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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8996 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Damadei, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Damadei, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. La minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente di presso la Per_1 madre, che si trasferirà da settembre 2025 con la stessa in Jesi (AN) Via dei Fiori n.9; le decisioni relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia.
2. Il padre, condizionato dai turni lavorativi e vista la lontananza delle abitazioni, potrà vedere e avere con sé la figlia quando vorrà, coordinandosi con i turni di lavoro della madre e con gli orari didattici e ricreativi della bambina. In caso di disaccordo:
a) trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese (in base ai turni Per_1 lavorativi dei genitori) anche con pernotto, dal venerdì quando il padre la preleverà in Jesi presso l'abitazione materna alla domenica quando ivi la riaccompagnerà;
b) sei giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali;
d) sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
e) in ordine alle vacanze estive il Dott. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con la figlia almeno trenta giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i Per_1 mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti.
1 3. In caso di viaggio con la minore i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente il periodo ed il luogo di permanenza ed i recapiti della struttura ricettizia presso la quale soggiorneranno con la figlia.
4. Il Dott. corrisponderà alla Dott.ssa la somma Parte_2 Parte_1 mensile di € 1.000,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà adeguato automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese dell'anno successivo a quello dell'omologa.
5. Il padre provvederà, altresì, al pagamento nella misura della 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche, sportive e scolastiche) per la minore, come da Protocollo d'intesa stilato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
6. L'assegno unico o altro beneficio equivalente sarà diviso al 50% fra i genitori.
7. Nulla per la casa familiare sita in Via Aurelia n.480 – 00165 Roma, in comproprietà fra i ricorrenti, che sarà venduta a terzi, con il recupero delle somme anticipate da ciascuno per l'acquisto (e precisamente € 84.080,00 anticipati dalla Dott.ssa Parte_1 ed € 87.204,47 anticipati dal Dott. ) e la divisione del restante prezzo ricavato al Pt_2
50% fra i genitori. Sempre al 50% i genitori provvederanno a pagare le rate del mutuo e tutte le spese relative all'immobile de quo. Per quanto attiene alle detrazioni fiscali per gli interessi passivi sulle rate del mutuo le parti si impegnano a dividerle equamente, dopo averle quantificate. Si impegnano, altresì a dividere al 50% tutte le spese per la casa coniugale fino al rogito, nonché tutte le spese necessarie per la vendita dell'immobile. Le parti prestano consenso sin d'ora ad affidare l'incarico per la vendita all'Agenzia Immobiliare Link Immobiliare per il prezzo di € 470.000,00. Resta inteso che dal mese di settembre 2025 fino all'avvenuta vendita l'immobile dovrà rimanere sfitto ed il mutuo gravante sullo stesso sarà pagato al 50% fra i comproprietari, come finora è stato così pure le spese condominiali.
8. Le parti prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti loro e della minore”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia (10/06/2019), ferma restando la valenza meramente negoziale delle Persona_2 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22.07.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8996 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michela Damadei, giusta procura in atti;
E
- nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michela Damadei, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. La minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento prevalente di presso la Per_1 madre, che si trasferirà da settembre 2025 con la stessa in Jesi (AN) Via dei Fiori n.9; le decisioni relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della minore saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia.
2. Il padre, condizionato dai turni lavorativi e vista la lontananza delle abitazioni, potrà vedere e avere con sé la figlia quando vorrà, coordinandosi con i turni di lavoro della madre e con gli orari didattici e ricreativi della bambina. In caso di disaccordo:
a) trascorrerà con il padre due fine settimana alternati al mese (in base ai turni Per_1 lavorativi dei genitori) anche con pernotto, dal venerdì quando il padre la preleverà in Jesi presso l'abitazione materna alla domenica quando ivi la riaccompagnerà;
b) sei giorni anche non consecutivi durante le vacanze Pasquali;
d) sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno;
e) in ordine alle vacanze estive il Dott. avrà la facoltà di trascorrere Parte_2 con la figlia almeno trenta giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i Per_1 mesi di luglio e agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i ricorrenti.
1 3. In caso di viaggio con la minore i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente il periodo ed il luogo di permanenza ed i recapiti della struttura ricettizia presso la quale soggiorneranno con la figlia.
4. Il Dott. corrisponderà alla Dott.ssa la somma Parte_2 Parte_1 mensile di € 1.000,00 quale contributo per il mantenimento della figlia, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà adeguato automaticamente ed annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese dell'anno successivo a quello dell'omologa.
5. Il padre provvederà, altresì, al pagamento nella misura della 50% delle spese straordinarie (mediche, ludiche, sportive e scolastiche) per la minore, come da Protocollo d'intesa stilato il 17 dicembre 2014 tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
6. L'assegno unico o altro beneficio equivalente sarà diviso al 50% fra i genitori.
7. Nulla per la casa familiare sita in Via Aurelia n.480 – 00165 Roma, in comproprietà fra i ricorrenti, che sarà venduta a terzi, con il recupero delle somme anticipate da ciascuno per l'acquisto (e precisamente € 84.080,00 anticipati dalla Dott.ssa Parte_1 ed € 87.204,47 anticipati dal Dott. ) e la divisione del restante prezzo ricavato al Pt_2
50% fra i genitori. Sempre al 50% i genitori provvederanno a pagare le rate del mutuo e tutte le spese relative all'immobile de quo. Per quanto attiene alle detrazioni fiscali per gli interessi passivi sulle rate del mutuo le parti si impegnano a dividerle equamente, dopo averle quantificate. Si impegnano, altresì a dividere al 50% tutte le spese per la casa coniugale fino al rogito, nonché tutte le spese necessarie per la vendita dell'immobile. Le parti prestano consenso sin d'ora ad affidare l'incarico per la vendita all'Agenzia Immobiliare Link Immobiliare per il prezzo di € 470.000,00. Resta inteso che dal mese di settembre 2025 fino all'avvenuta vendita l'immobile dovrà rimanere sfitto ed il mutuo gravante sullo stesso sarà pagato al 50% fra i comproprietari, come finora è stato così pure le spese condominiali.
8. Le parti prestano consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti loro e della minore”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia (10/06/2019), ferma restando la valenza meramente negoziale delle Persona_2 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 16.07.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 22.07.2025
Giudice rel. Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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