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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 680/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ PA
(GIA' Parte_2
), con sede in Vallo della Lucania, alla via A.R. Passaro, snc, p.
[...] iva , in persona del Presidente pro tempore, dott. rappresentata P.IVA_1 Parte_3
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonella Gallotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 66; appellante
E
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente, alla via NT
Capri, n. 8, cod. fisc. , , nato ad [...] l'8 C.F._1 Controparte_2 agosto 1976 ed ivi residente, alla via Matteotti, n. 5, cod. fisc. , C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Giuseppe Colopi, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via E. Farina, n. 4; appellati-appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 211/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile,
… nell'ambito del giudizio N.R.G. 273/2021, depositata in Cancelleria in data
20/02/2024, notificata il 15/05/2024, revocare il rigetto del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania n. 310/2020 R.G. 1401/2020. - Con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“A) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'istituto di credito, rigettare dunque per i motivi sopra esposti tutte le domande avanzate dalla avverso la sentenza n. Controparte_3
211/2024 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, Sez. Civile. B) In via incidentale - in caso di accoglimento dell'appello principale proposto dalla banca - in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, accogliersi la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai sig.ri e ovvero CP_1 CP_2 le seguenti domande: '- accertare l'inesistenza e l'erroneità della pretesa creditoria di €
14.306,68, avanzata dalla Banca con decreto ingiuntivo n. 310/20, R.G. 1401/2020 in quanto sprovvista di prove scritte idonee ai sensi dell'art. 50 TUB, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare l'inesistenza e l'erroneità della pretesa creditoria di €
14.306,68, avanzata dalla Banca con decreto ingiuntivo n. 310/20, R.G. 1401/2020 in quanto pretesa senza titolo, pretesa derivante da fideiussione bancaria già estinta al momento del pagamento da parte della banca, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare che l'istituto di credito ha stabilito in contratto di c/c n. 000/411830 e poi applicato interessi illegittimi, indeterminati e non dovuti, interessi superiori al tasso soglia usura consentito, un tasso di interesse effettivo sia convenzionale che moratorio diverso dal tasso previsto in contratto, spese non dovute, commissioni nulle e non dovute, CIV nulle e non dovute ed annotazioni di valute irregolari in conto sul c/c n. 000/411830 intrattenuto da presso la BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani;
- NT dichiarare l'illegittimità della pattuizione ed applicazione delle voci sopra richiamate in quanto non pattuite, nulle e in ogni caso non dovute e, di conseguenza, previo - ricalcolo dell'intera posizione del c/c n. 000/411830 e rideterminazione del saldo;
- condannare l'istituto di credito a) in relazione al c/c n. 000/411830 al pagamento di € 15.000,00 o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria a favore del sig.
2 ; - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus prestata NT dal sig. per violazione della normativa antitrust nonché per violazione Controparte_2 delle norme del codice del consumo, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- condannare la BCC dei Comuni Cilentani alle spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario'. C) Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 211/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e dal garante NT Controparte_2 nei confronti della Parte_2 Controparte_4
con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2021, così provvedeva: 1) accoglieva
[...]
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2020 e, per l'effetto, revocava tale provvedimento monitorio, emesso su ricorso spiegato dalla
[...]
per ottenere il pagamento della Parte_2 somma di euro 14.306,68, pari a quanto corrisposto alla “H3G s.p.a.”, poi IN
[...]
, a seguito della parziale escussione della fideiussione prestata a garanzia delle CP_5 obbligazioni contratte con tale società dal;
2) rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale con la quale il e il avevano rispettivamente chiesto la CP_1 CP_2 ripetizione delle somme indebitamente versate nel corso del rapporto di conto corrente n.
000/411830 e la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus del 9 aprile 2014 per violazione della normativa antitrust e delle disposizioni del codice del consumo;
3) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la PA
, già “
[...] Controparte_6
, con atto di citazione notificato il 6 giugno 2024, lamentando che il giudice di
[...] primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 310/2020 a causa della mancata produzione degli estratti analitici del conto corrente n. 000/411830, senza considerare che la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato poteva essere fornita anche mediante altri elementi documentali, come i riassunti scalari regolarmente depositati in giudizio, sulla base dei quali un consulente tecnico d'ufficio avrebbe potuto ricostruire l'andamento e il saldo finale del rapporto obbligatorio in oggetto.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 ottobre 2024, il CP_1
e il oltre a contestare la fondatezza del gravame proposto dalla CP_2 [...]
[...] , spiegavano appello incidentale condizionato al Parte_4 suo accoglimento per chiedere, rispettivamente, la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente n. 000/411830 e la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus del 9 aprile 2014 per violazione della normativa antitrust e delle disposizioni del codice del consumo.
La causa, in cui non veniva svolta attività istruttoria, era rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 26 giugno 2025.
L'appello proposto dalla è PA infondato e va rigettato, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il Tribunale di Vallo della
Lucania avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo n. 310/2020 non sul presupposto della mancata produzione dell'intera sequenza degli estratti analitici del conto corrente n.
000/411830, ma, come, peraltro, eccepito dagli opponenti anche in sede di gravame, ex art. 346 c.p.c., in ragione dell'inesistenza del diritto dell'opposta di richiedere loro la restituzione di quanto impropriamente versato alla “H3G s.p.a.”, poi IN Tre s.p.a.”, a seguito della richiesta, da parte di tale società, di escussione della fideiussione bancaria rilasciata il 9/10 aprile 2014 a garanzia delle obbligazioni assunte dal con il CP_1 contratto di somministrazione di prodotti e servizi stipulato il 2 aprile 2014.
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il Tribunale di Vallo della Lucania, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2020 sull'assunto che la Controparte_6
, avendo depositato in giudizio i riassunti scalari e non
[...] anche gli estratti analitici del conto corrente n. 000/411830, non aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non ha considerato che l'istituto bancario aveva introdotto il procedimento monitorio per ottenere il pagamento non del saldo passivo di tale rapporto giuridico, pari ad euro 1.391,24 al 25 gennaio 2019, data del suo passaggio a sofferenza, ma della somma di euro 14.306,68, corrisposta alla “H3G s.p.a.” a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dal nei confronti di tale società. CP_1
4 Ne deriva che la revoca del decreto ingiuntivo n. 310/2020 non poteva essere incentrata
[... sull'asserita carenza degli estratti del conto corrente n. 000/411830, avendo la Pt_1
azionato in giudizio Controparte_6 non il credito derivante da tale rapporto negoziale, ma quello rinveniente dall'obbligazione fideiussoria contratta nell'interesse dal , sicché la loro CP_1 produzione era del tutto irrilevante ai fini della prova della fondatezza della domanda di pagamento della somma di euro 14.306,68.
In realtà, il Tribunale di Vallo della Lucania avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo n. 310/2020 a causa dell'inesistenza del diritto della
[...]
di ottenere dagli opponenti la restituzione Controparte_6 della somma versata alla “H3G s.p.a.”, poi IN 3 s.p.a.”, a seguito della missiva del 10 giugno 2019, con la quale tale società aveva richiesto l'escussione della fideiussione n.
0/5093, rilasciata in suo favore il 9/10 aprile 2014 fino alla concorrenza di euro 20.000,00, giacché, al momento della formulazione dell'istanza di attivazione, la garanzia era cessata da oltre due anni per effetto del recesso esercitato dall'istituto di credito mediante lettera raccomandata a.r. dell'11 gennaio 2017, prot. n. 172/2017.
Ed invero, come risulta per tabulas, la Controparte_6
, con la richiamata missiva, nel premettere che, “in data
[...]
10/04/2014 su richiesta della , C.F. con Parte_5 C.F._1 sede in Agropoli alla via Colombo snc abbiamo rilasciato fideiussione bancaria di €
20.000,00 a garanzia del puntuale pagamento delle forniture da Voi effettuate;
in fase di revisione della posizione è emerso che la Ditta è cessata e che ha registrato la cancellazione dalla Camera di Commercio di Salerno il 30/03/2016 e che conseguentemente son venuti meno i presupposti esistenti al momento del suo rilascio”, comunicava alla “H3G s.p.a.” il “recesso, con effetto immediato, dalla fideiussione bancaria rilasciata nell'interesse della ritenendoci pertanto Parte_5 svincolati da qualsiasi obbligazione generata dal descritto rapporto di garanzia, una volta comprovata la ricezione da parte Vostra della presente comunicazione”, sicché la società beneficiaria, alla data del 10 giugno 2019, non aveva alcun titolo per chiederle la corresponsione della somma di euro 14.306,68.
