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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione controllata di:
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]25, assistito dalla Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
chiesta in proprio, ai sensi dell'art. 268/1 CCII;
ritenuto:
- che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27 commi 2 e
3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di
Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
- che la relazione dell'OCC allegata all'istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269/2
CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
• il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
• l'esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
• la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
ritenuto altresì che solo il compenso dell'OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2
CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, C.F. nato a [...], il [...]; CP_1 C.F._1
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. e precisa che la liquidazione del Persona_1
compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
• inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa e la trascriva
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in conformità all'art. 270/2 lett. g) CCII (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
• notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
• entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
• provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
• con scadenza semestrale dall'omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
• in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCII;
• provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275/3 CCII;
• provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 18/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione controllata di:
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._1
residente in [...]25, assistito dalla Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
chiesta in proprio, ai sensi dell'art. 268/1 CCII;
ritenuto:
- che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27 commi 2 e
3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di
Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
- che la relazione dell'OCC allegata all'istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269/2
CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
• il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
• l'esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
• la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
ritenuto altresì che solo il compenso dell'OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2
CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
, C.F. nato a [...], il [...]; CP_1 C.F._1
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. e precisa che la liquidazione del Persona_1
compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
• inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa e la trascriva
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in conformità all'art. 270/2 lett. g) CCII (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
• notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
• entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
• entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
• provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
• provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
• con scadenza semestrale dall'omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
• in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282
CCII;
• provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275/3 CCII;
• provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 18/9/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini