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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.831/2024 RGA avverso la sentenza n.463/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 899/2022, resa in data 8/11/2024
e pubblicata il giorno 11/11/2024, notificata il 22/11/2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 2/10/2025; promossa da:
in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gian Carlo Sutich
e dall'Avv. Sabrina Grivet Fetà del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti procuratori, sito in Reggio Emilia, Viale
EG EN n.13/2, come da procura in atti;
- Appellante -
pag. 1 di 21 contro
(P.I. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Persona_1
Roma con atto del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Bologna, via Galliera 6, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, CP_2
e
Controparte_3
(C.F. con sede in Roma,
[...] P.IVA_2 via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per l'Emilia-Romagna in qualità di dirigente d'ufficio dirigenziale generale, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Bologna, n. 23467 di rep. not. in data Persona_2
13/2/2019, con domicilio eletto in Bologna, Via Amendola n. 3;
- appellati
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 2/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, conveniva - innanzi al Tribunale di Reggio Emilia - in funzione di giudice del lavoro, e lamentando l'infondatezza delle CP_2 CP_3 contestazioni e delle pretese avanzate con il Verbale Unico di accertamento e
pag. 2 di 21 notificazione - - del 04.10.2022 (€ CP_2 Controparte_4
54.556,61 per imponibile omesso;
€ 24.330,67 per contributi omessi;
€ 4654,63 come somme aggiuntive per evasione) e di cui al Verbale Unico di accertamento e notificazione del 25/10/2022 (€ 54.556,61). CP_3
Quanto alla narrazione della vicenda in punto di fatto, dal ricorso di I grado, emerge che l'accertamento contestato aveva avuto ad oggetto l'attività lavorativa espletata nel cantiere denominato “Condominio Campo di Marte” (ubicato in
Reggio Emilia, via Papa Giovanni XXIII) relativo alla realizzazione di opere di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia;
nel corso degli accertamenti gli ispettori rinvenivano in loco ed intervistavano alcuni operai – risultati poi dipendenti della società veniva, Parte_3 quindi, acquisita la documentazione amministrativa e contabile relativa al detto cantiere. In ragione di tali accertamenti, gli enti appuravano che i lavoratori in questione stavano prestando la loro attività nel detto cantiere in virtù di un contratto di subappalto stipulato in data 1.7.2021 tra la società Parte_1
(subappaltante) e la società (subappaltatrice), avente
[...] Parte_3 ad oggetto lavorazioni edili che il committente Condominio Campo di Marte aveva affidato in appalto alla ditta e questa, a sua volta, alla Controparte_5 società ricorrente Parte_1
I verbalizzanti, ad esito degli accertamenti, contestavano che il reale oggetto del contratto di subappalto (c.d. appalto c.d. leggero) si sarebbe estrinsecato in una mera fornitura di mano d'opera e non in un'opera integrante risultato produttivo autonomo rispetto a quello conseguito dalla (sub)committenza, inferendone l'illegittimità dello stesso ai sensi dell'art 29 D.lgs. n. 276/2003 e la riconduzione dei lavoratori all'utilizzatore reale ( , con conseguente Parte_1 quantificazione degli imponibili e delle debenze contributive per il periodo settembre 2021/maggio 2022.
Tanto premesso, parte ricorrente sosteneva l'illegittimità delle pretese affermando la genuinità del contratto di subappalto stipulato con la società
[...]
e, comunque, l'erroneità del calcolo della contribuzione Parte_3 dovuta anche in ipotesi di illiceità dell'appalto; chiedeva, quindi - in via
pag. 3 di 21 principale - di dichiararsi non dovute le somme di cui al verbale ed - in via subordinata - quantomeno di accertare e dichiarare illegittimo e privo di fondamento giuridico l'annullamento in capo a e il Parte_3 trasferimento in capo a sé delle posizioni contributive individuali (di cui ai flussi
Uniemens) dei dipendenti oggetto del Verbale Unico dedotto in causa, il tutto col favore delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e , istruita la causa in CP_3 CP_2 via documentale nonché con l'assunzione di prove testimoniali (dipendenti sentiti in sede ispettiva ed i verbalizzanti), rigettava le domande di parte ricorrente con riguardo all'an, avendo accertato la carenza di genuinità del rapporto di subappalto intercorso tre le dette società, giacché tale da avere dissimulato un'ipotesi di somministrazione illecita di lavoro;
ciò in ragione dell'inesistenza dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte della sub-appaltatrice, in quanto le attrezzature utilizzate per l'attività era state tutte fornite da Parte_1
e comunque, in generale, stante l'inesistenza di autonomia organizzativa e
[...] rischio di impresa della nel caso di specie, ritenendo di Parte_3 valore secondario gli elementi apportati dalla parte ricorrente circa l'effettiva Parte esistenza della struttura imprenditoriale della (così indicata per brevità anche nel prosieguo).
Con riguardo al quantum il Tribunale ha, invece, ritenuto fondata la deduzione di parte ricorrente basata sull'art. 35, comma 1, d. lgs. 81/2015 secondo cui i dipendenti del somministratore hanno diritto ad un trattamento
“complessivamente non inferiore” a quello dei dipendenti dell'utilizzatore; quindi è stato accertato che, a carico di rispetto ai Parte_1 contributi versati da parte della società subappaltatrice in favore dei suoi dipendenti, può sorgere un obbligo contributivo solo per l'ipotesi in cui il versamento contributivo compiuto da “MG” sia stato inferiore rispetto a quello dovuto sulla base dell'art. 35 cit. comma 1, d.lgs. 81/2015 (ossia inferiore al minimale contributivo).
Alla luce di tale accertamento, e sono state dichiarate tenute a CP_2 CP_3 rideterminare le rispettive pretese tenendo conto di quanto sopra ed anche
pag. 4 di 21 dell'effetto liberatorio di cui all'art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015 derivante dai pagamenti retributivi e contributivi effettuati dalla somministratrice “MG” – di cui non vi è traccia nei verbali – con conseguente rideterminazione di sanzioni ed interessi, rimanendo ferme le somme aggiuntive per evasione.
In ragione dell'esito del giudizio, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di disporne la parziale compensazione, nella misura del 50%, ponendo la parte residua a carico di parte ricorrente in quanto maggiormente soccombente.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la soc. Parte_1 interponeva gravame avverso la detta sentenza sostenendo che il Tribunale
[...] non avrebbe operato buon governo delle risultanze istruttorie, sia documentali sia testimoniali, segnatamente formulando 3 motivi:
1. immotivata omessa considerazione di prove decisive per il giudizio, facendo riferimento alla documentazione da cui sarebbe emerso pacificamente: la Parte pluri-committenza in cui la “ avrebbe sempre lavorato;
la sua struttura autonoma imprenditoriale e organizzativa (complesso di beni aziendali); la struttura del contratto in questione, collegato solo al compimento di opere e non allo svolgimento di attività lavorativa;
2. travisamento di prove poste a base della decisione, tant'è che il giudice sarebbe giunto ad una “ricostruzione personale e apodittica”; si censura la sentenza perché errata laddove non sono tenute nella dovuta considerazione le testimonianze rese dai lavoratori in sede giudiziale, la cui corretta valorizzazione avrebbe dovuto condurre, invece, ad accertare la piena genuinità del subappalto;
si censura, altresì, l'operato del giudice per avere valorizzato “acriticamente” solo gli elementi probatori ritenuti conformi alla tesi decisionale, tra cui in particolare le dichiarazioni rese in sede ispettiva anche da soggetti che non conoscevano la lingua italiana ed attribuendo valenza dirimente al verbale di accertamento, in difformità ai principi probatori in materia pur correttamente richiamati;
3. in via subordinata, omessa pronuncia sulla domanda svolta al fine Parte di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'annullamento, in capo a
pag. 5 di 21 e il trasferimento, in capo a sé, delle posizioni contributive Parte_3
Parte individuali (flussi Uniemens) di due dipendenti della società oggetto del
Verbale Unico di cui è causa, con cui mai aveva intrattenuto rapporti, evidenziando che tale “trasferimento” di posizioni lavorative sarebbe potuto avvenire solo a seguito di domanda dei lavoratori, come chiarito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 25014/2015.
Si costituivano ritualmente e contestando l'appello, intanto CP_3 CP_2 sotto il profilo della tecnica redazionale in quanto stilato in difformità al generale criterio di sintesi, in violazione degli artt. 121 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c. e del
D.M. 110/23.
Comunque, nel merito ne contestavano la fondatezza, chiedendone il rigetto con integrale rifusione delle spese del grado, evidenziando - quanto ai primi due motivi, ritenuti tra loro collegati in quanto afferenti alle modalità di valutazione delle prove in causa - come il giudice abbia dato corretta applicazione ai principi in tema di prove così come costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione immune da censure, in quanto articolata e fondata sull'esame complessivo del compendio probatorio ed ossequioso del principio, parimenti costantemente espresso dalla Cassazione secondo cui il giudice, nel dare conto delle ragioni pose a fondamento della propria decisione, non è tenuto a trattare tutti gli elementi ovvero a confutare ogni argomentazione difensiva anche quelli ritenuti non rilevanti;
quanto al terzo motivo, - quale parte CP_2 direttamente interessata dalla domanda riproposta, in via subordinata, in tale sede e veicolata in ragione della dedotta omessa pronuncia con riguardo alla stessa - ha posto in rilievo di avere agito correttamente, proprio in ragione dell'accertata mancanza di genuinità del subappalto di cui al verbale unico di accertamento, affermando che vi avrebbe comunque dovuto procedere sua sponte lo stesso appellante a seguito della sentenza di I grado.
Infine, la stessa difesa - in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_2 accoglimento del gravame - deduceva come l'appellante, in qualità di sub- appaltante, dovesse essere condanna, in via solidale, al pagamento della
pag. 6 di 21 Parte contribuzione dovuta e non corrisposta da “ in ragione della previsione di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003.
Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio - l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame, per le ragioni di seguito esposte.
Si precisa che si ritiene di dover trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame, in quanto tra loro strettamente connessi in quanto afferenti al tema delle prove.
Per comprendere le ragioni della infondatezza dei motivi di censura in disamina, appare opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale la controversia si colloca.
Ora, alla luce delle stesse allegazioni delle parti, emerge come la fattispecie oggetto del presente giudizio rientri pacificamente nell'ambito degli appalti c.d. “leggeri”, ossia connotati da un'alta intensità di manodopera a fronte di una limitato impiego di mezzi e di materiali.
Tanto precisato, ricordato che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione affinché un appalto possa considerarsi genuino è necessaria la sussistenza cumulativa dell'organizzazione autonoma del lavoro da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa nonché l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, con particolare riguardo agli appalti c.d. “leggeri” la Suprema Corte ha precisato come (posto che l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro) occorra che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti (diversamente dagli appalti c.d. "pesanti", richiedenti l'impiego di importanti mezzi o materiali - in cui il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere parametrato all'organizzazione di tali mezzi: Cass. n. 10005/2024; Cass. n. 18455/2023; Cass. n. 30624/2023;
Cass. n. 12551/2020).
pag. 7 di 21 La richiamata giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che si è in presenza di un'ipotesi di interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, rimanendo del tutto ininfluente la circostanza che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale;
ciò in ragione del dato fattuale che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è da ritenersi piuttosto frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi invero l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori e poi li pone a disposizione dell'utilizzatore (cfr. sul tema specifico:
Cass. n. 18455/2023; Cass. n. 30624/2023; Cass. n. 12551/2020).
La Suprema Corte ha, poi, ulteriormente chiarito che, laddove sia accertata la totale estraneità dell'appaltatore nell'organizzazione e nella direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, risulti del tutto ultronea ogni questione afferente al rischio economico e all'autonoma organizzazione del medesimo, così come non rileva che l'impresa pseudo-appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato: ciò in ragione della condivisibile considerazione secondo cui, una volta accertato che la prestazione risulti diretta ed organizzata dal committente, è per ciò solo che si deve pervenire ad escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 29889/2019;
Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009). Se ne inferisce quindi – del tutto significativamente al fine di dare risposta, nel senso dell'infondatezza, ad una delle argomentazioni mosse dalla parte appellante a sostegno del motivo di censura svolto avverso la sentenza impugnata con riguardo specifico al dedotto travisamento di elementi documentali o comunque circa l'inidonea Parte considerazione della documentazione inerente la la sua effettiva organizzazione e la sua operatività nel settore di riferimento – che, in base ai criteri di valutazione sopra richiamati come offerti dal massimo consesso, per aversi intermediazione vietata non è necessario che l'impresa appaltatrice sia fittizia;
piuttosto è sufficiente che la stessa non fornisca, con riguardo allo specifico rapporto dedotto, una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 11120/2006; Cass.
n. 5087/1998).
pag. 8 di 21 Tanto premesso quanto alle coordinate giuridiche di riferimento con riguardo alla fattispecie sostanziali dedotte in causa, appare doveroso tracciare le linee ermeneutiche anche con riguardo al tema dei criteri di valutazione delle prove;
ciò in quanto - come evidenziato nella parte espositiva dei motivi di doglianza - l'appellante ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe attribuito alle risultanze del verbale ispettivo valore di prova decisiva così sottraendosi al dovere di libera valutazione del materiale istruttorio, e per avere - parimenti erroneamente - valorizzato le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori rispetto alle successive testimonianze rese in giudizio.
In particolare, deve rilevarsi che – secondo costante giurisprudenza di legittimità
e di merito - i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino CP_4 come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati;
peraltro è stato – del tutto condivisibilmente chiarito – che il giudicante, in ragione della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto alle testimonianze assunte in sede giudiziale, tanto da pervenire a ritenerle prove sufficienti delle relative circostanze, in carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. n.
10634/2025; Cass. n. 24416/2008; Cass. n. 17049/2008; quanto al merito, sentenza di questa Sezione di Corte d'Appello, sentenza n. 142/2023 – correttamente richiamata nella pronuncia gravata – nonché sentenza n. 362/2025 del 15/07/2025).
Ebbene, tanto premesso deve ritenersi che il Tribunale di Reggio Emilia abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, osservandosi che le affermazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, peraltro in assenza del datore di lavoro perciò in contesto fattuale meno condizionante, siano dotate di una maggiore genuinità e pertanto di
pag. 9 di 21 una sicura affidabilità probatoria rispetto a quelle rese in sede giudiziale, a distanza di tempo talvolta anche significativa ed in ambito in cui parte sia il datore di lavoro (Cass. n. 10427/2014; Cass. n. 8655/2014; Cass. n.
14829/2012). Pertanto, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di istruttoria ispettiva possono legittimamente essere ritenute ben più verosimili e credibili di quelle poi rese in giudizio, specialmente se le dichiarazioni rese in sede ispettiva siano dotate di intrinseca precisione, tale da rendere inattendibile la diversa versione dei fatti successivamente resa in giudizio (Cass. n. 17774/2015; Cass. n.
13910/2001 e nello specifico la sentenza resa da questa Sezione di Corte
d'Appello, la n. 362/2025 cit.)1.
Ed è proprio avendo riguardo a tali criteri che il primo giudice ha proceduto ad un'attenta e puntuale valutazione comparativa tra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dell'accertamento e le successive deposizioni testimoniali rese in giudizio, evidenziando - con motivazione logica e giuridicamente corretta - le ragioni per le quali ha ritenuto di dover attribuire maggiore valore probatorio alle prime, condividendosi pienamente le considerazioni che seguono (da pag. 16 della sentenza gravata):
“E' poi avvenuto che nelle udienze istruttorie tutti quanti i lavoratori sentiti abbiano ritrattato le dichiarazioni rese in precedenza, manifestando anche difficoltà di comprensione della lingua o incapacità di lettura.
Questa ritrattazione collettiva ed uniforme, unita alla afasia linguistica dalla quale sono risultati affetti in sede testimoniale, rende i testi escussi completamente inattendibili;
senza contare che le dichiarazioni –invece genuine- Par rese dagli stessi testi alla sono confermate anche dalle dichiarazioni degli
Ispettori verbalizzanti, che hanno precisato come tutti i testi capissero e
pag. 10 di 21 parlassero la lingua italiana, a tutti sia stato riletto il verbale (cfr. dich. Tes_1
e )”. Tes_2
Tanto premesso, corretta ed aderente alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori – così come peraltro suffragate dalla documentazione in atti, ed in particolare dal registro di cantiere, così come dalle dichiarazioni degli ispettori rese in sede testimoniale – deve ritenersi la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure laddove, facendo preciso riferimento ai precedenti giurisprudenziali di rilievo quanto allo specifico tema trattato (cfr. in particolare Cass. sentenza n.
3178 del 7 febbraio 2017), ha ritenuto non genuino il rapporto di sub-appalto Parte dedotto in causa, avendo accertato come invero la si sia limitata a mettere a disposizione della pseudo-committente, mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, sui quali la stessa (odierna appellante) ha esercitato direttive sul lavoro e, in generale, i tipici poteri datoriali.
Devono, pertanto, confermarsi le efficaci valutazioni svolte dal giudice di prime cure laddove - dopo avere richiamato le dichiarazioni rilevanti rese dai lavoratori agli ispettori, in quanto correttamente ritenute probanti, differentemente da quelle rese in sede giudiziale per le ragioni già esposte2 – si 2 Da pag. 13 della sentenza gravata: “Sono complessivamente stati sentiti a SIT 8 lavoratori ( Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_6
e sentito in Persona_8 Persona_9 Persona_10 due diverse occasioni). Per_1 Specificamente, (detto ), dipendente della ditta Persona_10 committente/ricorrente, interrogato dagli ispettori due volte, ha reso in entrambe le occasioni identiche CP_ univoche dichiarazioni. In particolare in data 7/6/2022 (doc. 10 , ha dichiarato: “Sono dipendente della dal 2014 circa. Sono colui che organizza il lavoro di alcuni lavoratori della mia Parte_5 squadra. Sono impegnato su questo cantiere di via Papa Giovanni da agosto 2021. I lavoratori che organizzo sono circa 21–22 e sono dipendenti della della e di Parte_5 Parte_3 Per_12Par che sono 10, 10 lavoratori anche di e 2 di compreso me. La sera do le indicazioni alla mia Parte_5 squadra per il giorno dopo. Io ricevo le indicazioni dall'ingegner anzi per meglio dire ci Persona_13 concordiamo insieme le cose da fare sul cantiere. L'Ing. è un dipendente della Persona_13 come me. (…..) Ogni giorno sono io che prendo le presenze di tutta la mia squadra su un Parte_5 foglio che consegno ogni giorno all'ing. Per_13 Queste dichiarazioni sono decisive. Anzitutto -come emerge anche dal giornale di cantiere (vedi infra) gli Per_ addetti della ricorrente in situ erano sempre e solamente due: il sig. che sostanzialmente Par coordinava gli operai e l'ing che aveva una postazione all'interno del palazzo da Per_13 ristrutturare, e fungeva da tecnico per l'intera committenza (ivi compreso l'appaltatore IM UP). Pertanto il lavoro di manovalanza era completamente affidato e svolto alla Par subappaltarice cui era stata incaricata la realizzazione dell'intero appalto ricevuto da
IM UP (e non di parte delle opere, come afferma in ricorso ). Era dunque CP_7Per_
che si occupava di dirigere gli operai, organizzare il lavoro, ricevere i dettagli tecnici
pag. 11 di 21 afferma (da pagg. 13 e ss. della sentenza gravata): “Dunque l'attività del personale della MG non era diretta ad integrare l'attività dei dipendenti della Part ditta ricorrente: i lavoratori della coinvolti erano in numero di 18, per 876 giornate di lavoro da settembre 2021 a maggio 2022; mentre i lavoratori della
, per l'intero periodo, erano solo , l'ing. e a volte, con CP_8 Per_11 Per_13
Par estrema sporadicità un manovale (tale ) cfr. docc. 2, 2° e 3 , e Parte_6 cioè il registro di cantiere e il giornale di cantiere.
La questione non pare di scarso rilievo dal punto di vista concettuale: vi è il rischio, in operazioni formalmente lecite quale è quella in esame (poiché
Per_ dall'ing e trasferirli sugli operai. Era sempre a registrare giornalmente le presenze in Per_13 cantiere.
, socio della ditta subappaltatrice interrogato dagli Persona_9 Parte_3CP_ ispettori in data 3/5/2022 (doc. 11 , ha dichiarato: (…..) “Le indicazioni sul lavoro da eseguire sono fornite ai lavoratori della olo dai tecnici della : di volta in volta un tecnico Parte_3 Parte_5 della , che noi abbiamo denominato “FROLIN”, stabilisce il personale da occupare per le Parte_5 lavorazioni di fresatura. Specifico che essendo i lavori edili previsti in quel cantiere propedeutici ad altri
(quali la posa delle fibre di carbonio ed altre) qualora i lavoratori presenti siano in più, o vengono spostati in altri cantieri o rimangono in attesa di nuove disposizioni sempre da dipendenti della
[...]
Qualora si presenti la necessità per un lavoratore di assentarsi a qualsiasi titolo, lo stesso
Parte_5 comunica a me o al legale rappresentante la necessità di fruire un permesso o altro istituto e noi lo comunichiamo al capocantiere della . Non escludo che talvolta i nostri dipendenti
Parte_5 abbiano svolto attività di ausilio nelle lavorazioni che i dipendenti della ci richiedevano (a
Parte_5 titolo esemplificativo può capitare che un lavoratore della chieda ad un nostro
Parte_5 dipendente di aiutarlo per esempio prendendo delle attrezzature dal container (….) Chiarisco inoltre che alcuni dipendenti hanno svolto lavori in distacco sempre per la ditta fornisco copie Parte_7 dei contratti individuali firmati dai lavoratori occupati presso diversi cantieri e non in quello di Reggio
Emilia: per detti distacchi sono state emesse fatture che mi riservo di fornire in copia. Non sono in grado di fornire informazioni sulle motivazioni per le quali è stato attivato il distacco. Posso solo dire che di fatto la nostra azienda fornisce mera manodopera e, pertanto, potrebbe essere che nel caso del distacco presso diversi cantieri fosse indispensabile della manodopera, non avendo alcun interesse nei cantieri in questione”.
, dipendente della interrogato dagli ispettori in data 3/5/2022 (doc. 12 Persona_5 Parte_3CP_
, ha dichiarato: (….) “I mezzi di protezione individuale (casco e guanti, occhiali) mi sono stati forniti dalla mentre le scarpe sono un mio acquisto. Faccio presente che per la ditta Parte_5 Parte_5 ho lavorato anche presso il cantiere di Modena (supermercato Coop ed altri cantieri come a Bologna e
Pescara). Non sono in grado di dire se ho mai firmato un contratto di distacco per lavorare negli altri cantieri per conto della . Le indicazioni sul lavoro da eseguire nel cantiere di Reggio Parte_5 Emilia, così come negli altri cantieri, sono fornite dal responsabile della (…..) Il mio orario Parte_5 di lavoro è dalle 7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7,00 alle 12,00. Ribadisco che è il responsabile della che mi fornisce le indicazioni sul lavoro da svolgere. Parte_5 Anche nel caso mi necessiti assentarmi a qualsiasi titolo mi rivolgo ad un dipendente della
[...]
. Parte_5
, dipendente della interrogato dagli ispettori in data 21/1/2022 (cfr. Persona_6 Parte_3P verbale delle dichiarazioni prodotto dall' in data 13/12/2023, per comodità allegato anche alle seguenti note sub 18), ha dichiarato: “Sono manovale, ricevo le direttive dalla sono loro che Parte_5 mi indicano di volta in volta i compiti da svolgere e mi dettano gli orari di lavoro, controllano il mio operato.”
pag. 12 di 21 nessun divieto è previsto in materia di qualità o quantità di lavorazioni oggetto di appalto –o subfornitura) che le aziende diventino contenitori che, mettendo a disposizione (come è proprio il caso in esame) il proprio know how, le proprie attrezzature, il proprio personale direttivo e di coordinamento, i materiali, realizzino integralmente il proprio centrale obiettivo produttivo impiegando manodopera a prezzo competitivo. E ciò proprio perché non solo non è esternalizzata una parte delle lavorazioni prese in appalto ma l'intero appalto ricevuto, ma perché risulta evidente il disequilibrio tra forza lavoro interna e forza lavoro esterna (in questo caso in favore di quella esterna).
Con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata è pienamente compenetrata nell'azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo (anzi, rappresenta l'intero ciclo produttivo), ma anche i lavoratori esterni ad essa impiegata diventano corpo unico con l'azienda appaltante, perché in essa completamente inseriti e non scindibili né eliminabili.
Ne consegue che anche dal punto di vista meramente astratto/concettuale, diventa assai difficile ipotizzare come una presenza così massiccia di lavoratori in tutte le fasi delle lavorazioni possa essere gestita con modalità non osmotiche rispetto alle residue attività rimaste in capo ai lavoratori facenti capo a
[...]
, tanto più visto che costoro ricoprono ruoli di coordinamento e livello CP_7 tecnico.
Si evidenzia come l'inesistenza dell'organizzazione dei mezzi necessari (le attrezzature utilizzate per l'attività fornite da ) e l'inesistenza di CP_7 autonomia organizzativa (per quanto più sopra osservato) siano gli elementi identificati dalla giurisprudenza anche recente (cfr. Cass. sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017 ) quali indici della non genuinità dell'appalto, oltre che
l'esistenza di un rischio d'impresa, dovendosi sul punto rilevare che la gestione
a proprio rischio, da parte dell'appaltatore, va oltre il mero significato economico riguardante le prospettive di convenienza dell'affare, acquisendo
l'espressione a proprio rischio un valore giuridico preciso nel senso che
l'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente. Quindi nel caso
pag. 13 di 21 dell'appaltatore egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, e tale rischio viene evidentemente meno ogniqualvolta lo pseudo-appaltatore si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.
In particolare, si pone in rilievo come le valutazioni giuridiche a cui è giunto il giudice di primo grado si fondino su una ricostruzione fattuale che poggia sulle attendibili dichiarazioni rese dai lavoratori ai verbalizzati in sede ispettiva, che peraltro del tutto correttamente avevano appurato la capacità degli stranieri di interloquire in lingua italiana non rilevando problematiche di sorta
(come emerge da quanto dichiarato in sede testimoniale dagli stessi verbalizzanti, senza che soccorrano ragioni che possano condurre a ritenere che gli stessi non abbia detto il vero)3; dichiarazioni riscontrate documentalmente ed, in particolare, dal giornale di cantiere, documento incontestato e pertanto avente piena valenza probatoria;
segnatamente ed in termini riassuntivi può, quindi, ritenersi incontrovertibilmente provato che, nei nove mesi interessati dall'accertamento ossia da settembre 2021 a maggio 2022, i tre lavoratori ( Per_9
) che, secondo la tesi della parte appellante, Persona_8 Persona_7
Parte sarebbero stati a tutti gli effetti i referenti e i capi squadra della sul cantiere ossia coloro che avrebbero dovuto coordinare i lavori, dare ordini, verificare giornalmente le presenze, et similia – in realtà sono stati presenti in cantiere per 9 giorni.
Ciò consente, peraltro, di porre in rilievo come - diversamente da quanto sostenuto da parte appellante - il giudice di prime cure non si sia limitato ad assumere acriticamente le dichiarazioni rese ai verbalizzanti;
piuttosto le ha valutate nel contesto dell'intero compendio probatorio, avendo riguardo ai documenti ed in particolare – come già anticipato – considerando l'incontroverso giornale di cantiere, efficacemente esponendo le condivisibili considerazioni che
pag. 14 di 21 seguono (da pag.19 sella sentenza gravata): “Tuttavia, tali dichiarazioni” (n.d.r. le testimonianze rese dai lavoratori in contrasto con quanto dai medesimi dichiarato, invece attendibilmente per le ragioni esposte, ai verbalizzanti) – “si pongono in netto contrasto con il giornale di cantiere, recante le registrazioni Part delle presenze degli operai della oltre che degli altri lavoratori, che per altro è del tutto coincidente con il documento prodotto dalla stessa ricorrente, Part anch'esso attestante le presenze dei lavoratori sul cantiere nello stesso periodo (doc. 7 di parte ricorrente).
Analizzando i due documenti per verificare la presenza sul cantiere dei suddetti tre lavoratori e si Per_9 Persona_8 Persona_7 attesta che
SETTEMBRE 2021: – mai presente;
– Per_9 Persona_8 mai presente;
- mai presente Persona_7
2021: – mai presente;
- mai CP_9 Per_9 Persona_8 presente;
– mai presente Persona_7
NOVEMBRE 2021: – mai presente;
mai Per_9 Persona_8 presente;
– mai presente DICEMBRE 2021: – mai Persona_7 Per_9 presente;
– presente per sei giornate;
Persona_8 [...]
– mai presente Per_7
GENNAIO 2022: – mai presente;
– mai Per_9 Persona_8 presente;
– presente per un solo giorno Persona_7
FEBBRAIO 2022: – mai presente;
– Per_9 Persona_8 presente per 13 giornate (14 giornate in base all'elenco di parte ricorrente);
– presente per 7 giornate (8 giornate in base all'elenco di Persona_7 parte ricorrente) CP_1 MA : – mai presente;
presente Per_9 Persona_8 per 23 giornate;
– presente per un solo giorno Persona_7
CP_1 APRILE : – mai presente;
presente Per_9 Persona_8 per 10 giornate;
– mai presente Persona_7
MAGGIO 2022: – mai presente;
– mai Per_9 Persona_8 presente;
– mai presente Persona_7
pag. 15 di 21 Ergo, nei nove mesi interessati dall'accertamento, ossia da settembre
2021 a maggio 2022, i tre lavoratori che, secondo la tesi della ricorrente, Part sarebbero stati a tutti gli effetti i referenti e i capi squadra della sul cantiere, ossia coloro che coordinavano i lavori, davano ordini, verificavano giornalmente le presenze, ecc., sono stati presenti: – mai;
Per_9 [...]
per 52 giorni;
NABIL – per 9 giorni”. Per_8 Per_7
Peraltro, sempre in modo analitico, il Giudice di prime cure ha proseguito le proprie approfondite valutazioni probatorie ponendo in rilievo, del tutto significativamente, ad ulteriore supporto delle conclusioni raggiunte circa l'infondatezza della tesi di parte ricorrente, che è proprio la valorizzazione del giornale di cantiere - quale dato documentale incontroverso – ad aver consentito di accertare come nessuno dei tre lavoratori indicati dalla parte ricorrente ora appellante nelle persone di “ , “ E “ Per_9 Persona_8 Persona_7
Parte (ma nemmeno altri dipendenti della , sia mai stato indicato quale “preposto”
(salva – dalla sentenza, pag. 19 – “la curiosa eccezione del mese di maggio 2022, allorché è indicato come preposto tuttavia mai presente nello stesso Per_8 mese”).
Ora, del tutto logiche e razionali sono le conseguenze derivate dal giudice di Parte prime cure dall'accertata mancanza di un caposquadra della sul cantiere;
ed infatti, del tutto coerentemente se ne inferito – in un'ottica di valutazione circolare dei mezzi di prova ritenuti utilizzabili in ragione della loro affidabilità Parte accertativa – che gli operai della non potevano che rispondere agli ordini della odierna appellante (committente), nella persona di tale ( Per_10 [...]
, dipendente della stessa, come peraltro dal medesimo affermato Persona_10 agli Ispettori in due circostanze4.
pag. 16 di 21 Ebbene, alla luce della solidità di tale ricostruzione, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto come sub-valenti, dal punto di vista probatorio, Parte gli ulteriori elementi valorizzati invece dalla ricorrente, cioè che la fosse ditta autonomamente strutturata, che contasse circa trenta dipendenti, che da tempo fosse esistente sul mercato dell'edilizia e che avesse l'uso di beni immobili (quali un garage in affitto a Milano e un locale in subaffitto in provincia di Reggio Emilia) e beni mobili.
Sul punto – con ciò confutandosi ancora una volta le censure della parte appellante – il Giudice di prime cure ha dato piena contezza della propria valutazione, avendo quindi considerato tutta la documentazione prodotta dalla Parte ricorrente in I grado con riguardo alla società argomentando in modo cristallino come segue (da pag. 8 della sentenza gravata): “La società
[...]
è una società completamente distinta e che nulla ha a che fare Parte_3 con ha sede in Milano (Doc. n°3 ricorso), circa 30 dipendenti (Doc. Parte_5
n°4 ricorso) e si occupa di lavori edilizi.
Da tali elementi documentali (specificamente analizzati sia nel ricorso introduttivo che nelle note finali) la ricorrente deduce la completa autonomia tra subappaltatrice e subappaltante, resa per altro evidente anche sotto il profilo fattuale dalla circostanza che tutti i contatti -in tesi attrice- avvenivano principalmente tra l'ing. Responsabile Tecnico di per Persona_13 Parte_5
Part il cantiere Condominio Campo di Marte, e il socio di e responsabile a sua volta del cantiere per la sua società, il sig. che Persona_9 confronti maggiormente tecnici potevano coinvolgere anche le figure dei preposti di cantiere, ossia per il sig. Parte_5 Persona_10
(indicato nel Verbale Unico come “Frolin”) e per MG il sig.
[...]
sostituito in un periodo successivo dal sig. Controparte_11 [...]
E di ciò è dimostrazione anche nel verbale della Persona_8 riunione di cantiere del 13.08.2022 (Doc. n°10 ricorso) che -sempre in tesi Part attrice- mostra chiaramente che le società e del tutto Parte_5 indipendenti ed autonome l'una dall'altra, partecipavano entrambe alle riunioni
bbia dichiarato di registrare quotidianamente le presenze degli operai della sua squadra e di Per_10 consegnare il foglio con le presenze all'ing. Per_13
pag. 17 di 21 di tutti gli operatori del cantiere Condominio Campo di Marte, coordinata dal
Responsabile dei Lavori nominato dal committente principale.
Tale ricostruzione, indubbiamente suggestiva e supportata da ampio materiale documentale, si scontra e recede tuttavia a fronte degli accertamenti ispettivi svolti e alle numerose dichiarazioni a SIT, che appaiono dirimenti e prevalenti rispetto al testimoniale raccolto”.
Si ritiene, quindi, che il Giudice di prime cure abbia adeguatamente motivato circa l'esclusione di rilevanza della dedotta autonoma struttura della Parte nonché della sua piena operatività sul mercato e ciò a fronte dell'accertamento che il sub-appalto si è nel concreto svolto con modalità non lecite, al di là della struttura aziendale;
in altri termini, si è correttamente Parte sottolineato che l'azienda – per quanto dotata di complesso di elementi tale da apprezzarne l'autonomia strutturale – non ha assunto, nel caso specifico, alcun rischio d'impresa né alcuna libertà decisionale e gestionale con riguardo al rapporto dedotto in causa.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali rilevanti nelle materie trattate, pervenendo a conclusioni logicamente ineccepibili e giuridicamente corrette;
come posto in rilievo, il dato decisivo che emerge dall'analisi complessiva del materiale probatorio è rappresentato dalla sostanziale univocità e convergenza delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, a fronte invece di una generalizzata e sistematica ritrattazione operata in sede giudiziale al momento delle testimonianza.
Tirando le fila quanto alla declaratoria di infondatezza dei primi due motivi di appello, si ritiene – alla luce di quanto esposto – che il Giudice abbia vagliato in modo puntuale e minuzioso, l'intero compendio probatorio a sua disposizione, adeguatamente motivando le ragioni per le quali si è determinato ad attribuire valenza decisoria alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva piuttosto che alle testimonianze rese in sede giudiziale;
valutazione riccamente corredata di riferimenti anche di natura documentale (in primis: il giornale di cantiere), oltre che di ulteriori riscontri derivanti da prove orali (in particolare
pag. 18 di 21 costituiti dalle testimonianze dei verbalizzanti sui fatti dagli stessi appresi): tutti elementi che hanno coerentemente condotto il Giudice di prime cure a ritenere accertata la natura non genuina del rapporto dedotto in causa, portandolo a ritenere secondari gli aspetti afferenti alla autonoma struttura della MG dedotti dalla ricorrente, odierna appellante.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui parte appellante ha veicolato in tale – deducendo l'omessa pronuncia sul punto - la domanda svolta al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'annullamento, in capo a e il trasferimento, in capo a sé, delle posizioni Parte_3
Parte contributive individuali (flussi Uniemens) di due dipendenti della società oggetto del Verbale Unico di cui è causa, soggetti con cui mai aveva intrattenuto rapporto, evidenziando che un tale “trasferimento” sarebbe potuto avvenire solo a seguito di domanda dei lavoratori.
Si rileva che l'infondatezza di tale domanda deriva direttamente dall'esame del doc. 31 prodotto in I grado dalla stessa società già ricorrente, ora appellante, al fine di corroborare tale domanda;
emerge, infatti, dalla mera lettura dell'allegazione documentale in considerazione, che erano gli stessi accertamenti svolti dall'appellante a far emergere come avesse sì generato i contestati CP_2 flussi relativamente a due lavoratori ma limitatamente al periodo Pt_8 ottobre 2021/maggio 2022 oggetto di accertamento, all'evidente mero fine di ottenere il recupero contributivo a carico dell'appellante in ragione degli accertamenti oggetto di verbale (peraltro confermati in I grado ed anche in tale sede); è di tutta evidenza, pertanto, come tale operazione non abbia determinato – diversamente da quanto parrebbe adombrare la parte appellante - il
“trasferimento” sine die delle posizioni lavorative e contributive di detti lavoratori a carico della stessa ma la predisposizione della procedura per il recupero dei contributi accertati.
E', peraltro, appena il caso di osservare che laddove venga accertata la carenza di genuinità dell' appello in quanto volto a mascherare una illecita somministrazione di manodopera, il trasferimento dei dipendenti dalla pseudo- appaltatrice alla pseudo-committente (utilizzatrice) può avvenire solo in caso di
pag. 19 di 21 specifica domanda degli lavoratori, in ragione della previsioni di cui al D.lgs.
276/2003 che ha innovato sul punto rispetto alla previsione normativa precedente;
ha, infatti, chiarito sul tema la Suprema Corte, con la pronuncia n.
25014/2015 (peraltro indicata dalla stessa parte appellante), che: “[…] Alla previsione di cui all'art. 1 I. n. 1369 del 1960, secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, è subentrata però la nuova disciplina prevista dall'ad. 27, commi 1 e 2, del d. leg. n. 276 del 2003 per la somministrazione irregolare. […] La costituzione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore della prestazione dunque non avviene ex lege, ma in dipendenza dell'iniziativa del lavoratore, e ha efficacia retroattiva a decorrere dall'inizio della somministrazione. Alla retroattività, quanto agli obblighi retributivi e contributivi che ne deriverebbero, il legislatore ha posto rimedio prevedendo che la corresponsione della retribuzione e della contribuzione previdenziale effettuata dal somministratore spiega efficacia anche 'nei confronti dell'utilizzatore per l'ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro con quest'ultimo….”; (cfr. conforme Cass. n. Sez. 5 - , Sentenza n. 31720 del
07/12/2018).
Tanto chiarito, ed integrata per quanto di ragione la sentenza gravata, si ritiene che proprio in considerazione dell'evidente infondatezza della domanda subordinata appena esaminata - se non addirittura dell'inammissibilità della stessa, per carenza di interesse concreto alla pronuncia richiesta – il giudice di prime cure abbia ritenuto di non doversi pronunciare espressamente, considerandola piuttosto ultronea o comunque assorbita.
Ebbene, tirando le fila di quanto esposto, si perviene all'integrale rigetto dell'appello, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta superflua.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado – così come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un
pag. 20 di 21 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione
– se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 463/2024 del Tribunale di Reggio Emilia resa in data 8/11/2024 e pubblicata il giorno 11/11/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna di esse - nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 21 di 21
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riferimento alla questione afferente all'attendibilità della prova testimoniale, si rileva come la costante giurisprudenza di legittimità abbia precisato che tale giudizio afferisce alla veridicità della deposizione, da valutarsi discrezionalmente avendo riguardo ad elementi di natura oggettiva (tra cui la precisione e la completezza della dichiarazione, valorizzandone le possibili contraddizioni) e di natura soggettiva (quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti nonché all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); si è precisato efficacemente che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 35814/2023; Cass. n. 10057/2016; Cass. n. 3051/2011; Cass. n. 7763/2010). 3 Deve infatti rilevarsi che sia l'ispettrice - sentita come teste all'udienza del 29 giugno 2023 Tes_3
- che l'ispettore - sentito come teste all'udienza del 26 settembre 2023 - hanno Testimone_4 concordemente dichiarato che tutti i lavoratori da loro interrogati comprendevano la lingua italiana, senza necessità di interprete. 4 Il sig. dipendente della committente con funzioni di preposto, Persona_10 Parte_5
è stato interrogato dagli ispettori in due occasioni distinte (verbali del 19 gennaio 2022 e del 7 giugno 2022), rendendo in entrambe le circostanze dichiarazioni sostanzialmente identiche e coerenti. Nella prima occasione ha dichiarato testualmente di essere il preposto della società e di Parte_5 essere colui che seguiva i lavoratori della nell'attività di rinforzo strutturale con Parte_3 fibra di carbonio. Nella seconda occasione, a distanza di cinque mesi, ha precisato in modo ancora più dettagliato di organizzare il lavoro della propria squadra, comprendente dipendenti della Parte_5 della di un'altra ditta, in base alle indicazioni ricevute dall'ing. la sera prima, Parte_3 Per_13 testualmente affermando: "Io ricevo le indicazioni dall'ingegner anzi per meglio dire ci Persona_13 concordiamo insieme le cose da fare sul cantiere". Particolarmente significativo è il fatto che il sig.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n.831/2024 RGA avverso la sentenza n.463/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.n. 899/2022, resa in data 8/11/2024
e pubblicata il giorno 11/11/2024, notificata il 22/11/2024; avente ad oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 2/10/2025; promossa da:
in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_2 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gian Carlo Sutich
e dall'Avv. Sabrina Grivet Fetà del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei predetti procuratori, sito in Reggio Emilia, Viale
EG EN n.13/2, come da procura in atti;
- Appellante -
pag. 1 di 21 contro
(P.I. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Valeria Giroldi e Renato Vestini, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Persona_1
Roma con atto del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Bologna, via Galliera 6, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, CP_2
e
Controparte_3
(C.F. con sede in Roma,
[...] P.IVA_2 via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per l'Emilia-Romagna in qualità di dirigente d'ufficio dirigenziale generale, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Converso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Bologna, n. 23467 di rep. not. in data Persona_2
13/2/2019, con domicilio eletto in Bologna, Via Amendola n. 3;
- appellati
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 2/10/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, conveniva - innanzi al Tribunale di Reggio Emilia - in funzione di giudice del lavoro, e lamentando l'infondatezza delle CP_2 CP_3 contestazioni e delle pretese avanzate con il Verbale Unico di accertamento e
pag. 2 di 21 notificazione - - del 04.10.2022 (€ CP_2 Controparte_4
54.556,61 per imponibile omesso;
€ 24.330,67 per contributi omessi;
€ 4654,63 come somme aggiuntive per evasione) e di cui al Verbale Unico di accertamento e notificazione del 25/10/2022 (€ 54.556,61). CP_3
Quanto alla narrazione della vicenda in punto di fatto, dal ricorso di I grado, emerge che l'accertamento contestato aveva avuto ad oggetto l'attività lavorativa espletata nel cantiere denominato “Condominio Campo di Marte” (ubicato in
Reggio Emilia, via Papa Giovanni XXIII) relativo alla realizzazione di opere di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia;
nel corso degli accertamenti gli ispettori rinvenivano in loco ed intervistavano alcuni operai – risultati poi dipendenti della società veniva, Parte_3 quindi, acquisita la documentazione amministrativa e contabile relativa al detto cantiere. In ragione di tali accertamenti, gli enti appuravano che i lavoratori in questione stavano prestando la loro attività nel detto cantiere in virtù di un contratto di subappalto stipulato in data 1.7.2021 tra la società Parte_1
(subappaltante) e la società (subappaltatrice), avente
[...] Parte_3 ad oggetto lavorazioni edili che il committente Condominio Campo di Marte aveva affidato in appalto alla ditta e questa, a sua volta, alla Controparte_5 società ricorrente Parte_1
I verbalizzanti, ad esito degli accertamenti, contestavano che il reale oggetto del contratto di subappalto (c.d. appalto c.d. leggero) si sarebbe estrinsecato in una mera fornitura di mano d'opera e non in un'opera integrante risultato produttivo autonomo rispetto a quello conseguito dalla (sub)committenza, inferendone l'illegittimità dello stesso ai sensi dell'art 29 D.lgs. n. 276/2003 e la riconduzione dei lavoratori all'utilizzatore reale ( , con conseguente Parte_1 quantificazione degli imponibili e delle debenze contributive per il periodo settembre 2021/maggio 2022.
Tanto premesso, parte ricorrente sosteneva l'illegittimità delle pretese affermando la genuinità del contratto di subappalto stipulato con la società
[...]
e, comunque, l'erroneità del calcolo della contribuzione Parte_3 dovuta anche in ipotesi di illiceità dell'appalto; chiedeva, quindi - in via
pag. 3 di 21 principale - di dichiararsi non dovute le somme di cui al verbale ed - in via subordinata - quantomeno di accertare e dichiarare illegittimo e privo di fondamento giuridico l'annullamento in capo a e il Parte_3 trasferimento in capo a sé delle posizioni contributive individuali (di cui ai flussi
Uniemens) dei dipendenti oggetto del Verbale Unico dedotto in causa, il tutto col favore delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e , istruita la causa in CP_3 CP_2 via documentale nonché con l'assunzione di prove testimoniali (dipendenti sentiti in sede ispettiva ed i verbalizzanti), rigettava le domande di parte ricorrente con riguardo all'an, avendo accertato la carenza di genuinità del rapporto di subappalto intercorso tre le dette società, giacché tale da avere dissimulato un'ipotesi di somministrazione illecita di lavoro;
ciò in ragione dell'inesistenza dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte della sub-appaltatrice, in quanto le attrezzature utilizzate per l'attività era state tutte fornite da Parte_1
e comunque, in generale, stante l'inesistenza di autonomia organizzativa e
[...] rischio di impresa della nel caso di specie, ritenendo di Parte_3 valore secondario gli elementi apportati dalla parte ricorrente circa l'effettiva Parte esistenza della struttura imprenditoriale della (così indicata per brevità anche nel prosieguo).
Con riguardo al quantum il Tribunale ha, invece, ritenuto fondata la deduzione di parte ricorrente basata sull'art. 35, comma 1, d. lgs. 81/2015 secondo cui i dipendenti del somministratore hanno diritto ad un trattamento
“complessivamente non inferiore” a quello dei dipendenti dell'utilizzatore; quindi è stato accertato che, a carico di rispetto ai Parte_1 contributi versati da parte della società subappaltatrice in favore dei suoi dipendenti, può sorgere un obbligo contributivo solo per l'ipotesi in cui il versamento contributivo compiuto da “MG” sia stato inferiore rispetto a quello dovuto sulla base dell'art. 35 cit. comma 1, d.lgs. 81/2015 (ossia inferiore al minimale contributivo).
Alla luce di tale accertamento, e sono state dichiarate tenute a CP_2 CP_3 rideterminare le rispettive pretese tenendo conto di quanto sopra ed anche
pag. 4 di 21 dell'effetto liberatorio di cui all'art. 38, comma 3, d.lgs. 81/2015 derivante dai pagamenti retributivi e contributivi effettuati dalla somministratrice “MG” – di cui non vi è traccia nei verbali – con conseguente rideterminazione di sanzioni ed interessi, rimanendo ferme le somme aggiuntive per evasione.
In ragione dell'esito del giudizio, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di disporne la parziale compensazione, nella misura del 50%, ponendo la parte residua a carico di parte ricorrente in quanto maggiormente soccombente.
Con atto di appello tempestivamente depositato, la soc. Parte_1 interponeva gravame avverso la detta sentenza sostenendo che il Tribunale
[...] non avrebbe operato buon governo delle risultanze istruttorie, sia documentali sia testimoniali, segnatamente formulando 3 motivi:
1. immotivata omessa considerazione di prove decisive per il giudizio, facendo riferimento alla documentazione da cui sarebbe emerso pacificamente: la Parte pluri-committenza in cui la “ avrebbe sempre lavorato;
la sua struttura autonoma imprenditoriale e organizzativa (complesso di beni aziendali); la struttura del contratto in questione, collegato solo al compimento di opere e non allo svolgimento di attività lavorativa;
2. travisamento di prove poste a base della decisione, tant'è che il giudice sarebbe giunto ad una “ricostruzione personale e apodittica”; si censura la sentenza perché errata laddove non sono tenute nella dovuta considerazione le testimonianze rese dai lavoratori in sede giudiziale, la cui corretta valorizzazione avrebbe dovuto condurre, invece, ad accertare la piena genuinità del subappalto;
si censura, altresì, l'operato del giudice per avere valorizzato “acriticamente” solo gli elementi probatori ritenuti conformi alla tesi decisionale, tra cui in particolare le dichiarazioni rese in sede ispettiva anche da soggetti che non conoscevano la lingua italiana ed attribuendo valenza dirimente al verbale di accertamento, in difformità ai principi probatori in materia pur correttamente richiamati;
3. in via subordinata, omessa pronuncia sulla domanda svolta al fine Parte di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'annullamento, in capo a
pag. 5 di 21 e il trasferimento, in capo a sé, delle posizioni contributive Parte_3
Parte individuali (flussi Uniemens) di due dipendenti della società oggetto del
Verbale Unico di cui è causa, con cui mai aveva intrattenuto rapporti, evidenziando che tale “trasferimento” di posizioni lavorative sarebbe potuto avvenire solo a seguito di domanda dei lavoratori, come chiarito dalla Suprema
Corte con sentenza n. 25014/2015.
Si costituivano ritualmente e contestando l'appello, intanto CP_3 CP_2 sotto il profilo della tecnica redazionale in quanto stilato in difformità al generale criterio di sintesi, in violazione degli artt. 121 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c. e del
D.M. 110/23.
Comunque, nel merito ne contestavano la fondatezza, chiedendone il rigetto con integrale rifusione delle spese del grado, evidenziando - quanto ai primi due motivi, ritenuti tra loro collegati in quanto afferenti alle modalità di valutazione delle prove in causa - come il giudice abbia dato corretta applicazione ai principi in tema di prove così come costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione immune da censure, in quanto articolata e fondata sull'esame complessivo del compendio probatorio ed ossequioso del principio, parimenti costantemente espresso dalla Cassazione secondo cui il giudice, nel dare conto delle ragioni pose a fondamento della propria decisione, non è tenuto a trattare tutti gli elementi ovvero a confutare ogni argomentazione difensiva anche quelli ritenuti non rilevanti;
quanto al terzo motivo, - quale parte CP_2 direttamente interessata dalla domanda riproposta, in via subordinata, in tale sede e veicolata in ragione della dedotta omessa pronuncia con riguardo alla stessa - ha posto in rilievo di avere agito correttamente, proprio in ragione dell'accertata mancanza di genuinità del subappalto di cui al verbale unico di accertamento, affermando che vi avrebbe comunque dovuto procedere sua sponte lo stesso appellante a seguito della sentenza di I grado.
Infine, la stessa difesa - in via subordinata, nella denegata ipotesi di CP_2 accoglimento del gravame - deduceva come l'appellante, in qualità di sub- appaltante, dovesse essere condanna, in via solidale, al pagamento della
pag. 6 di 21 Parte contribuzione dovuta e non corrisposta da “ in ragione della previsione di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003.
Tanto premesso, la Corte ritiene che – in base agli atti e documenti già agli atti, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio - l'appello sia infondato con riguardo a tutti i motivi di gravame, per le ragioni di seguito esposte.
Si precisa che si ritiene di dover trattare congiuntamente i primi due motivi di gravame, in quanto tra loro strettamente connessi in quanto afferenti al tema delle prove.
Per comprendere le ragioni della infondatezza dei motivi di censura in disamina, appare opportuno delineare il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale la controversia si colloca.
Ora, alla luce delle stesse allegazioni delle parti, emerge come la fattispecie oggetto del presente giudizio rientri pacificamente nell'ambito degli appalti c.d. “leggeri”, ossia connotati da un'alta intensità di manodopera a fronte di una limitato impiego di mezzi e di materiali.
