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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3246/2023 promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli e dall'avv. Nicola Benvenuto
PARTE OPPONENTE
C O N T R O con sede in Cles, via Trento n° 41, in persona del legale CP_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Voltolini
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito ogni altra, domanda, istanza disattesa
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi di cui tutti in narrativa rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione e del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Trento
n. 827/2023 dd. 26.10.2023 del Tribunale di Trento notificato in data 9.11.2023 eventualmente formulata da parte opposta.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi di cui tutti in narrativa, previa revoca/annullamento/nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Trento n. 827/2023 dd. 26.10.2023 del Tribunale di Trento notificato in data 9.11.2023, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla società Parte_1 pagina 1 di 8 per i lavori di cui alla fattura n. 27/FT.ORD. del 07.07.2020 ed in ogni caso CP_1 sull'immobile in c.c. Trento sub. p.ed. 4829 p.m. 2 in C.C. Trento di proprietà dei signori
e . Parte_1 CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA: si conclude come in memoria ex art. 171ter comma VI n. 2 dd.
04.04.2024 e 171ter comma VI n. 3 dd. 12.04.2024.
IN OGNI CASO: con rifusione di compensi e spese del presente procedimento, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, oltre a spese generali 15% ed al contributo per Cassa
Avvocati ed IVA come per legge”
Parte opposta così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare di rito: per i motivi di cui in narrativa, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
827/2023; nel merito:
- per i motivi di cui in narrativa confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 827/2023, previo rigetto di tutte le domande formulate dall'attore opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 1 dicembre 2023;
- in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che l'opposta è creditrice nei confronti dell'opponente in virtù del rapporto intercorso fra le parti per la somma di € 11.712,00 I.V.A. inclusa o per la diversa, maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa e/o di giustizia e conseguentemente condannare l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 11.712,00 I.V.A. inclusa o la diversa, maggiore
o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- con rigetto di ogni avversaria domanda;
- con vittoria di compensi, anticipazioni e spese di causa, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario in misura di legge, se ed in quanto dovuti.
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui alla II memoria ex art. 171ter c.p.c. di parte convenuta opposta di data
3 aprile 2024; pagina 2 di 8 - si insiste perché venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima dell'entità delle opere realizzate da e della congruità del prezzo esposto nella fattura n. CP_1
27/2022 (doc. 2)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 827/2023 dd. 26.10.2023, con cui quest'ufficio gli aveva ingiunto di pagare alla corrente in Cles, in persona CP_1 del legale rappresentante la somma di € 11.712,00 (oltre interessi e oneri di procedura) a titolo di corrispettivo dei lavori edilizi presso l'appartamento sito in Trento, via Pezcoller
n° 7, oggetto della fattura n° 2 dd. 7.7.2022.
Premesso, fra l'altro, che era stato dipendente della Parte_1 CP_1 dal 5 maggio 2018 al 30 giugno 2022; che le opere di ristrutturazione del detto immobile, acquistato dal unitamente alla moglie , nel febbraio 2020, erano T_ CP_2 state eseguite dallo stesso ingiunto al di fuori del proprio orario di lavoro ed erano state ultimate nel dicembre 2020; che, avendo all'epoca un rapporto di amicizia con il in varie occasioni il legale rappresentante della società ingiungente, T_ Parte_2
, si era recato nell'abitazione dell'ingiunto per dare qualche consiglio e offrire
[...]
“una mera collaborazione a titolo personale”; che al momento delle dimissioni, risalenti al 1° giugno 2022, il aveva maturato un credito per TFR di € 12.124,00; che alla T_ richiesta di pagamento di tale importo, la aveva emesso la fattura n° 2 dd. CP_1
7.7.2022 di € 11.712,00, a sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ i lavori indicati nella detta fattura in parte non erano stati effettuati e in parte erano stati eseguiti dallo stesso (che aveva sostenuto anche il costo dei T_ materiali) o da altri artigiani;
➢ l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il detto credito da TFR era stata seguita da pignoramento mobiliare del ridotto importo di €
488,57 rinvenuto sul conto corrente intestato all'ingiungente;
➢ il si era limitato a offrire al qualche consiglio “a mero titolo Parte_2 T_ personale, di amicizia e nel proprio tempo libero”;
➢ la fattura allegata al ricorso monitorio era stata emessa, a due anni di distanza dai lavori, soltanto per compensare il credito vantato dal a titolo di TFR. T_
pagina 3 di 8 concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che nulla era Parte_1 da lui dovuto alla per i lavori di cui alla fattura n° 2/2022. CP_1
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la CP_1 contestava l'opposizione e chiedeva di rigettarla e comunque di condannare
[...]
a versarle la somma di € 11.712,00 o il diverso importo risultato all'esito del T_ giudizio.
