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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15813/2021
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 15813/2021 tra
ATTORE/I Parte_1
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
, Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 25/07/25, innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv. ARENA FEDERICO Parte_1
Per l'avv. LO VECCHIO ALFIO Controparte_1
Per l'avv. CALABRO' MAURIZIO Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate da considerarsi allegate al presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15813/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. ARENA FEDERICO ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Via Trieste, 19 95127 Catania ITALIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dell'avv. LO VECCHIO ALFIO
( ) ed elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_3
D'ANNUNZIO, 62 CSTANIA
CONVENUTO/I
, (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. CALABRO' MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in VIA
pagina 2 di 19 FIRENZE 8, CATANIA
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. chiamava in giudizio Parte_2 [...]
sostenendo che: Controparte_1
- con bolletta del 04/11/2011, recante la fattura numero
87067024011O0519, avente ad oggetto il periodo ricompreso dal
30/01/2006 al 31/12/2010, la convenuta aveva chiesto all'attore il pagamento complessivo della somma di euro 24.154,44 entro il
24/11/2011, comunicando quale motivo della fattura “prelievi irregolari”;
- nella fattura veniva allegato il verbale di verifica numero DR3M104320
EF369 2011 con la relativa data della verifica del 29/01/2011;
- in seno al detto verbale i dipendenti di dichiaravano di Controparte_2
aver riscontrato la presenza di manomissioni con un errore nella misura del 93,40%, giungendo ad effettuare dei calcoli sulla scorta di quantificazioni prive di alcuna specificazione;
- detta fattura era il primo e unico atto ricevuto dall'attore in quanto nessuna comunicazione prodromica era mai pervenuta all'istante, come si evinceva anche dalla documentazione allegata da controparte, dove emergeva l'invio di una raccomandata indirizzata alla stazione dei carabinieri di Maniace, all'Agenzia delle Dogane, al Punto Enel di
Caltagirone ma non al sig. ; Parte_2
pagina 3 di 19 - l'asserita manomissione ed era del tutto infondata, non avendo lo stesso mai commesso alcuno dei fatti contestatigli;
- la pretesa era quindi del tutto illegittima ed infondata e se ne chiedeva la nullità, l'annullamento, l'illegittimità o infondatezza per i seguenti motivi di diritto:
- 1-violazione o falsa applicazione della delibera 200/99- errata quantificazione delle somme richieste-richiesta ricalcolo conteggi: secondo la delibera 200/99 dell' difatti, era previsto l'obbligo di Pt_3
effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti, cosa che evidentemente non era stata fatta in quanto la fattura del 04/11/2011 faceva riferimento a oltre 10 anni di fornitura, sebbene si riferisse al periodo 30/01/2006- 29/01/2011; evidentemente mai prima di allora era stato effettuato il controllo annuale dovuto;
inoltre i dipendenti di rilevavano la Controparte_2
manomissione senza però verificare in alcun modo e con un minimo grado di certezza da quale momento si fosse asseritamente verificato il guasto/manomissione e, ai sensi della delibera richiamata, qualora il momento in cui si fosse verificato il guasto la rottura del gruppo di misura non fosse determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione non poteva superare i 365 giorni;
chiedeva quindi CTU al fine di ricalcolare, stimare e quantificare gli effettivi consumi, plausibili per gli ultimi 365 giorni precedenti la data della verifica o, in subordine, per l'intero periodo indicato dalla convenuta;
pagina 4 di 19 - 2- prescrizione totale delle somme richieste: secondo la legge di bilancio
2020 n.160/19, in base alle direttive era stato ridotto a due anni il Pt_3
periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, acqua e gas;
dal 1 Marzo 2018 senza effetto retroattivo tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo 5 anni mentre le fatture posteriori si prescrivono in due anni;
precisava che la disciplina applicata in precedenza, che prevedeva che qualora vi fosse stata responsabilità dell'utente nell'errore in relazione dei consumi questi non poteva eccepire la prescrizione, era stata modificata dalla delibera del maggio 2020 che stabiliva che, a partire da gennaio 2020, i clienti di energia e gas potevano in ogni caso eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di due anni, con obbligo per venditori e gestori di adeguare l'informativa resa agli utenti all'interno delle bollette;
- nel merito ribadiva che le somme richieste da parte convenuta erano pretestuose e disposte sulla base di calcoli non meglio precisati, dunque illegittimi e non fondati su prova certa.
Chiedeva:
- accertare e dichiarare, in via preliminare, l'illegittimità, infondatezza e non debenza delle somme richieste al sig. con le Parte_2
conseguenti statuizioni;
- accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, la violazione o falsa applicazione della delibera 200/99 e l'errata quantificazione delle somme richieste;
pagina 5 di 19 - accertare e dichiarare la totale prescrizione delle somme richieste come meglio individuate in parte narrativa anche a seguito delle direttive Pt_3
e della legge di bilancio 2020, con le conseguenti statuizioni;
- vittoria di spese, compensi ed onorari.
Il era ammesso al gratuito patrocinio. Parte_2
La causa era assegnata al giudice dottor Cataldo Gaetano.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
qualsiasi responsabilità della convenuta in ordine a quanto dedotto ex adverso;
il poteva addebitare esclusivamente al proprio illegittimo Parte_1
comportamento l'epilogo della vicenda per cui è causa, avendo lo stesso fattivamente contribuito con la violazione di quei medesimi obblighi contrattuali dei quali invocava l'applicazione.
In via preliminare ribadiva l'assoluta assenza di responsabilità e/o carenza di legittimazione passiva della relativa Controparte_3
all'accertamento del prelievo fraudolento, attività realizzata esclusivamente dal Contr distributore competente. era del tutto estranea alla vicenda prodromica all'emissione della consequenziale fattura di recupero, stante che la stessa si occupava esclusivamente della vendita dell'energia elettrica ma non della distribuzione, mentre l'accertamento del prelievo fraudolento e la consequenziale ricostruzione dei consumi in precedenza non fatturati era un'attività di competenza esclusiva del distributore;
evidenziava che la domanda attorea era totalmente infondata in quanto le somme richieste avevano la loro genesi non di un guasto o cattivo funzionamento del contatore, circostanza che pagina 6 di 19 incideva anche sull'eccepita prescrizione breve, ma conseguenti a un comportamento illecito o quantomeno contrattualmente inadempiente, ovvero il prelievo fraudolento di energia elettrica ottenuto tramite la manomissione del gruppo di misura ed un allaccio alla rete Enel;
era evidente il grave comportamento inadempiente posto in essere dall'attore, alla luce dell'esito della verifica del 28/01/2011, dalla presenza dell'intestatario ed utilizzatore dell'utenza che si era rifiutato di firmare il relativo verbale di verifica, nella quale era stata accertata sia la presenza di un allaccio diretto alla rete Enel che la manomissione del gruppo di misura, con di preciso obiettivo di sottrarsi al pagamento dell'energia consumata;
appurata la manomissione il distributore aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi sottratti alla fatturazione, comunicandoli al venditore il quale, sulla scorta di tali dati, aveva emesso la fattura in contestazione, pari ad euro 24.154,44.
La fornitura intestata all'attore era ubicata in Maniace ed era una fornitura con potenza impegnata di 3 kW trifase per altri usi, con contratto di somministrazione attivo dal 10/05/99 e cessato in data 11/01/2012. In costanza del rapporto contrattuale, il 29 gennaio 2011 verificatori avevano eseguito una verifica in loco con la quale era stata accertata sia la manomissione del gruppo di misura che un allaccio diretto alla rete Enel;
tramite ausilio di un contatore campione era emerso in loco che la registrazione dei consumi era ridotta con un errore del -93,40 %; dall'esame dei grafici e tenuto conto della prescrizione quinquennale, il momento iniziale era stato individuato alla data del 30 gennaio
2006, per cui la ricostruzione dei consumi aveva interessato il periodo 30 gennaio 2006-29 gennaio 2011; il 4 novembre 2011 , sulla base dei dati Contr
pagina 7 di 19 ricostruiti e comunicati da , aveva emesso la fattura per Controparte_2
prelievi irregolari di cui trattasi, con la quale erano stati contabilizzati i consumi addebitati al cliente e relativi al periodo sopraindicato;
con lettera del 13/12/11 Contr
aveva sollecitato il pagamento della fattura contestata e preavvisato, in caso di persistenza della morosità, il distacco della fornitura;
in mancanza di reclami da parte dell'attore, in data 11 gennaio 12, stante la permanenza Contr dell'insoluto, aveva posto in essere il distacco della fornitura;
in data
24/07/12 E-Distribuzione aveva comunicato i fatti relativi alla verifica ai carabinieri di Maniaci, all'Agenzia delle Dogane e alla società di vendita Enel
Servizio Elettrico spa Punto Enel di Caltagirone;
su specifica richiesta del legale Contr di controparte aveva inoltrato all'avv. Arena lettera di risposta con in allegato la fattura per prelievi irregolari e copia della lettera del 24/07/12 del distributore, con il relativo verbale.
La convenuta si era solo limitata ad addebitare i corrispettivi dei consumi ricostruiti da la quale, nell'ambito della sua attività di Controparte_2
distribuzione energia elettrica, si occupava non solo della connessione della rete ma anche del trasporto e della misura dell'energia, rimanendo unica responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di energia elettrica.
In conclusione aveva emesso la fattura in Controparte_1
contestazione ma non aveva alcuna responsabilità in relazione ad eventuali errori nelle attività di ricostruzione dei consumi sottratti alla fatturazione;
il distributore locale, soggetto che aveva eseguito la ricostruzione, su espressa richiesta di informazione da parte del trader servizio elettrico nazionale, aveva pagina 8 di 19 confermato la correttezza dei dati posti a base della fatturazione in contestazione, specificando quanto segue: il contenzioso in oggetto riguardava la fornitura intestata al sig. , ubicata in contrada Semantile Parte_2
sottana snc di Maniace;
la fornitura era regolata da un contratto di usi diversi dall' abitazione, con potenza contrattuale di 3 kW monofase e limitata al valore massimo prelevabile di 3,3 kilowatt dall'interruttore limitatore;
la fornitura era sempre stata gestita da Servizio Elettrico Nazionale (prima Enel servizio elettrico) e l'attore era stato il primo e unico fruitore della fornitura del suo primo allacciamento alla rete fino alla cessazione;
il misuratore riscontrato manomesso era stato installato nuovo in data 16/12/03 ed era stato preso in carico direttamente dall'attore; il predetto contatore risultava installato all'interno dei locali di esclusiva pertinenza del cliente che ne aveva, dunque, completa ed esclusiva disponibilità. La verifica aveva permesso di accertare sia la manomissione del contatore elettronico che la presenza di un allaccio diretto alla rete Enel;
sia l'allaccio diretto che il contatore manomesso erano stati rimossi e repertati e la fornitura era stata distaccata;
alla verifica aveva presenziato il sig. che non aveva però voluto firmare i Parte_2
documenti di verifica. Quanto riscontrato aveva permesso di accertare una doppia manomissione fruita dall'utente: una prima agli impianti Enel di distribuzione dell'energia, da cui era prelevata abusivamente energia in forma totalmente gratuita, ed una seconda al funzionamento del contatore che, essendo anch'esso stato manomesso, registrava solo il 7% dei consumi assorbiti: perciò poteva assorbire ulteriori 10,9 kilowatt di potenza, in quanto limitato solo dalla portata elettrica del cavo abusivo, oltre a quella consentita dalla fornitura pagina 9 di 19 ufficiale che era pari a 3 kW. L'allaccio era stato riscontrato regolarmente attivo al momento della verifica. Gli elementi riscontrati infatti testimoniavano in modo inconfutabile l'intenzionale manomissione dei circuiti interni del misuratore, eseguita attraverso la forzatura del contatore e la rottura dei tenoni posteriori;
in tal senso l'errore misurato era del 93,4% dimostrando concretamente l'effetto che la manomissione aveva avuto sui consumi registrati.
In definitiva la possibilità che l'attore pagasse regolarmente quanto realmente consumato era pressoché nulla, infatti, nel peggiore dei casi corrispondeva il
7% dell'energia consumata mentre nel caso per lui migliore ne pagava lo 0%, prelevando direttamente dall'allaccio diretto. Tali manomissioni avevano impedito al venditore di fatturare correttamente l'energia elettrica effettivamente prelevata, danneggiando oltre al resto anche il distributore e l'erario per quanto riguarda le accise e le imposte evase. La denuncia di notizia di reato era stata inviata all'autorità giudiziaria il 24/07/12; il contatore manomesso non era stato aperto ma rimosso e repertato in busta sigillata e numerata in attesa di accertamenti che eventualmente fossero disposti dall'autorità giudiziaria.