Tanto precisato, ricordato che per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione affinché un appalto possa considerarsi genuino è necessaria la sussistenza cumulativa dell'organizzazione autonoma del lavoro da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa nonché l'effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, con particolare riguardo agli appalti c.d. “leggeri” la Suprema Corte ha precisato come (posto che l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro) occorra che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti (diversamente dagli appalti c.d. "pesanti", richiedenti l'impiego di importanti mezzi o materiali - in cui il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere parametrato all'organizzazione di tali mezzi: Cass. n. 10005/2024; Cass. n. 18455/2023; Cass. n. 30624/2023;
Cass. n. 12551/2020).
pag. 7 di 21 La richiamata giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che si è in presenza di un'ipotesi di interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, rimanendo del tutto ininfluente la circostanza che manchi, in capo a quest'ultimo,
l'intuitus personae nella scelta del personale;
ciò in ragione del dato fattuale che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è da ritenersi piuttosto frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi invero l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori e poi li pone a disposizione dell'utilizzatore (cfr. sul tema specifico:
Cass. n. 18455/2023; Cass. n. 30624/2023; Cass. n. 12551/2020).
La Suprema Corte ha, poi, ulteriormente chiarito che, laddove sia accertata la totale estraneità dell'appaltatore nell'organizzazione e nella direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, risulti del tutto ultronea ogni questione afferente al rischio economico e all'autonoma organizzazione del medesimo, così come non rileva che l'impresa pseudo-appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato: ciò in ragione della condivisibile considerazione secondo cui, una volta accertato che la prestazione risulti diretta ed organizzata dal committente, è per ciò solo che si deve pervenire ad escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 29889/2019;
Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 17444/2009). Se ne inferisce quindi – del tutto significativamente al fine di dare risposta, nel senso dell'infondatezza, ad una delle argomentazioni mosse dalla parte appellante a sostegno del motivo di censura svolto avverso la sentenza impugnata con riguardo specifico al dedotto travisamento di elementi documentali o comunque circa l'inidonea Parte considerazione della documentazione inerente la la sua effettiva organizzazione e la sua operatività nel settore di riferimento – che, in base ai criteri di valutazione sopra richiamati come offerti dal massimo consesso, per aversi intermediazione vietata non è necessario che l'impresa appaltatrice sia fittizia;
piuttosto è sufficiente che la stessa non fornisca, con riguardo allo specifico rapporto dedotto, una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (Cass. n. 11720/2009; Cass. n. 11120/2006; Cass.
n. 5087/1998).
pag. 8 di 21 Tanto premesso quanto alle coordinate giuridiche di riferimento con riguardo alla fattispecie sostanziali dedotte in causa, appare doveroso tracciare le linee ermeneutiche anche con riguardo al tema dei criteri di valutazione delle prove;
ciò in quanto - come evidenziato nella parte espositiva dei motivi di doglianza - l'appellante ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe attribuito alle risultanze del verbale ispettivo valore di prova decisiva così sottraendosi al dovere di libera valutazione del materiale istruttorio, e per avere - parimenti erroneamente - valorizzato le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori rispetto alle successive testimonianze rese in giudizio.
In particolare, deve rilevarsi che – secondo costante giurisprudenza di legittimità
e di merito - i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino CP_4 come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre sono liberamente apprezzabili dal giudice le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati;
peraltro è stato – del tutto condivisibilmente chiarito – che il giudicante, in ragione della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto alle testimonianze assunte in sede giudiziale, tanto da pervenire a ritenerle prove sufficienti delle relative circostanze, in carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione (Cass. n.
10634/2025; Cass. n. 24416/2008; Cass. n. 17049/2008; quanto al merito, sentenza di questa Sezione di Corte d'Appello, sentenza n. 142/2023 – correttamente richiamata nella pronuncia gravata – nonché sentenza n. 362/2025 del 15/07/2025).
Ebbene, tanto premesso deve ritenersi che il Tribunale di Reggio Emilia abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro, osservandosi che le affermazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, peraltro in assenza del datore di lavoro perciò in contesto fattuale meno condizionante, siano dotate di una maggiore genuinità e pertanto di
pag. 9 di 21 una sicura affidabilità probatoria rispetto a quelle rese in sede giudiziale, a distanza di tempo talvolta anche significativa ed in ambito in cui parte sia il datore di lavoro (Cass. n. 10427/2014; Cass. n. 8655/2014; Cass. n.
14829/2012). Pertanto, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di istruttoria ispettiva possono legittimamente essere ritenute ben più verosimili e credibili di quelle poi rese in giudizio, specialmente se le dichiarazioni rese in sede ispettiva siano dotate di intrinseca precisione, tale da rendere inattendibile la diversa versione dei fatti successivamente resa in giudizio (Cass. n. 17774/2015; Cass. n.
13910/2001 e nello specifico la sentenza resa da questa Sezione di Corte
d'Appello, la n. 362/2025 cit.)1.
Ed è proprio avendo riguardo a tali criteri che il primo giudice ha proceduto ad un'attenta e puntuale valutazione comparativa tra le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dell'accertamento e le successive deposizioni testimoniali rese in giudizio, evidenziando - con motivazione logica e giuridicamente corretta - le ragioni per le quali ha ritenuto di dover attribuire maggiore valore probatorio alle prime, condividendosi pienamente le considerazioni che seguono (da pag. 16 della sentenza gravata):
“E' poi avvenuto che nelle udienze istruttorie tutti quanti i lavoratori sentiti abbiano ritrattato le dichiarazioni rese in precedenza, manifestando anche difficoltà di comprensione della lingua o incapacità di lettura.
Questa ritrattazione collettiva ed uniforme, unita alla afasia linguistica dalla quale sono risultati affetti in sede testimoniale, rende i testi escussi completamente inattendibili;
senza contare che le dichiarazioni –invece genuine- Par rese dagli stessi testi alla sono confermate anche dalle dichiarazioni degli
Ispettori verbalizzanti, che hanno precisato come tutti i testi capissero e
pag. 10 di 21 parlassero la lingua italiana, a tutti sia stato riletto il verbale (cfr. dich. Tes_1
e )”. Tes_2
Tanto premesso, corretta ed aderente alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori – così come peraltro suffragate dalla documentazione in atti, ed in particolare dal registro di cantiere, così come dalle dichiarazioni degli ispettori rese in sede testimoniale – deve ritenersi la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure laddove, facendo preciso riferimento ai precedenti giurisprudenziali di rilievo quanto allo specifico tema trattato (cfr. in particolare Cass. sentenza n.
3178 del 7 febbraio 2017), ha ritenuto non genuino il rapporto di sub-appalto Parte dedotto in causa, avendo accertato come invero la si sia limitata a mettere a disposizione della pseudo-committente, mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, sui quali la stessa (odierna appellante) ha esercitato direttive sul lavoro e, in generale, i tipici poteri datoriali.
Devono, pertanto, confermarsi le efficaci valutazioni svolte dal giudice di prime cure laddove - dopo avere richiamato le dichiarazioni rilevanti rese dai lavoratori agli ispettori, in quanto correttamente ritenute probanti, differentemente da quelle rese in sede giudiziale per le ragioni già esposte2 – si 2 Da pag. 13 della sentenza gravata: “Sono complessivamente stati sentiti a SIT 8 lavoratori ( Per_3
, , ,
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Controparte_6
e sentito in Persona_8 Persona_9 Persona_10 due diverse occasioni). Per_1 Specificamente, (detto ), dipendente della ditta Persona_10 committente/ricorrente, interrogato dagli ispettori due volte, ha reso in entrambe le occasioni identiche CP_ univoche dichiarazioni. In particolare in data 7/6/2022 (doc. 10 , ha dichiarato: “Sono dipendente della dal 2014 circa. Sono colui che organizza il lavoro di alcuni lavoratori della mia Parte_5 squadra. Sono impegnato su questo cantiere di via Papa Giovanni da agosto 2021. I lavoratori che organizzo sono circa 21–22 e sono dipendenti della della e di Parte_5 Parte_3 Per_12Par che sono 10, 10 lavoratori anche di e 2 di compreso me. La sera do le indicazioni alla mia Parte_5 squadra per il giorno dopo. Io ricevo le indicazioni dall'ingegner anzi per meglio dire ci Persona_13 concordiamo insieme le cose da fare sul cantiere. L'Ing. è un dipendente della Persona_13 come me. (…..) Ogni giorno sono io che prendo le presenze di tutta la mia squadra su un Parte_5 foglio che consegno ogni giorno all'ing. Per_13 Queste dichiarazioni sono decisive. Anzitutto -come emerge anche dal giornale di cantiere (vedi infra) gli Per_ addetti della ricorrente in situ erano sempre e solamente due: il sig. che sostanzialmente Par coordinava gli operai e l'ing che aveva una postazione all'interno del palazzo da Per_13 ristrutturare, e fungeva da tecnico per l'intera committenza (ivi compreso l'appaltatore IM UP). Pertanto il lavoro di manovalanza era completamente affidato e svolto alla Par subappaltarice cui era stata incaricata la realizzazione dell'intero appalto ricevuto da
IM UP (e non di parte delle opere, come afferma in ricorso ). Era dunque CP_7Per_
che si occupava di dirigere gli operai, organizzare il lavoro, ricevere i dettagli tecnici
pag. 11 di 21 afferma (da pagg. 13 e ss. della sentenza gravata): “Dunque l'attività del personale della MG non era diretta ad integrare l'attività dei dipendenti della Part ditta ricorrente: i lavoratori della coinvolti erano in numero di 18, per 876 giornate di lavoro da settembre 2021 a maggio 2022; mentre i lavoratori della
, per l'intero periodo, erano solo , l'ing. e a volte, con CP_8 Per_11 Per_13
Par estrema sporadicità un manovale (tale ) cfr. docc. 2, 2° e 3 , e Parte_6 cioè il registro di cantiere e il giornale di cantiere.
La questione non pare di scarso rilievo dal punto di vista concettuale: vi è il rischio, in operazioni formalmente lecite quale è quella in esame (poiché
Per_ dall'ing e trasferirli sugli operai. Era sempre a registrare giornalmente le presenze in Per_13 cantiere.
, socio della ditta subappaltatrice interrogato dagli Persona_9 Parte_3CP_ ispettori in data 3/5/2022 (doc. 11 , ha dichiarato: (…..) “Le indicazioni sul lavoro da eseguire sono fornite ai lavoratori della olo dai tecnici della : di volta in volta un tecnico Parte_3 Parte_5 della , che noi abbiamo denominato “FROLIN”, stabilisce il personale da occupare per le Parte_5 lavorazioni di fresatura. Specifico che essendo i lavori edili previsti in quel cantiere propedeutici ad altri
(quali la posa delle fibre di carbonio ed altre) qualora i lavoratori presenti siano in più, o vengono spostati in altri cantieri o rimangono in attesa di nuove disposizioni sempre da dipendenti della
[...]
Qualora si presenti la necessità per un lavoratore di assentarsi a qualsiasi titolo, lo stesso
Parte_5 comunica a me o al legale rappresentante la necessità di fruire un permesso o altro istituto e noi lo comunichiamo al capocantiere della . Non escludo che talvolta i nostri dipendenti
Parte_5 abbiano svolto attività di ausilio nelle lavorazioni che i dipendenti della ci richiedevano (a
Parte_5 titolo esemplificativo può capitare che un lavoratore della chieda ad un nostro
Parte_5 dipendente di aiutarlo per esempio prendendo delle attrezzature dal container (….) Chiarisco inoltre che alcuni dipendenti hanno svolto lavori in distacco sempre per la ditta fornisco copie Parte_7 dei contratti individuali firmati dai lavoratori occupati presso diversi cantieri e non in quello di Reggio
Emilia: per detti distacchi sono state emesse fatture che mi riservo di fornire in copia. Non sono in grado di fornire informazioni sulle motivazioni per le quali è stato attivato il distacco. Posso solo dire che di fatto la nostra azienda fornisce mera manodopera e, pertanto, potrebbe essere che nel caso del distacco presso diversi cantieri fosse indispensabile della manodopera, non avendo alcun interesse nei cantieri in questione”.
, dipendente della interrogato dagli ispettori in data 3/5/2022 (doc. 12 Persona_5 Parte_3CP_
, ha dichiarato: (….) “I mezzi di protezione individuale (casco e guanti, occhiali) mi sono stati forniti dalla mentre le scarpe sono un mio acquisto. Faccio presente che per la ditta Parte_5 Parte_5 ho lavorato anche presso il cantiere di Modena (supermercato Coop ed altri cantieri come a Bologna e
Pescara). Non sono in grado di dire se ho mai firmato un contratto di distacco per lavorare negli altri cantieri per conto della . Le indicazioni sul lavoro da eseguire nel cantiere di Reggio Parte_5 Emilia, così come negli altri cantieri, sono fornite dal responsabile della (…..) Il mio orario Parte_5 di lavoro è dalle 7,30 alle 17,00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7,00 alle 12,00. Ribadisco che è il responsabile della che mi fornisce le indicazioni sul lavoro da svolgere. Parte_5 Anche nel caso mi necessiti assentarmi a qualsiasi titolo mi rivolgo ad un dipendente della
[...]
. Parte_5
, dipendente della interrogato dagli ispettori in data 21/1/2022 (cfr. Persona_6 Parte_3P verbale delle dichiarazioni prodotto dall' in data 13/12/2023, per comodità allegato anche alle seguenti note sub 18), ha dichiarato: “Sono manovale, ricevo le direttive dalla sono loro che Parte_5 mi indicano di volta in volta i compiti da svolgere e mi dettano gli orari di lavoro, controllano il mio operato.”
pag. 12 di 21 nessun divieto è previsto in materia di qualità o quantità di lavorazioni oggetto di appalto –o subfornitura) che le aziende diventino contenitori che, mettendo a disposizione (come è proprio il caso in esame) il proprio know how, le proprie attrezzature, il proprio personale direttivo e di coordinamento, i materiali, realizzino integralmente il proprio centrale obiettivo produttivo impiegando manodopera a prezzo competitivo. E ciò proprio perché non solo non è esternalizzata una parte delle lavorazioni prese in appalto ma l'intero appalto ricevuto, ma perché risulta evidente il disequilibrio tra forza lavoro interna e forza lavoro esterna (in questo caso in favore di quella esterna).
Con la conseguenza che non solo la lavorazione appaltata è pienamente compenetrata nell'azienda ed inseparabile dal ciclo produttivo (anzi, rappresenta l'intero ciclo produttivo), ma anche i lavoratori esterni ad essa impiegata diventano corpo unico con l'azienda appaltante, perché in essa completamente inseriti e non scindibili né eliminabili.
Ne consegue che anche dal punto di vista meramente astratto/concettuale, diventa assai difficile ipotizzare come una presenza così massiccia di lavoratori in tutte le fasi delle lavorazioni possa essere gestita con modalità non osmotiche rispetto alle residue attività rimaste in capo ai lavoratori facenti capo a
[...]
, tanto più visto che costoro ricoprono ruoli di coordinamento e livello CP_7 tecnico.
Si evidenzia come l'inesistenza dell'organizzazione dei mezzi necessari (le attrezzature utilizzate per l'attività fornite da ) e l'inesistenza di CP_7 autonomia organizzativa (per quanto più sopra osservato) siano gli elementi identificati dalla giurisprudenza anche recente (cfr. Cass. sentenza n. 3178 del 7 febbraio 2017 ) quali indici della non genuinità dell'appalto, oltre che
l'esistenza di un rischio d'impresa, dovendosi sul punto rilevare che la gestione
a proprio rischio, da parte dell'appaltatore, va oltre il mero significato economico riguardante le prospettive di convenienza dell'affare, acquisendo
l'espressione a proprio rischio un valore giuridico preciso nel senso che
l'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente. Quindi nel caso
pag. 13 di 21 dell'appaltatore egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, e tale rischio viene evidentemente meno ogniqualvolta lo pseudo-appaltatore si limiti a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali.
In particolare, si pone in rilievo come le valutazioni giuridiche a cui è giunto il giudice di primo grado si fondino su una ricostruzione fattuale che poggia sulle attendibili dichiarazioni rese dai lavoratori ai verbalizzati in sede ispettiva, che peraltro del tutto correttamente avevano appurato la capacità degli stranieri di interloquire in lingua italiana non rilevando problematiche di sorta
(come emerge da quanto dichiarato in sede testimoniale dagli stessi verbalizzanti, senza che soccorrano ragioni che possano condurre a ritenere che gli stessi non abbia detto il vero)3; dichiarazioni riscontrate documentalmente ed, in particolare, dal giornale di cantiere, documento incontestato e pertanto avente piena valenza probatoria;
segnatamente ed in termini riassuntivi può, quindi, ritenersi incontrovertibilmente provato che, nei nove mesi interessati dall'accertamento ossia da settembre 2021 a maggio 2022, i tre lavoratori ( Per_9
) che, secondo la tesi della parte appellante, Persona_8 Persona_7
Parte sarebbero stati a tutti gli effetti i referenti e i capi squadra della sul cantiere ossia coloro che avrebbero dovuto coordinare i lavori, dare ordini, verificare giornalmente le presenze, et similia – in realtà sono stati presenti in cantiere per 9 giorni.
Ciò consente, peraltro, di porre in rilievo come - diversamente da quanto sostenuto da parte appellante - il giudice di prime cure non si sia limitato ad assumere acriticamente le dichiarazioni rese ai verbalizzanti;
piuttosto le ha valutate nel contesto dell'intero compendio probatorio, avendo riguardo ai documenti ed in particolare – come già anticipato – considerando l'incontroverso giornale di cantiere, efficacemente esponendo le condivisibili considerazioni che
pag. 14 di 21 seguono (da pag.19 sella sentenza gravata): “Tuttavia, tali dichiarazioni” (n.d.r. le testimonianze rese dai lavoratori in contrasto con quanto dai medesimi dichiarato, invece attendibilmente per le ragioni esposte, ai verbalizzanti) – “si pongono in netto contrasto con il giornale di cantiere, recante le registrazioni Part delle presenze degli operai della oltre che degli altri lavoratori, che per altro è del tutto coincidente con il documento prodotto dalla stessa ricorrente, Part anch'esso attestante le presenze dei lavoratori sul cantiere nello stesso periodo (doc. 7 di parte ricorrente).
Analizzando i due documenti per verificare la presenza sul cantiere dei suddetti tre lavoratori e si Per_9 Persona_8 Persona_7 attesta che
SETTEMBRE 2021: – mai presente;
– Per_9 Persona_8 mai presente;
- mai presente Persona_7
2021: – mai presente;
- mai CP_9 Per_9 Persona_8 presente;
– mai presente Persona_7
NOVEMBRE 2021: – mai presente;
mai Per_9 Persona_8 presente;
– mai presente DICEMBRE 2021: – mai Persona_7 Per_9 presente;
– presente per sei giornate;
Persona_8 [...]
– mai presente Per_7
GENNAIO 2022: – mai presente;
– mai Per_9 Persona_8 presente;
– presente per un solo giorno Persona_7
FEBBRAIO 2022: – mai presente;
– Per_9 Persona_8 presente per 13 giornate (14 giornate in base all'elenco di parte ricorrente);
– presente per 7 giornate (8 giornate in base all'elenco di Persona_7 parte ricorrente) CP_1 MA : – mai presente;
presente Per_9 Persona_8 per 23 giornate;
– presente per un solo giorno Persona_7
CP_1 APRILE : – mai presente;
presente Per_9 Persona_8 per 10 giornate;
– mai presente Persona_7
MAGGIO 2022: – mai presente;
– mai Per_9 Persona_8 presente;
– mai presente Persona_7
pag. 15 di 21 Ergo, nei nove mesi interessati dall'accertamento, ossia da settembre
2021 a maggio 2022, i tre lavoratori che, secondo la tesi della ricorrente, Part sarebbero stati a tutti gli effetti i referenti e i capi squadra della sul cantiere, ossia coloro che coordinavano i lavori, davano ordini, verificavano giornalmente le presenze, ecc., sono stati presenti: – mai;
Per_9 [...]
per 52 giorni;
NABIL – per 9 giorni”. Per_8 Per_7
Peraltro, sempre in modo analitico, il Giudice di prime cure ha proseguito le proprie approfondite valutazioni probatorie ponendo in rilievo, del tutto significativamente, ad ulteriore supporto delle conclusioni raggiunte circa l'infondatezza della tesi di parte ricorrente, che è proprio la valorizzazione del giornale di cantiere - quale dato documentale incontroverso – ad aver consentito di accertare come nessuno dei tre lavoratori indicati dalla parte ricorrente ora appellante nelle persone di “ , “ E “ Per_9 Persona_8 Persona_7
Parte (ma nemmeno altri dipendenti della , sia mai stato indicato quale “preposto”
(salva – dalla sentenza, pag. 19 – “la curiosa eccezione del mese di maggio 2022, allorché è indicato come preposto tuttavia mai presente nello stesso Per_8 mese”).
Ora, del tutto logiche e razionali sono le conseguenze derivate dal giudice di Parte prime cure dall'accertata mancanza di un caposquadra della sul cantiere;
ed infatti, del tutto coerentemente se ne inferito – in un'ottica di valutazione circolare dei mezzi di prova ritenuti utilizzabili in ragione della loro affidabilità Parte accertativa – che gli operai della non potevano che rispondere agli ordini della odierna appellante (committente), nella persona di tale ( Per_10 [...]
, dipendente della stessa, come peraltro dal medesimo affermato Persona_10 agli Ispettori in due circostanze4.
pag. 16 di 21 Ebbene, alla luce della solidità di tale ricostruzione, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto come sub-valenti, dal punto di vista probatorio, Parte gli ulteriori elementi valorizzati invece dalla ricorrente, cioè che la fosse ditta autonomamente strutturata, che contasse circa trenta dipendenti, che da tempo fosse esistente sul mercato dell'edilizia e che avesse l'uso di beni immobili (quali un garage in affitto a Milano e un locale in subaffitto in provincia di Reggio Emilia) e beni mobili.
Sul punto – con ciò confutandosi ancora una volta le censure della parte appellante – il Giudice di prime cure ha dato piena contezza della propria valutazione, avendo quindi considerato tutta la documentazione prodotta dalla Parte ricorrente in I grado con riguardo alla società argomentando in modo cristallino come segue (da pag. 8 della sentenza gravata): “La società
[...]
è una società completamente distinta e che nulla ha a che fare Parte_3 con ha sede in Milano (Doc. n°3 ricorso), circa 30 dipendenti (Doc. Parte_5
n°4 ricorso) e si occupa di lavori edilizi.
Da tali elementi documentali (specificamente analizzati sia nel ricorso introduttivo che nelle note finali) la ricorrente deduce la completa autonomia tra subappaltatrice e subappaltante, resa per altro evidente anche sotto il profilo fattuale dalla circostanza che tutti i contatti -in tesi attrice- avvenivano principalmente tra l'ing. Responsabile Tecnico di per Persona_13 Parte_5
Part il cantiere Condominio Campo di Marte, e il socio di e responsabile a sua volta del cantiere per la sua società, il sig. che Persona_9 confronti maggiormente tecnici potevano coinvolgere anche le figure dei preposti di cantiere, ossia per il sig. Parte_5 Persona_10
(indicato nel Verbale Unico come “Frolin”) e per MG il sig.
[...]
sostituito in un periodo successivo dal sig. Controparte_11 [...]
E di ciò è dimostrazione anche nel verbale della Persona_8 riunione di cantiere del 13.08.2022 (Doc. n°10 ricorso) che -sempre in tesi Part attrice- mostra chiaramente che le società e del tutto Parte_5 indipendenti ed autonome l'una dall'altra, partecipavano entrambe alle riunioni
bbia dichiarato di registrare quotidianamente le presenze degli operai della sua squadra e di Per_10 consegnare il foglio con le presenze all'ing. Per_13
pag. 17 di 21 di tutti gli operatori del cantiere Condominio Campo di Marte, coordinata dal
Responsabile dei Lavori nominato dal committente principale.
Tale ricostruzione, indubbiamente suggestiva e supportata da ampio materiale documentale, si scontra e recede tuttavia a fronte degli accertamenti ispettivi svolti e alle numerose dichiarazioni a SIT, che appaiono dirimenti e prevalenti rispetto al testimoniale raccolto”.
Si ritiene, quindi, che il Giudice di prime cure abbia adeguatamente motivato circa l'esclusione di rilevanza della dedotta autonoma struttura della Parte nonché della sua piena operatività sul mercato e ciò a fronte dell'accertamento che il sub-appalto si è nel concreto svolto con modalità non lecite, al di là della struttura aziendale;
in altri termini, si è correttamente Parte sottolineato che l'azienda – per quanto dotata di complesso di elementi tale da apprezzarne l'autonomia strutturale – non ha assunto, nel caso specifico, alcun rischio d'impresa né alcuna libertà decisionale e gestionale con riguardo al rapporto dedotto in causa.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali rilevanti nelle materie trattate, pervenendo a conclusioni logicamente ineccepibili e giuridicamente corrette;
come posto in rilievo, il dato decisivo che emerge dall'analisi complessiva del materiale probatorio è rappresentato dalla sostanziale univocità e convergenza delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, a fronte invece di una generalizzata e sistematica ritrattazione operata in sede giudiziale al momento delle testimonianza.
Tirando le fila quanto alla declaratoria di infondatezza dei primi due motivi di appello, si ritiene – alla luce di quanto esposto – che il Giudice abbia vagliato in modo puntuale e minuzioso, l'intero compendio probatorio a sua disposizione, adeguatamente motivando le ragioni per le quali si è determinato ad attribuire valenza decisoria alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva piuttosto che alle testimonianze rese in sede giudiziale;
valutazione riccamente corredata di riferimenti anche di natura documentale (in primis: il giornale di cantiere), oltre che di ulteriori riscontri derivanti da prove orali (in particolare
pag. 18 di 21 costituiti dalle testimonianze dei verbalizzanti sui fatti dagli stessi appresi): tutti elementi che hanno coerentemente condotto il Giudice di prime cure a ritenere accertata la natura non genuina del rapporto dedotto in causa, portandolo a ritenere secondari gli aspetti afferenti alla autonoma struttura della MG dedotti dalla ricorrente, odierna appellante.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui parte appellante ha veicolato in tale – deducendo l'omessa pronuncia sul punto - la domanda svolta al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'annullamento, in capo a e il trasferimento, in capo a sé, delle posizioni Parte_3
Parte contributive individuali (flussi Uniemens) di due dipendenti della società oggetto del Verbale Unico di cui è causa, soggetti con cui mai aveva intrattenuto rapporto, evidenziando che un tale “trasferimento” sarebbe potuto avvenire solo a seguito di domanda dei lavoratori.
Si rileva che l'infondatezza di tale domanda deriva direttamente dall'esame del doc. 31 prodotto in I grado dalla stessa società già ricorrente, ora appellante, al fine di corroborare tale domanda;
emerge, infatti, dalla mera lettura dell'allegazione documentale in considerazione, che erano gli stessi accertamenti svolti dall'appellante a far emergere come avesse sì generato i contestati CP_2 flussi relativamente a due lavoratori ma limitatamente al periodo Pt_8 ottobre 2021/maggio 2022 oggetto di accertamento, all'evidente mero fine di ottenere il recupero contributivo a carico dell'appellante in ragione degli accertamenti oggetto di verbale (peraltro confermati in I grado ed anche in tale sede); è di tutta evidenza, pertanto, come tale operazione non abbia determinato – diversamente da quanto parrebbe adombrare la parte appellante - il
“trasferimento” sine die delle posizioni lavorative e contributive di detti lavoratori a carico della stessa ma la predisposizione della procedura per il recupero dei contributi accertati.
E', peraltro, appena il caso di osservare che laddove venga accertata la carenza di genuinità dell' appello in quanto volto a mascherare una illecita somministrazione di manodopera, il trasferimento dei dipendenti dalla pseudo- appaltatrice alla pseudo-committente (utilizzatrice) può avvenire solo in caso di
pag. 19 di 21 specifica domanda degli lavoratori, in ragione della previsioni di cui al D.lgs.
276/2003 che ha innovato sul punto rispetto alla previsione normativa precedente;
ha, infatti, chiarito sul tema la Suprema Corte, con la pronuncia n.
25014/2015 (peraltro indicata dalla stessa parte appellante), che: “[…] Alla previsione di cui all'art. 1 I. n. 1369 del 1960, secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, è subentrata però la nuova disciplina prevista dall'ad. 27, commi 1 e 2, del d. leg. n. 276 del 2003 per la somministrazione irregolare. […] La costituzione del rapporto di lavoro con
l'utilizzatore della prestazione dunque non avviene ex lege, ma in dipendenza dell'iniziativa del lavoratore, e ha efficacia retroattiva a decorrere dall'inizio della somministrazione. Alla retroattività, quanto agli obblighi retributivi e contributivi che ne deriverebbero, il legislatore ha posto rimedio prevedendo che la corresponsione della retribuzione e della contribuzione previdenziale effettuata dal somministratore spiega efficacia anche 'nei confronti dell'utilizzatore per l'ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro con quest'ultimo….”; (cfr. conforme Cass. n. Sez. 5 - , Sentenza n. 31720 del
07/12/2018).
Tanto chiarito, ed integrata per quanto di ragione la sentenza gravata, si ritiene che proprio in considerazione dell'evidente infondatezza della domanda subordinata appena esaminata - se non addirittura dell'inammissibilità della stessa, per carenza di interesse concreto alla pronuncia richiesta – il giudice di prime cure abbia ritenuto di non doversi pronunciare espressamente, considerandola piuttosto ultronea o comunque assorbita.
Ebbene, tirando le fila di quanto esposto, si perviene all'integrale rigetto dell'appello, dovendosi ritenere assorbita ogni altra deduzione od argomentazione in quanto ritenuta superflua.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite del presente grado – così come liquidate in parte dispositiva in favore di entrambi gli appellati, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. 147/2022 – sono poste a carico di parte appellante ex art. 91 c.p.c., tenuta altresì al pagamento di un
pag. 20 di 21 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione
– se dovuto – stante la sussistenza, allo stato, dei presupposti applicativi dell'innovato disposto di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 463/2024 del Tribunale di Reggio Emilia resa in data 8/11/2024 e pubblicata il giorno 11/11/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna di esse - nella somma di euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con riferimento alla questione afferente all'attendibilità della prova testimoniale, si rileva come la costante giurisprudenza di legittimità abbia precisato che tale giudizio afferisce alla veridicità della deposizione, da valutarsi discrezionalmente avendo riguardo ad elementi di natura oggettiva (tra cui la precisione e la completezza della dichiarazione, valorizzandone le possibili contraddizioni) e di natura soggettiva (quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti nonché all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); si è precisato efficacemente che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 35814/2023; Cass. n. 10057/2016; Cass. n. 3051/2011; Cass. n. 7763/2010). 3 Deve infatti rilevarsi che sia l'ispettrice - sentita come teste all'udienza del 29 giugno 2023 Tes_3
- che l'ispettore - sentito come teste all'udienza del 26 settembre 2023 - hanno Testimone_4 concordemente dichiarato che tutti i lavoratori da loro interrogati comprendevano la lingua italiana, senza necessità di interprete. 4 Il sig. dipendente della committente con funzioni di preposto, Persona_10 Parte_5
è stato interrogato dagli ispettori in due occasioni distinte (verbali del 19 gennaio 2022 e del 7 giugno 2022), rendendo in entrambe le circostanze dichiarazioni sostanzialmente identiche e coerenti. Nella prima occasione ha dichiarato testualmente di essere il preposto della società e di Parte_5 essere colui che seguiva i lavoratori della nell'attività di rinforzo strutturale con Parte_3 fibra di carbonio. Nella seconda occasione, a distanza di cinque mesi, ha precisato in modo ancora più dettagliato di organizzare il lavoro della propria squadra, comprendente dipendenti della Parte_5 della di un'altra ditta, in base alle indicazioni ricevute dall'ing. la sera prima, Parte_3 Per_13 testualmente affermando: "Io ricevo le indicazioni dall'ingegner anzi per meglio dire ci Persona_13 concordiamo insieme le cose da fare sul cantiere". Particolarmente significativo è il fatto che il sig.