . Controparte_5
Castrovillari, 26-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone