Articolo 1073 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1072Articolo 1047
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9 ottobre 2010
Art. 1073. Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale 1. E' sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1051, comma 2. 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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