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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 8272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8272 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 3283 2025 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, presso Parte_1 lo studio dell'avv.ti ELIA FRANCESCO e DE SALVATORE DANIELA (che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa , che lo CP_1 Controparte_2 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe agiva in giudizio per chiedere l'accertamento e la dichiarazione della inesistenza e/o irripetibilità del provvedimento d'indebito del 26/01/2023, con cui l' le comunicava un indebito CP_1 per euro 7.166,85, per superamento dei limiti reddituali a decorrere dal 2020. Si costituiva in giudizio l che deduceva di avere, a seguito di sentenza 777/2024 CP_1 rg 218826/2023, che dichiara la ricorrente tenuta alla restituzione degli importi maturati nel 2022 e 2023, per un totale di € 2578,03, provveduto a stornare parzialmente il debito in data 17/03/2025, come da verbale di abbandono allegato ( all.1 ). Pertanto, allegava che successivamente all'abbandono per € 4.588,82 residua, ad oggi, un importo da pagare pari ad € 2421,58 ( € 156, 45 sono stati recuperati attraverso un fuori piano). Nelle note finali parte ricorrente deduceva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e si dichiarava soddisfatta integralmente delle proprie ragioni rispetto al diritto azionato. Chiedeva condannarsi l al pagamento delle spese di lite. Il CP_1 convenuto nulla rilevava. CP_3
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'avvenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata, in particolare in quanto l' a seguito di sentenza CP_1
777/2024 rg 218826/2023, che dichiarava la ricorrente tenuta alla restituzione degli importi maturati nel 2022 e 2023, per un totale di € 2578,03, ha provveduto a stornare parzialmente il debito in data 17/03/2025, ed ha quantificato l'importo da pagare pari ad € 2421,58 (€ 156, 45 sono stati recuperati). Il debito è stato quindi ridotto da euro 7010,40 ad euro 2578,03, così come richiesto dalla difesa attorea. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore e l'oggetto della causa, l'attività difensiva svolta e gli altri elementi rilevanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.864,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi
Così deciso in Roma, il 13/07/2025 Si comunichi Il Giudice Dott.ssa Maria Casola
nella causa iscritta al n. R.G. 3283 2025 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, presso Parte_1 lo studio dell'avv.ti ELIA FRANCESCO e DE SALVATORE DANIELA (che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del lega rappresentante p.t. , elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso la sede , unitamente alla dott. Ssa , che lo CP_1 Controparte_2 rappresenta e difende giusta delega del Direttore della sede competente. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe agiva in giudizio per chiedere l'accertamento e la dichiarazione della inesistenza e/o irripetibilità del provvedimento d'indebito del 26/01/2023, con cui l' le comunicava un indebito CP_1 per euro 7.166,85, per superamento dei limiti reddituali a decorrere dal 2020. Si costituiva in giudizio l che deduceva di avere, a seguito di sentenza 777/2024 CP_1 rg 218826/2023, che dichiara la ricorrente tenuta alla restituzione degli importi maturati nel 2022 e 2023, per un totale di € 2578,03, provveduto a stornare parzialmente il debito in data 17/03/2025, come da verbale di abbandono allegato ( all.1 ). Pertanto, allegava che successivamente all'abbandono per € 4.588,82 residua, ad oggi, un importo da pagare pari ad € 2421,58 ( € 156, 45 sono stati recuperati attraverso un fuori piano). Nelle note finali parte ricorrente deduceva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e si dichiarava soddisfatta integralmente delle proprie ragioni rispetto al diritto azionato. Chiedeva condannarsi l al pagamento delle spese di lite. Il CP_1 convenuto nulla rilevava. CP_3
Risulta venuto meno l'oggetto della lite, per l'avvenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa avanzata, in particolare in quanto l' a seguito di sentenza CP_1
777/2024 rg 218826/2023, che dichiarava la ricorrente tenuta alla restituzione degli importi maturati nel 2022 e 2023, per un totale di € 2578,03, ha provveduto a stornare parzialmente il debito in data 17/03/2025, ed ha quantificato l'importo da pagare pari ad € 2421,58 (€ 156, 45 sono stati recuperati). Il debito è stato quindi ridotto da euro 7010,40 ad euro 2578,03, così come richiesto dalla difesa attorea. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio ed alla pronuncia sul merito.
Considerato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva all'instaurazione del giudizio, le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale del resistente e sono liquidate in dispositivo secondo il valore e l'oggetto della causa, l'attività difensiva svolta e gli altri elementi rilevanti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.864,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi
Così deciso in Roma, il 13/07/2025 Si comunichi Il Giudice Dott.ssa Maria Casola