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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/05/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. 267/2022 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 267 del Reg. Gen. dell'anno 2022, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 9 maggio 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, per procura acclusa al ricorso CodiceFiscale_1 introduttivo, dall'avvocato Gerlando Termini), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e per procura generale alle P.IVA_1
liti in atti, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo).
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. agisce per la declaratoria di non-debenza delle somme portate dall'avviso di Parte_1
addebito recante numero 43920160000046736000 e recato alla sua conoscenza legale il 3 gennaio 2022, poiché prescritte in ragione della vetustà dell'annualità di relativo riferimento.
3. L'Ente previdenziale, in sede di costituzione, allega l'annullamento della posta creditoria,
e chiede – pertanto – sia constatata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
1 5. Secondo quanto versato nel carteggio processuale (peraltro confermato anche dall'attore) l'atto di pagamento impugnato risulta esser stato annullato.
6. Per tale ragione, nulla deve a controparte, e la domanda si espone a Parte_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7. Il contegno processuale delle parti depone, nondimeno, per la compensazione integrale delle spese processuali fra le stesse.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 9 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso
Provvedimento redatto con la collaborazione di Alessia Muller, quale Addetta all'Ufficio per il Processo, in servizio presso il Settore Lavorativo e Previdenziale del Tribunale ordinario di Vibo Valentia.
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Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 267 del Reg. Gen. dell'anno 2022, riservato in decisione – previa trattazione scritta – nella data del 9 maggio 2024, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso, per procura acclusa al ricorso CodiceFiscale_1 introduttivo, dall'avvocato Gerlando Termini), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e per procura generale alle P.IVA_1
liti in atti, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo).
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. agisce per la declaratoria di non-debenza delle somme portate dall'avviso di Parte_1
addebito recante numero 43920160000046736000 e recato alla sua conoscenza legale il 3 gennaio 2022, poiché prescritte in ragione della vetustà dell'annualità di relativo riferimento.
3. L'Ente previdenziale, in sede di costituzione, allega l'annullamento della posta creditoria,
e chiede – pertanto – sia constatata la cessazione dell'affare contenzioso.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
1 5. Secondo quanto versato nel carteggio processuale (peraltro confermato anche dall'attore) l'atto di pagamento impugnato risulta esser stato annullato.
6. Per tale ragione, nulla deve a controparte, e la domanda si espone a Parte_1
declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7. Il contegno processuale delle parti depone, nondimeno, per la compensazione integrale delle spese processuali fra le stesse.
p.q.m.
all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 9 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso
Provvedimento redatto con la collaborazione di Alessia Muller, quale Addetta all'Ufficio per il Processo, in servizio presso il Settore Lavorativo e Previdenziale del Tribunale ordinario di Vibo Valentia.
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