Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12163/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.VARRICCHIO ROBERTO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv LOPEZ ALDO e C. De Franceschi giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 31.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa quale caffettiere per conto della CP_2 convenuta dal 17.7.2021 al 17.3.2022. Lamentava che, per l'attività prestata non gli erano state corrisposte somme a titolo di differenze retributive (paga oraria, 13^, 14^, festività, permessi e ferie non godute, straordinario e tfr).
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta alla somma complessiva di €14.140,03 oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' la Controparte_1 quale contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Dalla istruttoria svolta emerge la prova circa la sussistenza del credito azionato in ricorso. Ed invero dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emerge prova certa della sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della ditta convenuta con le modalità descritte in ricorso.
I testi hanno difatti confermato di aver visto il ricorrente al lavoro presso il bar, di avergli visto svolgere le mansioni indicate in ricorso (caffettiere addetto alle consegne) e di aver visto il impartire direttive al ricorrente. CP_1
Va poi evidenziato che il rapporto di lavoro non è stato smentito dalla stessa convenuta se non in relazione alle modalità di svolgimento.
Sulla scorta del risultato dell'attività istruttoria, va dunque dichiarato il diritto del ricorrente alle somme rivendicate nei limiti di cui si dirà sotto, per il periodo indicato in ricorso. E difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato.
Nella specie non solo il datore di lavoro non ha fornito prova di aver adempiuto ai propri obblighi nella misura dovuta, non avendo fornito prova di aver adempiuto in modo corretto al pagamento delle prestazioni del . Parte_1
Va peraltro rilevato che non spettano le somme rivendicate a titolo di 14^ perché istituto di natura contrattuale e non vi è prova che la convenuta adottasse il ccnl indicato: tale contratto può dunque essere preso solo a titolo di comparazione per stabilire la giusta retribuzione ma non per la rivendicazione di istituti strettamente contrattuali quale la rivendicata quattordicesima.
Infondate anche le somme richieste a titolo di straordinario, ferie, festività e permessi non goduti.
Nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che chi agisca per ottenere il pagamento del lavoro straordinario, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/09; Cass. 12434/06; Cass.
2144/05; Cass. 1389/03). La prova di aver prestato attività lavorativa eccedente l'orario di lavoro contrattualmente previsto per suffragare la fondatezza dei crediti differenziali deve essere positiva, piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò posto sui criteri di riparto degli oneri assertivi ed asseverativi, nel caso in esame non è stata raggiunta la prova rigorosa e precisa delle ore di lavoro straordinario e delle quali si richiede il compenso non corrisposto in quanto i testi escussi hanno riferito solo genericamente degli orari svolti dal ricorrente.
L'affermazione per la quale spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti è del tutto pacifica e costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere piena e rigorosa è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali.
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo: al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
L'attività istruttoria, come detto, non ha fatto emergere con la certezza richiesta dalla giurisprudenza che il ricorrente ha effettuato svolgimento di lavoro straordinario. E difatti i testi non hanno riferito di attività svolta oltre il normale orario di lavoro con il grado di precisione richiesto dalla giurisprudenza.
Lo stesso dicasi per lo svolgimento di lavoro notturno e festivo in quanto il ricorrente non ha specificato i giorni in cui si sarebbe maturato il credito rivendicato, né alcuna dichiarazione in tal senso è stata rilasciata dai testi.
Anche nelle ipotesi in cui viene richiesta la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, per costante orientamento giurisprudenziale, a carico del lavoratore vi è l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare
l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. lavoro, Sentenza, n. 2457/23); ad identica conclusione, inoltre, deve giungersi per le festività e permessi non goduti in quanto i testi hanno riferito in merito di aver appreso del mancato godimento direttamente ed esclusivamente dallo stesso ricorrente e di non avere una conoscenza diretta della circostanza.
In merito alla quantificazione delle somme spettanti ritiene il giudicante di aderire ai conteggi elaborati dal ricorrente allegati al ricorso introduttivo e non contestati dal resistente, pertanto, al ricorrente spetta la somma complessiva di
€7.314,77 (a titolo di paga giornaliera, 13^ e tfr) oltre interessi legali, rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AN , Pt_1 nei confronti Controparte_3
, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ditta convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €7.314,77 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €2.400,00, per compensi, oltre accessori come per legge. Bari,24/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi