Articolo 1 della Legge 20 giugno 1889, n. 6130
Versione
19 luglio 1889
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, N. 3682 (Serie 3ª), viene modificato come segue:

«Le nuove mappe saranno di regola nella scala di 1:2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle potranno essere nella scala di 1:1000 e di 1:500, e dove sia consigliato dal minor frazionamento, nella scala di 1:4000».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 giugno 1889.

UMBERTO.

Seismit-Doda.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Entrata in vigore il 19 luglio 1889