TRIB
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/05/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 228/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia OC Giudice relatore dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 228/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Cacaci, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- Ricorrente CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Ripa, CP_1 C.F._2 giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale””
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/1/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle già rassegnate nella memoria integrativa del 29/4/2019” di seguito trascritte “a) dichiarare immediatamente con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27 settembre 1986 a Cupra
Marittima tra il ricorrente e la Sig.ra matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 suddetto comune dell'anno 1986, atto n. 10 parte II serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di
Cupra Marittima di procedere alla trascrizione della sentenza;
b) la casa coniugale, sita in Pedaso alla Via Spontini
n. 13, già ricadente in comunione legale dei beni, rimane in comproprietà tra i il IG. OC e la IG.ra nella CP_1 misura del 50% ciascuno e viene assegnata in via esclusiva alla IG.ra che vi continuerà ad abitare CP_1 insieme alla IG minore , con tutti gli arredi, gli accessori e le pertinenze. Alla luce di ciò la IG.ra ER CP_1 sarà tenuta al pagamento delle relative utenze. Tutte le altre spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento in questione saranno a totale carico del coniuge assegnatario. c) In punto di accordi economici il IG. OC verserà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento della IG , la somma di € 250,00 mensili, oltre CP_1 ER alla rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo le Linee Guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare delineate dal ConIGlio
Nazionale forense in data 29 novembre 2017 e precisamente: "- SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO
DI MANTENIMENTO: vitto abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
, CP_2 doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); SPESE EXTRA
ASSEGNO OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON E' RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisti di farmaci prescritti con esclusione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI CP_3 suddivise nelle seguenti categorie: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed
[...]
2 eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di babysitting, laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
- spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuole private. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. d) il IG. OC, in qualità di Cont garante del mutuo stipulato a nome della IG.ra con la , si accollerà metà della rata mensile pari ad € CP_1
178,50, fino all'estinzione totale del debito;
e) che tutti i rapporti economici e patrimoniali sono già stati definiti tra i IG.ri e OC f) la IG , di anni 15, rimane affidata ad entrambi i genitori nelle modalità di affido CP_1 ER condiviso;
continuerà a vivere con la madre nella residenza coniugale, dove viene collocata e mantiene la sua residenza;
il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vorrà, con il più ampio diritto di visita che non potrà essere esercitato nella ex casa coniugale, salvo il caso di malattia della minore, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli obblighi scolastici, degli impegni sociali della ragazza e nel pieno rispetto della volontà di quest'ultima. In generale i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno a di stare con entrambi i genitori. Nel quadro generale così determinato i genitori ER concorderanno di volta in volta i giorni in cui la IG starà con il padre, anche con possibilità di pernottamento presso di lui. Inoltre si stabilisce che durante le vacanze estive la ragazza potrà trascorrere un periodo continuativo presso il padre, sempre previo accordo tra i coniugi;
per le festività, quali Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua ecc. i genitori si accorderanno di volta in volta;
in caso di disaccordo verrà applicato il criterio dell'alternanza. g) I coniugi si obbligano a comunicare l'eventuale modifica di residenza e domicilio;
h) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del proprio passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per la IG minore. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni “come da memoria integrativa depositata in data 31/5/2019”; di seguito trascritte “in accoglimento delle domande tutte della IG.ra
[...]
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27/09/1986 a CP_1
Cupra Marittima tra il IG. e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 suddetto comune dell'anno 1986,atto 10, parte II serie A e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del
3 Comune di Cupra Marittima, la trascrizione ed annotazione della sentenza del presente giudizio a margine degli atti di matrimonio e nascita delle parti;
b) la casa coniugale, sita in Pedaso in via Spontini n. 13 , già ricadente in comunione legale dei beni , rimarrà in COMPROPRIETA' tra i IGg. e , nella quota Parte_1 CP_1 del 50% ciascuno e verrà ASSEGNATA , IN VIA ESCLUSIVA , alla IG.ra che vi CP_1 continuerà ad abitare insieme alla IG minore con tutti gli arredi, gli accessori e le pertinenze. La Persona_2 IG.ra , provvederà al pagamento delle relative utenze e delle spese ordinarie, mentre le spese CP_1 straordinarie relative all'appartamento in questione e relative pertinenze dovranno essere divise nella misura del 50% ciascuno tra i due comproprietari e . c) Il IG. , verserà alla IG.ra Parte_1 CP_1 Parte_1 [...]