Sul periodo di ricalcolo, i prelievi storici registrati presso la fornitura erano ridotti fin dalla sua installazione, tanto che il valore medio era pari a 0,9 kW al giorno, pari nemmeno al consumo di un frigorifero;
nel periodo i prelievi erano spesso pari a 0 kW al giorno, a conferma dell'utilizzo totale dell'allaccio diretto abusivo per l'alimentazione degli apparecchi e degli impianti elettrici dell'attore e la presenza di manomissione veniva ulteriormente confermata anche dai consumi reali registrati dal nuovo contatore che, a parità d'uso e nonostante la pagina 10 di 19 frenatura consigliata dal contenzioso in esame, schizzavano al valore medio di ben 18 kilowatt al giorno, pari a 20 volte il valore registrato nel precedente periodo di manomissione;
in questo periodo erano del tutto scomparsi gli irrealistici prelievi mensili di 0 kW al giorno. I valori mensili addirittura superiori a 20 kW al giorno, mai nemmeno lontanamente avvicinati nel periodo precedente, confermavano le reali esigenze energivore del ricorrente.
I criteri di ricostruzione applicati per recuperare il consumi assorbiti attraverso l'allaccio diretto abusivo alla rete Enel erano pari alla potenza tecnicamente prelevabile cioè la massima potenza che era possibile assorbire attraverso il cavo di minor sezione tra la presa Enel e quello utilizzato per l'allaccio abusivo;
nel caso in questione, i cavi consentivano di prelevare la potenza di 10,9, valore che era stato poi moltiplicato per le ore medie statistiche annue di utilizzo della fornitura, che per usi diversi dall'abitazione erano determinati in 1800 ore l'anno. Erano stati così ottenuti 98.100 Kwh da recuperare nel periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2011.
Per quanto riguarda il criterio obbligato per recuperare i consumi da contatore, disponendo dell'errore di registrazione, il ricalcolo era stato eseguito utilizzando l'errore di misurazione accertato in sede di verifica. Il sistema presentava diversi ed evidenti vantaggi in quanto criterio di ricostruzione più equilibrato e imparziale e si fondava su un dato oggettivo inequivocabile, cioè l'errore relativo alla percentuale misurata strumentalmente in sede di verifica e prendeva a riferimento, inoltre, i consumi reali del cliente. Poiché l'energia già fatturata al cliente in base ai consumi registrati era stata di soli 1752 Kwh in 5 anni, tale valore andava moltiplicato per 15,15 e forniva i dati reali dei consumi pagina 11 di 19 che il contatore avrebbe registrato se non fosse stato manomesso, cioè 26.543 kilowattora in totale.
Dunque, i consumi ricostruiti per la doppia manomissione ammontavano
124.643 KWH per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2011; detratti da quest'ultimo valore i consumi già fatturati al cliente, si otteneva che l'energia recuperare era pari a 122.891 kwh.
Diceva trattarsi di una condotta illecita penalmente rilevante, per cui erano inconferenti i richiami di controparte a una presunta violazione della delibera 200/99. L'attore, in quanto intestatario dell'utenza e custode della presa e del contatore, rispondeva delle violazioni e delle manomissioni che agli stessi si riferivano, essendo l'attore non solo beneficiario dell'errore ma anche onerato dall'obbligo di custodia della presa ed unico legittimato passivo della richiesta di pagamento formulata dalla convenuta. In ordine alla eccepita prescrizione biennale ex legge di bilancio 160/19 diceva l'eccezione palesemente infondata, alla luce del dictum di cui alla sentenza della Corte di Cassazione numero 27337 del 18/11/2008, principio di diritto riferito ai danni da circolazione stradale che per relationem trovava corretta applicazione anche al caso in esame, atteso che la manomissione di un contatore integrava senza dubbio alcuno gli estremi di una fattispecie penale.
Era ovvio che il giudice civile avrebbe dovuto accertare incidenter tantum l'esistenza di una fattispecie che integrasse gli estremi di un fatto reato che portava la prescrizione a maturare in 7 anni e mezzo, ovvero ben oltre il termine invocato. La Suprema Corte a sezioni unite aveva statuito che, qualora l'illecito civile fosse considerato dalla legge come reato, come nel caso de quo, trovava pagina 12 di 19 applicazione l'eventuale prescrizione più lunga prevista per la fattispecie di reato interessata. La prescrizione era, pertanto, totalmente infondata ed anche il principio di diritto generale, secondo il quale la prescrizione non può decorrere fin quando non può essere fatto valere il diritto, ben si attagliava alla fattispecie in esame, nella quale l'impedimento a carico del distributore non era di tipo fattuale ma provocato da un artifizio creato appositamente, a prescindere da chi lo avesse realizzato.
Era quindi in ogni caso applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. ed assumeva rilevanza l'applicazione dell'art. 2941 numero 8 c.c. secondo il quale la prescrizione rimane sospesa quando il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.
Chiedeva:
- ritenere dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata ex avverso per le motivazioni esposte nonché l'assoluta carenza di legittimazione passiva o estraneità della Società Servizio Elettrico
Nazionale in ordine all'attività prodromica alla fatturazione dei consumi;
- senza recesso dalle superiori preliminari difese in ogni caso e nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda del sig. Parte_2
e, conseguentemente, rigettare la domanda finalizzata a ottenere l'annullamento e/o la non debenza della fattura in contestazione, per l'importo di euro 24.154,44, emessa a seguito della ricostruzione dei consumi, sia per l'accertata manomissione del contatore che per la presenza di un allaccio diretto alla rete Enel;
pagina 13 di 19 - conseguentemente confermare la ricostruzione dei consumi effettuati dal distributore e che, pertanto, la fattura dei quo, non prescritta, era stata legittimamente emessa in quanto rispondente ai consumi sottratti alla fatturazione e non corrisposti al venditore;
- accertata la legittimità correttezza e fondatezza della fattura, ritenere e dichiarare che l'attore era tenuto al pagamento della complessiva somma di euro 24.154,44, giusta fattura in atti, oltre a interessi di mora come per legge, o di quella maggiore o minore somma che fosse accertata nel corso della compienda istruttoria;
- vittoria di spese e compensi professionali.
