CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2811/2022
T R A
in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore Parte_1 Dott.ssa rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Walter Parte_2 Palombi (c.f. , PEC. ) e dall'avv. C.F._1 Email_1
Nilia Aversa (c.f. PEC ), ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza n.22;
Appellante
E
, , ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli appellati in epigrafe indicati, dipendenti di in virtù di un contratto di Parte_1 lavoro subordinato a far data dalle rispettive assunzioni, avevano dedotto di essere dapprima inquadrati al II livello del CCNL per le Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazioni e, successivamente, nel III livello con qualifica di “addetto al call center”.
Descritte le mansioni svolte negli anni nell'ambito di diverse commesse affidate alla convenuta, i lavoratori avevano esposto come le stesse, a discapito del formale inquadramento operato dal datore di lavoro, fossero riconducibili al V livello ovvero in subordine al IV livello del CCNL di settore.
Avevano quindi chiesto l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di cui al 5° livello,
o in subordine al 4° livello, a far data dalle rispettive assunzioni, con diritto al relativo trattamento economico e condanna della convenuta al pagamento delle somme, da quantificarsi in separato giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Nel resistere alla domanda la società ha eccepito preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti. Nel merito ha evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda. Ha concluso pertanto per il rigetto.
Con sentenza n. 2711/2022 del 12.5.2022, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso degli odierni appellati, dichiarando il loro diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL del settore Telecomunicazioni, profilo “operatore di call center/customer care”, con condanna della società convenuta ad inquadrare le parti ricorrenti nel superiore livello 4° per il periodo oggetto di causa nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 13.5.2014 e delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame: A) errata applicazione dell'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni ed errata individuazione delle declaratorie contrattuali;
B) erronea valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali;
C) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione ai requisiti professionali previsti dalle declaratorie;
D) eccezione di prescrizione.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con rigetto della domanda formulata dai lavoratori con il ricorso introduttivo di primo grado, vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituiti gli appellati, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604). Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituite le parti appellate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2811/2022
T R A
in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore Parte_1 Dott.ssa rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Walter Parte_2 Palombi (c.f. , PEC. ) e dall'avv. C.F._1 Email_1
Nilia Aversa (c.f. PEC ), ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza n.22;
Appellante
E
, , ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli appellati in epigrafe indicati, dipendenti di in virtù di un contratto di Parte_1 lavoro subordinato a far data dalle rispettive assunzioni, avevano dedotto di essere dapprima inquadrati al II livello del CCNL per le Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazioni e, successivamente, nel III livello con qualifica di “addetto al call center”.
Descritte le mansioni svolte negli anni nell'ambito di diverse commesse affidate alla convenuta, i lavoratori avevano esposto come le stesse, a discapito del formale inquadramento operato dal datore di lavoro, fossero riconducibili al V livello ovvero in subordine al IV livello del CCNL di settore.
Avevano quindi chiesto l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di cui al 5° livello,
o in subordine al 4° livello, a far data dalle rispettive assunzioni, con diritto al relativo trattamento economico e condanna della convenuta al pagamento delle somme, da quantificarsi in separato giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione. Nel resistere alla domanda la società ha eccepito preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti. Nel merito ha evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda. Ha concluso pertanto per il rigetto.
Con sentenza n. 2711/2022 del 12.5.2022, il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso degli odierni appellati, dichiarando il loro diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL del settore Telecomunicazioni, profilo “operatore di call center/customer care”, con condanna della società convenuta ad inquadrare le parti ricorrenti nel superiore livello 4° per il periodo oggetto di causa nonché al pagamento delle differenze retributive maturate dal 13.5.2014 e delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame: A) errata applicazione dell'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni ed errata individuazione delle declaratorie contrattuali;
B) erronea valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali;
C) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione ai requisiti professionali previsti dalle declaratorie;
D) eccezione di prescrizione.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con rigetto della domanda formulata dai lavoratori con il ricorso introduttivo di primo grado, vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituiti gli appellati, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604). Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituite le parti appellate.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 27.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano