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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12717 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11648/2023 del ruolo generale
TRA
Pt_1
(Avv. Sergio Greco)
- ATTORE – TERZO CP_1
E
Controparte_2
(difeso ex se ex art. 86 c.p.c.)
- CONVENUTO –
[...]
CP_3
(Avv. Manuela Scerpa)
- CONVENUTO - DEBITORE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2022 il terzo pignorato proponeva opposizione Pt_1 avverso l'ordinanza di assegnazione emessa il 5.5.2022 nell'ambito della procedura esecutiva
R.G.E. n. 11468/2021 (cui era stata riunita la procedura R.G. 11469/2021) nella quale il terzo pignorato veniva condannato al pagamento in favore del procedente della Pt_1 CP_2 somma di “€ 1.386,84 oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notifica della presente ordinanza, nonché gli interessi legali sulla somma capitale, a 2
scalare, successivi al precetto e fino al saldo, a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vantato”.
Deduceva l'opponente che il G.E. avrebbe assegnato i predetti importi in eccedenza rispetto alle dichiarazioni ex art. 547 c.p.c., che rendevano noto un accantonamento di somme di € 338,49 per la procedura R.G. 11469/2021 ed € 840,12 per la procedura R.G. 11468/2021, per un totale di €
1.178,61.
In ragione di ciò, chiedeva la sospensione dell'esecuzione nei limiti della somma eccedente l'importo accantonato.
Con ordinanza del 14.12.2022 il GE, preso atto che “non vi è contenzioso tra le parti circa
l'erronea assegnazione dell'importo in misura eccedente le dichiarazioni di quantità del terzo pignorato” e rilevato ulteriormente che il terzo avrebbe potuto anche presentare istanza di correzione dell'errore materiale, ipotesi pacificamente rientrante nel caso di specie, sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza per l'importo eccedente € 1.178,61 e compensava le spese di fase, assegnando termine per la riassunzione della causa nel merito. Parte Tempestivamente riassunta la causa, la ha quindi chiesto, “in accoglimento della spiegata opposizione, di contenere ex art. 546 c.p.c. l'assegnazione giudiziale dei crediti nel complessivo importo degli atti di pignoramento notificati in data 05/07/2021 fino alla concorrenza di € 1.178,61, pari all'importo del credito precettato aumentato della metà come per legge”. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta si è costituito il creditore preliminarmente affermando il CP_2
Parte difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della nel riassumere l'opposizione avanzata, e comunque l'inammissibilità ed infondatezza della stessa.
Ha quindi chiesto la reiezione dell'opposizione e la condanna della terza pignorata al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 17.10.2023 si è costituita la debitrice chiedendo CP_3
l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'opponente e chiedendo la refusione delle spese di lite.
All'udienza del 7.5.2025 la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte La domanda avanzata dalla deve essere accolta.
Devono preliminarmente essere rigettate le eccezioni di inammissibilità e carenza di interesse avanzate dal CP_2 3
Pur risultando sufficiente la presentazione di un'istanza finalizzata alla correzione dell'errore materiale al fine di emendare un evidente errore, una volta presentato un ricorso ex art. 617 c.p.c. in fase cautelare, la mancata riassunzione della fase del merito comporta l'automatica caducazione del relativo provvedimento cautelare adottato e la riedizione del provvedimento oggetto di impugnazione. L'interesse alla riassunzione, pertanto, si palesa evidente.
Stessa conclusione deve esser tratta quanto all'affermata inammissibilità dell'opposizione: lo strumento della correzione ex art. 287 c.p.c. non toglie l'autonoma proponibilità dell'opposizione in caso di necessità di revoca, anche parziale, dell'ordinanza di assegnazione. La possibilità alternativa – e da preferire nell'ottica dell'economia processuale – si riflette pertanto, come già evidenziato in fase cautelare, sul profilo della regolamentazione delle spese di lite e non già sull'ammissibilità della riassunzione.
Venendo quindi al merito dell'opposizione, dalla stessa narrazione del creditore emerge come non sorga controversia in ordine al fatto che l'assegnazione oltre i limiti ex art. 546 c.p.c. sia illegittima. Lo stesso afferma infatti, una volta accortosi dell'erronea assegnazione, di non CP_2 aver azionato il titolo e di non aver chiesto la copia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
Consegue da quanto sopra che l'opposizione deve essere accolta, nei limiti della somma eccedente € 1.178,61, ma le spese di lite, in considerazione delle osservazioni sopra svolte in merito alla necessaria predilezione dello strumento dell'istanza di correzione dell'errore materiale per emendare ipotesi quali la presente, vengono interamente compensate fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto dispone che nell'ordinanza del
5.5.2022, laddove il GE ha assegnato la somma di “€ 1.386,84 oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e di notifica della presente ordinanza, nonché gli interessi legali sulla somma capitale, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo, a totale soddisfo delle spese dell'esecuzione e del credito vantato”, debba invece intendersi assegnata la somma pari ad € 1.178,61.
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti.
Così deciso, in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina) 4