Alla prima udienza il giudice designava la dott.ssa Alessia Trovato per la definizione della causa, secondo le disposizioni dell'ufficio del processo. Alla successiva udienza era autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_2
dedotto dall'attrice siccome infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente rammentava che, sulla base della normativa che aveva riorganizzato il mercato elettrico e distribuzione, aveva mantenuto esclusivamente le attività riguardanti la distribuzione dell'energia. Precisava che, avendo la gestione delle infrastrutture e della rete elettrica, quale proprietaria degli impianti era legittimata alla verifica degli stessi e, segnatamente, dei contatori che le appartenevano, mentre, accertata la frode e pagina 14 di 19 ricostruiti i consumi sottratti alla fatturazione, il pagamento di quanto dovuto veniva richiesto dalla società di vendita denominata trader.
Riteneva legittimo il proprio operato: nel caso in questione, come già riferito Contr da ,
- l'attore era titolare dell'utenza dal 2003 ed era stato il primo e unico fruitore della fornitura dal suo primo allacciamento;
- il contatore, installato nuovo e preso in carico direttamente dall'attore, si trovava all'interno dei locali di sua esclusiva pertinenza, il che rendeva la sua responsabilità diretta ed evidente;
- nel corso della verifica del 29 gennaio era stato erano emersi sia la manomissione del misuratore, che consentiva un prelievo del -93,40%, sia un allaccio diretto alla rete Enel;
- allaccio diretto e contatore manomesso erano stati rimossi e la fornitura distaccata;
- alla verifica aveva presenziato l'attore che non aveva ritenuto di firmare i documenti;
- tramite le due manomissioni, l'attore aveva potuto prelevare sia direttamente dalla rete che attraverso il contatore manomesso, senza che il trader potesse fatturare correttamente l'energia elettrica prelevata, danneggiando anche il distributore e l'erario;
- il misuratore era stato repertato in busta sigillata ed era posto a disposizione del giudice per la verifica.
pagina 15 di 19 Il comportamento dell'attore era gravissimo, oggettivamente accertato e non confutato. Per determinare il periodo di prelievo fraudolento erano stati analizzati i prelievi storici del cliente e verificato che, fin da epoca risalente, i consumi registrati erano ridotti tanto che loro valore medio era pari a soli 0,9 kwh al giorno ed i prelievi mensili spesso pari a zero kwh al giorno, a conferma dell'utilizzo totale dell'allaccio diretto abusivo per l'alimentazione degli apparecchi elettrici. Sostituito il contatore e rimosso l'allaccio diretto, i consumi reali schizzavano al valore medio di 18 kwh al giorno, pari a 20 volte il valore registrato nel precedente periodo di manomissione. Considerato il periodo di prescrizione, la ricostruzione era stata effettuata solo per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2011; era stato necessario effettuare una doppia ricostruzione dei consumi considerate le due distinte manomissioni, una prima per tener conto dell'allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione e una seconda per considerare l'alterazione del funzionamento del contatore;
riguardo al prelievo dovuto all'allaccio diretto era stato utilizzato il criterio della potenza tecnicamente prelevabile;
per recuperare invece i consumi assorbiti attraverso la manomissione, il ricalcolo era stato effettuato attraverso l'errore di misurazione.
Dalla legittimità del comportamento della concludente discendeva l'infondatezza delle generiche ed infondate contestazioni contenute nell'atto di citazione.
Chiedeva:
- ritenere dichiarare legittimità dell'operato di sia in Controparte_2
ordine alla verifica che alla ricostruzione dei consumi operata e per pagina 16 di 19 l'effetto rigettare la domanda proposta dal sig. Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto;
- vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma numero 2 c.p.c., all'esito veniva ammessa la prova per testi;
sentiti i testimoni veniva disposta CTU;
dopo il deposito della CTU la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente ad oggi per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'attore ha dedotto la mancata applicazione dell'obbligo, derivato dalla delibera 200/99 per il distributore di effettuare i controlli con cadenza Pt_3
annuale. Tuttavia dall'omissione di tale obbligo non deriva il diritto per l'utente di non pagare i consumi effettuati;
inoltre, nel caso di specie, vi è stata una accertata manomissione del contatore ed un allaccio diretto alla rete, nella concorrenza di contatore collocato all'interno dei locali privati dell'utente, quindi un comportamento dell'utente, custode della presa, di evidente mala fede. Le risultanze della verifica, ivi compresa la presenza dell'attore alle operazioni di verifica, sono state confermate in giudizio attraverso la prova testimoniale resa.
L'istante ha altresì dedotto la mancata ricostruzione dei consumi, sempre in virtù del deliberato , per i precedenti 365 gg., ma la fattispecie non è Pt_3
applicabile in quanto rivolta esclusivamente alle ricostruzioni derivate da pagina 17 di 19 guasto o malfunzionamento del contatore, non da volontaria manomissione dello stesso.
Il ha, altresì, eccepito la prescrizione ai sensi della L 205/17 Parte_2
e ss. modifiche ed integrazioni, ma anche in questo caso non coglie nel segno, atteso che la prescrizione, secondo la normativa citata, si riduce a due anni solo per le fatture emesse dal 1 gennaio 2018 mentre quella che ci occupa è stata emessa il 04/11/11, ben prima della data definita dalla norma.
Anche la ricostruzione dei consumi si è rivelata corretta e, addirittura inferiore a quella determinata dal CTU: “i quantitativi di energia imputati all'utente sono risultati corretti ed anzi leggermente inferiori a quelli determinati in questa sede e parimenti corretto risulta l'importo complessivo di
€ 24.154,44 riportato nella fattura n° 870670240110519 e relativo al periodo prescrizionale di cinque anni”.
Per queste ragioni l'attore è tenuto al pagamento della fattura emessa da
, redatta sulla scorta dei consumi ricostruiti da E- Controparte_1
Distribuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di €
2540,00 per ciascuno dei convenuti, secondo tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
pagina 18 di 19 2) Dichiara dovute le somme portate dalla fattura oggetto di giudizio;
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
2540,00 per ciascuno dei convenuti Controparte_5
, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 25/07/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 19 di 19
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 15813/2021 tra
ATTORE/I Parte_1
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
, Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 25/07/25, innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi:
Per l'avv. ARENA FEDERICO Parte_1
Per l'avv. LO VECCHIO ALFIO Controparte_1
Per l'avv. CALABRO' MAURIZIO Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate da considerarsi allegate al presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il Giudice dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15813/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. ARENA FEDERICO ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Via Trieste, 19 95127 Catania ITALIA
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dell'avv. LO VECCHIO ALFIO
( ) ed elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_3
D'ANNUNZIO, 62 CSTANIA
CONVENUTO/I
, (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. CALABRO' MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in VIA
pagina 2 di 19 FIRENZE 8, CATANIA
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. chiamava in giudizio Parte_2 [...]
sostenendo che: Controparte_1
- con bolletta del 04/11/2011, recante la fattura numero
87067024011O0519, avente ad oggetto il periodo ricompreso dal
30/01/2006 al 31/12/2010, la convenuta aveva chiesto all'attore il pagamento complessivo della somma di euro 24.154,44 entro il
24/11/2011, comunicando quale motivo della fattura “prelievi irregolari”;
- nella fattura veniva allegato il verbale di verifica numero DR3M104320
EF369 2011 con la relativa data della verifica del 29/01/2011;
- in seno al detto verbale i dipendenti di dichiaravano di Controparte_2
aver riscontrato la presenza di manomissioni con un errore nella misura del 93,40%, giungendo ad effettuare dei calcoli sulla scorta di quantificazioni prive di alcuna specificazione;
- detta fattura era il primo e unico atto ricevuto dall'attore in quanto nessuna comunicazione prodromica era mai pervenuta all'istante, come si evinceva anche dalla documentazione allegata da controparte, dove emergeva l'invio di una raccomandata indirizzata alla stazione dei carabinieri di Maniace, all'Agenzia delle Dogane, al Punto Enel di
Caltagirone ma non al sig. ; Parte_2
pagina 3 di 19 - l'asserita manomissione ed era del tutto infondata, non avendo lo stesso mai commesso alcuno dei fatti contestatigli;
- la pretesa era quindi del tutto illegittima ed infondata e se ne chiedeva la nullità, l'annullamento, l'illegittimità o infondatezza per i seguenti motivi di diritto:
- 1-violazione o falsa applicazione della delibera 200/99- errata quantificazione delle somme richieste-richiesta ricalcolo conteggi: secondo la delibera 200/99 dell' difatti, era previsto l'obbligo di Pt_3
effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti, cosa che evidentemente non era stata fatta in quanto la fattura del 04/11/2011 faceva riferimento a oltre 10 anni di fornitura, sebbene si riferisse al periodo 30/01/2006- 29/01/2011; evidentemente mai prima di allora era stato effettuato il controllo annuale dovuto;
inoltre i dipendenti di rilevavano la Controparte_2
manomissione senza però verificare in alcun modo e con un minimo grado di certezza da quale momento si fosse asseritamente verificato il guasto/manomissione e, ai sensi della delibera richiamata, qualora il momento in cui si fosse verificato il guasto la rottura del gruppo di misura non fosse determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione non poteva superare i 365 giorni;
chiedeva quindi CTU al fine di ricalcolare, stimare e quantificare gli effettivi consumi, plausibili per gli ultimi 365 giorni precedenti la data della verifica o, in subordine, per l'intero periodo indicato dalla convenuta;
pagina 4 di 19 - 2- prescrizione totale delle somme richieste: secondo la legge di bilancio
2020 n.160/19, in base alle direttive era stato ridotto a due anni il Pt_3
periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, acqua e gas;
dal 1 Marzo 2018 senza effetto retroattivo tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo 5 anni mentre le fatture posteriori si prescrivono in due anni;
precisava che la disciplina applicata in precedenza, che prevedeva che qualora vi fosse stata responsabilità dell'utente nell'errore in relazione dei consumi questi non poteva eccepire la prescrizione, era stata modificata dalla delibera del maggio 2020 che stabiliva che, a partire da gennaio 2020, i clienti di energia e gas potevano in ogni caso eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di due anni, con obbligo per venditori e gestori di adeguare l'informativa resa agli utenti all'interno delle bollette;
- nel merito ribadiva che le somme richieste da parte convenuta erano pretestuose e disposte sulla base di calcoli non meglio precisati, dunque illegittimi e non fondati su prova certa.
Chiedeva:
- accertare e dichiarare, in via preliminare, l'illegittimità, infondatezza e non debenza delle somme richieste al sig. con le Parte_2
conseguenti statuizioni;
- accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, la violazione o falsa applicazione della delibera 200/99 e l'errata quantificazione delle somme richieste;
pagina 5 di 19 - accertare e dichiarare la totale prescrizione delle somme richieste come meglio individuate in parte narrativa anche a seguito delle direttive Pt_3
e della legge di bilancio 2020, con le conseguenti statuizioni;
- vittoria di spese, compensi ed onorari.
Il era ammesso al gratuito patrocinio. Parte_2
La causa era assegnata al giudice dottor Cataldo Gaetano.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
qualsiasi responsabilità della convenuta in ordine a quanto dedotto ex adverso;
il poteva addebitare esclusivamente al proprio illegittimo Parte_1
comportamento l'epilogo della vicenda per cui è causa, avendo lo stesso fattivamente contribuito con la violazione di quei medesimi obblighi contrattuali dei quali invocava l'applicazione.
In via preliminare ribadiva l'assoluta assenza di responsabilità e/o carenza di legittimazione passiva della relativa Controparte_3
all'accertamento del prelievo fraudolento, attività realizzata esclusivamente dal Contr distributore competente. era del tutto estranea alla vicenda prodromica all'emissione della consequenziale fattura di recupero, stante che la stessa si occupava esclusivamente della vendita dell'energia elettrica ma non della distribuzione, mentre l'accertamento del prelievo fraudolento e la consequenziale ricostruzione dei consumi in precedenza non fatturati era un'attività di competenza esclusiva del distributore;
evidenziava che la domanda attorea era totalmente infondata in quanto le somme richieste avevano la loro genesi non di un guasto o cattivo funzionamento del contatore, circostanza che pagina 6 di 19 incideva anche sull'eccepita prescrizione breve, ma conseguenti a un comportamento illecito o quantomeno contrattualmente inadempiente, ovvero il prelievo fraudolento di energia elettrica ottenuto tramite la manomissione del gruppo di misura ed un allaccio alla rete Enel;
era evidente il grave comportamento inadempiente posto in essere dall'attore, alla luce dell'esito della verifica del 28/01/2011, dalla presenza dell'intestatario ed utilizzatore dell'utenza che si era rifiutato di firmare il relativo verbale di verifica, nella quale era stata accertata sia la presenza di un allaccio diretto alla rete Enel che la manomissione del gruppo di misura, con di preciso obiettivo di sottrarsi al pagamento dell'energia consumata;
appurata la manomissione il distributore aveva proceduto alla ricostruzione dei consumi sottratti alla fatturazione, comunicandoli al venditore il quale, sulla scorta di tali dati, aveva emesso la fattura in contestazione, pari ad euro 24.154,44.
La fornitura intestata all'attore era ubicata in Maniace ed era una fornitura con potenza impegnata di 3 kW trifase per altri usi, con contratto di somministrazione attivo dal 10/05/99 e cessato in data 11/01/2012. In costanza del rapporto contrattuale, il 29 gennaio 2011 verificatori avevano eseguito una verifica in loco con la quale era stata accertata sia la manomissione del gruppo di misura che un allaccio diretto alla rete Enel;
tramite ausilio di un contatore campione era emerso in loco che la registrazione dei consumi era ridotta con un errore del -93,40 %; dall'esame dei grafici e tenuto conto della prescrizione quinquennale, il momento iniziale era stato individuato alla data del 30 gennaio
2006, per cui la ricostruzione dei consumi aveva interessato il periodo 30 gennaio 2006-29 gennaio 2011; il 4 novembre 2011 , sulla base dei dati Contr
pagina 7 di 19 ricostruiti e comunicati da , aveva emesso la fattura per Controparte_2
prelievi irregolari di cui trattasi, con la quale erano stati contabilizzati i consumi addebitati al cliente e relativi al periodo sopraindicato;
con lettera del 13/12/11 Contr
aveva sollecitato il pagamento della fattura contestata e preavvisato, in caso di persistenza della morosità, il distacco della fornitura;
in mancanza di reclami da parte dell'attore, in data 11 gennaio 12, stante la permanenza Contr dell'insoluto, aveva posto in essere il distacco della fornitura;
in data
24/07/12 E-Distribuzione aveva comunicato i fatti relativi alla verifica ai carabinieri di Maniaci, all'Agenzia delle Dogane e alla società di vendita Enel
Servizio Elettrico spa Punto Enel di Caltagirone;
su specifica richiesta del legale Contr di controparte aveva inoltrato all'avv. Arena lettera di risposta con in allegato la fattura per prelievi irregolari e copia della lettera del 24/07/12 del distributore, con il relativo verbale.
La convenuta si era solo limitata ad addebitare i corrispettivi dei consumi ricostruiti da la quale, nell'ambito della sua attività di Controparte_2
distribuzione energia elettrica, si occupava non solo della connessione della rete ma anche del trasporto e della misura dell'energia, rimanendo unica responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di energia elettrica.
In conclusione aveva emesso la fattura in Controparte_1
contestazione ma non aveva alcuna responsabilità in relazione ad eventuali errori nelle attività di ricostruzione dei consumi sottratti alla fatturazione;
il distributore locale, soggetto che aveva eseguito la ricostruzione, su espressa richiesta di informazione da parte del trader servizio elettrico nazionale, aveva pagina 8 di 19 confermato la correttezza dei dati posti a base della fatturazione in contestazione, specificando quanto segue: il contenzioso in oggetto riguardava la fornitura intestata al sig. , ubicata in contrada Semantile Parte_2
sottana snc di Maniace;
la fornitura era regolata da un contratto di usi diversi dall' abitazione, con potenza contrattuale di 3 kW monofase e limitata al valore massimo prelevabile di 3,3 kilowatt dall'interruttore limitatore;
la fornitura era sempre stata gestita da Servizio Elettrico Nazionale (prima Enel servizio elettrico) e l'attore era stato il primo e unico fruitore della fornitura del suo primo allacciamento alla rete fino alla cessazione;
il misuratore riscontrato manomesso era stato installato nuovo in data 16/12/03 ed era stato preso in carico direttamente dall'attore; il predetto contatore risultava installato all'interno dei locali di esclusiva pertinenza del cliente che ne aveva, dunque, completa ed esclusiva disponibilità. La verifica aveva permesso di accertare sia la manomissione del contatore elettronico che la presenza di un allaccio diretto alla rete Enel;
sia l'allaccio diretto che il contatore manomesso erano stati rimossi e repertati e la fornitura era stata distaccata;
alla verifica aveva presenziato il sig. che non aveva però voluto firmare i Parte_2
documenti di verifica. Quanto riscontrato aveva permesso di accertare una doppia manomissione fruita dall'utente: una prima agli impianti Enel di distribuzione dell'energia, da cui era prelevata abusivamente energia in forma totalmente gratuita, ed una seconda al funzionamento del contatore che, essendo anch'esso stato manomesso, registrava solo il 7% dei consumi assorbiti: perciò poteva assorbire ulteriori 10,9 kilowatt di potenza, in quanto limitato solo dalla portata elettrica del cavo abusivo, oltre a quella consentita dalla fornitura pagina 9 di 19 ufficiale che era pari a 3 kW. L'allaccio era stato riscontrato regolarmente attivo al momento della verifica. Gli elementi riscontrati infatti testimoniavano in modo inconfutabile l'intenzionale manomissione dei circuiti interni del misuratore, eseguita attraverso la forzatura del contatore e la rottura dei tenoni posteriori;
in tal senso l'errore misurato era del 93,4% dimostrando concretamente l'effetto che la manomissione aveva avuto sui consumi registrati.
In definitiva la possibilità che l'attore pagasse regolarmente quanto realmente consumato era pressoché nulla, infatti, nel peggiore dei casi corrispondeva il
7% dell'energia consumata mentre nel caso per lui migliore ne pagava lo 0%, prelevando direttamente dall'allaccio diretto. Tali manomissioni avevano impedito al venditore di fatturare correttamente l'energia elettrica effettivamente prelevata, danneggiando oltre al resto anche il distributore e l'erario per quanto riguarda le accise e le imposte evase. La denuncia di notizia di reato era stata inviata all'autorità giudiziaria il 24/07/12; il contatore manomesso non era stato aperto ma rimosso e repertato in busta sigillata e numerata in attesa di accertamenti che eventualmente fossero disposti dall'autorità giudiziaria.
Sul periodo di ricalcolo, i prelievi storici registrati presso la fornitura erano ridotti fin dalla sua installazione, tanto che il valore medio era pari a 0,9 kW al giorno, pari nemmeno al consumo di un frigorifero;
nel periodo i prelievi erano spesso pari a 0 kW al giorno, a conferma dell'utilizzo totale dell'allaccio diretto abusivo per l'alimentazione degli apparecchi e degli impianti elettrici dell'attore e la presenza di manomissione veniva ulteriormente confermata anche dai consumi reali registrati dal nuovo contatore che, a parità d'uso e nonostante la pagina 10 di 19 frenatura consigliata dal contenzioso in esame, schizzavano al valore medio di ben 18 kilowatt al giorno, pari a 20 volte il valore registrato nel precedente periodo di manomissione;
in questo periodo erano del tutto scomparsi gli irrealistici prelievi mensili di 0 kW al giorno. I valori mensili addirittura superiori a 20 kW al giorno, mai nemmeno lontanamente avvicinati nel periodo precedente, confermavano le reali esigenze energivore del ricorrente.
I criteri di ricostruzione applicati per recuperare il consumi assorbiti attraverso l'allaccio diretto abusivo alla rete Enel erano pari alla potenza tecnicamente prelevabile cioè la massima potenza che era possibile assorbire attraverso il cavo di minor sezione tra la presa Enel e quello utilizzato per l'allaccio abusivo;
nel caso in questione, i cavi consentivano di prelevare la potenza di 10,9, valore che era stato poi moltiplicato per le ore medie statistiche annue di utilizzo della fornitura, che per usi diversi dall'abitazione erano determinati in 1800 ore l'anno. Erano stati così ottenuti 98.100 Kwh da recuperare nel periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2011.
Per quanto riguarda il criterio obbligato per recuperare i consumi da contatore, disponendo dell'errore di registrazione, il ricalcolo era stato eseguito utilizzando l'errore di misurazione accertato in sede di verifica. Il sistema presentava diversi ed evidenti vantaggi in quanto criterio di ricostruzione più equilibrato e imparziale e si fondava su un dato oggettivo inequivocabile, cioè l'errore relativo alla percentuale misurata strumentalmente in sede di verifica e prendeva a riferimento, inoltre, i consumi reali del cliente. Poiché l'energia già fatturata al cliente in base ai consumi registrati era stata di soli 1752 Kwh in 5 anni, tale valore andava moltiplicato per 15,15 e forniva i dati reali dei consumi pagina 11 di 19 che il contatore avrebbe registrato se non fosse stato manomesso, cioè 26.543 kilowattora in totale.
Dunque, i consumi ricostruiti per la doppia manomissione ammontavano
124.643 KWH per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2011; detratti da quest'ultimo valore i consumi già fatturati al cliente, si otteneva che l'energia recuperare era pari a 122.891 kwh.
Diceva trattarsi di una condotta illecita penalmente rilevante, per cui erano inconferenti i richiami di controparte a una presunta violazione della delibera 200/99. L'attore, in quanto intestatario dell'utenza e custode della presa e del contatore, rispondeva delle violazioni e delle manomissioni che agli stessi si riferivano, essendo l'attore non solo beneficiario dell'errore ma anche onerato dall'obbligo di custodia della presa ed unico legittimato passivo della richiesta di pagamento formulata dalla convenuta. In ordine alla eccepita prescrizione biennale ex legge di bilancio 160/19 diceva l'eccezione palesemente infondata, alla luce del dictum di cui alla sentenza della Corte di Cassazione numero 27337 del 18/11/2008, principio di diritto riferito ai danni da circolazione stradale che per relationem trovava corretta applicazione anche al caso in esame, atteso che la manomissione di un contatore integrava senza dubbio alcuno gli estremi di una fattispecie penale.
Era ovvio che il giudice civile avrebbe dovuto accertare incidenter tantum l'esistenza di una fattispecie che integrasse gli estremi di un fatto reato che portava la prescrizione a maturare in 7 anni e mezzo, ovvero ben oltre il termine invocato. La Suprema Corte a sezioni unite aveva statuito che, qualora l'illecito civile fosse considerato dalla legge come reato, come nel caso de quo, trovava pagina 12 di 19 applicazione l'eventuale prescrizione più lunga prevista per la fattispecie di reato interessata. La prescrizione era, pertanto, totalmente infondata ed anche il principio di diritto generale, secondo il quale la prescrizione non può decorrere fin quando non può essere fatto valere il diritto, ben si attagliava alla fattispecie in esame, nella quale l'impedimento a carico del distributore non era di tipo fattuale ma provocato da un artifizio creato appositamente, a prescindere da chi lo avesse realizzato.
Era quindi in ogni caso applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2947
c.c. ed assumeva rilevanza l'applicazione dell'art. 2941 numero 8 c.c. secondo il quale la prescrizione rimane sospesa quando il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto.
Chiedeva:
- ritenere dichiarare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata ex avverso per le motivazioni esposte nonché l'assoluta carenza di legittimazione passiva o estraneità della Società Servizio Elettrico
Nazionale in ordine all'attività prodromica alla fatturazione dei consumi;
- senza recesso dalle superiori preliminari difese in ogni caso e nel merito ritenere e dichiarare infondata la domanda del sig. Parte_2
e, conseguentemente, rigettare la domanda finalizzata a ottenere l'annullamento e/o la non debenza della fattura in contestazione, per l'importo di euro 24.154,44, emessa a seguito della ricostruzione dei consumi, sia per l'accertata manomissione del contatore che per la presenza di un allaccio diretto alla rete Enel;
pagina 13 di 19 - conseguentemente confermare la ricostruzione dei consumi effettuati dal distributore e che, pertanto, la fattura dei quo, non prescritta, era stata legittimamente emessa in quanto rispondente ai consumi sottratti alla fatturazione e non corrisposti al venditore;
- accertata la legittimità correttezza e fondatezza della fattura, ritenere e dichiarare che l'attore era tenuto al pagamento della complessiva somma di euro 24.154,44, giusta fattura in atti, oltre a interessi di mora come per legge, o di quella maggiore o minore somma che fosse accertata nel corso della compienda istruttoria;
- vittoria di spese e compensi professionali.
Alla prima udienza il giudice designava la dott.ssa Alessia Trovato per la definizione della causa, secondo le disposizioni dell'ufficio del processo. Alla successiva udienza era autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_2
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_2
dedotto dall'attrice siccome infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente rammentava che, sulla base della normativa che aveva riorganizzato il mercato elettrico e distribuzione, aveva mantenuto esclusivamente le attività riguardanti la distribuzione dell'energia. Precisava che, avendo la gestione delle infrastrutture e della rete elettrica, quale proprietaria degli impianti era legittimata alla verifica degli stessi e, segnatamente, dei contatori che le appartenevano, mentre, accertata la frode e pagina 14 di 19 ricostruiti i consumi sottratti alla fatturazione, il pagamento di quanto dovuto veniva richiesto dalla società di vendita denominata trader.
Riteneva legittimo il proprio operato: nel caso in questione, come già riferito Contr da ,
- l'attore era titolare dell'utenza dal 2003 ed era stato il primo e unico fruitore della fornitura dal suo primo allacciamento;
- il contatore, installato nuovo e preso in carico direttamente dall'attore, si trovava all'interno dei locali di sua esclusiva pertinenza, il che rendeva la sua responsabilità diretta ed evidente;
- nel corso della verifica del 29 gennaio era stato erano emersi sia la manomissione del misuratore, che consentiva un prelievo del -93,40%, sia un allaccio diretto alla rete Enel;
- allaccio diretto e contatore manomesso erano stati rimossi e la fornitura distaccata;
- alla verifica aveva presenziato l'attore che non aveva ritenuto di firmare i documenti;
- tramite le due manomissioni, l'attore aveva potuto prelevare sia direttamente dalla rete che attraverso il contatore manomesso, senza che il trader potesse fatturare correttamente l'energia elettrica prelevata, danneggiando anche il distributore e l'erario;
- il misuratore era stato repertato in busta sigillata ed era posto a disposizione del giudice per la verifica.
pagina 15 di 19 Il comportamento dell'attore era gravissimo, oggettivamente accertato e non confutato. Per determinare il periodo di prelievo fraudolento erano stati analizzati i prelievi storici del cliente e verificato che, fin da epoca risalente, i consumi registrati erano ridotti tanto che loro valore medio era pari a soli 0,9 kwh al giorno ed i prelievi mensili spesso pari a zero kwh al giorno, a conferma dell'utilizzo totale dell'allaccio diretto abusivo per l'alimentazione degli apparecchi elettrici. Sostituito il contatore e rimosso l'allaccio diretto, i consumi reali schizzavano al valore medio di 18 kwh al giorno, pari a 20 volte il valore registrato nel precedente periodo di manomissione. Considerato il periodo di prescrizione, la ricostruzione era stata effettuata solo per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2011; era stato necessario effettuare una doppia ricostruzione dei consumi considerate le due distinte manomissioni, una prima per tener conto dell'allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione e una seconda per considerare l'alterazione del funzionamento del contatore;
riguardo al prelievo dovuto all'allaccio diretto era stato utilizzato il criterio della potenza tecnicamente prelevabile;
per recuperare invece i consumi assorbiti attraverso la manomissione, il ricalcolo era stato effettuato attraverso l'errore di misurazione.
Dalla legittimità del comportamento della concludente discendeva l'infondatezza delle generiche ed infondate contestazioni contenute nell'atto di citazione.
Chiedeva:
- ritenere dichiarare legittimità dell'operato di sia in Controparte_2
ordine alla verifica che alla ricostruzione dei consumi operata e per pagina 16 di 19 l'effetto rigettare la domanda proposta dal sig. Parte_2
perché infondate in fatto e in diritto;
- vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma numero 2 c.p.c., all'esito veniva ammessa la prova per testi;
sentiti i testimoni veniva disposta CTU;
dopo il deposito della CTU la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente ad oggi per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
L'attore ha dedotto la mancata applicazione dell'obbligo, derivato dalla delibera 200/99 per il distributore di effettuare i controlli con cadenza Pt_3
annuale. Tuttavia dall'omissione di tale obbligo non deriva il diritto per l'utente di non pagare i consumi effettuati;
inoltre, nel caso di specie, vi è stata una accertata manomissione del contatore ed un allaccio diretto alla rete, nella concorrenza di contatore collocato all'interno dei locali privati dell'utente, quindi un comportamento dell'utente, custode della presa, di evidente mala fede. Le risultanze della verifica, ivi compresa la presenza dell'attore alle operazioni di verifica, sono state confermate in giudizio attraverso la prova testimoniale resa.
L'istante ha altresì dedotto la mancata ricostruzione dei consumi, sempre in virtù del deliberato , per i precedenti 365 gg., ma la fattispecie non è Pt_3
applicabile in quanto rivolta esclusivamente alle ricostruzioni derivate da pagina 17 di 19 guasto o malfunzionamento del contatore, non da volontaria manomissione dello stesso.
Il ha, altresì, eccepito la prescrizione ai sensi della L 205/17 Parte_2
e ss. modifiche ed integrazioni, ma anche in questo caso non coglie nel segno, atteso che la prescrizione, secondo la normativa citata, si riduce a due anni solo per le fatture emesse dal 1 gennaio 2018 mentre quella che ci occupa è stata emessa il 04/11/11, ben prima della data definita dalla norma.
Anche la ricostruzione dei consumi si è rivelata corretta e, addirittura inferiore a quella determinata dal CTU: “i quantitativi di energia imputati all'utente sono risultati corretti ed anzi leggermente inferiori a quelli determinati in questa sede e parimenti corretto risulta l'importo complessivo di
€ 24.154,44 riportato nella fattura n° 870670240110519 e relativo al periodo prescrizionale di cinque anni”.
Per queste ragioni l'attore è tenuto al pagamento della fattura emessa da
, redatta sulla scorta dei consumi ricostruiti da E- Controparte_1
Distribuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di €
2540,00 per ciascuno dei convenuti, secondo tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea;
pagina 18 di 19 2) Dichiara dovute le somme portate dalla fattura oggetto di giudizio;
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, liquidate in €
2540,00 per ciascuno dei convenuti Controparte_5
, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 25/07/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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