In comparsa di costituzione si sosteneva, fra l'altro, che:
➢ tutte le opere fatturate erano state eseguite da alcuni dipendenti e dal legale rappresentante della oltre che da un artigiano incaricato e pagato dalla CP_1 stessa, e “non certo per spirito di collaborazione o a titolo di amicizia”;
➢ l'esecuzione delle opere era, di fatto, incontroversa;
➢ non rilevava l'acquisto dai materiali da parte dello stesso T_
L'opposizione appare soltanto in parte fondata e, quindi, deve trovare accoglimento per quanto di ragione nei limiti di seguito precisati.
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, la assume di aver CP_1 eseguito nell'abitazione di i lavori edilizi oggetto della fattura n° 27 Parte_1 dd. 7.7.2022, ove risultano descritti nei seguenti termini:
1) “sgombero appartamento da mobili”, 2) “demolizione di porte e di vecchi battiscopa”,
3) “raschiature pareti”, 4) “demolizione tramezze”, 5) “livellamento pavimento per la posa di nuovo pavimento”, 6) “formazione di tramezze e controsoffitti”, 7) “montaggio falsi telai + cassonetto per porta scorrevole”, 8) “formazione di tracce per elettricità”, 9)
“posa di tubi e scatole sottotraccia”, 10) “rasature pareti e pittura appartamento”, 11)
“lavaggio di serramenti”, 12) “sostituzione di corde tapparelle per finestre e portafinestre”, 13) “verniciatura radiatori in ghisa”, 14) “posa di materassino antirumore + pavimento in legno”, 15) “posa di battiscopa”, 16) “verniciatura di portoncino blindato”.
I lavori sub 2), 3), 5), 7), 11), 12), 13), 14) “posa di materassino antirumore” e
15) non sono stati menzionati dai testi escussi in corso di causa, né sono stati acquisiti altri oggettivi elementi di prova da cui desumerne l'effettiva esecuzione da parte dell'odierna ingiungente.
Tale carenza probatoria costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento dell'azionata pretesa creditoria in parte qua.
pagina 4 di 8 La domanda di pagamento proposta in sede monitoria non appare fondata neppure in ordine all'attività sub 1 di “sgombero appartamento da mobili”.
Il teste , all'epoca titolare di una ditta individuale, ha Testimone_1 dichiarato di aver aiutato il “a portare via i mobili di cui il voleva Parte_2 T_ liberarsi”, senza però precisare la durata di tale lavoro, né la consistenza quantitativa degli arredi asportati e la relativa destinazione.
Il teste , indotto dalla società ingiungente, ha parimenti ricordato Testimone_2 che circa cinque anni fa aiutò , rappresentante legale della Parte_2 CP_1
“a spostare e portare via mobili e porte da un appartamento” dall'appartamento del per poi far intendere che in realtà egli nella circostanza si limitò a prelevare sei T_ porte e un paio di mobili da camere da letto, che all'epoca gli servivano e che gli vennero regalati dal aggiungendo, infine, di non aver ricevuto alcun compenso dal T_
, al quale, quindi, la collaborazione prestatagli dal teste non ebbe a comportare Parte_2 alcun esborso.
Aggiungasi a ciò che il teste , citato da parte opponente, ha Testimone_3 dichiarato “non ho preso parte ai lavori edilizi svolti presso l'abitazione del In T_ amicizia, quindi senza farmi pagare, gli ho portato via con il mio camion un po' di materiale di risulta derivante da demolizione”.
Le acquisite deposizioni non consentono, dunque, di ritenere provato in termini sufficientemente chiari e precisi quantità e tipologia dei mobili asportati dalla i CP_1 mezzi impiegati per il trasporto e il tempo occorso per l'asserita attività di sgombero, né tantomeno eventuali costi sostenuti dalla la cui pretesa al riguardo non appare, CP_1 quindi, meritevole di accoglimento.
Con riferimento agli altri lavori vengono in rilievo le testimonianze rese da e . Testimone_1 Tes_4
Nel deporre in udienza il primo, titolare di ditta individuale, ha rammentato che più o meno in concomitanza con l'inizio della pandemia, quindi nel marzo 2020, prese parte ai lavori edilizi eseguiti nell'appartamento di proprietà del T_
In particolare, ha dichiarato di aver provveduto, su richiesta del , alla Parte_2 rasatura di pareti e soffitto, all'applicazione di isolante, alla tinteggiatura e decorazioni di sala e camera da letto, per poi sostenere di aver emesso per tali lavori nei confronti della una fattura del complessivo importo di € 2.000,00 (che ha riconosciuto in CP_1
pagina 5 di 8 quella n° 3 dd. 15.3.2020 prodotta da parte opposta come doc. d), versatogli dalla detta società.
In corso di causa non sono stati acquisiti elementi di prova in base ai quali sia possibile ritenere con un tranquillante margine di certezza che i lavori che il teste _1 ha asserito di aver eseguito di persona e fatturato alla siano stati in realtà effettuati, CP_1 in tutto o in parte, dallo stesso opponente, non potendosi valorizzare a tal fine la deposizione della di lui moglie, , in quanto lo stretto vincolo familiare che la CP_2 lega all'ingiunto ne inficia significativamente l'attendibilità intrinseca, mentre il teste appare disinteressato all'esito del presente giudizio. _1
Tenuto conto, inoltre, che sino alla memoria istruttoria di replica (in cui per la prima volta, con l'articolazione del capitolo di prova n° 20, viene fatto riferimento a un esborso pecuniario nei confronti della in ordine ai lavori edilizi oggetto di CP_1 causa) l'opponente ha, di fatto, negato qualsivoglia rapporto contrattuale con la CP_1
e un effettivo coinvolgimento della stessa nei lavori edilizi eseguiti presso il proprio immobile, vi è ragione di non attribuire apprezzabile valenza probatoria alla deposizione della teste anche nella parte in cui costei ha dichiarato “all'inizio ci CP_2 Parte_2 disse che sarebbe venuto a casa a darci una mano e che non avrebbe voluto niente per sé.
A fine lavori, sapendo che era in difficoltà economiche, gli chiedemmo se dovevamo dargli qualcosa, fu lui a dirci che potevamo dargli 2000,00 euro. Glieli abbiamo dati in contanti”.
Devesi, inoltre, considerare che non risulta provata, e invero neppure dedotta, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e , che, del Testimone_1 resto, ha dichiarato di aver ricevuto l'incarico dalla (nella persona del legale CP_1 rappresentante ), destinataria della fattura da lui emessa per i lavori Parte_2 eseguiti presso l'abitazione del che tale incarico fa ragionevolmente ritenere che T_ sia stato conferito dalla soltanto perché a sua volta in precedenza incaricata dal CP_1 di eseguire le opere poi in concreto realizzate dal che l'espletata attività T_ _1 istruttoria non ha evidenziato alcun elemento di prova valorizzabile ai fini di un superamento della presunzione di onerosità del detto incarico attribuito dal alla T_
CP_1
Pertanto, la domanda di pagamento in esame può essere ritenuta fondata in ordine ai lavori eseguiti dal e, quindi, al relativo corrispettivo l'importo di € 2.000,00, _1 oltre Iva, per un totale di € 2.440,00. pagina 6 di 8 Diversamente dicasi con riguardo alle opere che, a dire del teste sarebbero _1 state effettuate direttamente dal , ove si consideri, quanto alle asserite Parte_2 demolizioni di pareti interne, che il teste non ne ha quantificato il numero (non riportato neppure in fattura), né l'esatta collocazione all'interno dell'appartamento; quanto ai lavori in cartongesso, che non risultano con tale termine espressamente menzionati in fattura;
quanto ai lavori di posa del pavimento di legno, che non risultano descritti con sufficiente precisione dal detto teste, non essendosi indicato in quali parti dell'immobile sarebbe stato posato e con quali modalità, il che, complessivamente valutato, comporta una carenza probatoria non superabile con l'espletamento della richiesta ctu in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così, fra le altre, Cass., n°
8498/2025).
Analogo rilievo può essere svolto anche in ordine alle opere menzionate dal teste
(dipendente della , che, nell'affermare di aver eseguito lavori di Tes_4 CP_1 cartongesso e stuccatura (parimenti non espressamente citati in fattura), nonché tracce e scatole per elettricisti, non ha individuato le zone interessate da tali lavori, né comunque ha dato indicazioni sufficientemente rappresentative dell'effettiva consistenza quantitativa delle opere eseguite, con ciò rendendo una deposizione eccessivamente generica e indeterminata, e peraltro neppure caratterizzata da una particolare attendibilità intrinseca, non solo in ragione del rapporto di lavoro che tuttora lo lega alla società ingiungente, ma anche e soprattutto perché, seppure ripetutamente richiesto di precisare se al momento dei lavori da lui svolti vi fosse qualcuno in casa del (che T_ verosimilmente deve esserci stato, quantomeno all'inizio, non fosse altro che per consentirgli l'ingresso in casa), ha dichiarato di non aver compreso la domanda (di tutta evidenza del tutto sprovvista di profili di particolare complessità); il che non ha consentito di acquisire, tramite l'eventuale audizione di altri testi di riferimento, riscontri pagina 7 di 8 alle dette affermazioni e comunque fa sorgere seri dubbi sulla credibilità soggettiva del dichiarante.
In definitiva va condannato a pagare alla la somma Parte_1 CP_1 di € 2.440,00, con interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
Trattasi di importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo, che, pertanto, deve essere revocato.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione vi è ragione di compensare parzialmente le spese di lite, in misura che appare congruo quantificare in ½; la restante metà, liquidata come da dispositivo (avuto riguardo all'ammontare del detto importo, non a quello ingiunto), deve gravare sull'opponente, comunque soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti della con sede in Cles, via Parte_1 CP_1
Trento n° 41, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n°
827/2023, emesso il 26.10.2023, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare alla la somma di € 2.440,00, Parte_1 CP_1 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa in misura di ½ le spese di lite e condanna a pagare Parte_1 alla la restante metà, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 20.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3246/2023 promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zeno Perinelli e dall'avv. Nicola Benvenuto
PARTE OPPONENTE
C O N T R O con sede in Cles, via Trento n° 41, in persona del legale CP_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Voltolini
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Parte opponente così conclude:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito ogni altra, domanda, istanza disattesa
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi di cui tutti in narrativa rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione e del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Trento
n. 827/2023 dd. 26.10.2023 del Tribunale di Trento notificato in data 9.11.2023 eventualmente formulata da parte opposta.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per i motivi di cui tutti in narrativa, previa revoca/annullamento/nullità del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Trento n. 827/2023 dd. 26.10.2023 del Tribunale di Trento notificato in data 9.11.2023, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla società Parte_1 pagina 1 di 8 per i lavori di cui alla fattura n. 27/FT.ORD. del 07.07.2020 ed in ogni caso CP_1 sull'immobile in c.c. Trento sub. p.ed. 4829 p.m. 2 in C.C. Trento di proprietà dei signori
e . Parte_1 CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA: si conclude come in memoria ex art. 171ter comma VI n. 2 dd.
04.04.2024 e 171ter comma VI n. 3 dd. 12.04.2024.
IN OGNI CASO: con rifusione di compensi e spese del presente procedimento, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, oltre a spese generali 15% ed al contributo per Cassa
Avvocati ed IVA come per legge”
Parte opposta così conclude:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via preliminare di rito: per i motivi di cui in narrativa, rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n.
827/2023; nel merito:
- per i motivi di cui in narrativa confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 827/2023, previo rigetto di tutte le domande formulate dall'attore opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 1 dicembre 2023;
- in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che l'opposta è creditrice nei confronti dell'opponente in virtù del rapporto intercorso fra le parti per la somma di € 11.712,00 I.V.A. inclusa o per la diversa, maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa e/o di giustizia e conseguentemente condannare l'opponente a corrispondere all'opposta la somma di € 11.712,00 I.V.A. inclusa o la diversa, maggiore
o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
- con rigetto di ogni avversaria domanda;
- con vittoria di compensi, anticipazioni e spese di causa, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario in misura di legge, se ed in quanto dovuti.
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di cui alla II memoria ex art. 171ter c.p.c. di parte convenuta opposta di data
3 aprile 2024; pagina 2 di 8 - si insiste perché venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta alla stima dell'entità delle opere realizzate da e della congruità del prezzo esposto nella fattura n. CP_1
27/2022 (doc. 2)”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 827/2023 dd. 26.10.2023, con cui quest'ufficio gli aveva ingiunto di pagare alla corrente in Cles, in persona CP_1 del legale rappresentante la somma di € 11.712,00 (oltre interessi e oneri di procedura) a titolo di corrispettivo dei lavori edilizi presso l'appartamento sito in Trento, via Pezcoller
n° 7, oggetto della fattura n° 2 dd. 7.7.2022.
Premesso, fra l'altro, che era stato dipendente della Parte_1 CP_1 dal 5 maggio 2018 al 30 giugno 2022; che le opere di ristrutturazione del detto immobile, acquistato dal unitamente alla moglie , nel febbraio 2020, erano T_ CP_2 state eseguite dallo stesso ingiunto al di fuori del proprio orario di lavoro ed erano state ultimate nel dicembre 2020; che, avendo all'epoca un rapporto di amicizia con il in varie occasioni il legale rappresentante della società ingiungente, T_ Parte_2
, si era recato nell'abitazione dell'ingiunto per dare qualche consiglio e offrire
[...]
“una mera collaborazione a titolo personale”; che al momento delle dimissioni, risalenti al 1° giugno 2022, il aveva maturato un credito per TFR di € 12.124,00; che alla T_ richiesta di pagamento di tale importo, la aveva emesso la fattura n° 2 dd. CP_1
7.7.2022 di € 11.712,00, a sostegno della spiegata opposizione in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che:
➢ i lavori indicati nella detta fattura in parte non erano stati effettuati e in parte erano stati eseguiti dallo stesso (che aveva sostenuto anche il costo dei T_ materiali) o da altri artigiani;
➢ l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il detto credito da TFR era stata seguita da pignoramento mobiliare del ridotto importo di €
488,57 rinvenuto sul conto corrente intestato all'ingiungente;
➢ il si era limitato a offrire al qualche consiglio “a mero titolo Parte_2 T_ personale, di amicizia e nel proprio tempo libero”;
➢ la fattura allegata al ricorso monitorio era stata emessa, a due anni di distanza dai lavori, soltanto per compensare il credito vantato dal a titolo di TFR. T_
pagina 3 di 8 concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che nulla era Parte_1 da lui dovuto alla per i lavori di cui alla fattura n° 2/2022. CP_1
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la CP_1 contestava l'opposizione e chiedeva di rigettarla e comunque di condannare
[...]
a versarle la somma di € 11.712,00 o il diverso importo risultato all'esito del T_ giudizio.
In comparsa di costituzione si sosteneva, fra l'altro, che:
➢ tutte le opere fatturate erano state eseguite da alcuni dipendenti e dal legale rappresentante della oltre che da un artigiano incaricato e pagato dalla CP_1 stessa, e “non certo per spirito di collaborazione o a titolo di amicizia”;
➢ l'esecuzione delle opere era, di fatto, incontroversa;
➢ non rilevava l'acquisto dai materiali da parte dello stesso T_
L'opposizione appare soltanto in parte fondata e, quindi, deve trovare accoglimento per quanto di ragione nei limiti di seguito precisati.
Come esposto nella sintetica narrativa iniziale, la assume di aver CP_1 eseguito nell'abitazione di i lavori edilizi oggetto della fattura n° 27 Parte_1 dd. 7.7.2022, ove risultano descritti nei seguenti termini:
1) “sgombero appartamento da mobili”, 2) “demolizione di porte e di vecchi battiscopa”,
3) “raschiature pareti”, 4) “demolizione tramezze”, 5) “livellamento pavimento per la posa di nuovo pavimento”, 6) “formazione di tramezze e controsoffitti”, 7) “montaggio falsi telai + cassonetto per porta scorrevole”, 8) “formazione di tracce per elettricità”, 9)
“posa di tubi e scatole sottotraccia”, 10) “rasature pareti e pittura appartamento”, 11)
“lavaggio di serramenti”, 12) “sostituzione di corde tapparelle per finestre e portafinestre”, 13) “verniciatura radiatori in ghisa”, 14) “posa di materassino antirumore + pavimento in legno”, 15) “posa di battiscopa”, 16) “verniciatura di portoncino blindato”.
