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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1418 del 2017, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Moisè Pantaleone ed elettivamente domiciliata come in atti;
- parte attrice - contro
(C.F. ) ed Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), in qualità di Controparte_2 C.F._3
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Andrea Michele Viola ed elettivamente domiciliati come in atti;
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
, (C.F. , C.F._6 Parte_5 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._8 Parte_7
), (C.F. C.F._9 Parte_8
), (C.F. ), C.F._10 Parte_9 C.F._11
rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Alessandra ed elettivamente domiciliati come in atti;
1 - parti convenute -
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito … accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei convenuti nella determinazione dell'incendio che si è poi, propagato sul fondo agricolo di proprietà della sig. Parte_1
danneggiandovi le colture ivi insistenti …e, per l'effetto condannare … tutti i convenuti a risarcire i danni subiti dalla sig. alle piante di Parte_1
ulivo e alle piante da frutto nella misura di … € 24.100,00 o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa tramite apposita
CTU … oltre interessi dalla data dell'evento a quella di effettivo soddisfo”.
A sostegno della domanda, la difesa di ha dedotto: Parte_1
- che parte attrice “è proprietaria di un fondo agricolo sito nel comune di
Limbadi (VV) e censito nel N.C.T. del medesimo comune al foglio di mappa nr. 22, particelle nr. 6 -198-294…”;
- che “il detto fondo…è coltivato prevalentemente ad uliveto del tipo
“ottobratica” tutte in piena produzione ed alcune di nuovo impianto;
oltre a numerose piante …”;
- che “il … fondo confina, lato Sud con proprietà e proprietà ; Pt_2 CP_1
lato Nord e lato Ovest con proprietà , lato Est con proprietà Persona_2
, salvo altri”; Per_3
- che “in data 30.06.2017, verso le ore 13,30 circa, sui fondi di proprietà dei sigg. e , Persona_1 Parte_6 Parte_4 [...]
, , , Pt_2 Parte_7 Parte_5 Parte_8 [...]
e , che partono da valle e si estendono sino al Pt_9 Controparte_3
confine con la proprietà dell'istante posta a monte e che, versano in uno stato di completo abbandono e, quindi, privo di qualsivoglia tipo di 2 manutenzione, è divampato un violento incendio di dimensioni gigantesche che ha raso al suolo le presenze vitali presenti su dette proprietà … andando ad interessare la proprietà della istante, lato SUD, distruggendo nr. 40 piante di ulivo, in piena produzione, alcune in modo totale e altre in modo parziale, nonché svariate piante … con la conseguenza che diverse delle piante bruciate devono essere espiantate e rimpiazzate con altre piante giovani e altre devono subire interventi di potatura eccezionali (e il recupero si attesta intorno ai 5 anni circa) “;
- che “dalla perizia di parte, a firma dell'Arch. … si evince che Persona_4
il fuoco proveniente dai fondi limitrofi, di proprietà dei sigg. e CP_1
più altri, ha invaso il fondo della sig. , provocandogli Parte_4 Pt_1
ingenti danni alle piante di ulivo in termini di mancato reddito per un ammontare complessivo di € 19.600,00 … nonché alle piante fruttifere presenti sul fondo dell'attrice…che, qui, si quantifica in modo forfettario per
… € 4.500,00…che sono state distrutte (bruciate) dal fuoco e per le reti di plastica …bruciate”.
Con comparsa depositata in data 27 dicembre 2017 si sono costituiti in giudizio Parte_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
, , , , , Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
la cui difesa ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione e ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda evidenziando che “Il fondo di proprietà dei
IG.ri non è stato affatto causa dei danni lamentati Pt_2
dall'attrice…l'incendio, in realtà, ha interessato l'intero costone della collina di cui sono parte tutti i terreni oggetto di causa, tuttavia lo stesso non ha avuto origine nel fondo dei IG.ri , né il fondo medesimo ha veicolato il Pt_2
fuoco verso il terreno dell'attrice, ma piuttosto è accaduto il contrario”.
In data 11 gennaio 2018 si è costituito in giudizio Persona_1
e ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria deducendo che
[...]
“Posta … la particolare morfologia dell'area interessata e posto che le due 3 proprietà ( e ) sono tra loro confinanti in un solo punto (si CP_1 Pt_2
veda planimetria catastale 1:2000 prodotta da parte attrice), appare
(quanto meno) singolare sostenere che un incendio, descritto dagli attori come “violento” e di “dimensioni gigantesche”, possa essere
“spontaneamente” divampato in due diversi “focolai” tra loro distanti….che, diversamente da quanto si legge nell'atto introduttivo del giudizio, la proprietà non confina con la proprietà di parte attrice sul lato sud, CP_1
bensì sul lato est (per una piccola porzione che si sviluppa in lunghezza) e sul lato nord/est (fronte però non danneggiato dall'incendio in questione)”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio 2018, il
Tribunale ha rinviato la causa assegnando a parte attrice il termine per l'avvio della procedura di negoziazione.
All'udienza del 13 settembre 2018, preso atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 17 settembre 2019, il Tribunale ha ammesso le prove nei termini indicati nella relativa ordinanza.
In data 17 marzo 2020, il Tribunale ha ritenuto di non dover disporre CTU e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 21 febbraio 2023, questo giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, ex art. 300 c.p.c., stante l'intervenuta morte del convenuto
[...]
Persona_1
Con ricorso depositato in data 7 marzo 2023, ha riassunto il Parte_1
procedimento.
Con comparsa del 23 maggio 2023 si sono costituiti in giudizio
[...]
e in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 [...]
Persona_1
Si sono altresì costituiti nel giudizio riassunto gli altri convenuti.
4 All'udienza del 5 dicembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
Tanto premesso, deve osservarsi che la domanda introduttiva del giudizio, qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è suscettibile di accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
L'art. 2051 c.c., che disciplina una responsabilità di tipo oggettivo, è basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale.
Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile a una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 37059 del 2022):
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”; 5 -“tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art.
2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale
(della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi”.
Ebbene, se tali sono i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., non vi è dubbio che, nella specie, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato il nesso di causalità.
Parte attrice ha sostenuto che in data 30 giugno 2017, verso le ore 13:30 circa, sui fondi di proprietà dei convenuti, che versavano in uno stato di completo abbandono, è divampato un violento incendio che ha interessato il lato sud della proprietà dell'attrice, provocando ingenti danni.
Tuttavia, non è stata fornita la prova che l'incendio abbia avuto origine dal fondo o dal fondo , ovvero da entrambi, e, ancora, che l'uno o Pt_2 CP_1
l'altro fondo abbiano causato la propagazione delle fiamme.
A conforto delle argomentazioni che precedono giova evidenziare che:
-parte attrice ha chiarito che: “il fondo di proprietà , confina con il CP_1
Fondo della sig. per ben 88 metri lineari circa… mentre quello dei Pt_1
confina per 83 metri lineari circa”; Pt_2
-dunque, i convenuti e sono proprietari di particelle Pt_2 CP_1
differenti;
-incerta è rimasta l'origine dell'incendio (circostanza confermata anche da parte attrice: “nulla si è potuto accertare sulla sua esatta scaturigine”);
-inoltre, nessun elemento in atti consente di affermare che la propagazione dell'incendio sia avvenuto attraverso il fondo o il fondo CP_1 Pt_2
Neanche dalle dichiarazioni dei testi escussi si traggono elementi che possano supportare la ricostruzione di parte attrice. 6 La teste escussa all'udienza del 14 febbraio 2020, ha riferito: Persona_4
“io sono subentrata successivamente all'incendio, circa una settimana dopo…”.
La stessa, dunque, ha effettuato un sopralluogo successivamente all'evento - precisamente una settimana dopo - e, a fronte di un incendio che ha colpito un'ampia zona, estesa oltre i terreni dei soggetti coinvolti nel presente giudizio, nulla ha potuto riferire in ordine alla dinamica dell'incendio e alla propagazione dello stesso attraverso i fondi di proprietà o CP_1 Pt_2
Il teste ha riferito: “confermo tale circostanza. Io ero Testimone_1
presente il giorno dell'incendio sui luoghi di causa con mio suocero,
o accompagnato sul fondo e abbiamo visto che il Persona_5
terreno era avvolto dalle fiamme. Quando siamo arrivati noi non abbiamo visto da dove si propagava il fuoco perché c'era molto fumo e la costa era tutta incendiata”.
Entrambi i testimoni hanno poi confermato la circostanza di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. di parte convenuta1 riferendo che l'incendio ha coinvolto un'ampia area e, quindi, anche altri terreni non confinanti con il fondo (cfr. sull'ultimo punto le dichiarazioni del teste . Pt_1 Per_4
Inoltre, il teste ha confermato la presenza di vento il giorno Per_4
dell'incendio.
Pertanto, a fronte di un evento che ha coinvolto diversi terreni e un'area ampissima, della presenza del vento e della circostanza che nessuno dei testi di parte attrice è stato in grado di fornire dati certi e funzionali a consentire di ricostruire le modalità di propagazione dell'incendio, non può ritenersi provato il nesso di causalità, non risultando affatto dimostrati, non solo la genesi, ma neppure: la dinamica dell'incendio, le cause della propagazione e se lo stesso sia stato veicolato attraverso il fondo o il fondo , Pt_2 CP_1
piuttosto che da altri fattori. 1 “Vero è che in data 30/06/2017 l'incendio che ha danneggiato il fondo di proprietà della signora … Parte_1 ha interessato anche tutto il versante lato mare della collina?”. 7 Tale incertezza non autorizza univoche conclusioni in punto di imputabilità eziologica.
Non vi è dubbio che la responsabilità ex art. 2051 c.c., pur essendo di natura oggettiva, non esonera comunque il danneggiato dall'onere di dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e la produzione dell'evento dannoso.
Nella specie, sono rimasti incerti la causa e il luogo di propagazione del fuoco,
e il fatto che sui fondi dei convenuti vi erano sterpaglie, valutato unitamente alle circostanze per cui l'incendio ha colpito una zona estesa e che in quella giornata estiva vi fosse vento, costituisce elemento da solo insufficiente a legittimare la conclusione che proprio i fondi dei convenuti abbiano veicolato le fiamme.
Gli esiti dell'istruttoria non permettono, quindi, di ritenere acclarata la propagazione dell'incendio dal fondo o dal fondo e di CP_1 Pt_2
escludere che la propagazione sia stata causata da altri terreni ovvero dal vento.
Pertanto, la domanda introduttiva del giudizio deve essere rigettata in quanto non è stata raggiunta la prova del nesso di causalità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 in virtù del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Claudia De Santi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1418 del 2017 R.G., così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti convenute che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, Pt_2
oltre al rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore delle parti 8 convenute , che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, CP_1
oltre al rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 24 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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