A sua volta, la Controparte_6
, avendo versato la somma richiestale dalla IN 3 s.p.a.” nonostante l'intervenuta
[...] estinzione della fideiussione diretta a garantire le obbligazioni assunte dal con CP_1 il contratto di somministrazione di prodotti e servizi del 2 aprile 2014, non aveva il diritto
5 di agire in via monitoria per ottenerne la ripetizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 310/2020, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale di
Vallo della Lucania, doveva comunque essere revocato, per avere gli opponenti dimostrato l'esistenza di un fatto impeditivo del soddisfacimento della avversa pretesa creditoria.
L'infondatezza e il conseguente rigetto dell'appello proposto dalla
[...]
comportano l'assorbimento, precludendone la PA valutazione, di quello incidentale spiegato dal e dal con la comparsa di CP_1 CP_2 costituzione e risposta, giacché espressamente subordinato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale e, di conseguenza, ad una condizione non verificatasi.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla PA
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione
[...] tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal e dal in complessivi euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per CP_1 CP_2 esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Giuseppe Colopi, quale loro procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione proposta dalla
[...]
integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, PA
D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'istituto appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. PA
211/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania con atto di citazione notificato il 6 giugno
2024 nonché sull'impugnazione incidentale condizionata spiegata da e NT
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2024, Controparte_2 così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_6
”;
[...]
6 2. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato spiegato da e NT
; Controparte_2
3. condanna la alla refusione, PA in favore dell'avv. Giuseppe Colopi, quale procuratore distrattario di CP_1
e , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado
[...] Controparte_2 del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della PA
.
[...]
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 680/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ PA
(GIA' Parte_2
), con sede in Vallo della Lucania, alla via A.R. Passaro, snc, p.
[...] iva , in persona del Presidente pro tempore, dott. rappresentata P.IVA_1 Parte_3
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Antonella Gallotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 66; appellante
E
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente, alla via NT
Capri, n. 8, cod. fisc. , , nato ad [...] l'8 C.F._1 Controparte_2 agosto 1976 ed ivi residente, alla via Matteotti, n. 5, cod. fisc. , C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Giuseppe Colopi, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via E. Farina, n. 4; appellati-appellanti incidentali
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 211/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A DECRETO ING.;
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile,
… nell'ambito del giudizio N.R.G. 273/2021, depositata in Cancelleria in data
20/02/2024, notificata il 15/05/2024, revocare il rigetto del decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Vallo della Lucania n. 310/2020 R.G. 1401/2020. - Con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA come per legge”; per gli appellati (come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale) –
“A) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall'istituto di credito, rigettare dunque per i motivi sopra esposti tutte le domande avanzate dalla avverso la sentenza n. Controparte_3
211/2024 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania, Sez. Civile. B) In via incidentale - in caso di accoglimento dell'appello principale proposto dalla banca - in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, accogliersi la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dai sig.ri e ovvero CP_1 CP_2 le seguenti domande: '- accertare l'inesistenza e l'erroneità della pretesa creditoria di €
14.306,68, avanzata dalla Banca con decreto ingiuntivo n. 310/20, R.G. 1401/2020 in quanto sprovvista di prove scritte idonee ai sensi dell'art. 50 TUB, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare l'inesistenza e l'erroneità della pretesa creditoria di €
14.306,68, avanzata dalla Banca con decreto ingiuntivo n. 310/20, R.G. 1401/2020 in quanto pretesa senza titolo, pretesa derivante da fideiussione bancaria già estinta al momento del pagamento da parte della banca, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- accertare che l'istituto di credito ha stabilito in contratto di c/c n. 000/411830 e poi applicato interessi illegittimi, indeterminati e non dovuti, interessi superiori al tasso soglia usura consentito, un tasso di interesse effettivo sia convenzionale che moratorio diverso dal tasso previsto in contratto, spese non dovute, commissioni nulle e non dovute, CIV nulle e non dovute ed annotazioni di valute irregolari in conto sul c/c n. 000/411830 intrattenuto da presso la BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani;
- NT dichiarare l'illegittimità della pattuizione ed applicazione delle voci sopra richiamate in quanto non pattuite, nulle e in ogni caso non dovute e, di conseguenza, previo - ricalcolo dell'intera posizione del c/c n. 000/411830 e rideterminazione del saldo;
- condannare l'istituto di credito a) in relazione al c/c n. 000/411830 al pagamento di € 15.000,00 o di quelle maggiori o minori somme che risulteranno all'esito dell'istruttoria a favore del sig.
2 ; - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus prestata NT dal sig. per violazione della normativa antitrust nonché per violazione Controparte_2 delle norme del codice del consumo, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
- condannare la BCC dei Comuni Cilentani alle spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario'. C) Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 211/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e dal garante NT Controparte_2 nei confronti della Parte_2 Controparte_4
con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2021, così provvedeva: 1) accoglieva
[...]
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2020 e, per l'effetto, revocava tale provvedimento monitorio, emesso su ricorso spiegato dalla
[...]
per ottenere il pagamento della Parte_2 somma di euro 14.306,68, pari a quanto corrisposto alla “H3G s.p.a.”, poi IN
[...]
, a seguito della parziale escussione della fideiussione prestata a garanzia delle CP_5 obbligazioni contratte con tale società dal;
2) rigettava la domanda CP_1 riconvenzionale con la quale il e il avevano rispettivamente chiesto la CP_1 CP_2 ripetizione delle somme indebitamente versate nel corso del rapporto di conto corrente n.
000/411830 e la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus del 9 aprile 2014 per violazione della normativa antitrust e delle disposizioni del codice del consumo;
3) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la PA
, già “
[...] Controparte_6
, con atto di citazione notificato il 6 giugno 2024, lamentando che il giudice di
[...] primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 310/2020 a causa della mancata produzione degli estratti analitici del conto corrente n. 000/411830, senza considerare che la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato poteva essere fornita anche mediante altri elementi documentali, come i riassunti scalari regolarmente depositati in giudizio, sulla base dei quali un consulente tecnico d'ufficio avrebbe potuto ricostruire l'andamento e il saldo finale del rapporto obbligatorio in oggetto.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 ottobre 2024, il CP_1
e il oltre a contestare la fondatezza del gravame proposto dalla CP_2 [...]
[...] , spiegavano appello incidentale condizionato al Parte_4 suo accoglimento per chiedere, rispettivamente, la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente n. 000/411830 e la declaratoria di nullità della fideiussione omnibus del 9 aprile 2014 per violazione della normativa antitrust e delle disposizioni del codice del consumo.
La causa, in cui non veniva svolta attività istruttoria, era rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 26 giugno 2025.
L'appello proposto dalla è PA infondato e va rigettato, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il Tribunale di Vallo della
Lucania avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo n. 310/2020 non sul presupposto della mancata produzione dell'intera sequenza degli estratti analitici del conto corrente n.
000/411830, ma, come, peraltro, eccepito dagli opponenti anche in sede di gravame, ex art. 346 c.p.c., in ragione dell'inesistenza del diritto dell'opposta di richiedere loro la restituzione di quanto impropriamente versato alla “H3G s.p.a.”, poi IN Tre s.p.a.”, a seguito della richiesta, da parte di tale società, di escussione della fideiussione bancaria rilasciata il 9/10 aprile 2014 a garanzia delle obbligazioni assunte dal con il CP_1 contratto di somministrazione di prodotti e servizi stipulato il 2 aprile 2014.
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il Tribunale di Vallo della Lucania, nell'accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 310/2020 sull'assunto che la Controparte_6
, avendo depositato in giudizio i riassunti scalari e non
[...] anche gli estratti analitici del conto corrente n. 000/411830, non aveva dimostrato i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non ha considerato che l'istituto bancario aveva introdotto il procedimento monitorio per ottenere il pagamento non del saldo passivo di tale rapporto giuridico, pari ad euro 1.391,24 al 25 gennaio 2019, data del suo passaggio a sofferenza, ma della somma di euro 14.306,68, corrisposta alla “H3G s.p.a.” a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dal nei confronti di tale società. CP_1
4 Ne deriva che la revoca del decreto ingiuntivo n. 310/2020 non poteva essere incentrata
[... sull'asserita carenza degli estratti del conto corrente n. 000/411830, avendo la Pt_1
azionato in giudizio Controparte_6 non il credito derivante da tale rapporto negoziale, ma quello rinveniente dall'obbligazione fideiussoria contratta nell'interesse dal , sicché la loro CP_1 produzione era del tutto irrilevante ai fini della prova della fondatezza della domanda di pagamento della somma di euro 14.306,68.
In realtà, il Tribunale di Vallo della Lucania avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo n. 310/2020 a causa dell'inesistenza del diritto della
[...]
di ottenere dagli opponenti la restituzione Controparte_6 della somma versata alla “H3G s.p.a.”, poi IN 3 s.p.a.”, a seguito della missiva del 10 giugno 2019, con la quale tale società aveva richiesto l'escussione della fideiussione n.
0/5093, rilasciata in suo favore il 9/10 aprile 2014 fino alla concorrenza di euro 20.000,00, giacché, al momento della formulazione dell'istanza di attivazione, la garanzia era cessata da oltre due anni per effetto del recesso esercitato dall'istituto di credito mediante lettera raccomandata a.r. dell'11 gennaio 2017, prot. n. 172/2017.
Ed invero, come risulta per tabulas, la Controparte_6
, con la richiamata missiva, nel premettere che, “in data
[...]
10/04/2014 su richiesta della , C.F. con Parte_5 C.F._1 sede in Agropoli alla via Colombo snc abbiamo rilasciato fideiussione bancaria di €
20.000,00 a garanzia del puntuale pagamento delle forniture da Voi effettuate;
in fase di revisione della posizione è emerso che la Ditta è cessata e che ha registrato la cancellazione dalla Camera di Commercio di Salerno il 30/03/2016 e che conseguentemente son venuti meno i presupposti esistenti al momento del suo rilascio”, comunicava alla “H3G s.p.a.” il “recesso, con effetto immediato, dalla fideiussione bancaria rilasciata nell'interesse della ritenendoci pertanto Parte_5 svincolati da qualsiasi obbligazione generata dal descritto rapporto di garanzia, una volta comprovata la ricezione da parte Vostra della presente comunicazione”, sicché la società beneficiaria, alla data del 10 giugno 2019, non aveva alcun titolo per chiederle la corresponsione della somma di euro 14.306,68.
A sua volta, la Controparte_6
, avendo versato la somma richiestale dalla IN 3 s.p.a.” nonostante l'intervenuta
[...] estinzione della fideiussione diretta a garantire le obbligazioni assunte dal con CP_1 il contratto di somministrazione di prodotti e servizi del 2 aprile 2014, non aveva il diritto
5 di agire in via monitoria per ottenerne la ripetizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 310/2020, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale di
Vallo della Lucania, doveva comunque essere revocato, per avere gli opponenti dimostrato l'esistenza di un fatto impeditivo del soddisfacimento della avversa pretesa creditoria.
L'infondatezza e il conseguente rigetto dell'appello proposto dalla
[...]
comportano l'assorbimento, precludendone la PA valutazione, di quello incidentale spiegato dal e dal con la comparsa di CP_1 CP_2 costituzione e risposta, giacché espressamente subordinato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale e, di conseguenza, ad una condizione non verificatasi.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla PA
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione
[...] tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal e dal in complessivi euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per CP_1 CP_2 esborsi ed euro 3.000,00 per compenso (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv. Giuseppe Colopi, quale loro procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione proposta dalla
[...]
integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, PA
D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'istituto appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. PA
211/2024 del Tribunale di Vallo della Lucania con atto di citazione notificato il 6 giugno
2024 nonché sull'impugnazione incidentale condizionata spiegata da e NT
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 ottobre 2024, Controparte_2 così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dalla Parte_6
”;
[...]
6 2. dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato spiegato da e NT
; Controparte_2
3. condanna la alla refusione, PA in favore dell'avv. Giuseppe Colopi, quale procuratore distrattario di CP_1
e , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado
[...] Controparte_2 del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della PA
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[...]
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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