Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Benevento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del decreto Prot. nr. 06/2025 emesso dalla Questura di Benevento in data 31/01/2025, con il quale è stata respinta l’istanza volta al rinnovo del premesso di soggiorno per lavoro subordinato previa rinuncia, comunicata in corso del procedimento, alla conversione in permesso per soggiornanti UE di lungo periodo originariamente richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. BI MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, cittadino del Gambia nato il [...], è giunto in Italia in data 16/08/2011, quando era ancora minore di età. Dopo aver ottenuto un primo permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha intrapreso un percorso di integrazione lavorativa che lo ha portato a convertire il proprio titolo in permesso per lavoro subordinato a far data dal 09/03/2015. Il suo radicamento sul territorio nazionale è stato altresì riconosciuto in sede giurisdizionale, con l'annullamento di un precedente provvedimento di espulsione da parte del Giudice di Pace di Benevento, che con ordinanza Cron. 342/19 del 14/07/2019 ha valorizzato i "forti legami affettivi, sociali e culturali" consolidati dal ricorrente.
In data 28/06/2024, in prossimità della scadenza del proprio titolo, il ricorrente presentava istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, allegando documentazione attestante un rapporto di lavoro con la società "COSTRUZIONI ITALIA S.R.L.". A seguito di accertamenti istruttori, la Questura di Benevento rilevava significative discrasie tra la documentazione prodotta e le risultanze delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, dalle quali non emergeva alcuna certificazione unica né posizione contributiva per gli anni 2021, 2022 e 2023. Veniva quindi notificata al ricorrente, in data 03/10/2024, la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, evidenziando tali criticità.
In risposta, l'interessato, tramite il proprio legale, rinunciava all'istanza originaria e chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base di un nuovo rapporto di lavoro nel frattempo instaurato con la società "G.B. GROUP S.R.L." a far data dal 04/10/2024. Tuttavia, ulteriori e approfondite indagini condotte dalla Questura, in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Squadra Mobile di Napoli, portavano a qualificare anche tale società come un'entità fittizia, creata al solo scopo di fornire documentazione per favorire la permanenza di cittadini stranieri, essendo priva di una sede operativa reale e presentando un fatturato irrisorio a fronte di numerosi dipendenti assunti.
Sulla base di tali elementi, la Questura di Benevento, con decreto Prot. nr. 06/2025 del 31/01/2025, rigettava l'istanza di rinnovo, motivando il diniego con la fittizietà di entrambi i rapporti di lavoro prospettati, la conseguente carenza dei mezzi di sostentamento derivanti da fonti lecite e l'assenza di elementi di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente gravame, affidato a due motivi di diritto e corredato da istanza di sospensione dell'efficacia.
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 9 del D.Lgs. n. 286/98, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti e il vizio di motivazione. La difesa del ricorrente sostiene che la Questura non avrebbe condotto una valutazione globale e complessiva della sua situazione personale, omettendo di considerare la sua ultradecennale permanenza regolare in Italia, i suoi forti legami sociali e affettivi (già riconosciuti dal Giudice di Pace) e la sua condizione di soggetto integrato. Si contesta l'omessa valutazione di elementi sopravvenuti e la mancata applicazione del principio di proporzionalità, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/90 e degli artt. 5 e 22 del D.Lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 8 della CEDU, per irragionevolezza e sproporzione. Il provvedimento sarebbe eccessivamente penalizzante, in quanto le eventuali irregolarità fiscali o contributive del datore di lavoro non possono automaticamente ricadere sul lavoratore, il quale avrebbe agito in buona fede. Si argomenta che, in assenza di una sentenza penale di condanna, non si può presumere la consapevolezza del ricorrente circa la natura fraudolenta dei rapporti.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo che il diniego costituisce un atto dovuto a fronte dell'accertata fittizietà dei rapporti di lavoro e della presentazione di documentazione mendace, condotta che vizia insanabilmente l'istanza sin dall'origine. Ha inoltre evidenziato che entrambi i rapporti di lavoro addotti sono risultati inesistenti o fraudolenti, negando la sussistenza di un effettivo radicamento sociale e lavorativo del ricorrente e sottolineando che la condotta è stata oggetto di comunicazione di notizia di reato.
Con ordinanza cautelare n. 937/2025 dell'08/05/2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione ai fini del riesame, rilevando che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il lavoratore può dimostrare la propria estraneità al carattere fittizio del rapporto di lavoro, essendo potenzialmente vittima e non complice del meccanismo illecito.
L'Amministrazione ha depositato ulteriore documentazione in data 17/09/2025, a seguito della quale, con ordinanza n. 7332/2025 dell'11/11/2025, l'udienza di merito è stata rinviata al 18/03/2026 per consentire al ricorrente il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio.
Nelle more del giudizio, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante un nuovo e diverso rapporto di lavoro a tempo determinato con la società "RISTORANTE PIZZERIA TRAIANO SRL" a partire dal luglio 2025, nonché un certificato ex art. 335 c.p.p. attestante l'assenza di iscrizioni a suo carico nel registro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica di Benevento.
Il ricorrente ha altresì presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando un reddito annuo imponibile di € 1.657,03.
All'udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione essenzialmente sulla ritenuta fittizietà dei rapporti di lavoro addotti dal ricorrente a sostegno della sua istanza, circostanza desunta da approfondite e documentate indagini svolte dalla Questura. Sebbene gli elementi raccolti dall'Amministrazione circa l'inaffidabilità delle società datrici di lavoro siano gravi, precisi e concordanti, la valutazione operata dalla Questura risulta viziata per difetto di istruttoria e di motivazione sotto un profilo dirimente: l'omessa indagine sulla posizione soggettiva del lavoratore e sulla sua eventuale consapevolezza e complicità nel meccanismo fraudolento.
Come già evidenziato da questo Tribunale in sede cautelare, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il lavoratore ha la possibilità di fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di complicità. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che: "Il lavoratore coinvolto in un rapporto di lavoro con impresa la cui attività viene successivamente accertata essere inaffidabile e fittizia, tuttavia, può dimostrare che il proprio rapporto si è in realtà effettivamente svolto o di non aver avuto consapevolezza del carattere fittizio del rapporto di lavoro concluso in quanto vittima del fenomeno illecito piuttosto che complice" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3165 del 2023).
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha desunto in via automatica la natura fraudolenta della condotta del ricorrente dalla mera fittizietà dell'attività imprenditoriale del datore di lavoro, senza tuttavia fornire elementi concreti atti a dimostrare la malafede o la partecipazione dolosa dell'odierno istante.
Al contrario, il ricorrente ha prodotto un certificato ex art. 335 c.p.p. dal quale non risultano iscrizioni a suo carico, elemento che, pur non essendo di per sé risolutivo, milita a favore della sua estraneità, allo stato, a procedimenti penali connessi a tali vicende.
L'operato della Questura si è dunque tradotto nell'applicazione di una presunzione assoluta di complicità del lavoratore, che non appare ragionevole né conforme ai principi generali dell'ordinamento. Come affermato dalla Corte Costituzionale, le presunzioni assolute, specie quando limitano diritti fondamentali, sono costituzionalmente illegittime se arbitrarie e irrazionali. La Corte ha chiarito che: "...le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit, sussistendo l’irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa..." (Corte Costituzionale, sentenza n. 172 del 2012).
Nel caso in esame, è tutt'altro che irragionevole, ed anzi "agevole", ipotizzare che un lavoratore straniero, alla ricerca di un'occupazione per mantenere il proprio status di soggiornante regolare, possa essere vittima, anziché complice, di datori di lavoro che operano in modo fraudolento.
A ciò si aggiunge la mancata considerazione, da parte dell'Amministrazione, del principio di proporzionalità e della situazione complessiva del ricorrente, in violazione dell'art. 8 della CEDU. Il ricorrente è presente in Italia da oltre quattordici anni, essendovi giunto minorenne, e ha dimostrato nel tempo un percorso di integrazione riconosciuto anche in sede giudiziaria. L'adozione di un provvedimento espulsivo, quale conseguenza automatica del diniego, rappresenta una misura eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla situazione concreta, in assenza di una comprovata pericolosità sociale o di una chiara volontà fraudolenta del singolo.
Infine, il Collegio non può esimersi dal considerare gli elementi sopravvenuti nel corso del giudizio, che depongono a favore della genuinità degli sforzi del ricorrente di reperire un'occupazione regolare. La produzione delle buste paga relative al nuovo rapporto di lavoro con la "RISTORANTE PIZZERIA TRAIANO SRL" dimostra una persistente volontà di inserirsi nel tessuto lavorativo e di mantenere una condizione di regolarità. Sebbene l'Amministrazione debba valutare la situazione al momento dell'adozione dell'atto, il giudice, in ossequio ai principi di effettività della tutela e di economia processuale, deve tener conto di tali elementi nel valutare la legittimità del diniego e, soprattutto, la necessità di un riesame aggiornato da parte dell'autorità competente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 4467/2022).
Per le suesposte ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità. L'Amministrazione dovrà procedere a un nuovo esame dell'istanza del ricorrente, tenendo conto della sua posizione soggettiva, del suo lungo e radicato percorso di integrazione in Italia e degli elementi sopravvenuti, valutando complessivamente la sua situazione personale e lavorativa alla luce dei principi sopra enunciati.
3.- La complessità della sottesa vicenda fattuale nonché il contrastante quadro giurisprudenziale in materia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio
4.- Va infine pari accolta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata dal ricorrente in data 18/04/2025. Dall'istanza medesima emerge la dichiarazione di un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale, pari a € 1.657,03, importo ampiamente inferiore al limite di legge fissato dall'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Sussistono pertanto i presupposti di legge per l'ammissione al beneficio.
Di conseguenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dello Stato e distratte in favore del difensore, avv. Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario, ai sensi degli artt. 82 e 133 del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione da adottarsi in conformità ai principi espressi in motivazione;
- Compensa le spese di giudizio;
- Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- Liquida le spese di giudizio in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali), da corrispondersi, con onere a carico dello Stato, in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI LE, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
BI MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI MA | TI LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.