, ENTRO IL 5 DI OGNI MESE, con bonifico bancario, a titolo di contributo di mantenimento della CP_1 IG la somma mensile di E. 300,00= (trecento/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, Persona_2 oltre il 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, delineate dal CNF in data 29/11/2017; d) Il IG.
verserà entro il 5 di OGNI MESE , con bonifico bancario , un assegno divorzile mensile a favore Parte_1 della IG.ra pari ad Euro 150,00=(centocinquanta/00) , oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
CP_1
Cont e) Il IG. in qualità di garante del mutuo stipulato a nome della IG.ra con la , si Parte_1 CP_1 accollerà di pagare Euro 200,00= mensili (versamento con bonifico bancario a favore della IG.ra , CP_1 entro il 5 di ogni mese),così come deciso in sede di separazione consensuale, fino all'estinzione totale del debito;
f)-la IG minore , rimane affidata ad entrambi i genitori nelle modalità di affido condiviso , continuerà a Persona_2 vivere e risiedere con la madre nell'abitazione coniugale, dove viene collata, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vorrà , con il più ampio diritto di visita che non potrà essere esercitato nella casa coniugale, salvo il caso di malattia della minore, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici , ludici e sportivi della ragazza. Qualora tale criterio della massima flessibilità del diritto di visita dovesse arrecare discussione tra i genitori, la IG minore , trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana ed il fine settimana dal sabato alla ER domenica con pernottamento a settimane alterne. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere un periodo continuativo presso il padre, sempre previo accordo tra i coniugi. Per le festività (Natale, Capodanno, Pasqua), i genitori si accorderanno di volta in volta, in caso di disaccordo verrà applicato il criterio dell'alternanza; g)-i coniugi si obbligano a comunicare l'eventuale modifica di residenza e/o domicilio;
h) i coniugi si concedono il reciproco consenso al passaporto per l'espatrio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento in capo alla IG.ra CP_1
di un assegno divorzile in suo favore , ferme restando le condizioni di cui ai punti a), b), e), f), g), h), voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito, stabilire che il IG. versi entro il 5 di ogni mese , con bonifico bancario alla Parte_1 IG.ra Euro 450,00= quale contributo di mantenimento della IG minore oltre CP_1 Persona_2 rivalutazione ISTAT come per legge , oltre il 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli delineate dal CNF in data 29/11/17. Con vittoria di spese e competenze professionali ed oneri fiscali come per legge.”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6/2/2019, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 celebrato in data 27/8/1986 a Cupra Marittima - trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo comune Anno 1986 Numero 10 Parte II Serie A Ufficio 1.
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha rappresentato che: a) dall'unione coniugale sono nate due figlie, (da anni maggiorenne ed economicamente indipendente) e (nata il Per_3 ER
9/9/2003); b) a far data dall'omologa della separazione - avvenuta con decreto del 22/5/2017 nell'ambito del giudizio RG 1002/2017 istaurato innanzi al Tribunale di Fermo - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970; c) con il predetto accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della IG minore con collocamento della stessa presso la madre, diritto di visita del padre, obbligo ER del OC di versare mensilmente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma complessiva di euro 250 e di contribuire nella misura del 50% alle spese ER straordinarie necessarie per la stessa, nonché obbligo dello stesso di versare alla coniuge a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 150; d) non sussistono nell'attualità i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della resistente, poichè la relativa condizione economica è migliorata (svolgendo la stessa attività lavorativa dipendente); mentre la situazione economica del OC è peggiorata rispetto al giudizio di separazione – considerato che lo stesso percepisce una retribuzione mensile di euro 1.500 circa, ha assunto in proprio un finanziamento per l'acquisto di un automobile e - nel rispetto di quanto stabilito con l'accordo di separazione - sta pagando la metà dell'importo delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (in comproprietà tra le parti) e sta provvedendo a rimborsare un ulteriore finanziamento contratto nell'interesse della famiglia.
Per le esposte ragioni, in ordine alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre: 1) l'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con ER collocamento presso la madre;
2) l' assegnazione della casa coniugale alla con obbligo della CP_1 stessa di provvedere in via esclusiva al pagamento delle utenze e delle ulteriori spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile; 3) la regolamentazione del diritto di visita del padre alla IG;
3) l' obbligo del OC di versare un contributo al mantenimento per la IG di euro 250 mensili, nonché l'obbligo di concorrere per il 50% alle spese straordinarie necessarie per la stessa;
4)
5 l'obbligo del OC, in qualità di garante, di sostenere la metà dell'importo della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
2. Si è costituita in giudizio sin dalla fase presidenziale la resistente non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto a fondamento delle ulteriori pretese. La resistente, in sintesi e per quanto di interesse, ha dedotto che: i) dall'unione coniugale sono nate due figlie, (maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente) e (minorenne, nata il [...]); ii) la in costanza ER CP_1 di matrimonio ha lavorato come operaia calzaturiera sino all'anno 1992; a seguito della nascita della prima IG ha iniziato a lavorare negli alberghi della zona nella sola stagione estiva, al fine di avere maggiore tempo da dedicare alla famiglia;
nell'anno 1997 ha avviato una propria “pensione estiva” e successivamente nel 2004 una pizzeria al taglio;
dal 2008 è dipendente di una società con retribuzione mensile pari ad euro 1.000 circa;
iii) tra le parti sussiste un rilevante squilibrio economico, atteso che la resistente risulta avere un reddito complessivo di euro 15.000 circa, mentre il OC di euro 23.000 circa;
iv) la nell'attualità vive nella casa coniugale (di cui è CP_1 comproprietaria con il OC nella misura del 50%) e pur svolgendo regolare attività lavorativa ha difficoltà economiche, dovendo far fronte a numerose spese condominiali e domestiche, alle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione ed al rimborso di un ulteriore finanziamento personale, risultando peraltro gravata da un debito nei confronti dell assunto nel periodo Organizzazione_1 in cui era titolare dell'attività enogastronomica;
v) la situazione economica del OC è migliorata dopo la separazione, poiché lo stesso oltre a permettersi uscite e viaggi all'estero, si è trasferito a vivere presso l'abitazione della compagna e dal 20/12/2019 non sarà più gravato dalle rate del finanziamento, prossimo all'estinzione; vi) il OC successivamente alla separazione non ha rispettato le condizioni riguardanti l'esercizio del diritto di visita alla IG, la quale risulta completamente a carico della madre e in ragione dell'età raggiunta ha eIGenze anche economiche maggiori rispetto alla fase della separazione.
Per gli esposti motivi parte resistente ha chiesto, quanto alle condizioni di divorzio, di disporre in via principale: a) l'affidamento condiviso della IG ad entrambi i genitori, con collocamento ER prevalente della stessa presso la madre;
b) l' assegnazione della casa coniugale alla la quale CP_1 provvederà al pagamento delle utenze e spese ordinarie – con obbligo del OC di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per l'immobile; c) la regolamentazione del diritto di visita del padre alla IG;
d) l' obbligo del OC di versare mensilmente alla a CP_1 titolo di mantenimento per la IG la somma mensile di euro 300 e di concorrere nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa;
e) l'obbligo del OC di versare alla a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 150; f) l'obbligo del OC di CP_1
6 versare alla resistente l'ulteriore somma di euro 200 “quale contributo alla rata mensile del mutuo” acceso per l'acquisto della casa coniugale, come già concordato in sede di separazione.
3. All' esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 28/3/2019 - con ordinanza emessa in data
2/4/2019 - sono state confermate in via interinale le condizioni di separazione già vigenti.
Nel prosieguo del giudizio, il ricorrente con la propria memoria ex art. 709 c.p.c. depositata il
29/4/2019, ha insistito nelle difese già svolte e nelle domande formulate, precisando – in sintesi e per quanto di interesse – di essere stato costretto a trasferirsi presso l'abitazione della nuova compagna (unitamente alla IG di quest'ultima) per mancanza di disponibilità economiche adeguate a reperire un'ulteriore abitazione e di non avere perciò potuto più “accogliere nell'abitazione la sua stessa IG”. Parte resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 31/5/2019, oltre ad insistere nelle difese già svolte e nel diritto al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, ha parzialmente modificato le conclusioni, domandando - nell'ipotesi in cui non venga riconosciuto in capo alla l'assegno divorzile – di porre a carico del OC un contributo CP_1 mensile al mantenimento della IG di euro 450. ER
All'esito della prima udienza dinanzi al giudice istruttore - svolta in data 20/6/2019 - con sentenza non definitiva sullo status n. 508/2019 pubblicata l'11/9/2019 - è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. La causa è, dunque, proseguita al fine di consentire la necessaria istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla successiva udienza del 14/1/2021 sono state parzialmente ammesse le prove orali. All'esito dell'istruttoria (svolta alle udienze del 17/3/2022 e del 5/5/2022), con provvedimento in data
28/10/2022 è stato assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione economica aggiornata. La precisazione delle conclusioni è, quindi, avvenuta all'udienza del 18/1/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. Con le rispettive comparse conclusionali entrambe le parti hanno dato atto che la IG ER nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza parziale n. 508/2019 emessa in data 25/7/2019 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande svolte - il Collegio ritiene che le domande accessorie proposte dalle parti possano essere solo parzialmente accolte, nei termini di seguito meglio appresso esplicati.
7 5. Quanto alle domande di affidamento e collocamento della IG (nata il [...]), ER va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la stessa raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio di divorzio.
6. Considerata la convivenza di con la IG (divenuta maggiorenne ma CP_1 ER non ancora economicamente autosufficiente - circostanza non contestata dal ricorrente) e rilevato che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti e dell'interesse di questi a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016) – va disposta l'assegnazione ad della CP_1 casa coniugale sita a Pedaso in via Spontini n. 13.
7. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente dalla legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. , che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche
“ultra petitum” (cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'eIGenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass.
25300/2013).
Poiché il diritto dei figli al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, l'obbligo di contribuire al mantenimento da parte del genitore non convivente è dovuto anche ai figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita (cfr. Cass. n.
2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Ciò considerato, in applicazione dei predetti principi, va dato atto che sussistono in specie i presupposti per porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della IG - ER non essendo in contestazione tra le parti la circostanza che la ragazza conviva con la madre e non sia ancora divenuta economicamente autosufficiente.
Quanto all'entità del contributo – considerata la stabile convivenza della IG con la madre, le presumibili eIGenze della ragazza rapportate all'età ormai raggiunta ed il reddito di entrambi i
8 genitori come documentato in atti (risultando dalle dichiarazioni reddituali aggiornate che Pt_1
ha un reddito annuo complessivo di euro 25.000 circa, mentre di euro 19.000
[...] CP_1 circa) - viene ritenuto congruo porre a carico del padre , genitore non convivente, Parte_1
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della IG tramite il versamento mensile ad della somma di euro 350 – somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici CP_1
ISTAT.
Le spese straordinarie per la IG - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 elaborato dal Tribunale di Fermo – sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8. La domanda svolta dalla resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile va, invece, rigettata per difetto dei necessari presupposti.
Al riguardo va ribadito come - in base alla ormai nota sentenza delle Sezioni Unite n.18287/18 - le carenze economiche, anche rilevanti, di un coniuge rispetto all'altro non sono più sufficienti da sole a consentire il riconoscimento dell'assegno divorzile se non risulta che esse siano derivate da scelte concordate tra i coniugi in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso, ovvero che il coniuge economicamente più debole abbia contribuito nell'interesse familiare alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettative professionali.
La natura composita assistenziale-risarcitoria-compensativa dell'assegno divorzile impone al giudice di valutare, ai fini del riconoscimento dello stesso, non solo l'esistenza di una disparità rilevante tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi ma anche la riconducibilità eziologica di tale squilibrio alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Con la richiamata pronuncia la Corte ha inteso affermare “la preminenza della funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio” chiarendo che la solidarietà post-coniugale non presuppone alcuna prosecuzione degli obblighi discendenti dal matrimonio, ma costituisce esclusiva conseguenza delle scelte liberamente condivise che hanno caratterizzato l'unione coniugale prima della sua dissoluzione. Spetta, pertanto, al giudice verificare in concreto caso per caso, sulla base di allegazioni e prove fornite dalle parti, dapprima, la sussistenza di una effettiva e rilevante disparità economica tra le parti, quindi “se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale esistente tra i coniugi sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari rivestiti”.
Ciò premesso, in specie, da un lato, non risulta sussistente un rilevante squilibrio economico tra le parti (emergendo dalle dichiarazioni reddituali aggiornate che ha un reddito annuo Parte_1
9 complessivo di euro 25.000 circa;
mentre di euro 19.000 circa); dall'altro, non risulta CP_1 specificamente allegato e dimostrato dalla resistente, né il nesso causale tra il divario reddituale esistente e le scelte convenute tra i coniugi nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, né quali fossero le relative aspettative professionali frustrate - considerato che è emerso dagli atti e dall'istruttoria anche orale svolta come (operaia calzaturiera anteriormente al CP_1 matrimonio) abbia, a seguito della nascita della prima IG nel 1993 (al fine di dedicarsi maggiormente a quest'ultima) svolto per un periodo lavori stagionali in strutture alberghiere, per poi avviare dal 1997 proprie attività imprenditoriali nel medesimo settore o in settori affini e da ultimo tornare a svolgere lavoro dipendente presso una società.
9. Le ulteriori domande restitutorie e di pagamento di somme a vario titolo svolte dalle parti vanno dichiarate inammissibili. Per giurisprudenza costante, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus - in seno al procedimento speciale di divorzio - su domande restitutorie, di pagamento di somme e di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c. con la domanda principale e peraltro soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale,
Varese, 04/01/2012). Dette domande - tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio divorzile - sono da ritenere inammissibili.
10. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
ASSEGNA ad la casa familiare sita a Pedaso in via Spontini n. 13; CP_1
DISPONE che versi ad entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della IG la somma pari a complessivi € 350 Persona_2 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie necessarie per la IG - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal Tribunale di
Fermo - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConIGlio del 18/4/2024
10 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia OC Dott.ssa Mariannunziata Taverna
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia OC Giudice relatore dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 228/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Cacaci, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- Ricorrente CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rita Ripa, CP_1 C.F._2 giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- Resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “divorzio giudiziale””
***
1 CONCLUSIONI
Alla udienza del 18/1/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle già rassegnate nella memoria integrativa del 29/4/2019” di seguito trascritte “a) dichiarare immediatamente con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27 settembre 1986 a Cupra
Marittima tra il ricorrente e la Sig.ra matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del CP_1 suddetto comune dell'anno 1986, atto n. 10 parte II serie A, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di
Cupra Marittima di procedere alla trascrizione della sentenza;
b) la casa coniugale, sita in Pedaso alla Via Spontini
n. 13, già ricadente in comunione legale dei beni, rimane in comproprietà tra i il IG. OC e la IG.ra nella CP_1 misura del 50% ciascuno e viene assegnata in via esclusiva alla IG.ra che vi continuerà ad abitare CP_1 insieme alla IG minore , con tutti gli arredi, gli accessori e le pertinenze. Alla luce di ciò la IG.ra ER CP_1 sarà tenuta al pagamento delle relative utenze. Tutte le altre spese ordinarie e straordinarie relative all'appartamento in questione saranno a totale carico del coniuge assegnatario. c) In punto di accordi economici il IG. OC verserà alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento della IG , la somma di € 250,00 mensili, oltre CP_1 ER alla rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo le Linee Guida per la Regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare delineate dal ConIGlio
Nazionale forense in data 29 novembre 2017 e precisamente: "- SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO
DI MANTENIMENTO: vitto abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
, CP_2 doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); SPESE EXTRA
ASSEGNO OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON E' RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisti di farmaci prescritti con esclusione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. SPESE EXTRA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI CP_3 suddivise nelle seguenti categorie: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed
[...]
2 eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di babysitting, laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
- spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento della patente presso autoscuole private. - Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. d) il IG. OC, in qualità di Cont garante del mutuo stipulato a nome della IG.ra con la , si accollerà metà della rata mensile pari ad € CP_1
178,50, fino all'estinzione totale del debito;
e) che tutti i rapporti economici e patrimoniali sono già stati definiti tra i IG.ri e OC f) la IG , di anni 15, rimane affidata ad entrambi i genitori nelle modalità di affido CP_1 ER condiviso;
continuerà a vivere con la madre nella residenza coniugale, dove viene collocata e mantiene la sua residenza;
il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vorrà, con il più ampio diritto di visita che non potrà essere esercitato nella ex casa coniugale, salvo il caso di malattia della minore, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto degli obblighi scolastici, degli impegni sociali della ragazza e nel pieno rispetto della volontà di quest'ultima. In generale i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno a di stare con entrambi i genitori. Nel quadro generale così determinato i genitori ER concorderanno di volta in volta i giorni in cui la IG starà con il padre, anche con possibilità di pernottamento presso di lui. Inoltre si stabilisce che durante le vacanze estive la ragazza potrà trascorrere un periodo continuativo presso il padre, sempre previo accordo tra i coniugi;
per le festività, quali Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua ecc. i genitori si accorderanno di volta in volta;
in caso di disaccordo verrà applicato il criterio dell'alternanza. g) I coniugi si obbligano a comunicare l'eventuale modifica di residenza e domicilio;
h) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del proprio passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche per la IG minore. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
PER PARTE RESISTENTE il difensore ha precisato le conclusioni “come da memoria integrativa depositata in data 31/5/2019”; di seguito trascritte “in accoglimento delle domande tutte della IG.ra
[...]
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27/09/1986 a CP_1
Cupra Marittima tra il IG. e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 suddetto comune dell'anno 1986,atto 10, parte II serie A e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del
3 Comune di Cupra Marittima, la trascrizione ed annotazione della sentenza del presente giudizio a margine degli atti di matrimonio e nascita delle parti;
b) la casa coniugale, sita in Pedaso in via Spontini n. 13 , già ricadente in comunione legale dei beni , rimarrà in COMPROPRIETA' tra i IGg. e , nella quota Parte_1 CP_1 del 50% ciascuno e verrà ASSEGNATA , IN VIA ESCLUSIVA , alla IG.ra che vi CP_1 continuerà ad abitare insieme alla IG minore con tutti gli arredi, gli accessori e le pertinenze. La Persona_2 IG.ra , provvederà al pagamento delle relative utenze e delle spese ordinarie, mentre le spese CP_1 straordinarie relative all'appartamento in questione e relative pertinenze dovranno essere divise nella misura del 50% ciascuno tra i due comproprietari e . c) Il IG. , verserà alla IG.ra Parte_1 CP_1 Parte_1 [...]
, ENTRO IL 5 DI OGNI MESE, con bonifico bancario, a titolo di contributo di mantenimento della CP_1 IG la somma mensile di E. 300,00= (trecento/00), oltre rivalutazione ISTAT come per legge, Persona_2 oltre il 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, delineate dal CNF in data 29/11/2017; d) Il IG.
verserà entro il 5 di OGNI MESE , con bonifico bancario , un assegno divorzile mensile a favore Parte_1 della IG.ra pari ad Euro 150,00=(centocinquanta/00) , oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
CP_1
Cont e) Il IG. in qualità di garante del mutuo stipulato a nome della IG.ra con la , si Parte_1 CP_1 accollerà di pagare Euro 200,00= mensili (versamento con bonifico bancario a favore della IG.ra , CP_1 entro il 5 di ogni mese),così come deciso in sede di separazione consensuale, fino all'estinzione totale del debito;
f)-la IG minore , rimane affidata ad entrambi i genitori nelle modalità di affido condiviso , continuerà a Persona_2 vivere e risiedere con la madre nell'abitazione coniugale, dove viene collata, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG quando vorrà , con il più ampio diritto di visita che non potrà essere esercitato nella casa coniugale, salvo il caso di malattia della minore, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici , ludici e sportivi della ragazza. Qualora tale criterio della massima flessibilità del diritto di visita dovesse arrecare discussione tra i genitori, la IG minore , trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana ed il fine settimana dal sabato alla ER domenica con pernottamento a settimane alterne. Durante le vacanze estive la minore potrà trascorrere un periodo continuativo presso il padre, sempre previo accordo tra i coniugi. Per le festività (Natale, Capodanno, Pasqua), i genitori si accorderanno di volta in volta, in caso di disaccordo verrà applicato il criterio dell'alternanza; g)-i coniugi si obbligano a comunicare l'eventuale modifica di residenza e/o domicilio;
h) i coniugi si concedono il reciproco consenso al passaporto per l'espatrio. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non riconoscimento in capo alla IG.ra CP_1
di un assegno divorzile in suo favore , ferme restando le condizioni di cui ai punti a), b), e), f), g), h), voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito, stabilire che il IG. versi entro il 5 di ogni mese , con bonifico bancario alla Parte_1 IG.ra Euro 450,00= quale contributo di mantenimento della IG minore oltre CP_1 Persona_2 rivalutazione ISTAT come per legge , oltre il 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli delineate dal CNF in data 29/11/17. Con vittoria di spese e competenze professionali ed oneri fiscali come per legge.”.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6/2/2019, ha instaurato il presente giudizio Parte_1 al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 celebrato in data 27/8/1986 a Cupra Marittima - trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo comune Anno 1986 Numero 10 Parte II Serie A Ufficio 1.
In sintesi e per quanto di interesse parte ricorrente ha rappresentato che: a) dall'unione coniugale sono nate due figlie, (da anni maggiorenne ed economicamente indipendente) e (nata il Per_3 ER
9/9/2003); b) a far data dall'omologa della separazione - avvenuta con decreto del 22/5/2017 nell'ambito del giudizio RG 1002/2017 istaurato innanzi al Tribunale di Fermo - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione ed è pertanto maturato il presupposto per lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 co.1 lett. b) n.2 L.898/1970; c) con il predetto accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della IG minore con collocamento della stessa presso la madre, diritto di visita del padre, obbligo ER del OC di versare mensilmente alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma complessiva di euro 250 e di contribuire nella misura del 50% alle spese ER straordinarie necessarie per la stessa, nonché obbligo dello stesso di versare alla coniuge a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 150; d) non sussistono nell'attualità i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della resistente, poichè la relativa condizione economica è migliorata (svolgendo la stessa attività lavorativa dipendente); mentre la situazione economica del OC è peggiorata rispetto al giudizio di separazione – considerato che lo stesso percepisce una retribuzione mensile di euro 1.500 circa, ha assunto in proprio un finanziamento per l'acquisto di un automobile e - nel rispetto di quanto stabilito con l'accordo di separazione - sta pagando la metà dell'importo delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale (in comproprietà tra le parti) e sta provvedendo a rimborsare un ulteriore finanziamento contratto nell'interesse della famiglia.
Per le esposte ragioni, in ordine alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre: 1) l'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con ER collocamento presso la madre;
2) l' assegnazione della casa coniugale alla con obbligo della CP_1 stessa di provvedere in via esclusiva al pagamento delle utenze e delle ulteriori spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile; 3) la regolamentazione del diritto di visita del padre alla IG;
3) l' obbligo del OC di versare un contributo al mantenimento per la IG di euro 250 mensili, nonché l'obbligo di concorrere per il 50% alle spese straordinarie necessarie per la stessa;
4)
5 l'obbligo del OC, in qualità di garante, di sostenere la metà dell'importo della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale.
2. Si è costituita in giudizio sin dalla fase presidenziale la resistente non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto a fondamento delle ulteriori pretese. La resistente, in sintesi e per quanto di interesse, ha dedotto che: i) dall'unione coniugale sono nate due figlie, (maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente) e (minorenne, nata il [...]); ii) la in costanza ER CP_1 di matrimonio ha lavorato come operaia calzaturiera sino all'anno 1992; a seguito della nascita della prima IG ha iniziato a lavorare negli alberghi della zona nella sola stagione estiva, al fine di avere maggiore tempo da dedicare alla famiglia;
nell'anno 1997 ha avviato una propria “pensione estiva” e successivamente nel 2004 una pizzeria al taglio;
dal 2008 è dipendente di una società con retribuzione mensile pari ad euro 1.000 circa;
iii) tra le parti sussiste un rilevante squilibrio economico, atteso che la resistente risulta avere un reddito complessivo di euro 15.000 circa, mentre il OC di euro 23.000 circa;
iv) la nell'attualità vive nella casa coniugale (di cui è CP_1 comproprietaria con il OC nella misura del 50%) e pur svolgendo regolare attività lavorativa ha difficoltà economiche, dovendo far fronte a numerose spese condominiali e domestiche, alle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione ed al rimborso di un ulteriore finanziamento personale, risultando peraltro gravata da un debito nei confronti dell assunto nel periodo Organizzazione_1 in cui era titolare dell'attività enogastronomica;
v) la situazione economica del OC è migliorata dopo la separazione, poiché lo stesso oltre a permettersi uscite e viaggi all'estero, si è trasferito a vivere presso l'abitazione della compagna e dal 20/12/2019 non sarà più gravato dalle rate del finanziamento, prossimo all'estinzione; vi) il OC successivamente alla separazione non ha rispettato le condizioni riguardanti l'esercizio del diritto di visita alla IG, la quale risulta completamente a carico della madre e in ragione dell'età raggiunta ha eIGenze anche economiche maggiori rispetto alla fase della separazione.
Per gli esposti motivi parte resistente ha chiesto, quanto alle condizioni di divorzio, di disporre in via principale: a) l'affidamento condiviso della IG ad entrambi i genitori, con collocamento ER prevalente della stessa presso la madre;
b) l' assegnazione della casa coniugale alla la quale CP_1 provvederà al pagamento delle utenze e spese ordinarie – con obbligo del OC di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per l'immobile; c) la regolamentazione del diritto di visita del padre alla IG;
d) l' obbligo del OC di versare mensilmente alla a CP_1 titolo di mantenimento per la IG la somma mensile di euro 300 e di concorrere nella misura del
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la stessa;
e) l'obbligo del OC di versare alla a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 150; f) l'obbligo del OC di CP_1
6 versare alla resistente l'ulteriore somma di euro 200 “quale contributo alla rata mensile del mutuo” acceso per l'acquisto della casa coniugale, come già concordato in sede di separazione.
3. All' esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 28/3/2019 - con ordinanza emessa in data
2/4/2019 - sono state confermate in via interinale le condizioni di separazione già vigenti.
Nel prosieguo del giudizio, il ricorrente con la propria memoria ex art. 709 c.p.c. depositata il
29/4/2019, ha insistito nelle difese già svolte e nelle domande formulate, precisando – in sintesi e per quanto di interesse – di essere stato costretto a trasferirsi presso l'abitazione della nuova compagna (unitamente alla IG di quest'ultima) per mancanza di disponibilità economiche adeguate a reperire un'ulteriore abitazione e di non avere perciò potuto più “accogliere nell'abitazione la sua stessa IG”. Parte resistente con la propria memoria integrativa depositata in data 31/5/2019, oltre ad insistere nelle difese già svolte e nel diritto al riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile, ha parzialmente modificato le conclusioni, domandando - nell'ipotesi in cui non venga riconosciuto in capo alla l'assegno divorzile – di porre a carico del OC un contributo CP_1 mensile al mantenimento della IG di euro 450. ER
All'esito della prima udienza dinanzi al giudice istruttore - svolta in data 20/6/2019 - con sentenza non definitiva sullo status n. 508/2019 pubblicata l'11/9/2019 - è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti. La causa è, dunque, proseguita al fine di consentire la necessaria istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c. Le memorie istruttorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum.
Alla successiva udienza del 14/1/2021 sono state parzialmente ammesse le prove orali. All'esito dell'istruttoria (svolta alle udienze del 17/3/2022 e del 5/5/2022), con provvedimento in data
28/10/2022 è stato assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione economica aggiornata. La precisazione delle conclusioni è, quindi, avvenuta all'udienza del 18/1/2024, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. Con le rispettive comparse conclusionali entrambe le parti hanno dato atto che la IG ER nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza parziale n. 508/2019 emessa in data 25/7/2019 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande svolte - il Collegio ritiene che le domande accessorie proposte dalle parti possano essere solo parzialmente accolte, nei termini di seguito meglio appresso esplicati.
7 5. Quanto alle domande di affidamento e collocamento della IG (nata il [...]), ER va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la stessa raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio di divorzio.
6. Considerata la convivenza di con la IG (divenuta maggiorenne ma CP_1 ER non ancora economicamente autosufficiente - circostanza non contestata dal ricorrente) e rilevato che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti e dell'interesse di questi a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti (Cass. 25604/2018 Cass. 19347/2016) – va disposta l'assegnazione ad della CP_1 casa coniugale sita a Pedaso in via Spontini n. 13.
7. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente dalla legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c. , che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche
“ultra petitum” (cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'eIGenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass.
25300/2013).
Poiché il diritto dei figli al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo che tenga conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, l'obbligo di contribuire al mantenimento da parte del genitore non convivente è dovuto anche ai figli maggiorenni fino al raggiungimento dell'indipendenza economica e cessa solo quando il figlio maggiorenne diventi economicamente autosufficiente, ossia cominci a percepire un proprio reddito corrispondente al percorso di studi svolto ed alla professionalità acquisita (cfr. Cass. n.
2171/2012; Cass. n. 20137/13, Cass. n. 18974/2013).
Ciò considerato, in applicazione dei predetti principi, va dato atto che sussistono in specie i presupposti per porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della IG - ER non essendo in contestazione tra le parti la circostanza che la ragazza conviva con la madre e non sia ancora divenuta economicamente autosufficiente.
Quanto all'entità del contributo – considerata la stabile convivenza della IG con la madre, le presumibili eIGenze della ragazza rapportate all'età ormai raggiunta ed il reddito di entrambi i
8 genitori come documentato in atti (risultando dalle dichiarazioni reddituali aggiornate che Pt_1
ha un reddito annuo complessivo di euro 25.000 circa, mentre di euro 19.000
[...] CP_1 circa) - viene ritenuto congruo porre a carico del padre , genitore non convivente, Parte_1
l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della IG tramite il versamento mensile ad della somma di euro 350 – somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici CP_1
ISTAT.
Le spese straordinarie per la IG - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 elaborato dal Tribunale di Fermo – sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
8. La domanda svolta dalla resistente di riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile va, invece, rigettata per difetto dei necessari presupposti.
Al riguardo va ribadito come - in base alla ormai nota sentenza delle Sezioni Unite n.18287/18 - le carenze economiche, anche rilevanti, di un coniuge rispetto all'altro non sono più sufficienti da sole a consentire il riconoscimento dell'assegno divorzile se non risulta che esse siano derivate da scelte concordate tra i coniugi in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso, ovvero che il coniuge economicamente più debole abbia contribuito nell'interesse familiare alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettative professionali.
La natura composita assistenziale-risarcitoria-compensativa dell'assegno divorzile impone al giudice di valutare, ai fini del riconoscimento dello stesso, non solo l'esistenza di una disparità rilevante tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi ma anche la riconducibilità eziologica di tale squilibrio alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Con la richiamata pronuncia la Corte ha inteso affermare “la preminenza della funzione equilibratrice- perequativa dell'assegno di divorzio” chiarendo che la solidarietà post-coniugale non presuppone alcuna prosecuzione degli obblighi discendenti dal matrimonio, ma costituisce esclusiva conseguenza delle scelte liberamente condivise che hanno caratterizzato l'unione coniugale prima della sua dissoluzione. Spetta, pertanto, al giudice verificare in concreto caso per caso, sulla base di allegazioni e prove fornite dalle parti, dapprima, la sussistenza di una effettiva e rilevante disparità economica tra le parti, quindi “se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale esistente tra i coniugi sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari rivestiti”.
Ciò premesso, in specie, da un lato, non risulta sussistente un rilevante squilibrio economico tra le parti (emergendo dalle dichiarazioni reddituali aggiornate che ha un reddito annuo Parte_1
9 complessivo di euro 25.000 circa;
mentre di euro 19.000 circa); dall'altro, non risulta CP_1 specificamente allegato e dimostrato dalla resistente, né il nesso causale tra il divario reddituale esistente e le scelte convenute tra i coniugi nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, né quali fossero le relative aspettative professionali frustrate - considerato che è emerso dagli atti e dall'istruttoria anche orale svolta come (operaia calzaturiera anteriormente al CP_1 matrimonio) abbia, a seguito della nascita della prima IG nel 1993 (al fine di dedicarsi maggiormente a quest'ultima) svolto per un periodo lavori stagionali in strutture alberghiere, per poi avviare dal 1997 proprie attività imprenditoriali nel medesimo settore o in settori affini e da ultimo tornare a svolgere lavoro dipendente presso una società.
9. Le ulteriori domande restitutorie e di pagamento di somme a vario titolo svolte dalle parti vanno dichiarate inammissibili. Per giurisprudenza costante, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus - in seno al procedimento speciale di divorzio - su domande restitutorie, di pagamento di somme e di risarcimento di asseriti danni, connesse solo soggettivamente ex art. 33, 103, 104 c.p.c. con la domanda principale e peraltro soggette al diverso rito ordinario (cfr. tra le altre Tribunale,
Varese, 04/01/2012). Dette domande - tese a regolamentare rapporti economici tra i coniugi ulteriori e diversi rispetto a quelli propri del giudizio divorzile - sono da ritenere inammissibili.
10. In considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e della parziale reciproca soccombenza, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
ASSEGNA ad la casa familiare sita a Pedaso in via Spontini n. 13; CP_1
DISPONE che versi ad entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della IG la somma pari a complessivi € 350 Persona_2 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie necessarie per la IG - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal Tribunale di
Fermo - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DISPONE l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di ConIGlio del 18/4/2024
10 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia OC Dott.ssa Mariannunziata Taverna
11