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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2023 ed iscritta al n.
2232 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), nata Castanuelas Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 9.4.1976 e residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Chiara Airoldi del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Viale Dante n.10, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Dominicana) il 29.8.1971 e residente in [...], già rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Massaro del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 17 In data 1° marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1) La minore verrà affidata in modo esclusivo alla madre Persona_1 Parte_1
con collocamento presso la stessa, attualmente nell'abitazione sita in Lecco, Via M. Buonarroti n.36.
[...]
2) L'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ordinaria sulla minore sarà in capo Persona_1
alla madre . Parte_1
3) La madre eserciterà altresì in via esclusiva la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 [...]
in merito alle questioni di maggiore importanza circa la sanità, l'istruzione, la residenza abituale, Persona_1
l'educazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater terzo comma c.c.: per l'effetto la madre sarà autorizzata a
richiedere autonomamente anche il passaporto per la minore Persona_1
4) Il IG. potrà vedere secondo le modalità indicate nei provvedimenti provvisori ed urgenti Controparte_1 Persona_1
adottati all'udienza del 27 marzo 2024 e cioè a sabati alternati andando a prendere la figlia alla casa della madre entro le
ore 10.00 e riportandola entro le ore 21.00, salva la possibilità di incrementare gradualmente il diritto di visita nell'ipotesi
in cui lo richiedesse e dimostrasse di essere interessato a coltivare seriamente una relazione con la minore, fermo restando
l'accordo con la madre circa i giorni e i tempi di visita e comunque indicativamente secondo le seguenti modalità:
◦ a week-end alternati, il sabato o la domenica l'intera giornata nonché, gradualmente e allorché la bambina lo chiederà,
sempre a week end alternati, dal sabato mattina all'uscita dalla scuola o comunque dall'ora di pranzo, allorché andrà a
prenderla, sino alla domenica prima di cena, allorché la riaccompagnerà a casa della madre;
◦ un giorno infrasettimanale, a scelta del padre, purché previamente concordato con la madre e compatibilmente con gli
impegni della minore;
◦ durante il periodo estivo, più giorni, da concordarsi con la madre, comprensivi anche del pernottamento nel momento in
cui la minore lo richiederà;
◦ durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, nei giorni da concordarsi con la madre e, allorché la minore lo
chiederà, anche per il pernottamento.
5) Il IG. concorrerà al mantenimento della figlia attraverso il versamento della somma Controparte_1 Persona_1
mensile di € 400,00 (quattrocento), rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni
pagina 2 di 17 mese in favore della ricorrente. Oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del 29 marzo 2018 in uso al
Tribunale di Lecco, che integralmente si riporta:
• Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o
specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da
idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed
oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche
siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario
relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con
preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti
sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari
anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori
corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla
scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede
universitaria; e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o
parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle
esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a
mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi
pagina 3 di 17 aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e
relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e
manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che
precede; c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o
parrocchiale; e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f)
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente
indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del
genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o
conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
6) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente in qualità di genitore collocatario della figlia minore.
7) Con condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente dalla nascita della
minore al mese di dicembre 2023 e determinate equitativamente in € 20.100 (€ 250 al mese dedotto quanto già versato,
come descritto nel ricorso introduttivo del giudizio, per 96 mesi dalla nascita il 27 dicembre 2015 sino al 27 dicembre
2023, tenuto conto della decorrenza dell'assegno di mantenimento dal gennaio 2024) o in altra diversa somma, anche
maggiore, che risulterà dovuta, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute sino ad oggi e documentate dalla
ricorrente per il mantenimento di , quantificate in € 1.748 (e cioè € 1.224,00 come descritto nel ricorso Persona_1
introduttivo del giudizio, oltre ad € 54 per ulteriori buoni mensa ex doc.16 della memoria ex art.473 bis n.17 comma 1
c.p.c. della ricorrente, oltre ad € 470 per il lavoro dentistico come risulta dal doc.18 che si produce).
IN VIA SUBORDINATA:
Fermo restando tutte le altre condizioni descritte in via principale, disporsi l'affidamento esclusivo di Persona_1
alla madre, presso cui sarà collocata, con il limite per il padre, in punto esercizio della responsabilità
[...]
pagina 4 di 17 genitoriale, all'assenso per l'espatrio della minore e quindi con espressa autorizzazione della madre a richiedere
autonomamente il rilascio del passaporto per la minore.
IN VIA ISTRUTTORIA.
A) Disporsi l'interrogatorio formale del resistente nonché l'audizione dei testi e Testimone_1 Tes_2
, tutti residenti a [...], sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute della formula “vero che”: Testimone_3
1) La ricorrente sola si è sempre occupata del mantenimento, della cura, dell'educazione e dell'istruzione della piccola
: le ha sempre acquistato tutti i beni necessari quali alimenti, vestiti, giochi, materiale scolastico, ecc…, l'ha Persona_1
iscritta alla scuola materna, alla scuola primaria, alle attività sportive, si è sempre interessata delle sue frequentazioni
amicali ?
2) La sig.ra è rimasta incinta nel marzo del 2015 e si è sottoposta agli esami della gravidanza ricevendo gli Per_1
esiti postivi nel giugno 2015 (doc.15) ?
Per_ 3) Il sig. aveva interrotto la comunicazione con la sig.ra e si era recato nella Repubblica Dominicana Per_1
per sposarsi con la sig.ra prima che la sig.ra scoprisse di essere incinta nel giugno Controparte_2 Per_1
2015 ?
4) La sig.ra ha riferito della sua gravidanza di ai figli del resistente e Per_1 Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_4
, subito dopo averlo scoperto nel giugno 2015 ?
[...]
5) I figli del resistente hanno riferito al padre, subito dopo averlo saputo, che la sig.ra aveva comunicato loro Per_1
che aspettava un figlio da lui ?
6) La ricorrente ha chiesto più volte al sig. di conoscere e di frequentare la figlia sin dalla sua CP_1 Persona_1
nascita e di trascorrere alcuni momenti della quotidianità con lei: ad esempio sabato 4 novembre 2023 gli ha chiesto di
accompagnare la figlia a una partita di pallavolo a Bellano, ma lui si è rifiutato affermando che aveva altri impegni ?
Per_ 7) Il sig. ha chiesto di conoscere la figlia solo nel maggio del 2020 ?
Per_ 8) Il sig. ha chiesto alla ricorrente di conoscere solo dopo essersi ripresentato nel 2020, dopo avere Persona_1
divorziato dalla sig.ra dichiarando che intendeva riallacciare una relazione sentimentale con Controparte_2
lei?
Per_ 9) Quando il sig. si è ripresentato dalla sig.ra nel 2020, la stessa gli aveva riferito che non era più Per_1
interessata a una relazione sentimentale con lui, ma che desiderava che lui riconoscesse sua figlia ? Persona_1
pagina 5 di 17 Per_ 10) Gli unici momenti di contatto che il sig. ha avuto con la figlia nel corso degli anni sono stati quando si recava,
una volta al mese, tra il maggio del 2020 e il luglio del 2023, nell'abitazione della ricorrente per consegnarle 100 euro per
il mantenimento della figlia e l'estate del 2023, allorché ha invitato la figlia presso la propria abitazione per farle
Pe conoscere l'altra figlia che era giunta in Italia ?
Pe 11) Allorché il resistente ha invitato la figlia presso la propria abitazione per farle conoscere l'altra figlia , l'ha fatta
dormire sul divano e all'indomani ha voluto tornare a casa della madre ? Persona_1
Per_ 12) Nelle occasioni in cui il sig. si recava presso l'abitazione della ricorrente per consegnarle 100 euro per il
mantenimento della figlia, lo stesso si limitava a salutare senza interagire ulteriormente con lei e poi se ne Persona_1
andava ?
Per_ 13) Il sig. ha cessato di versare alla ricorrente il contributo di 100 euro per il mantenimento di nel luglio Persona_1
2023, dopo che la ricorrente gli aveva comunicato la sua intenzione di adire l'autorità giudiziaria per disciplinare
l'affidamento, il collocamento, le visite e il mantenimento della minore ?
Per_ 14) La minore ha un buon rapporto con che chiama Giancarlo, e con la moglie del sig. ? Persona_1 Per_2
15) La sig.ra ha lasciato l'abitazione del padre in Calolziocorte circa sette anni addietro, ha due Parte_2
figli nella Repubblica Dominicana e vive autonomamente in altre località in Italia ?
Per_ 16) I figli del sig. , e hanno un buon rapporto con la ricorrente, che Per_2 Per_3 Persona_6
frequentano e sentono saltuariamente ?
17) La sig.ra quando è in Italia svolge qualche piccola attività lavorativa ? Parte_3
18) La sig.ra si sposta spesso all'Estero dove rimane per molti mesi: da ultimo, si è recata nel novembre Parte_3
2023 a Santo Domingo ed attualmente non è ancora rientrata in Italia ?
B) Ordinarsi, a sensi dell'art.210 c.p.c., al e all'INPS, rispettivamente, la Controparte_3
trasmissione della documentazione relativa all'esistenza di rapporti lavorativi e di pensioni di invalidità o di altro genere in
capo al sig. Persona_7
In ogni caso col favore delle spese di lite”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale di Lecco adito, respinta ogni avversa contraria istanza, tutto contestato e nulla
riconosciuto
In via principale:
pagina 6 di 17 ➡ affidare la minore , nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, 9 attualmente in Lecco - Via M.Buonarroti, 36, con paritetico esercizio della
responsabilità genitoriale ai sensi della vigente legge;
➡ disporre che il IG. possa vedere e tenere con sé la minore gradualmente, incominciando con un Controparte_1
pomeriggio a settimana (preferibilmente nel fine settimana) per poi arrivare a trascorrere una giornata intera nel week
end, e giungere a due fine settimana al mese dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20.00, e, compatibilmente ai
suoi impegni lavorativi ed a quelli della bambina, aggiungendo in seguito un ulteriore pomeriggio infra settimanale, da
concordare con la IG.ra
Per_1
➡ disporre che, durante le vacanze scolastiche estive, la bambina potrà trascorrere col padre una/due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30.04.24, nel periodo da giugno a settembre di ogni anno;
➡ disporre che le maggiori festività civili e religiose (Natale-Santo Stefano - Capodanno-Epifania - Pasqua- Lunedì
dell'Angelo) vengano trascorse, ad anni alterni, dalla bambina con ciascun genitore;
➡ disporre che il IG. versi, a titolo di concorso al mantenimento della minore, la somma di Controparte_1
€150,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile ogni anno secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 29.03.2018 del Tribunale di Lecco;
➡ disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore;
➡ disporre che nulla è dovuto alla IG.ra a titolo di rimborso delle spese di mantenimento dalla Parte_1
nascita all'introduzione del presente giudizio, per tutte le 10 ragioni spiegate nella parte motiva che precede.
In ogni caso: condannare la ricorrente all'integrale rifusione degli onorari di lite, debitamente maggiorati delle spese
generali 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: mentre si producono i documenti di cui al contesto, si chiede, che venga ammessa prova per
interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
Per_ 1) Vero che la IG.ra tenne nascosta la gravidanza per la nascita della figlia al IG. ? Per_1 Persona_1
Per_ 2) Vero che, a maggio 2020, la IG.ra determinò di comune accordo col IG. in €100,00 mensili il Per_1
concorso al mantenimento mensile in favore della minore , rinunciando ad ogni altra pretesa economica al Persona_1
riguardo, sia per il mantenimento ordinario pregresso che per quello straordinario, passato e futuro?
Si indica a teste il IG. di Calolziocorte - Via F.lli Cervi, 3 Persona_7
pagina 7 di 17 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte ricorrente in quanto inutili, inconferenti, suggestivi, di
significato negativo;
nel denegato caso della loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il
medesimo teste qui indicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria l'11.12.2023, Parte_1
ha esposto di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla
[...] Controparte_1
quale è nata la figlia (a Lecco il 27.12.2015), ancora minorenne, riconosciuta alla nascita Persona_1
solo dalla madre e, in data 19.3.2021, anche dal padre.
La ricorrente ha esposto che il resistente non ha mai voluto partecipare alla vita della bambina,
disinteressandosi della scuola frequentata, delle sue amicizie e delle attività sportive dalla stessa praticate, limitandosi esclusivamente a versare un contributo per il mantenimento pari a 100,00 euro mensili dal mese di maggio 2020 sino a luglio 2023, ossia sino a quando la ricorrente gli ha comunicato l'intenzione di adire l'Autorità Giudiziaria per disciplinare l'affidamento e il mantenimento della minore.
In merito alle rispettive situazioni economiche, la ricorrente ha esposto di svolgere attività
lavorativa part-time con un reddito di circa 400,00 euro mensili, oltre a godere integralmente dell'assegno unico per la figlia (e ha anche specificato di aver beneficiato, sino al mese di aprile 2023
del Reddito di Cittadinanza); il resistente svolge invece attività lavorativa come operaio presso una società della provincia lecchese.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha richiesto l'affidamento in via super-esclusiva della figlia minore a cagione del citato e reiterato disinteresse del padre nonché per il timore Persona_1
che il resistente possa “opporsi strumentalmente” alle decisioni riguardanti la figlia, avanzando pretese di carattere economico in cambio del suo assenso. Ha anche ribadito di essersi sempre occupata in via esclusiva della cura, crescita ed educazione della figlia, al contrario del resistente, che l'ha riconosciuta all'età di 5 anni: ha però sottolineato il desiderio che il padre, “sostanzialmente assente e disinteressato alla figlia”, inizi a frequentarla per conoscerla a poco a poco “allo scopo di creare, in maniera graduale, un'affettività almeno minima che possa soddisfare anche il benessere morale della stessa”
Pertanto ha chiesto che questo Tribunale regolamenti il diritto di visita paterno.
pagina 8 di 17 Sotto il profilo economico, ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco nonché di continuare a percepire in via integrale l'assegno unico.
Infine, ha insistito per la condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento per la figlia sostenute in via esclusiva dalla madre a far tempo dalla nascita della minore sino al momento del deposito del ricorso e quantificate “in euro 19.850,00 o in altra diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute e documentate … in euro
1.224,00”.
2. - Si è costituito in giudizio contestando quanto affermato dalla Controparte_1
ricorrente e sostenendo che la ricostruzione dei fatti da questa operata non rispondesse alla realtà. In particolare, ha fin da subito sottolineato come la controparte abbia omesso di preferire un “innegabile dato di fatto”, ossia che “nessuna relazione sentimentale è mai esistita tra gli odierni litiganti, essendosi la stessa limitata a pochissimi, ed assai sporadici, incontri sessuali occasionali”. Questo
sarebbe il motivo per il quale il resistente non avrebbe riconosciuto alla nascita la bambina, posto che si
è trattato di una “gravidanza indesiderata” e nemmeno da lui conosciuta, dal momento che la ricorrente non l'aveva mai informato al riguardo. Inoltre, ha precisato di aver conosciuto la figlia solo al termine del primo lockdown e senza peraltro avere certezza di essere il reale padre biologico, specificando di averlo fatto per l'insistenza della ricorrente, la quale gli avrebbe promesso che non avrebbe richiesto alcun mantenimento per il periodo pregresso dalla nascita della bambina sino al giorno del riconoscimento e che avrebbe limitato l'assegno di mantenimento per il futuro a 100,00 euro mensili (la stessa somma che il resistente versa per un'altra figlia che vive a Santo Domingo).
In ordine alla propria posizione economica, ha esposto di lavorare come operaio percependo uno stipendio netto di circa 1.500,00 euro mensili e di sostenere spese mensili ricorrenti per circa
630,00 euro.
In virtù di tutto quanto dedotto, il resistente ha concluso per l'affidamento congiunto della figlia e si è reso disponibile a versare, a titolo di concorso al mantenimento della minore, la Persona_1
somma di 150,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. Ha poi chiesto la percezione al 50% dell'assegno unico e universale e ha pagina 9 di 17 contestato la richiesta formulata dalla ricorrente circa il rimborso delle spese di mantenimento per la figlia dalla nascita all'introduzione del presente giudizio, richiedendone il rigetto.
3. - Alla prima udienza del 27.3.2024 sono comparse personalmente entrambe le parti, assistite dai rispettivi procuratori: il Giudice ha esperito tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti si sono trovate d'accordo per la sperimentazione di un periodo di affido condiviso, con possibilità per il padre di tenere con sé la figlia a sabati alternati, prelevandola presso la casa materna entro le 10:00 e riportandola alle 21:00. Le parti si sono inoltre accordate affinché la ricorrente percepisse in via integrare l'assegno unico.
Non è stata possibile invece un'intesa sotto l'aspetto economico: la ricorrente ha specificato di lavorare per 12 ore alla settimana come addetta alle pulizie alla casa di un privato con uno stipendio medio di 500,00 euro mensili per 12 mensilità; il resistente ha dichiarato di lavorare come dipendente metalmeccanico, percependo una retribuzione di circa 1.400,00 euro mensili netti con tredicesima.
Come provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice ha disposto che il contributo paterno al mantenimento della figlia minore dovesse quantificarsi in un importo mensile di 250,00 euro per 12
mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecco.
Alla nuova udienza del 15.10.2024 sono nuovamente comparse personalmente entrambe le parti per riferire che la modalità di frequentazione padre/figlia aveva sortito esito positivo, ma per reiterare il mancato accordo sulle posizioni economiche: il resistente si è dichiarato disponibile a versare l'assegno di mantenimento per 250,00 euro mensili a condizione che l'assegno unico di euro 200,00 mensili fosse diviso a metà tra i due genitori e che controparte rinunciasse alla richiesta degli arretrati;
parte ricorrente si è trovata d'accordo sull'assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili, ma si è opposta al riconoscimento del 50% dell'assegno unico ed ha insistito nella domanda di mantenimento arretrato per la figlia, seppur proponendo, a fini transattivi, una somma a saldo e stralcio per il mantenimento pregresso, da corrispondersi ratealmente.
L'ulteriore rinvio non ha portato ad alcun accordo: il procuratore del resistente ha espresso la volontà del proprio assistito di definire transattivamente la controversia accettando i provvedimenti temporanei ed urgenti ma a condizione che controparte rinunciasse agli arretrati;
il procuratore della pagina 10 di 17 ricorrente ha invece mantenuto ferma la proposta manifestata già alla precedente udienza, lamentando peraltro come il padre non avesse rispettato, per almeno tre episodi tra aprile e novembre 2024, il diritto di visita alla figlia.
Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo, non sono state ammesse le prove dedotte e la causa è passata in decisione il 27.2.2025, previa concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
4. - Va preliminarmente rilevato come solo la ricorrente abbia depositato la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, mentre la difesa del resistente si è limitata a depositare rinuncia al mandato.
Nella propria conclusionale la ricorrente ha dichiarato e documentato come il CP_1
abbia lasciato l'Italia per tornare a Santo Domingo, senza nulla riferire né a lei né alla figlia. In
particolare, dal 20.11.2024 non è più alle dipendenze dell'azienda C4 s.r.l. presso la quale lavorava
(come da dichiarazione resa nel procedimento per esecuzione forzata presso terzi e prodotta al doc. 19 della ricorrente); molto probabilmente ha lasciato anche l'abitazione che conduceva in locazione (come parrebbe desumersi dall'esito negativo delle notifiche del precetto e del pignoramento al doc. 20 della ricorrente); da dicembre 2024 non versa l'assegno di mantenimento per la figlia;
non le ha fatto gli auguri di Natale né del compleanno (che cade il 27.12: doc. 21 della ricorrente); non ha dato l'assenso per un intervento odontoiatrico di cui necessita la minore.
Da siffatte risultanze il Collegio trae il convincimento che tutti i tentativi fatti in corso di causa per consentire un affidamento condiviso della figlia e per permettere un graduale avvicinamento padre/figlia siano caduti nel vuoto per chiaro volere del resistente. Deve pertanto essere accolta, perché rispondente alle esigenze di la domanda avanzata dalla ricorrente dell'affido c.d. super- Persona_1
esclusivo alla madre, la quale, dunque, potrà assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per la figlia.
5. - Il Collegio prende atto della volontà della ricorrente di regolamentare, comunque, il diritto di visita padre-figlia. Tuttavia, le risultanze processuali non permettono di deporre fiducia nel contegno tenuto in questi mesi dal resistente: pertanto, si ritiene conforme al superiore interesse della minore sospendere il diritto di visita padre-figlia, che potrà essere ripreso qualora il padre ne manifesti la seria pagina 11 di 17 volontà e, in tal caso, solo previa valutazione e interlocuzione con i Servizi Sociali territorialmente competenti. Resta comunque fermo l'auspicio del Collegio ad un nuovo e migliore impegno del padre ed un rinnovato interesse nei confronti della figlia, al fine di poter gradualmente esercitare il suo ruolo,
sì da garantire alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità.
6. - Venendo agli aspetti economici, la ricorrente ha reiterato la richiesta che l'ex compagno provveda al mantenimento ordinario della figlia con una somma di almeno 400,00 euro mensili.
Dalla documentazione (seppur incompleta) di natura economico-fiscale prodotta in atti dal resistente (relativi docc. 3, 5 e 20) si ricava che il poteva godere di uno stipendio CP_1
mensile medio intorno ai 1.500,00 euro ed abbia deciso di licenziarsi. Nel corso del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo di massima sul contributo del padre al mantenimento della figlia in euro
250,00 mensili e lo hanno concretamente “sperimentato”, ritenendolo rispondente agli interessi della minore. Il Collegio considera corretto ed equo che il padre contribuisca al mantenimento della figlia tramite il versamento della somma di 250,00 euro mensili, da versare a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità a far data dalla mensilità di gennaio
[...]
2024 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat: detta somma appare adeguata alla luce delle condizioni reddituali delle parti e delle reali e concrete esigenze dalla minore.
Il resistente è inoltre tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia,
secondo lo schema meglio declinato in dispositivo.
Infine, in virtù del regime di affidamento disposto, l'assegno unico competerà in via esclusiva alla madre.
7. - La ricorrente ha chiesto il “rimborso” delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie sostenute per la figlia dal momento della nascita (27.12.2015) sino alla presentazione della domanda giudiziale. Inutilmente le parti hanno tentato di raggiungere un accordo sul punto in corso di giudizio.
Rileva però il Collegio come la domanda sia inammissibile nel presente giudizio.
Infatti, a seguito del c.d. Correttivo Cartabia (D.Lgs. 31.10.2024 n. 164), al comma 1 dell'art. 473 bis c.c., che dispone sull'ambito di applicazione del c.d. rito di famiglia (“Le disposizioni del
presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle
famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i
pagina 12 di 17 minorenni…”), è stato aggiunto l'inciso “nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente
a violazione dei doveri familiari”. A prescindere dal fatto che la domanda di rimborso delle spese sostenute dal genitore, che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio sin dalla nascita,
ha una funzione indennitaria in senso lato, poiché mira a compensare il genitore che ha accolto il figlio e che ha sostenuto da solo le spese per il suo sostentamento e quindi non rientra fra le domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari, l'aggiunta in questione si è resa necessaria per permettere la trattazione nel rito di famiglia della suddette domande risarcitorie, che diversamente avrebbero dovuto confluire nell'ordinario giudizio civile innanzi al Giudice Unico. Ne consegue che per la domanda di rimborso delle spese di mantenimento continua a trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale precedente, secondo cui non ricorre un rapporto di connessione qualificata che consenta la trattazione di questa domanda con quelle soggette al rito di famiglia. Più
precisamente, il testo vigente dell'art. 40 comma 3 c.p.c. consente sì la trattazione congiunta di cause cumulativamente proposte (o successivamente riunite) che debbano essere trattate con riti diversi,
enunciando la regola secondo cui tutte tali cause devono essere trattate e decise con il rito ordinario
(salva l'applicazione del rito speciale per le cause di lavoro e previdenziali), ma nel contempo limita siffatta trattazione congiunta solo alle ipotesi di c.d. "connessione qualificata" previste dagli artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c., ma non anche nelle fattispecie di cumulo previste dagli artt. 33 e 104 c.p.c., che sono espressione della c.d. "connessione per coordinazione", dove, dipendendo la trattazione simultanea dalla sola volontà delle parti, non è consentito il mutamento del rito, che non può essere conseguenza di una mera scelta della parte. È quindi esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 c.p.c. od ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. se soggette a riti diversi. Ne
consegue che non vi è possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione,
divorzio o (come nello specifico) regolamentazione dei rapporti di figli nati fuori dal matrimonio,
soggetta al rito speciale di famiglia, con quella di rimborso del pregresso mantenimento (così come quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme…), soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (per l'affermazione di tale principio in riferimento a diverse ipotesi di domande inammissibili cfr. Cass. 24.12.2014 n. 27386; Cass.
8.9.2014 n. 18870; Cass.
1.8.2013 n.
pagina 13 di 17 18440; Cass. 29.1.2010 n. 2155; Cass. 25.7.2008 n. 20460; Cass. 24.4.2007 n. 9915; Cass.
6.12.2006 n.
26158; Cass. 19.1.2005 n. 1084).
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, anche alla luce del suo contegno processuale: va quindi condannato a rifonderle alla ricorrente nell'importo che Controparte_1
si liquida – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata
(senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro
5.027,00 (di cui euro 27,00 per anticipazioni ed euro 5.000,00 per compensi) oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DISPONE
l'affido c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre Persona_1 Parte_1
la quale potrà quindi assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore
[...]
interesse, per la figlia (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito sanitario, scolastico,
extrascolastico e con la possibilità richiedere il rilascio di documenti presso gli enti competenti), figlia che resta collocata presso l'abitazione della madre in Lecco, Via Michelangelo Buonarroti n. 36;
DISPONE
la sospensione del diritto di visita padre-figlia, stabilendo che, avendo riguardo al preminente interesse della minore detto diritto di visita potrà tornare ad essere esercitato dal padre qualora Persona_1
dimostri reale interesse nei confronti della figlia e solo previa presa di contatto con i Servizi Sociali
territorialmente competenti;
PONE
a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il versamento di Controparte_1
un assegno pari ad euro 250,00 mensili da corrispondersi in via anticipata a
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a partire da gennaio 2024 e Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese pagina 14 di 17 straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da questo Tribunale e qui di seguito riprodotto:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 15 di 17 a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno unico erogato per la figlia sia posto a favore di Persona_1 Parte_1
nella misura del 100%, così come le detrazioni IRPEF;
[...]
DICHIARA INAMMISSIBILE
pagina 16 di 17 la domanda di condanna del resistente al pagamento del mantenimento ordinario pregresso per la figlia ed alla rifusione delle spese di mantenimento straordinarie;
Persona_1
CONDANNA
a rifondere le spese di lite alla ricorrente nell'importo di euro 5.027,00 oltre Controparte_1
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio di giovedì 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'11 dicembre 2023 ed iscritta al n.
2232 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (C.F.: ), nata Castanuelas Parte_1 C.F._1
(Repubblica Dominicana) il 9.4.1976 e residente in [...],
rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Chiara Airoldi del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Viale Dante n.10, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Dominicana) il 29.8.1971 e residente in [...], già rappresentato e difeso dall'Avv. Agnese Massaro del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 17 In data 1° marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE:
1) La minore verrà affidata in modo esclusivo alla madre Persona_1 Parte_1
con collocamento presso la stessa, attualmente nell'abitazione sita in Lecco, Via M. Buonarroti n.36.
[...]
2) L'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ordinaria sulla minore sarà in capo Persona_1
alla madre . Parte_1
3) La madre eserciterà altresì in via esclusiva la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 [...]
in merito alle questioni di maggiore importanza circa la sanità, l'istruzione, la residenza abituale, Persona_1
l'educazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater terzo comma c.c.: per l'effetto la madre sarà autorizzata a
richiedere autonomamente anche il passaporto per la minore Persona_1
4) Il IG. potrà vedere secondo le modalità indicate nei provvedimenti provvisori ed urgenti Controparte_1 Persona_1
adottati all'udienza del 27 marzo 2024 e cioè a sabati alternati andando a prendere la figlia alla casa della madre entro le
ore 10.00 e riportandola entro le ore 21.00, salva la possibilità di incrementare gradualmente il diritto di visita nell'ipotesi
in cui lo richiedesse e dimostrasse di essere interessato a coltivare seriamente una relazione con la minore, fermo restando
l'accordo con la madre circa i giorni e i tempi di visita e comunque indicativamente secondo le seguenti modalità:
◦ a week-end alternati, il sabato o la domenica l'intera giornata nonché, gradualmente e allorché la bambina lo chiederà,
sempre a week end alternati, dal sabato mattina all'uscita dalla scuola o comunque dall'ora di pranzo, allorché andrà a
prenderla, sino alla domenica prima di cena, allorché la riaccompagnerà a casa della madre;
◦ un giorno infrasettimanale, a scelta del padre, purché previamente concordato con la madre e compatibilmente con gli
impegni della minore;
◦ durante il periodo estivo, più giorni, da concordarsi con la madre, comprensivi anche del pernottamento nel momento in
cui la minore lo richiederà;
◦ durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, nei giorni da concordarsi con la madre e, allorché la minore lo
chiederà, anche per il pernottamento.
5) Il IG. concorrerà al mantenimento della figlia attraverso il versamento della somma Controparte_1 Persona_1
mensile di € 400,00 (quattrocento), rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni
pagina 2 di 17 mese in favore della ricorrente. Oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del 29 marzo 2018 in uso al
Tribunale di Lecco, che integralmente si riporta:
• Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o
specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da
idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed
oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche
siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario
relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con
preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti
sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari
anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori
corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla
scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio
o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede
universitaria; e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o
parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle
esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a
mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi
pagina 3 di 17 aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e
relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e
manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che
precede; c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o
parrocchiale; e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f)
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio
(motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente
indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del
genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o
conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
6) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla ricorrente in qualità di genitore collocatario della figlia minore.
7) Con condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente dalla nascita della
minore al mese di dicembre 2023 e determinate equitativamente in € 20.100 (€ 250 al mese dedotto quanto già versato,
come descritto nel ricorso introduttivo del giudizio, per 96 mesi dalla nascita il 27 dicembre 2015 sino al 27 dicembre
2023, tenuto conto della decorrenza dell'assegno di mantenimento dal gennaio 2024) o in altra diversa somma, anche
maggiore, che risulterà dovuta, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute sino ad oggi e documentate dalla
ricorrente per il mantenimento di , quantificate in € 1.748 (e cioè € 1.224,00 come descritto nel ricorso Persona_1
introduttivo del giudizio, oltre ad € 54 per ulteriori buoni mensa ex doc.16 della memoria ex art.473 bis n.17 comma 1
c.p.c. della ricorrente, oltre ad € 470 per il lavoro dentistico come risulta dal doc.18 che si produce).
IN VIA SUBORDINATA:
Fermo restando tutte le altre condizioni descritte in via principale, disporsi l'affidamento esclusivo di Persona_1
alla madre, presso cui sarà collocata, con il limite per il padre, in punto esercizio della responsabilità
[...]
pagina 4 di 17 genitoriale, all'assenso per l'espatrio della minore e quindi con espressa autorizzazione della madre a richiedere
autonomamente il rilascio del passaporto per la minore.
IN VIA ISTRUTTORIA.
A) Disporsi l'interrogatorio formale del resistente nonché l'audizione dei testi e Testimone_1 Tes_2
, tutti residenti a [...], sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute della formula “vero che”: Testimone_3
1) La ricorrente sola si è sempre occupata del mantenimento, della cura, dell'educazione e dell'istruzione della piccola
: le ha sempre acquistato tutti i beni necessari quali alimenti, vestiti, giochi, materiale scolastico, ecc…, l'ha Persona_1
iscritta alla scuola materna, alla scuola primaria, alle attività sportive, si è sempre interessata delle sue frequentazioni
amicali ?
2) La sig.ra è rimasta incinta nel marzo del 2015 e si è sottoposta agli esami della gravidanza ricevendo gli Per_1
esiti postivi nel giugno 2015 (doc.15) ?
Per_ 3) Il sig. aveva interrotto la comunicazione con la sig.ra e si era recato nella Repubblica Dominicana Per_1
per sposarsi con la sig.ra prima che la sig.ra scoprisse di essere incinta nel giugno Controparte_2 Per_1
2015 ?
4) La sig.ra ha riferito della sua gravidanza di ai figli del resistente e Per_1 Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_4
, subito dopo averlo scoperto nel giugno 2015 ?
[...]
5) I figli del resistente hanno riferito al padre, subito dopo averlo saputo, che la sig.ra aveva comunicato loro Per_1
che aspettava un figlio da lui ?
6) La ricorrente ha chiesto più volte al sig. di conoscere e di frequentare la figlia sin dalla sua CP_1 Persona_1
nascita e di trascorrere alcuni momenti della quotidianità con lei: ad esempio sabato 4 novembre 2023 gli ha chiesto di
accompagnare la figlia a una partita di pallavolo a Bellano, ma lui si è rifiutato affermando che aveva altri impegni ?
Per_ 7) Il sig. ha chiesto di conoscere la figlia solo nel maggio del 2020 ?
Per_ 8) Il sig. ha chiesto alla ricorrente di conoscere solo dopo essersi ripresentato nel 2020, dopo avere Persona_1
divorziato dalla sig.ra dichiarando che intendeva riallacciare una relazione sentimentale con Controparte_2
lei?
Per_ 9) Quando il sig. si è ripresentato dalla sig.ra nel 2020, la stessa gli aveva riferito che non era più Per_1
interessata a una relazione sentimentale con lui, ma che desiderava che lui riconoscesse sua figlia ? Persona_1
pagina 5 di 17 Per_ 10) Gli unici momenti di contatto che il sig. ha avuto con la figlia nel corso degli anni sono stati quando si recava,
una volta al mese, tra il maggio del 2020 e il luglio del 2023, nell'abitazione della ricorrente per consegnarle 100 euro per
il mantenimento della figlia e l'estate del 2023, allorché ha invitato la figlia presso la propria abitazione per farle
Pe conoscere l'altra figlia che era giunta in Italia ?
Pe 11) Allorché il resistente ha invitato la figlia presso la propria abitazione per farle conoscere l'altra figlia , l'ha fatta
dormire sul divano e all'indomani ha voluto tornare a casa della madre ? Persona_1
Per_ 12) Nelle occasioni in cui il sig. si recava presso l'abitazione della ricorrente per consegnarle 100 euro per il
mantenimento della figlia, lo stesso si limitava a salutare senza interagire ulteriormente con lei e poi se ne Persona_1
andava ?
Per_ 13) Il sig. ha cessato di versare alla ricorrente il contributo di 100 euro per il mantenimento di nel luglio Persona_1
2023, dopo che la ricorrente gli aveva comunicato la sua intenzione di adire l'autorità giudiziaria per disciplinare
l'affidamento, il collocamento, le visite e il mantenimento della minore ?
Per_ 14) La minore ha un buon rapporto con che chiama Giancarlo, e con la moglie del sig. ? Persona_1 Per_2
15) La sig.ra ha lasciato l'abitazione del padre in Calolziocorte circa sette anni addietro, ha due Parte_2
figli nella Repubblica Dominicana e vive autonomamente in altre località in Italia ?
Per_ 16) I figli del sig. , e hanno un buon rapporto con la ricorrente, che Per_2 Per_3 Persona_6
frequentano e sentono saltuariamente ?
17) La sig.ra quando è in Italia svolge qualche piccola attività lavorativa ? Parte_3
18) La sig.ra si sposta spesso all'Estero dove rimane per molti mesi: da ultimo, si è recata nel novembre Parte_3
2023 a Santo Domingo ed attualmente non è ancora rientrata in Italia ?
B) Ordinarsi, a sensi dell'art.210 c.p.c., al e all'INPS, rispettivamente, la Controparte_3
trasmissione della documentazione relativa all'esistenza di rapporti lavorativi e di pensioni di invalidità o di altro genere in
capo al sig. Persona_7
In ogni caso col favore delle spese di lite”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale di Lecco adito, respinta ogni avversa contraria istanza, tutto contestato e nulla
riconosciuto
In via principale:
pagina 6 di 17 ➡ affidare la minore , nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio e Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, 9 attualmente in Lecco - Via M.Buonarroti, 36, con paritetico esercizio della
responsabilità genitoriale ai sensi della vigente legge;
➡ disporre che il IG. possa vedere e tenere con sé la minore gradualmente, incominciando con un Controparte_1
pomeriggio a settimana (preferibilmente nel fine settimana) per poi arrivare a trascorrere una giornata intera nel week
end, e giungere a due fine settimana al mese dall'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20.00, e, compatibilmente ai
suoi impegni lavorativi ed a quelli della bambina, aggiungendo in seguito un ulteriore pomeriggio infra settimanale, da
concordare con la IG.ra
Per_1
➡ disporre che, durante le vacanze scolastiche estive, la bambina potrà trascorrere col padre una/due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la ricorrente entro il 30.04.24, nel periodo da giugno a settembre di ogni anno;
➡ disporre che le maggiori festività civili e religiose (Natale-Santo Stefano - Capodanno-Epifania - Pasqua- Lunedì
dell'Angelo) vengano trascorse, ad anni alterni, dalla bambina con ciascun genitore;
➡ disporre che il IG. versi, a titolo di concorso al mantenimento della minore, la somma di Controparte_1
€150,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile ogni anno secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 29.03.2018 del Tribunale di Lecco;
➡ disporre che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore;
➡ disporre che nulla è dovuto alla IG.ra a titolo di rimborso delle spese di mantenimento dalla Parte_1
nascita all'introduzione del presente giudizio, per tutte le 10 ragioni spiegate nella parte motiva che precede.
In ogni caso: condannare la ricorrente all'integrale rifusione degli onorari di lite, debitamente maggiorati delle spese
generali 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: mentre si producono i documenti di cui al contesto, si chiede, che venga ammessa prova per
interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui seguenti capitoli di prova:
Per_ 1) Vero che la IG.ra tenne nascosta la gravidanza per la nascita della figlia al IG. ? Per_1 Persona_1
Per_ 2) Vero che, a maggio 2020, la IG.ra determinò di comune accordo col IG. in €100,00 mensili il Per_1
concorso al mantenimento mensile in favore della minore , rinunciando ad ogni altra pretesa economica al Persona_1
riguardo, sia per il mantenimento ordinario pregresso che per quello straordinario, passato e futuro?
Si indica a teste il IG. di Calolziocorte - Via F.lli Cervi, 3 Persona_7
pagina 7 di 17 Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte ricorrente in quanto inutili, inconferenti, suggestivi, di
significato negativo;
nel denegato caso della loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il
medesimo teste qui indicato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria l'11.12.2023, Parte_1
ha esposto di aver intrattenuto una relazione more uxorio con dalla
[...] Controparte_1
quale è nata la figlia (a Lecco il 27.12.2015), ancora minorenne, riconosciuta alla nascita Persona_1
solo dalla madre e, in data 19.3.2021, anche dal padre.
La ricorrente ha esposto che il resistente non ha mai voluto partecipare alla vita della bambina,
disinteressandosi della scuola frequentata, delle sue amicizie e delle attività sportive dalla stessa praticate, limitandosi esclusivamente a versare un contributo per il mantenimento pari a 100,00 euro mensili dal mese di maggio 2020 sino a luglio 2023, ossia sino a quando la ricorrente gli ha comunicato l'intenzione di adire l'Autorità Giudiziaria per disciplinare l'affidamento e il mantenimento della minore.
In merito alle rispettive situazioni economiche, la ricorrente ha esposto di svolgere attività
lavorativa part-time con un reddito di circa 400,00 euro mensili, oltre a godere integralmente dell'assegno unico per la figlia (e ha anche specificato di aver beneficiato, sino al mese di aprile 2023
del Reddito di Cittadinanza); il resistente svolge invece attività lavorativa come operaio presso una società della provincia lecchese.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha richiesto l'affidamento in via super-esclusiva della figlia minore a cagione del citato e reiterato disinteresse del padre nonché per il timore Persona_1
che il resistente possa “opporsi strumentalmente” alle decisioni riguardanti la figlia, avanzando pretese di carattere economico in cambio del suo assenso. Ha anche ribadito di essersi sempre occupata in via esclusiva della cura, crescita ed educazione della figlia, al contrario del resistente, che l'ha riconosciuta all'età di 5 anni: ha però sottolineato il desiderio che il padre, “sostanzialmente assente e disinteressato alla figlia”, inizi a frequentarla per conoscerla a poco a poco “allo scopo di creare, in maniera graduale, un'affettività almeno minima che possa soddisfare anche il benessere morale della stessa”
Pertanto ha chiesto che questo Tribunale regolamenti il diritto di visita paterno.
pagina 8 di 17 Sotto il profilo economico, ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili,
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco nonché di continuare a percepire in via integrale l'assegno unico.
Infine, ha insistito per la condanna del resistente al rimborso delle spese di mantenimento per la figlia sostenute in via esclusiva dalla madre a far tempo dalla nascita della minore sino al momento del deposito del ricorso e quantificate “in euro 19.850,00 o in altra diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute e documentate … in euro
1.224,00”.
2. - Si è costituito in giudizio contestando quanto affermato dalla Controparte_1
ricorrente e sostenendo che la ricostruzione dei fatti da questa operata non rispondesse alla realtà. In particolare, ha fin da subito sottolineato come la controparte abbia omesso di preferire un “innegabile dato di fatto”, ossia che “nessuna relazione sentimentale è mai esistita tra gli odierni litiganti, essendosi la stessa limitata a pochissimi, ed assai sporadici, incontri sessuali occasionali”. Questo
sarebbe il motivo per il quale il resistente non avrebbe riconosciuto alla nascita la bambina, posto che si
è trattato di una “gravidanza indesiderata” e nemmeno da lui conosciuta, dal momento che la ricorrente non l'aveva mai informato al riguardo. Inoltre, ha precisato di aver conosciuto la figlia solo al termine del primo lockdown e senza peraltro avere certezza di essere il reale padre biologico, specificando di averlo fatto per l'insistenza della ricorrente, la quale gli avrebbe promesso che non avrebbe richiesto alcun mantenimento per il periodo pregresso dalla nascita della bambina sino al giorno del riconoscimento e che avrebbe limitato l'assegno di mantenimento per il futuro a 100,00 euro mensili (la stessa somma che il resistente versa per un'altra figlia che vive a Santo Domingo).
In ordine alla propria posizione economica, ha esposto di lavorare come operaio percependo uno stipendio netto di circa 1.500,00 euro mensili e di sostenere spese mensili ricorrenti per circa
630,00 euro.
In virtù di tutto quanto dedotto, il resistente ha concluso per l'affidamento congiunto della figlia e si è reso disponibile a versare, a titolo di concorso al mantenimento della minore, la Persona_1
somma di 150,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco. Ha poi chiesto la percezione al 50% dell'assegno unico e universale e ha pagina 9 di 17 contestato la richiesta formulata dalla ricorrente circa il rimborso delle spese di mantenimento per la figlia dalla nascita all'introduzione del presente giudizio, richiedendone il rigetto.
3. - Alla prima udienza del 27.3.2024 sono comparse personalmente entrambe le parti, assistite dai rispettivi procuratori: il Giudice ha esperito tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti si sono trovate d'accordo per la sperimentazione di un periodo di affido condiviso, con possibilità per il padre di tenere con sé la figlia a sabati alternati, prelevandola presso la casa materna entro le 10:00 e riportandola alle 21:00. Le parti si sono inoltre accordate affinché la ricorrente percepisse in via integrare l'assegno unico.
Non è stata possibile invece un'intesa sotto l'aspetto economico: la ricorrente ha specificato di lavorare per 12 ore alla settimana come addetta alle pulizie alla casa di un privato con uno stipendio medio di 500,00 euro mensili per 12 mensilità; il resistente ha dichiarato di lavorare come dipendente metalmeccanico, percependo una retribuzione di circa 1.400,00 euro mensili netti con tredicesima.
Come provvedimenti temporanei ed urgenti il Giudice ha disposto che il contributo paterno al mantenimento della figlia minore dovesse quantificarsi in un importo mensile di 250,00 euro per 12
mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Lecco.
Alla nuova udienza del 15.10.2024 sono nuovamente comparse personalmente entrambe le parti per riferire che la modalità di frequentazione padre/figlia aveva sortito esito positivo, ma per reiterare il mancato accordo sulle posizioni economiche: il resistente si è dichiarato disponibile a versare l'assegno di mantenimento per 250,00 euro mensili a condizione che l'assegno unico di euro 200,00 mensili fosse diviso a metà tra i due genitori e che controparte rinunciasse alla richiesta degli arretrati;
parte ricorrente si è trovata d'accordo sull'assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili, ma si è opposta al riconoscimento del 50% dell'assegno unico ed ha insistito nella domanda di mantenimento arretrato per la figlia, seppur proponendo, a fini transattivi, una somma a saldo e stralcio per il mantenimento pregresso, da corrispondersi ratealmente.
L'ulteriore rinvio non ha portato ad alcun accordo: il procuratore del resistente ha espresso la volontà del proprio assistito di definire transattivamente la controversia accettando i provvedimenti temporanei ed urgenti ma a condizione che controparte rinunciasse agli arretrati;
il procuratore della pagina 10 di 17 ricorrente ha invece mantenuto ferma la proposta manifestata già alla precedente udienza, lamentando peraltro come il padre non avesse rispettato, per almeno tre episodi tra aprile e novembre 2024, il diritto di visita alla figlia.
Preso atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo transattivo, non sono state ammesse le prove dedotte e la causa è passata in decisione il 27.2.2025, previa concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
4. - Va preliminarmente rilevato come solo la ricorrente abbia depositato la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale, mentre la difesa del resistente si è limitata a depositare rinuncia al mandato.
Nella propria conclusionale la ricorrente ha dichiarato e documentato come il CP_1
abbia lasciato l'Italia per tornare a Santo Domingo, senza nulla riferire né a lei né alla figlia. In
particolare, dal 20.11.2024 non è più alle dipendenze dell'azienda C4 s.r.l. presso la quale lavorava
(come da dichiarazione resa nel procedimento per esecuzione forzata presso terzi e prodotta al doc. 19 della ricorrente); molto probabilmente ha lasciato anche l'abitazione che conduceva in locazione (come parrebbe desumersi dall'esito negativo delle notifiche del precetto e del pignoramento al doc. 20 della ricorrente); da dicembre 2024 non versa l'assegno di mantenimento per la figlia;
non le ha fatto gli auguri di Natale né del compleanno (che cade il 27.12: doc. 21 della ricorrente); non ha dato l'assenso per un intervento odontoiatrico di cui necessita la minore.
Da siffatte risultanze il Collegio trae il convincimento che tutti i tentativi fatti in corso di causa per consentire un affidamento condiviso della figlia e per permettere un graduale avvicinamento padre/figlia siano caduti nel vuoto per chiaro volere del resistente. Deve pertanto essere accolta, perché rispondente alle esigenze di la domanda avanzata dalla ricorrente dell'affido c.d. super- Persona_1
esclusivo alla madre, la quale, dunque, potrà assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore interesse, per la figlia.
5. - Il Collegio prende atto della volontà della ricorrente di regolamentare, comunque, il diritto di visita padre-figlia. Tuttavia, le risultanze processuali non permettono di deporre fiducia nel contegno tenuto in questi mesi dal resistente: pertanto, si ritiene conforme al superiore interesse della minore sospendere il diritto di visita padre-figlia, che potrà essere ripreso qualora il padre ne manifesti la seria pagina 11 di 17 volontà e, in tal caso, solo previa valutazione e interlocuzione con i Servizi Sociali territorialmente competenti. Resta comunque fermo l'auspicio del Collegio ad un nuovo e migliore impegno del padre ed un rinnovato interesse nei confronti della figlia, al fine di poter gradualmente esercitare il suo ruolo,
sì da garantire alla minore il pieno diritto alla bigenitorialità.
6. - Venendo agli aspetti economici, la ricorrente ha reiterato la richiesta che l'ex compagno provveda al mantenimento ordinario della figlia con una somma di almeno 400,00 euro mensili.
Dalla documentazione (seppur incompleta) di natura economico-fiscale prodotta in atti dal resistente (relativi docc. 3, 5 e 20) si ricava che il poteva godere di uno stipendio CP_1
mensile medio intorno ai 1.500,00 euro ed abbia deciso di licenziarsi. Nel corso del giudizio le parti avevano raggiunto un accordo di massima sul contributo del padre al mantenimento della figlia in euro
250,00 mensili e lo hanno concretamente “sperimentato”, ritenendolo rispondente agli interessi della minore. Il Collegio considera corretto ed equo che il padre contribuisca al mantenimento della figlia tramite il versamento della somma di 250,00 euro mensili, da versare a Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità a far data dalla mensilità di gennaio
[...]
2024 e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat: detta somma appare adeguata alla luce delle condizioni reddituali delle parti e delle reali e concrete esigenze dalla minore.
Il resistente è inoltre tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia,
secondo lo schema meglio declinato in dispositivo.
Infine, in virtù del regime di affidamento disposto, l'assegno unico competerà in via esclusiva alla madre.
7. - La ricorrente ha chiesto il “rimborso” delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie sostenute per la figlia dal momento della nascita (27.12.2015) sino alla presentazione della domanda giudiziale. Inutilmente le parti hanno tentato di raggiungere un accordo sul punto in corso di giudizio.
Rileva però il Collegio come la domanda sia inammissibile nel presente giudizio.
Infatti, a seguito del c.d. Correttivo Cartabia (D.Lgs. 31.10.2024 n. 164), al comma 1 dell'art. 473 bis c.c., che dispone sull'ambito di applicazione del c.d. rito di famiglia (“Le disposizioni del
presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle
famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i
pagina 12 di 17 minorenni…”), è stato aggiunto l'inciso “nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente
a violazione dei doveri familiari”. A prescindere dal fatto che la domanda di rimborso delle spese sostenute dal genitore, che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio sin dalla nascita,
ha una funzione indennitaria in senso lato, poiché mira a compensare il genitore che ha accolto il figlio e che ha sostenuto da solo le spese per il suo sostentamento e quindi non rientra fra le domande di risarcimento del danno per violazione dei doveri familiari, l'aggiunta in questione si è resa necessaria per permettere la trattazione nel rito di famiglia della suddette domande risarcitorie, che diversamente avrebbero dovuto confluire nell'ordinario giudizio civile innanzi al Giudice Unico. Ne consegue che per la domanda di rimborso delle spese di mantenimento continua a trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale precedente, secondo cui non ricorre un rapporto di connessione qualificata che consenta la trattazione di questa domanda con quelle soggette al rito di famiglia. Più
precisamente, il testo vigente dell'art. 40 comma 3 c.p.c. consente sì la trattazione congiunta di cause cumulativamente proposte (o successivamente riunite) che debbano essere trattate con riti diversi,
enunciando la regola secondo cui tutte tali cause devono essere trattate e decise con il rito ordinario
(salva l'applicazione del rito speciale per le cause di lavoro e previdenziali), ma nel contempo limita siffatta trattazione congiunta solo alle ipotesi di c.d. "connessione qualificata" previste dagli artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c., ma non anche nelle fattispecie di cumulo previste dagli artt. 33 e 104 c.p.c., che sono espressione della c.d. "connessione per coordinazione", dove, dipendendo la trattazione simultanea dalla sola volontà delle parti, non è consentito il mutamento del rito, che non può essere conseguenza di una mera scelta della parte. È quindi esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 c.p.c. od ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. se soggette a riti diversi. Ne
consegue che non vi è possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione,
divorzio o (come nello specifico) regolamentazione dei rapporti di figli nati fuori dal matrimonio,
soggetta al rito speciale di famiglia, con quella di rimborso del pregresso mantenimento (così come quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme…), soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (per l'affermazione di tale principio in riferimento a diverse ipotesi di domande inammissibili cfr. Cass. 24.12.2014 n. 27386; Cass.
8.9.2014 n. 18870; Cass.
1.8.2013 n.
pagina 13 di 17 18440; Cass. 29.1.2010 n. 2155; Cass. 25.7.2008 n. 20460; Cass. 24.4.2007 n. 9915; Cass.
6.12.2006 n.
26158; Cass. 19.1.2005 n. 1084).
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, anche alla luce del suo contegno processuale: va quindi condannato a rifonderle alla ricorrente nell'importo che Controparte_1
si liquida – tenuto conto del valore della causa (indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata
(senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2022 n. 147 – in euro
5.027,00 (di cui euro 27,00 per anticipazioni ed euro 5.000,00 per compensi) oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DISPONE
l'affido c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre Persona_1 Parte_1
la quale potrà quindi assumere in totale autonomia tutte le decisioni, anche di maggiore
[...]
interesse, per la figlia (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito sanitario, scolastico,
extrascolastico e con la possibilità richiedere il rilascio di documenti presso gli enti competenti), figlia che resta collocata presso l'abitazione della madre in Lecco, Via Michelangelo Buonarroti n. 36;
DISPONE
la sospensione del diritto di visita padre-figlia, stabilendo che, avendo riguardo al preminente interesse della minore detto diritto di visita potrà tornare ad essere esercitato dal padre qualora Persona_1
dimostri reale interesse nei confronti della figlia e solo previa presa di contatto con i Servizi Sociali
territorialmente competenti;
PONE
a carico di a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il versamento di Controparte_1
un assegno pari ad euro 250,00 mensili da corrispondersi in via anticipata a
[...]
entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a partire da gennaio 2024 e Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese pagina 14 di 17 straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato da questo Tribunale e qui di seguito riprodotto:
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
-Spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiore a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accoro, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
-Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informativa (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. -Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. -Spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 15 di 17 a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, babysitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati nel punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
d) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'assegno unico erogato per la figlia sia posto a favore di Persona_1 Parte_1
nella misura del 100%, così come le detrazioni IRPEF;
[...]
DICHIARA INAMMISSIBILE
pagina 16 di 17 la domanda di condanna del resistente al pagamento del mantenimento ordinario pregresso per la figlia ed alla rifusione delle spese di mantenimento straordinarie;
Persona_1
CONDANNA
a rifondere le spese di lite alla ricorrente nell'importo di euro 5.027,00 oltre Controparte_1
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio di giovedì 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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