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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 5443/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/08/2024, assunto in decisione in data 30/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato LONGONI MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa familiare sita in Bovisio Masciago (MB), Via Melgacciata n. 26, condotta in locazione dalla
Sig.ra alla stessa, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, con collocamento prevalente dei figli Parte_1 minori, e , presso la madre. Per_1 Per_2
- L'auto Lexus targata FA299SD resterà intestata alla sig.ra Parte_1
PIANO GENITORIALE
pagina 1 di 6 − I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare.
− Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_2 prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle 21,00; nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00.
Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra Per_1 indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del
31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e TT (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra
Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento); spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo- scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba, riaccompagnandola a casa dalla madre all'orario concordato con ola stessa), spese mediche sanitarie (farmaci, tickets, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN);
pagina 2 di 6 b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche
(tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati eventualmente frequentati dai figli;
spese alloggiative per studi fuori sede, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, corsi di lingua straniera e informatica, gite scolastiche con pernottamento), spese sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, salvo urgenze indefettibili, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
− I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago in Via
Melgacciata n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli Parte_1 minori, ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE
− I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare.
pagina 3 di 6 − Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_2 prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle 21,00; nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00.
Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra Per_1 indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del
31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e TT (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra
Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento); spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo- scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba, riaccompagnandola a casa dalla madre all'orario concordato con ola stessa), spese mediche sanitarie (farmaci, tickets, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN);
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche
(tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati eventualmente frequentati dai figli;
spese pagina 4 di 6 alloggiative per studi fuori sede, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, corsi di lingua straniera e informatica, gite scolastiche con pernottamento), spese sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, salvo urgenze indefettibili, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
− I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 03.06.2006 in Parte_1 Parte_2
Ucraina;
- Dall'unione sono nati i figli (15.10.2006) e (17.05.2014). Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 30.10.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di Pt_2 cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 57, parte II, serie C, anno 2023);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
05/08/2024, assunto in decisione in data 30/01/2024 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato LONGONI MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- assegnare la casa familiare sita in Bovisio Masciago (MB), Via Melgacciata n. 26, condotta in locazione dalla
Sig.ra alla stessa, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, con collocamento prevalente dei figli Parte_1 minori, e , presso la madre. Per_1 Per_2
- L'auto Lexus targata FA299SD resterà intestata alla sig.ra Parte_1
PIANO GENITORIALE
pagina 1 di 6 − I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare.
− Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_2 prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle 21,00; nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00.
Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra Per_1 indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del
31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e TT (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra
Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento); spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo- scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba, riaccompagnandola a casa dalla madre all'orario concordato con ola stessa), spese mediche sanitarie (farmaci, tickets, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN);
pagina 2 di 6 b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche
(tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati eventualmente frequentati dai figli;
spese alloggiative per studi fuori sede, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, corsi di lingua straniera e informatica, gite scolastiche con pernottamento), spese sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, salvo urgenze indefettibili, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
− I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
*****
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago in Via
Melgacciata n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli Parte_1 minori, ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE
− I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare.
pagina 3 di 6 − Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_2 prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle 21,00; nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00.
Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra Per_1 indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del
31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e TT (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra
Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti:
a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento); spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo- scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba, riaccompagnandola a casa dalla madre all'orario concordato con ola stessa), spese mediche sanitarie (farmaci, tickets, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN);
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche
(tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati eventualmente frequentati dai figli;
spese pagina 4 di 6 alloggiative per studi fuori sede, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, corsi di lingua straniera e informatica, gite scolastiche con pernottamento), spese sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, salvo urgenze indefettibili, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari).
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
− I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 03.06.2006 in Parte_1 Parte_2
Ucraina;
- Dall'unione sono nati i figli (15.10.2006) e (17.05.2014). Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 30.10.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di Pt_2 cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 57, parte II, serie C, anno 2023);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 6 di 6