TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 67 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 67-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(CF ), in persona dell'Amministratore Unico, " Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e per essa la procuratrice speciale Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice
[...]
Barretta (docc. 1 e 2)
- RICORRENTE- nei confronti di
CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino (TO), in Via Benevento n. 41 (cap
10153)
- CONVENUTA e RICORRENTE in PROPRIO-
***
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2025, ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (CF ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino (TO), in Via
Benevento n. 41 (cap 10153).
L'8 maggio 2025 la società convenuta ha depositato ricorso in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 9 maggio 2025 sono comparsi Pt_1 Controparte_1 che hanno concluso entrambe per l'accoglimento della domanda, e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
Parte
- sussiste la legittimazione della ricorrente qualificatasi come creditrice della convenuta, che non ne ha contestato tale qualifica ed ha proposto altresì ricorso in proprio;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della è a Torino (TO), in Via Benevento n. 41 Controparte_1
cap 10153 (cfr. visura camerale del 16.4.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed ha depositato ricorso in proprio aderendo, dunque, alla domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale il commercio al dettaglio di confezioni per adulti, come risulta dalla visura in atti). Quanto ai requisiti dimensionali, deve osservarsi che è la stessa società convenuta ad aver chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, così rinunciando a provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova per l'esenzione della domanda è posto a suo carico dall'art. 121 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta e ricorrente in proprio, si ricava dalla assenza totale di beni e dalla cessazione dell'attività, così da non poter far fronte ai debiti accumulati, tra cui oltre a quello nei confronti della ricorrente, anche il debito risultante dalla certificazione ADER (datata 19.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo) per oltre 226.000 euro;
2 - ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto anche del solo credito di ADER.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale a Torino (TO), in Via Benevento n. 41 (cap 10153); nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori
3 corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
4 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.5.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 67-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(CF ), in persona dell'Amministratore Unico, " Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e per essa la procuratrice speciale Parte_2 Parte_3
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice
[...]
Barretta (docc. 1 e 2)
- RICORRENTE- nei confronti di
CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino (TO), in Via Benevento n. 41 (cap
10153)
- CONVENUTA e RICORRENTE in PROPRIO-
***
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2025, ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (CF ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino (TO), in Via
Benevento n. 41 (cap 10153).
L'8 maggio 2025 la società convenuta ha depositato ricorso in proprio per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 9 maggio 2025 sono comparsi Pt_1 Controparte_1 che hanno concluso entrambe per l'accoglimento della domanda, e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
Parte
- sussiste la legittimazione della ricorrente qualificatasi come creditrice della convenuta, che non ne ha contestato tale qualifica ed ha proposto altresì ricorso in proprio;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della è a Torino (TO), in Via Benevento n. 41 Controparte_1
cap 10153 (cfr. visura camerale del 16.4.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed ha depositato ricorso in proprio aderendo, dunque, alla domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale il commercio al dettaglio di confezioni per adulti, come risulta dalla visura in atti). Quanto ai requisiti dimensionali, deve osservarsi che è la stessa società convenuta ad aver chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, così rinunciando a provare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova per l'esenzione della domanda è posto a suo carico dall'art. 121 CCII;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, non contestato peraltro dalla convenuta e ricorrente in proprio, si ricava dalla assenza totale di beni e dalla cessazione dell'attività, così da non poter far fronte ai debiti accumulati, tra cui oltre a quello nei confronti della ricorrente, anche il debito risultante dalla certificazione ADER (datata 19.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo) per oltre 226.000 euro;
2 - ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto anche del solo credito di ADER.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale a Torino (TO), in Via Benevento n. 41 (cap 10153); nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori
3 corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 ottobre 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
4 autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.5.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
5