I lavori sub 2), 3), 5), 7), 11), 12), 13), 14) “posa di materassino antirumore” e
15) non sono stati menzionati dai testi escussi in corso di causa, né sono stati acquisiti altri oggettivi elementi di prova da cui desumerne l'effettiva esecuzione da parte dell'odierna ingiungente.
Tale carenza probatoria costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento dell'azionata pretesa creditoria in parte qua.
pagina 4 di 8 La domanda di pagamento proposta in sede monitoria non appare fondata neppure in ordine all'attività sub 1 di “sgombero appartamento da mobili”.
Il teste , all'epoca titolare di una ditta individuale, ha Testimone_1 dichiarato di aver aiutato il “a portare via i mobili di cui il voleva Parte_2 T_ liberarsi”, senza però precisare la durata di tale lavoro, né la consistenza quantitativa degli arredi asportati e la relativa destinazione.
Il teste , indotto dalla società ingiungente, ha parimenti ricordato Testimone_2 che circa cinque anni fa aiutò , rappresentante legale della Parte_2 CP_1
“a spostare e portare via mobili e porte da un appartamento” dall'appartamento del per poi far intendere che in realtà egli nella circostanza si limitò a prelevare sei T_ porte e un paio di mobili da camere da letto, che all'epoca gli servivano e che gli vennero regalati dal aggiungendo, infine, di non aver ricevuto alcun compenso dal T_
, al quale, quindi, la collaborazione prestatagli dal teste non ebbe a comportare Parte_2 alcun esborso.
Aggiungasi a ciò che il teste , citato da parte opponente, ha Testimone_3 dichiarato “non ho preso parte ai lavori edilizi svolti presso l'abitazione del In T_ amicizia, quindi senza farmi pagare, gli ho portato via con il mio camion un po' di materiale di risulta derivante da demolizione”.
Le acquisite deposizioni non consentono, dunque, di ritenere provato in termini sufficientemente chiari e precisi quantità e tipologia dei mobili asportati dalla i CP_1 mezzi impiegati per il trasporto e il tempo occorso per l'asserita attività di sgombero, né tantomeno eventuali costi sostenuti dalla la cui pretesa al riguardo non appare, CP_1 quindi, meritevole di accoglimento.
Con riferimento agli altri lavori vengono in rilievo le testimonianze rese da e . Testimone_1 Tes_4
Nel deporre in udienza il primo, titolare di ditta individuale, ha rammentato che più o meno in concomitanza con l'inizio della pandemia, quindi nel marzo 2020, prese parte ai lavori edilizi eseguiti nell'appartamento di proprietà del T_
In particolare, ha dichiarato di aver provveduto, su richiesta del , alla Parte_2 rasatura di pareti e soffitto, all'applicazione di isolante, alla tinteggiatura e decorazioni di sala e camera da letto, per poi sostenere di aver emesso per tali lavori nei confronti della una fattura del complessivo importo di € 2.000,00 (che ha riconosciuto in CP_1
pagina 5 di 8 quella n° 3 dd. 15.3.2020 prodotta da parte opposta come doc. d), versatogli dalla detta società.
In corso di causa non sono stati acquisiti elementi di prova in base ai quali sia possibile ritenere con un tranquillante margine di certezza che i lavori che il teste _1 ha asserito di aver eseguito di persona e fatturato alla siano stati in realtà effettuati, CP_1 in tutto o in parte, dallo stesso opponente, non potendosi valorizzare a tal fine la deposizione della di lui moglie, , in quanto lo stretto vincolo familiare che la CP_2 lega all'ingiunto ne inficia significativamente l'attendibilità intrinseca, mentre il teste appare disinteressato all'esito del presente giudizio. _1
Tenuto conto, inoltre, che sino alla memoria istruttoria di replica (in cui per la prima volta, con l'articolazione del capitolo di prova n° 20, viene fatto riferimento a un esborso pecuniario nei confronti della in ordine ai lavori edilizi oggetto di CP_1 causa) l'opponente ha, di fatto, negato qualsivoglia rapporto contrattuale con la CP_1
e un effettivo coinvolgimento della stessa nei lavori edilizi eseguiti presso il proprio immobile, vi è ragione di non attribuire apprezzabile valenza probatoria alla deposizione della teste anche nella parte in cui costei ha dichiarato “all'inizio ci CP_2 Parte_2 disse che sarebbe venuto a casa a darci una mano e che non avrebbe voluto niente per sé.
A fine lavori, sapendo che era in difficoltà economiche, gli chiedemmo se dovevamo dargli qualcosa, fu lui a dirci che potevamo dargli 2000,00 euro. Glieli abbiamo dati in contanti”.
Devesi, inoltre, considerare che non risulta provata, e invero neppure dedotta, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e , che, del Testimone_1 resto, ha dichiarato di aver ricevuto l'incarico dalla (nella persona del legale CP_1 rappresentante ), destinataria della fattura da lui emessa per i lavori Parte_2 eseguiti presso l'abitazione del che tale incarico fa ragionevolmente ritenere che T_ sia stato conferito dalla soltanto perché a sua volta in precedenza incaricata dal CP_1 di eseguire le opere poi in concreto realizzate dal che l'espletata attività T_ _1 istruttoria non ha evidenziato alcun elemento di prova valorizzabile ai fini di un superamento della presunzione di onerosità del detto incarico attribuito dal alla T_
CP_1
Pertanto, la domanda di pagamento in esame può essere ritenuta fondata in ordine ai lavori eseguiti dal e, quindi, al relativo corrispettivo l'importo di € 2.000,00, _1 oltre Iva, per un totale di € 2.440,00. pagina 6 di 8 Diversamente dicasi con riguardo alle opere che, a dire del teste sarebbero _1 state effettuate direttamente dal , ove si consideri, quanto alle asserite Parte_2 demolizioni di pareti interne, che il teste non ne ha quantificato il numero (non riportato neppure in fattura), né l'esatta collocazione all'interno dell'appartamento; quanto ai lavori in cartongesso, che non risultano con tale termine espressamente menzionati in fattura;
quanto ai lavori di posa del pavimento di legno, che non risultano descritti con sufficiente precisione dal detto teste, non essendosi indicato in quali parti dell'immobile sarebbe stato posato e con quali modalità, il che, complessivamente valutato, comporta una carenza probatoria non superabile con l'espletamento della richiesta ctu in ragione del consolidato principio di diritto secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così, fra le altre, Cass., n°
8498/2025).
Analogo rilievo può essere svolto anche in ordine alle opere menzionate dal teste
(dipendente della , che, nell'affermare di aver eseguito lavori di Tes_4 CP_1 cartongesso e stuccatura (parimenti non espressamente citati in fattura), nonché tracce e scatole per elettricisti, non ha individuato le zone interessate da tali lavori, né comunque ha dato indicazioni sufficientemente rappresentative dell'effettiva consistenza quantitativa delle opere eseguite, con ciò rendendo una deposizione eccessivamente generica e indeterminata, e peraltro neppure caratterizzata da una particolare attendibilità intrinseca, non solo in ragione del rapporto di lavoro che tuttora lo lega alla società ingiungente, ma anche e soprattutto perché, seppure ripetutamente richiesto di precisare se al momento dei lavori da lui svolti vi fosse qualcuno in casa del (che T_ verosimilmente deve esserci stato, quantomeno all'inizio, non fosse altro che per consentirgli l'ingresso in casa), ha dichiarato di non aver compreso la domanda (di tutta evidenza del tutto sprovvista di profili di particolare complessità); il che non ha consentito di acquisire, tramite l'eventuale audizione di altri testi di riferimento, riscontri pagina 7 di 8 alle dette affermazioni e comunque fa sorgere seri dubbi sulla credibilità soggettiva del dichiarante.
In definitiva va condannato a pagare alla la somma Parte_1 CP_1 di € 2.440,00, con interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo.
Trattasi di importo inferiore a quello portato dal decreto ingiuntivo, che, pertanto, deve essere revocato.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione vi è ragione di compensare parzialmente le spese di lite, in misura che appare congruo quantificare in ½; la restante metà, liquidata come da dispositivo (avuto riguardo all'ammontare del detto importo, non a quello ingiunto), deve gravare sull'opponente, comunque soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti della con sede in Cles, via Parte_1 CP_1
Trento n° 41, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n°
827/2023, emesso il 26.10.2023, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare alla la somma di € 2.440,00, Parte_1 CP_1 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa in misura di ½ le spese di lite e condanna a pagare Parte_1 alla la restante metà, che liquida in € 1.276,00 per compenso, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 20.5.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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