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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed as- sistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. D Marco Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dall' Avvocato Maria Grazia Sparacino Pt_1 Parte_2
[...]
- Appellante -
C O N T R O
CP_1
- Appellato/contumace
All'udienza di discussione del 3 aprile 2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come in ricorso.
IN FATTO Con ricorso depositato in cancelleria il 2 gennaio 2024 l' ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 4378/2023 del Tribunale di Palermo con la quale era stato con- dannato al pagamento in favore dell'odierno appellato della somma di € 1.919,86 a tito- lo di T.F.R. maturato nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la GE.S.I.P. s.p.a.
- dichiarata fallita dal Tribunale Civile Sezione Fallimentare del Tribu- Controparte_2 nale di Palermo con sentenza n.131/2015 - nei limiti del credito ammesso al passivo nella procedura n.127/2015. L'appellante deduce che la sola ammissione del credito rivendicato dal lavoratore al passivo fallimentare “non è sufficiente a legittimare” la domanda di intervento al Fondo di Garanzia, perché, essendo ormai superato l'orientamento giurisprudenziale che rico- struiva in termini di obbligazione solidale e di accollo ex lege la fattispecie, l' ha la Pt_1 facoltà di verificare la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'operare della garanzia configurandosi la pretesa come riconoscimento del “diritto ad una prestazio- ne previdenziale del tutto autonomo rispetto al diritto al TFR vantato nei confronti del datore di lavoro”. Si duole, poi, dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per non avere consi- derato - omettendo di riscontrare la prosecuzione senza soluzione di continuità del rap- porto di lavoro dell'appellato alle dipendenze della ai sensi dell'art.2112 Controparte_3
c.c. - l'inesigibilità del T.F.R. maturato alle dipendenze della Ge.Si.P. s.p.a. per non es- sersi ancora perfezionata all'atto dell'ammissione del credito allo stato passivo la cessa- zione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'effettivo datore di lavoro (l'impresa
1 cessionaria), imprescindibile condizione (unitamente alla sottoposizione del soggetto ti- tolare da ultimo del rapporto di lavoro a procedura concorsuale) per l'efficace intervento del Fondo di garanzia ex art.2 L.297/1982. Pt_1
Afferma l'inopponibilità nei propri confronti di eventuali accordi, stipulati da impre- se “in stato di insolvenza” ai sensi dell'art.47 L.428/1990, che, in deroga al principio di responsabilità solidale dettato dall'art.2112 cod. civ., liberando la cessionaria dalle ob- bligazioni pecuniarie nascenti dai rapporti di lavoro oggetto di trasferimento, privino il lavoratore della possibilità di rivalersi nei confronti dei patrimoni di più debitori;
ciò, sostiene, sottrarrebbe il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia ad una preventiva verifica giudiziale, così impedendo di preservare il corretto funzio- namento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia e facendo ricadere sulla col- lettività il costo di una libera determinazione del lavoratore, pur in presenza di un sog- getto “in bonis” tenuto a garantire l'adempimento dell'obbligazione de quo. Rileva a tal fine l'inapplicabilità all'odierna vicenda dell'art.47, comma 5, L.428/1990 poiché l'accordo sindacale (datato 30.12.2014) e il trasferimento del ramo di azienda (perfezionatosi con decorrenza dall'1.01.2015) non hanno riguardato un'impresa soggetta a procedura concorsuale dato che il fallimento della Ge.Si.P. s.p.a.
è intervenuto solo in data 18.3.2015 (giusta sentenza del Tribunale di Palermo).
al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituito CP_1 in questo giudizio di merito, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo MOTIVI DELLA DECISIONE Questa Corte si è già espressa in cause identiche accogliendo l'impugnazione dell' con plurime sentenze che sono state confermate dalla Corte di cassazione Pt_1
(CFR per tutte, Cass 23499/2024), pertanto a tale orientamento va data continuità. Come è noto ai sensi l'art.2, L. 29 maggio 1982, n.297, in attuazione della direttiva comunitaria 80/987 poi modificata dalla direttiva 2008/94/CE, così dispone: “1- È isti- tuito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il Fondo di garanzia per il trat- tamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insol- venza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2- Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo
99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni ri- guardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relati- vi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. (...)".
Il richiamo all'art.2120 cod. civ. costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pub- blico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la ne- cessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cod. civ. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.
Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art.2120 cod. civ., è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il
2 t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro, ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui all'art.2 della legge n. 297 del 1982 che include la ri- soluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela (Cass. 19277/2018, 2827/2018, 9695/2009 e poi 23775/2018).
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di la- Pt_1 voro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale (Cass. n.16617/2011; n.17463/2020;
n.1861/2022), ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, ogni ipotesi di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti fissati dalla predetta legge (insolvenza del da- tore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al pas- sivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), sempreché il rapporto sia già cessato, con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del Pt_1 diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. ord. n.12971/2014).
Si tratta di indirizzo consolidato (da ultimo Cass. 5376/2020, Cass.19277/2018) che si è anche dato carico di sottrarre equivoci attorno a precedenti (come Cass.
19291/2011) che, con riferimento all'ipotesi della cessione d'azienda, avevano sì affer- mato, proprio in un'ipotesi di cessione di azienda, che il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma nel sen- so che l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto.
Quindi il credito per t.f.r. non è ancora esigibile, tant'è che neppure comincia a decorre- re il termine di prescrizione. Alla cessazione del rapporto il datore di lavoro cessionario risponderà per l'intero t.f.r. (in via diretta quanto alla quota di t.f.r. maturata dopo la ces- sione;
in via solidale quanto alla quota maturata precedentemente); invece il datore di lavoro cedente risponderà solo per la quota di t.f.r. maturata prima della cessione.
In estrema sintesi, con riferimento ai profili di nostro interesse, risultano definiti- vamente acquisiti alla dialettica giurisprudenziale di legittimità tre importati principi:
- l'art. 2 della L. n.297 del 1982 e l'art. 2 del D. Lgs. n.82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente e ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la doman- da di insinuazione al passivo viene proposta;
- poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e che perciò deve Pt_1 poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non operi ancora la garanzia di cui all'art.2 della L. n.297/1982;
- nelle vicende circolatorie dell'azienda nell'ambito di procedure concorsuali è pre- clusa, quindi, la possibilità di azionare il Fondo di garanzia laddove l'insolvenza riguar- di la precedente impresa cedente e non l'impresa cessionaria con la quale il rapporto di lavoro è continuato atteso che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste. L'applicazione delle predette regole ermeneutiche, sollecitate da un'attenta e con- divisibile lettura del dato normativo, preclude l'accoglimento delle pretese dell'appellato, per l'assorbente considerazione che, scorrendo la vicenda circolatoria che ha visto coinvolte nel 2014/2015 la Ge.Si.P. s.p.a. in liquidazione (impresa cedente) e la nell'alveo del trasferimento di (ramo di) azienda ex art.2112 c.c. con Controparte_3
3 conseguente prosecuzione, senza interruzione, del rapporto di lavoro in essere con il re- sistente dalla prima alla seconda azienda e risultando l'appellato pacificamente ancora alle dipendenze della non può operare l'obbligo del Fondo di Garanzia Controparte_3 per il pagamento del T.F.R. nell'assenza dell'indefettibile requisito della cessazio- Pt_1 ne del rapporto di lavoro.
Il Fondo de quo svolge, infatti, esclusivamente una funzione di protezione dei lavo- ratori dal rischio di insolvenza dell'effettivo datore di lavoro al momento in cui il T.F.R. diviene esigibile;
finalità - che nasce non in forza del rapporto di lavoro ma, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, del distinto rapporto assicurativo/previdenziale - svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia, da ogni sinallagmaticità genetica e funzionale con i presupposti concretamente legittimanti, fra le parti private, le pretese retributive. Si è in presenza di un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro preclusivo all'operatività di una fattispecie di obbligazione solidale (Cass 26819/2016; Cass. 6480/2015).
Il primo giudice ritiene che i superiori principi possano essere qui superati dalla va- lida stipulazione di un accordo ex art.47, commi 4 e 5 L. n.428/1990, derogatorio delle regole di cui all'art. 2112 c.c.. La citata disposizione normativa nella sua attuale versione così recita:
- comma 4 bis: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il manteni- mento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova appli- cazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il tra- sferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legi- slativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti”;
- comma 5: “Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consi- stente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mante- nimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro conti- nua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì pre- vedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”. Il superiore dettato normativo ha trasposto nel nostro ordinamento quanto previsto dall'art.5 della Direttiva 2001/23/CE, del 12/03/2001, relativa al mantenimento dei dirit- ti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. Tale Direttiva, per quanto qui interessa, prevede agli artt. 3 e 4 regole generali, cui non è consentito derogare in senso sfavorevole ai lavoratori da parte degli Stati membri, al fine di assicurare il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento d'impresa.
In particolare: "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conse- guenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario" (art. 3, par. 1); "Dopo il trasferi-
4 mento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risolu- zione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazio- ne di un altro contratto collettivo. Gli Stati membri possono limitare il periodo del man- tenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno" (art. 3, par. 3); "Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del ces- sionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione" (art. 4, par. 1).
Le regole volte a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cam- biamento dell'imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente, (cfr., tra le altre, CGUE, 15 settem- bre 2010, Briot, C 386/09, punto 26 e giurisprudenza citata), possono essere derogate dalle legislazioni nazionali nei soli casi espressamente previsti dall'art.5 della Direttiva
2001/23/CE.
La prima deroga è contenuta nel paragrafo 1 dell'art. 5: "A meno che gli Stati mem- bri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)". Il successivo paragrafo 2 dell'art. 5 contiene la seconda deroga: "Quando gli articoli
3 e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato membro può disporre che: a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili prima dei trasferimento o prima dell'a- pertura della procedura di insolvenza non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla di- rettiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in ca- so di insolvenza del datore di lavoro;
e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei lavora- tori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le prassi in vi- gore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salva- guardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti".
Una terza deroga è prevista nel paragrafo 3 dell'art.5, secondo cui: "Uno Stato membro ha facoltà di applicare il paragrafo 2, lettera b), a trasferimenti in cui il ceden- te sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998".
5 Oltretutto l'art.4 cit., nella sua originaria formulazione, è stato modificato, attra- verso l'introduzione del comma 4 bis - che disciplina quelle vicende in cui alla dichiara- zione dello stato di insolvenza si accompagni la prosecuzione dell'attività dell'impresa in crisi - per effetto della sentenza CGUE dell'11.6.2009 (nella causa di infrazione C-
561/07) nella quale il diritto interno (art. 47 comma 5 L. n. 428/1990) non è stato consi- derato conforme al diritto dell'Unione laddove consentiva di non applicare le garanzie di cui all'art. 2112 c.c. non solo ai casi di apertura di procedure concorsuali ma anche all'ipotesi di dichiarazione dello stato di crisi da parte del ex L. 677/1975. CP_4
Secondo la CGUE, l'art.5, n.2, lett. a), della Direttiva 2001/23 consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di non applicare talune delle garanzie di cui agli artt.3 e 4 della direttiva stessa a un trasferimento di impresa laddove sia "aperta una procedura di insolvenza" e laddove "questa si trovi sotto il controllo di un'autorità pub- blica competente"; diversamente, nel caso di trasferimento di un'impresa oggetto della procedura di accertamento dello stato di crisi, il procedimento "mira a favorire la pro- secuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, non implica alcun controllo giudiziario o provvedimento di amministrazione del patrimonio dell'im- presa e non prevede nessuna sospensione dei pagamenti"; il si limita a dichiarare CP_4 lo stato di crisi di un'impresa e tale dichiarazione consente all'impresa di beneficiare temporaneamente della CIGS. Ne discende che "non può ritenersi che la procedura di accertamento dello stato di crisi aziendale sia tesa ad un fine analogo a quello perse- guito nell'ambito di una procedura di insolvenza..." (punti da 38 a 42). Inoltre, si preoc- cupa di chiarire, la sentenza, "ammesso che la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi possa essere considerata come costituente una situazione di grave crisi economica", l'art.5, n. 3, della Direttiva 2001/23 autorizza gli Stati membri a prevedere che "le condizioni di lavoro possano essere modificate per salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa, senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23"
(punto 44). Infine, sottolinea la Corte di Giustizia, "l'applicazione dell'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23 è subordinata alla possibilità del controllo giudiziario della procedu- ra in questione" e il diritto dei soggetti coinvolti di adire l'autorità giudiziaria competen- te nell'ipotesi di mancato rispetto della procedura prevista "non può essere considerato come costitutivo del controllo giudiziario previsto dall'articolo citato, dal momento che quest'ultimo presuppone un controllo costante dell'impresa dichiarata in situazione di grave crisi economica da parte del giudice competente" (punto 45).
La Corte di giustizia ha, dunque, chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazio- ne delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi", il cui procedimento sia diretto a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nell'auspicato obiettivo di una futura ripresa della produzione aziendale, dalla situazione nella quale versano quelle imprese già sottoposte a procedure concorsuali liquidative, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.
Solo per la prima categoria di imprese l'art.5, paragrafo 2, lettera b), così come ri- chiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "Le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salva- guardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garan- titi dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23";
6 Alla luce di tale bipartizione, nella descrizione della disciplina e nella determina- zione degli effetti, l'art.47, comma 5, della L. n.428 del 1990 è stato giudicato in contra- sto con i principi della direttiva, in quanto priva "puramente e semplicemente" i lavora- tori, in caso trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 delle direttiva e "non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro, quale è autorizzata dall'art.5 n. 3 delle direttiva"
(punto 45 della sentenza). Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto conforme a legge l'accordo del 30.12.2014 e pertanto legittima la deroga al contenuto precettivo dettato dall'art.2112 c.c. in tema di esclusione della responsabilità solidale della cessionaria all'obbligo di pagamento del T.F.R. maturato alle dipendenze della cedente.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, era già la direttiva comunitaria a consentire da parte degli Stati membri eventuali deroghe al mantenimento dei diritti dei lavoratori coinvolti in una cessione d'azienda nelle sole ipotesi in cui “il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare
o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente
(che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competen- te)” ovvero nel caso in cui sia “aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto naziona- le)” o ancora a quei trasferimenti “in cui il cedente sia in una situazione di grave crisi economica quale definita dal diritto nazionale, purché tale situazione sia dichiarata da un'autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario, a condizione che tali disposizioni fossero già vigenti nel diritto nazionale il 17 luglio 1998”. Regole pedissequamente riprese della Corte di Giustizia nella richiamata pronuncia sia nella loro accezione positiva (“L'art.5, n.2, lett. a), della direttiva 2001/23 consente quindi agli Stati membri, a determinate condizioni, di non applicare talune garanzie di cui agli artt.3 e 4 della direttiva stessa a un trasferimento di impresa laddove sia aperta una procedura di insolvenza e laddove questa si trovi sotto il controllo di un'autorità pubblica competente”), che negativa (“non può ritenersi che la procedura di accerta- mento dello stato di crisi aziendale sia tesa ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art.5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23, né che essa si trovi sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo”). Dettami ai quali mostra di riallinearsi anche il legislatore nazionale all'alba dell'approvazione dell'innovativa previsione dei commi 4bis e 5 della L.428/1990. Il comma 4bis consente, infatti, di limitare l'applicazione dell'art.2112 c.c. - qualo- ra sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione - esclusivamente a fronte di un trasferimento che riguardi imprese per le quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675 (accertamento preliminare del CI- PI, poi oggi Ministeri competenti, di specifici casi di crisi aziendale che presenti- Pt_3 no particolare rilevanza sociale in relazione al contesto occupazionale locale e alla si- tuazione produttiva del settore), in amministrazione straordinaria, per le quali vi sia stata apertura della procedura di concordato preventivo ovvero si sia perfezionato l'accordo di ristrutturazione dei debiti.
7 Il quinto comma esclude, invece, l'applicazione dell'art.2112 c.c., salvo che dall'accordo circa il mantenimento dell'occupazione risultino condizioni di miglior fa- vore per i lavoratori, “Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coat- ta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria”. La valutazione della portata precettiva di entrambe le previsioni normative è stata oggetto di una dettagliata ricostruzione da parte della Suprema Corte (Cass. n.10414/2020) in un recente pronunciamento (uno dei motivi del gravame investiva l'in- terpretazione e la portata applicativa dell'art.47, comma 4-bis, legge 29 dicembre 1990,
n.428, introdotto dall'art.19-quater del d.l. 25 settembre 2009, n.135, conv. in L. 20 no- vembre 2009, n.166) all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. ma che appare opportuno riprendere in quei passaggi forieri di dirette ricadute sull'odierna vicenda processuale:
- il comma 4-bis della L.428/1990 “appare destinato alle procedure non liquidative
a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettiva- mente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE”;
- “La diversità dei casi disciplinati dai due commi in successione non consente di attribuire all'inciso contenuto in entrambi - "nel caso in cui sia stato raggiunto un ac- cordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione" - la medesima valenza semantica, altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra le ipotesi previste dal comma 4 bis e quelle del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e con l'esi- genza manifesta di prestare ottemperanza alla condanna della Corte di Giustizia del 2009”.;
- “Assume invece centralità dirimente l'espressione, di cui al comma 4-bis, secondo cui "trova applicazione" l'art.2112 c.c., diametralmente opposta a quella contenuta nel comma 5, secondo cui "non trova applicazione" l'art.2112 c.c.”;
- “Nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclu- sione delle tutele di cui all'art.2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di mi- glior favore;
la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe”;
- “Al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazio- ne"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposi- zione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diver- sità testuale delle previsioni. L'unica lettura coerente della legge risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia, nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente seb- bene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa”;
- “Deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espressioni generiche, le quali possano condurre a risultati interpretativi diversi, deve essere privilegiato il significato confor- me al diritto dell'Unione e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che, peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l'interpretazione logico sistemati- ca e con la voluntas legis, per cui l'accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai
8 sensi del comma 4-bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990, a differenza di quello raggiun- to ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all'art. 2112 c.c. cui il comma 4-bis si rife- risce può riguardare esclusivamente le "condizioni di lavoro", nel contesto di un rap- porto di lavoro comunque trasferito”;
- “Ai fini interpretativi e come ulteriore avallo della soluzione accolta, giova anche richiamare la recente sentenza del 16 maggio 2019 - C-509/17 - con cui la CGUE ha ribadito che, poiché l'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23 rende, in linea di principio, inapplicabile il regime di tutela dei lavoratori in determinati casi di trasferi- mento di imprese e si discosta dall'obbiettivo principale alla base di tale direttiva, esso deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva (punto 38, che richiama la sentenza del 22 giugno 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging C- 126/16, punto 41)”. Esclusa, pertanto, la sussistenza nella vicenda per cui è causa dei tre requisiti cumu- lativi fissati dall'art.47, comma 5, (vale a dire che la cedente sia oggetto di una procedu- ra fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga, che questa procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente e che si svolga sotto il controllo di un'autori- tà pubblica competente), pacificamente non risultando la Ge.Si.P. s.p.a. alla data del tra- sferimento di azienda coinvolta in una procedura concorsuale, ritiene questa Corte l'inoperatività nella fattispecie anche delle prescrizioni dettate dal comma 4-bis per un'immanente ragione lessicale non versando l'impresa cedente al 31.12.2014 (pacifi- camente non sottoposta ad amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di omologazione di ristrutturazione dei debiti) neppure in una situazione di crisi aziendale conclamata (“ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675”). Il rigido iter cronologico fissato dall'art. 47 cit. nel subordinare (e autorizzare) la validità ed efficacia di eventuali accordi in deroga al 2112 c.c. alla preventiva declarato- ria di fallimento (o di avvio di analoga procedura concorsuale) dell'impresa cedente è il frutto di una precisa e consapevole scelta del legislatore dettata dalla volontà di sotto- porre le operazioni in parola (perché potenzialmente lesive del fondamentale diritto di ogni lavoratore a non soffrire alcun pregiudizio economico e giuridico per effetto del mutamento soggettivo della parte datoriale) al costante controllo di un organo super partes (il curatore fallimentare o l'amministratore straordinario, a fronte di stati di in- solvenza già accertati e dichiarati dall'autorità giudiziaria) ovvero alla preliminare va- lutazione (nel caso di una grave crisi aziendale non conducente all'apertura di una pro- cedura concorsuale) da parte della compente autorità pubblica (CIPI, CIPE o Ministero di riferimento).
Prioritaria esigenza di rispetto di una sequenza temporale che non può soffrire ec- cezioni - perché fondata su un'attenta lettura del dato normativo e conforme all'obiettivo generale di tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impre- se perseguito dalla citata direttiva - neppure a fronte di situazioni fattuali di manifesta difficoltà economica dell'impresa cedente nell'adempimento dei propri obblighi contrat- tuali verso dipendenti e terzi. In tal senso si era d'altronde già espressa la Suprema Corte (sent. n.7120/2002), per la quale: “In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 47, comma quinto, della legge n. 428 del 1990 - che l'art. 2 del D.Lgs. n. 18 del 2001 ha lasciato inalterato e che la Corte di giustizia, nella sentenza 7 dicembre 1995, in causa C472/1993, ha ritenuto in contrasto con la direttiva comunitaria n. 187 del 1977 - deve essere interpretato nel senso che
9 l'accordo sindacale di deroga all'art. 2112 cod. civ., per un verso, e la dichiarazione dello stato di crisi aziendale, la omologazione del concordato preventivo o gli altri eventi menzionati dalla norma, per altro verso, concretano due condizioni che devono congiuntamente sussistere nel momento in cui diviene operativo il trasferimento di azienda dal cedente al cessionario, ferma restando l'insussistenza di una rigida sequen- za temporale tra l'accordo sindacale e la richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e gli altri eventi previsti, nel senso della non necessaria posteriorità dell'accordo”. La suddetta interpretazione risulta conforme alla lettera e alla "ratio" della disposizione in oggetto, ma, altresì, rispettosa del principio più volte affermato dalla Corte di giustizia
(v. per tutte sentenza 24 settembre 1998 n. 111) secondo cui il giudice nazionale ha
l'obbligo di adottare, tra diverse possibili letture di una norma interna, quella mag- giormente aderente al diritto comunitario. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, aveva affermato l'inapplicabilità del citato art. 47, comma quinto, della legge n.428 del 1990 in un caso in cui il trasferimento di azienda era stato attuato, con lo strumento del contratto di affitto, prima della omologazione del concordato pre- ventivo).
Ogni interpretazione estensiva delle disposizioni nazionali, lungi dal colmare un ipotetico vuoto normativo (che in realtà non vi è stante la precisa scelta del nostro legi- slatore) si discosterebbe (come già da rimarcato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze 16 maggio 2019, 22 giugno 2017 e 11 giugno 2009) dall'obiettivo principale della Di- rettiva 2001/23, rendendo applicabile il regime di tutela dei lavoratori a un caso (crisi di azienda non conclamata dall'autorità competente) ultroneo rispetto a quelli rigidamente consentiti (apertura di una procedura di insolvenza ai danni della cedente e controllo della stessa ad iniziativa di un'autorità pubblica) dalle fonti sovranazionali e lesivo dell'art.3 della Direttiva nella parte in cui prevede che la trasmissione al cessionario de- gli oneri a carico del cedente al momento del trasferimento dell'impresa, in presenza di lavoratori alle dipendenze del cedente, comprende tutti i diritti di questi ultimi laddove essi non ricadano in una delle eccezioni espressamente indicate dalla stessa Direttiva (in tal senso Cass. n.1861/2022; Cass. n.19277/2018; Cass. n.23047/2018).
A conferma di una restrittiva lettura della disciplina di settore è recentemente inter- venuto l'art.368, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 ("Codice della cri- si di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n.155", pubblicato sulla G.U. n.38 del 14.2.2019), il quale - recependo la sola possibile lettura ermeneutica, percorsa dalla Cassazione anche per il passato, dell'art.47 cit., quale unica "interpreta- zione conforme" al diritto dell'Unione – ha così statuito:
“-b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: ”Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di sal- vaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condi- zioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da con- cludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislati- vo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concor- dato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debi- ti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
10 c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;
-c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata aper- tura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero ema- nazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la con- tinuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro conti- nuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occu- pazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile;
resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rap- porto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavora- tori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'ar- ticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal
Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddi- sfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'in- solvenza, in sede di concordato preventivo”.
La vicenda circolatoria che ha visto coinvolte la Ge.Si.P. s.p.a. e la CP_3 non si colloca, per evidenti difformità contenutistiche, tra le ipotesi disciplinate
[...] dai rinnovati commi 4-bis (l'elemento di effettiva originalità rispetto alla precedente versione è dato unicamente dall'espressa inderogabilità assoluta delle regole in tema di automatico “trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro” in essere con l'impresa cedente) e 5 (la novità, rappresentata dalla possibilità di sottoscrivere contratti collettivi o accordi in individuali “in deroga”, è pur sempre limitata al trasferimento di imprese
“nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concor- dato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa”).
Procedure concorsuali queste ultime alle quali ictu oculi si rivolge in via esclusiva il nuovo comma 5-bis (“Nelle ipotesi previste dal comma 5”), laddove, escludendo l'applicazione dell'art.2112, comma 2, c.c., consente l'immediata esigibilità del tratta-
11 mento di fine rapporto nei confronti del cedente e prevede quale dies a quo per l'intervento del Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in favore dei lavoratori transitati senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente (rectius del cessionario), la data del trasferi- mento in luogo di quella della definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, anche se si volesse ritenere che il comma 5 bis citato abbia codificato un principio, di derivazione eurounitaria, già insito nel nostro ordinamento per il quale il
TFR risulterebbe immediatamente esigibile con contestuale sollecito intervento del
Fondo di Garanzia anche in caso di passaggio diretto dei lavoratori alle dipendenze dell'azienda cessionaria, resta il fatto che imprescindibile condizione per l'operare del riferito meccanismo è la necessità che il trasferimento riguardi un'impresa già sottopo- sta ad una procedura concorsuale.
Pertanto anche la novella normativa, da intendersi limitata, per una precisa scelta del legislatore, alle sole aziende (cedenti) assoggettate ad una (preesistente o contestua- le) procedura concorsuale non potrebbe comunque trovare applicazione dato che
Ge.Si.P. s.p.a., né alla data di stipulazione dell'accordo (30.12.2014), né alla data di ef- fettivo trasferimento d'azienda (come identificata nel predetto accordo nell'1.01.2015) e neppure alla data di sottoscrizione da parte dell'odierno appellato del verbale di conci- liazione (evento perfezionatosi il 2.01.2015), era ancora dichiarata fallita.
Una volta esclusa, dunque, l'efficacia nei riguardi dell' dell'accordo del Pt_1
30.12.2014 - perché stipulato al di fuori delle ipotesi derogatorie all'art.2112 c.c. fissate
(in conformità alle direttive comunitarie e alle indicazioni della CGUE) dal legislatore nazionale - nella parte in cui esclude la responsabilità solidale della cessionaria CP_3 per le quote di T.F.R. maturate in epoca anteriore al trasferimento di azienda, vie-
[...] ne a mancare uno dei requisiti indefettibili per l'applicazione dell'art.2 L.297/82, cioè
l'insolvenza dell'impresa cessionaria con la quale il rapporto di lavoro è continuato, atte- so che opinare in contrario significa azionare il Fondo quando lo scopo solidaristico che lo ispira non sussiste.
In estrema sintesi, alla data di sottoscrizione dell'accordo con il quale i sindacati e le società hanno regolato gli effetti della cessione di azienda tra Gesip s.p.a. in liquida- zione e Re.Se.T. Palermo S.C.p.A. (prevedendo la rinuncia alla responsabilità solidale di quest'ultima per crediti pregressi dei lavoratori e contemplando altresì la futura, defi- nitiva, cessione dell'azienda medesima) non sussistevano i presupposti dettati dal citato art. 47 per stipulare un simile accordo.
In definitiva, non operando alcuna deroga, il credito per TFR non era ancora esigi- bile nella sua interezza alla data di presentazione del ricorso di prime cure, circostanza che assorbe ogni questione relativa all'estensibilità della portata precettiva dell'art.47 cit. ad ogni ipotesi di “trasferimento” di “un'attività economica organizzata” a prescin- dere dalla tipologia negoziale”, senza alcuna limitazione ai soli casi di vendita di azien- de sottoposte a procedura concorsuale.
Inconferente ai fini della decisione è il messaggio n.2272 del 14.06.2019 Pt_1
(“… si ritiene che il (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esi-
12 gibile alla data del trasferimento”) nella parte in cui estende le regole comportamentali già dettate dal comma 5 dell'art.47 L.428/90 (per le imprese sottoposte ad una delle procedure concorsuali ivi elencate) – a seguito dell'introduzione dell'art.5bis - anche al- le ipotesi disciplinate dal comma 4 bis lett. b (“per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria”) e b-bis (“per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo”).
È, infatti, evidente rispetto al messaggio [che addirittura non prevede fra i de- Pt_1 stinatari del nuovo regime autorizzatorio neppure le imprese per le quali sia stato accer- tato, ex art.2 L.675/1977, lo stato di crisi aziendale come elencate alla lettera a) del comma 4bis cit.] l'estraneità dell'odierna vicenda circolatoria non versando, all'atto del trasferimento, l'azienda cedente in nessuna delle situazioni poc'anzi descritte. La potenziale conoscenza da parte dell' per avere partecipato alle propedeuti- Pt_1 che intese istituzionali avviate dal Comune di Palermo, dello stato di sensibile compro- missione delle disponibilità patrimoniali della Ge.Si.P. s.p.a. (già in liquidazione vo- lontaria), così come la consapevolezza del Ministero dello Sviluppo Economico circa lo “stato di insolvenza” della cedente, perché non “in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l'assenza di liquidità ed un ammontare di debiti sensi- bilmente superiore all'attivo realizzabile” , appaiono dati fattuali neutri, non assimilabi- li a quel controllo ad iniziativa di “una pubblica autorità”, sia nella fase genetica che ge- stionale del fenomeno concorsuale, idonea a legittimare deroghe alle vincolanti, perché deputate alla tutela della parte contrattuale debole (il lavoratore), regole dettate dall'art.2112 c.c..
Un controllo di intensità variabile ma di necessaria propedeuticità rispetto un'operazione che sarebbe altrimenti lasciata alla sostanziale iniziativa di soggetti priva- ti che nell'astratta prospettiva di un potenziale salvataggio del preesistente livello occu- pazionale, potrebbero incidere sensibilmente su consolidate posizioni giuridiche ed eco- nomiche dei dipendenti “ceduti”. In tale prospettiva deve essere letto l'interpello n.32/2014 del
[...]
(del 17.12.2014 a firma del Direttore Generale per l'Attività Controparte_5
Ispettiva), il quale - in risposta ad un'istanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro (circa la “corretta interpretazione dell'art.47, comma 4 bis e 5, della L. n.428/1990” e in particolare “se le condizioni previste dalla predetta disposi- zione per la derogabilità all'art.2112 c.c., possano trovare applicazione anche alla fat- tispecie di società in stato di crisi aziendale … pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza delle condizioni di ammissibilità soggettiva di im- presa commerciale”) - riconosceva l'applicazione della “disposizione citata” anche alle predette imprese al ricorrere, però, di una specifica condizione, ultronea rispetto al
“mantenimento di standard occupazionali”, non rinvenibile nella fattispecie di causa: la
“esigenza di ancorare lo stato di crisi ad un riconoscimento che, nello specifico, avvie- ne da parte del MEF o di un tribunale” (e al quale non può essere considerato equiva- lente, per la difformità contenutistica della manifestazione di volontà, il mero parere
13 consultivo circa lo stato di incapienza reso dal Ministero dello Sviluppo economico in fase pre-concorsuale, giusta nota in atti del 3/01/2013).
A non diversa conclusione può indurre la sentenza del 28 aprile 2022 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (causa n. C-237/20), in quanto nella vicenda posta all'attenzione del giudice sovranazionale l'impresa (olandese), sia pure non ancora di- chiarata fallita, operava in regime di pre-pack.
Peculiare istituto, privo di equivalenti figure nel nostro ordinamento, per il quale, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, l'azienda incapiente è controllata da un
“curatore designato” e da un “giudice delegato designato” nominati dal Tribunale, i cui compiti non differiscono da quelli del curatore o del giudice delegato nel fallimento.
“Il curatore designato”, precisa la CGUE, deve “farsi guidare” nell'esercizio delle sue incombenze “dall'interesse dell'insieme dei creditori e da altri interessi sociali, come quello al mantenimento dell'occupazione”, mentre “il giudice delegato designato deve vegliare affinché ciò avvenga”. Controlli e vigilanza da parte di organi nominati da un'autorità giudiziaria dei quali non vi è traccia nella vicenda prefallimentare che ha visto coinvolta la Ge.Si.P. s.p.a., risultando le deroghe all'art.2112 c.c. il frutto di esclusivi accordi privatistici. E' infatti la CGUE nella predetta sentenza a chiarire che “l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che il presupposto da esso previsto, secondo il quale gli articoli 3 e 4 di tale direttiva non si applicano al trasferi- mento di un'impresa nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimenta- re o di una procedura di insolvenza analoga “aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso” è soddisfatto qualora il trasferimento di un'impresa, in tutto o in parte, sia predisposto, anteriormente all'aperura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni del cedente e nel corso della quale detto trasferimento viene realizzato, nell'ambito di una procedura di pre-back avente l'obiettivo principale di consentire, nell'ambito della procedura fallimentare, una liquidazione dell'impresa in attività che soddisfi al meglio l'insieme dei creditori e che mantenga, per quanto possi- bile, l'occupazione”. L'interpretazione in parola non detta un principio assoluto, destinato ad operare in- distintamente a livello eurocomunitario, ma introduce, piuttosto, un'opzione esegetica efficace in quei soli ordinamenti nazionali (tra i quali, ictu oculi, non vi è attualmente quello italiano) che prevedono procedure, assimilabili al pre-back operante nei Paesi
Bassi, destinate già in fase prefallimentare, attraverso il contributo di organi nominati dal Tribunale e in una prospettiva di conservazione del livello occupazionale, a tutelare adeguatamente l'insieme dei creditori. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto. La complessità delle questioni è ragione idonea a giustificare, ai sensi dell'art.92,
2° comma, c.p.c., la compensazione delle spese di lite del primo grado e, stante la con- tumacia della parte appellata in questo grado, a dichiarare che le spese restano a carico della parte appellante che le ha anticipate
PQM
14 Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellato, in riforma della senten- za n. 4378/2023 del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado.
Dichiara compensate le spese del primo grado. Dichiara che restano a carico dell'appellante le spese di questo grado. Palermo 3 aprile 2025.
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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