Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, N. 3682 (Serie 3ª), viene modificato come segue:
«Le nuove mappe saranno di regola nella scala di 1:2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle potranno essere nella scala di 1:1000 e di 1:500, e dove sia consigliato dal minor frazionamento, nella scala di 1:4000».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1889.
UMBERTO.
Seismit-Doda.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, N. 3682 (Serie 3ª), viene modificato come segue:
«Le nuove mappe saranno di regola nella scala di 1:2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle potranno essere nella scala di 1:1000 e di 1:500, e dove sia consigliato dal minor frazionamento, nella scala di 1:4000».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1889.
UMBERTO.
Seismit-Doda.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.