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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 21201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21201 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 151 c.c e 473 bis.14 cpc promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI TUORO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in EN CC (NA) al Viale Regina Elena n.44
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. DEL GIUDICE GAETANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci n.21
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in CC ER (NA) il 16.07.2011, che dalla loro Controparte_1
relazione erano nati due figli: (31.07.2014) e ( 8.07.2016), rappresentava la volontà di Per_1 Per_2
separarsi dal marito in quanto viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. In particolare la ricorrente evidenziava che da giugno 2023 il resistente aveva iniziato a manifestare nei suoi confronti atteggiamenti alternati di aggressione e indifferenza che avevano generato in lei un allarme circa una probabile relazione extraconiugale dello stesso, notizia che successivamente scopriva essere già di dominio pubblico. Dopo circa un anno la ricorrente scopriva il resistente in atteggiamenti inequivocabili con una donna e a fronte delle spiegazioni avanzate dalla ricorrente il le confessava di vivere una relazione sentimentale extraconiugale da circa un anno . Tale CP_1
scoperta generava una frattura insanabile nei rapporti tra i coniugi e dunque la ricorrente adiva il
Tribunale per sentire dichiarare la separazione dal marito con declaratoria di addebito a carico di quest'ultimo, chiedeva altresì disporre la collocazione dei minori presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disciplinarne i tempi di permanenza presso il padre;
porre in capo al il mantenimento dei propri figli nella misura CP_1
mensile di euro 1.400,00 per entrambi, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenendo conto della capacità reddituale del resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, chiedendo in primo luogo il rigetto della domanda di addebito a suo carico. Il resistente, invero, nell'ammettere di avere una relazione con un'altra donna, evidenziava che il rapporto con quest'ultima era sorto quando la comunione materiale e spirituale con la moglie era già da tempo cessata a causa del disinteresse della donna nei suoi confronti sia come marito che come uomo. Chiedeva pertanto la pronuncia della separazione con determinazione a suo carico di un assegno in misura non superiore ad euro 1.000,00, mensili complessivi, tenuto conto della circostanza che egli non aveva un lavoro fisso, operando nel settore della piccola edilizia con risultati altalenanti ed al momento non certo floridi. All'udienza del 18.02.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere . Dichiaravano di voler disciplinare la separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, con rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito;
2. II Disporre la collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla stessa, che continuerà ad abitarci unitamente ai figli, disponendo di tutto il mobilio concedendo al resistente un congruo termine di circa 6 mesi per trovare altra abitazione;
3. Disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, affinché gli stessi possano concordemente prendere tutte le decisioni riguardanti la loro educazione, istruzione e salute;
4. Disporre che il OR , possa incontrare i figli e liberamente Controparte_1 Per_1 Per_2
durante la settimana, rispettando gli impegni scolastici, extrascolastici e previo accordo telefonico tra padre - figlio. In ogni caso i minori resteranno con il padre il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al termine delle attività extrascolastiche e comunque entro l'orario di cena, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 9,30 fino alla domenica sera ore 20,30. Relativamente alle festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze come il 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 25 aprile, i minori ad anni alterni potranno trascorrere con l'uno le festività natalizie del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) e con
l'altro il 31/12 - 01/01 del nuovo anno (vigilia e capodanno), alternativamente per gli anni successivi, e da concordarsi di anno in anno, tenendo conto della volontà dei minori, degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle rispettive esigenze;
l'Epifania con l'uno o l'altro genitore, mentre quelle
Pasquali con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis alternativamente per gli anni successivi;
per le ferie estive, potranno trascorrere con il padre le vacanze estive per 15 giorni continuativi nel mese di luglio e/o agosto concordandolo preventivamente ed almeno 30 giorni prima con la madre, indicando anche la località ove si recheranno.
5. Porre in capo al OR il mantenimento dei propri figli nella misura mensile Controparte_1
complessiva di euro 1.000,00 per entrambi, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018, tenendo conto della capacità reddituale del resistente. Assegno Unico per entrambi i figli, che all'attualità ammonta a circa € 114,00 continuerà ad essere percepito per intero da . Parte_1
Il giudice, preso atto degli accordi sopraggiunti tra le parti, autorizzava le parti a vivere separatamente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità ai predetti accordi e riservava la decisone della causa al GI , previa acquisizione del parere del PM. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c. Attesa la rinuncia della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la separazione va pronunciata ai sensi del I co. dell'art.151 c.c..
Ritiene il GI che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto degli elementi emersi dalle risultanze processuali, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.23 ,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2011) ;
b) disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva c) prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CC ER (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); e) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21201 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 151 c.c e 473 bis.14 cpc promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI TUORO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in EN CC (NA) al Viale Regina Elena n.44
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. DEL GIUDICE GAETANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Antonio Gramsci n.21
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in CC ER (NA) il 16.07.2011, che dalla loro Controparte_1
relazione erano nati due figli: (31.07.2014) e ( 8.07.2016), rappresentava la volontà di Per_1 Per_2
separarsi dal marito in quanto viveva una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. In particolare la ricorrente evidenziava che da giugno 2023 il resistente aveva iniziato a manifestare nei suoi confronti atteggiamenti alternati di aggressione e indifferenza che avevano generato in lei un allarme circa una probabile relazione extraconiugale dello stesso, notizia che successivamente scopriva essere già di dominio pubblico. Dopo circa un anno la ricorrente scopriva il resistente in atteggiamenti inequivocabili con una donna e a fronte delle spiegazioni avanzate dalla ricorrente il le confessava di vivere una relazione sentimentale extraconiugale da circa un anno . Tale CP_1
scoperta generava una frattura insanabile nei rapporti tra i coniugi e dunque la ricorrente adiva il
Tribunale per sentire dichiarare la separazione dal marito con declaratoria di addebito a carico di quest'ultimo, chiedeva altresì disporre la collocazione dei minori presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale;
disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, disciplinarne i tempi di permanenza presso il padre;
porre in capo al il mantenimento dei propri figli nella misura CP_1
mensile di euro 1.400,00 per entrambi, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenendo conto della capacità reddituale del resistente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ma contestava tutto quanto ex adverso dedotto e rappresentato, chiedendo in primo luogo il rigetto della domanda di addebito a suo carico. Il resistente, invero, nell'ammettere di avere una relazione con un'altra donna, evidenziava che il rapporto con quest'ultima era sorto quando la comunione materiale e spirituale con la moglie era già da tempo cessata a causa del disinteresse della donna nei suoi confronti sia come marito che come uomo. Chiedeva pertanto la pronuncia della separazione con determinazione a suo carico di un assegno in misura non superiore ad euro 1.000,00, mensili complessivi, tenuto conto della circostanza che egli non aveva un lavoro fisso, operando nel settore della piccola edilizia con risultati altalenanti ed al momento non certo floridi. All'udienza del 18.02.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere . Dichiaravano di voler disciplinare la separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi, con rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito;
2. II Disporre la collocazione dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla stessa, che continuerà ad abitarci unitamente ai figli, disponendo di tutto il mobilio concedendo al resistente un congruo termine di circa 6 mesi per trovare altra abitazione;
3. Disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, affinché gli stessi possano concordemente prendere tutte le decisioni riguardanti la loro educazione, istruzione e salute;
4. Disporre che il OR , possa incontrare i figli e liberamente Controparte_1 Per_1 Per_2
durante la settimana, rispettando gli impegni scolastici, extrascolastici e previo accordo telefonico tra padre - figlio. In ogni caso i minori resteranno con il padre il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al termine delle attività extrascolastiche e comunque entro l'orario di cena, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 9,30 fino alla domenica sera ore 20,30. Relativamente alle festività natalizie, pasquali e altre ricorrenze come il 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 25 aprile, i minori ad anni alterni potranno trascorrere con l'uno le festività natalizie del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) e con
l'altro il 31/12 - 01/01 del nuovo anno (vigilia e capodanno), alternativamente per gli anni successivi, e da concordarsi di anno in anno, tenendo conto della volontà dei minori, degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle rispettive esigenze;
l'Epifania con l'uno o l'altro genitore, mentre quelle
Pasquali con l'uno il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis alternativamente per gli anni successivi;
per le ferie estive, potranno trascorrere con il padre le vacanze estive per 15 giorni continuativi nel mese di luglio e/o agosto concordandolo preventivamente ed almeno 30 giorni prima con la madre, indicando anche la località ove si recheranno.
5. Porre in capo al OR il mantenimento dei propri figli nella misura mensile Controparte_1
complessiva di euro 1.000,00 per entrambi, oltre il 50% delle spese straordinarie individuate come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli del 7/03/2018, tenendo conto della capacità reddituale del resistente. Assegno Unico per entrambi i figli, che all'attualità ammonta a circa € 114,00 continuerà ad essere percepito per intero da . Parte_1
Il giudice, preso atto degli accordi sopraggiunti tra le parti, autorizzava le parti a vivere separatamente, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità ai predetti accordi e riservava la decisone della causa al GI , previa acquisizione del parere del PM. La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c. Attesa la rinuncia della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la separazione va pronunciata ai sensi del I co. dell'art.151 c.c..
Ritiene il GI che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto degli elementi emersi dalle risultanze processuali, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.23 ,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2011) ;
b) disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva c) prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CC ER (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); e) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti