CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TI OL, EL
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1647/2024 depositato il 15/06/2024
proposto da
RZ Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. E L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 93238890722
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_2 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Agricola Resistente_2 Soc. Agricola Semplice In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_3 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1934/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20220002353 TRIBUTO 630 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'azienda agricola Resistente 2 con ricorso depositato in data 10.10.2022 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento, n. 0379385E20220002353, notificato in data 15.07.2022, dalla concessionaria per la riscossione Resistente_1 SpA, per conto il RZ di Bonifica Terre d'Apulia a titolo di contributo di bonifica per miglioramento fondiario, di difesa idraulica terreni e difesa idraulica fabbricati per l'anno 2018, per la somma di euro 1.806,01 più spese di notifica, in base ai seguenti motivi:
Mancata notifica dell'avviso di accertamento e/o pagamento prodromico;
Estensione degli effetti favorevoli delle sentenze emesse tra le stesse parti processuali;
- Insussistenza dei presupposti impositivi del contributo del consorzio di bonifica richiesto -
inesistenza di contestuali atti amministrativi (piano di bonifica, piano di riparto);
- Illegittimità e/o nullità dell'avviso di pagamento per violazione di norme di legge;
- Violazione art.2697 c.c. - Violazione contraddittorio;
Difetto di motivazione.
La Resistente 1 SpA costituendosi in giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva mentre il RZ di Bonifica Terre di Apulia chiedeva il rigetto del ricorso compensando le spese di lite.
Con sentenza n. 1934/2023 la CGT di prima grado di Bari accoglieva il ricorso così motivando:
Il ricorso deve reputarsi fondato e merita accoglimento.
La Corte ritiene che nella presente vicenda assuma valore assorbente, ai fini della decisione, laquestione relativa alla fondatezza della pretesa impositiva, in relazione alla mancanza di un beneficio idraulico specifico e diretto ai fondi del ricorrente. Il tutto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido "scrutinio", pur se logicamente subordinata alle altre eccezioni, ma, senza che sia necessario esaminarle previamente, secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (Cass. Sez. Un. n.26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n.
29523/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla risoluzione del processo. Tanto premesso, la difesa del ricorrente dimostra, con la documentazione allegata all'atto impugnato, per l'anno in esame, 2018 per gli immobili dell'azienda ricorrente ubicati inagro di Luogo_1; lo stato dei luoghi dei terreni di proprietà della committente, onde accertare che sugli stessi e/o in prossimità di questi, elencati nell'avviso di pagamento del Contributo di Bonifica con codice 630, non sono presenti opere idrauliche da parte del RZ di Bonifica Terre d'Apulia che possano direttamente o indirettamente apportare dei benefici, specifici, alle particelle elencate nell'avviso di pagamento, in esame, che non risultano abbiano subito interventi e sono allo status quo dell'anno precedente a quello in esame, 2018. La ricorrente evidenzia che i terreni, oggetto di relazione, di proprietà più altri, sono di natura collinare e su pendii, di coltura seminativa e sono ubicati, in parte, in agro di Luogo_1, (doc. all. in atti). L'aspetto che emerge, in evidenza, per quanto riportato, ai fini della imposizione dei contributi, tutte le particelle evidenziate, non risultano interessate da alcuna opera idraulica di bonifica e/o servite da alcun servizio idraulico consortile in quanto distanti dai canali di difesa idraulica (riporta già evidenziato in anni precedenti). Difatti, sia in prossimità che nei dintorni degli appezzamenti di proprietà della azienda ricorrente più altri (proprietari indicati), non sono presenti opere idrauliche pubbliche riconducibili alla stessa gestione del RZ di bonifica Terre d' Apulia. L'azienda agricola attesta la contiguità temporale all'analogia di contenuto in quanto, dai rilievi anagrafici emerge che tutti i terreni in accertamento menzionati, oggetto di Contributo di bonifica cod. 630, non traggono alcun beneficio dall'attività del RZ di Bonifica Terre d'Apulia nel momento che il "beneficio" di bonifica è inteso come: - presidio idrogeologico dei terreni collinari;
- difesa idraulica dei territori di collina e di pianura;
- disponibilità idrica ed irrigua. ove i canali di scolo presenti nella zona non sono manutenuti da svariati anni pertanto si presentano ostruiti;
e, nel 2018 non sono state realizzate nuove opere e/o effettuati interventi tesi alla bonifica, alla salvaguardia idrogeologica e/o opere di prevenzione e miglioria dei predetti fondi la cui situazione è rimasta invariata.
Da come si rileva dai documenti del RZ che, in modo specifico, il mancato beneficio è imputabile all'assenza di mancata opera e/o intervento e/o servizio da riferire al concetto di difesa idraulica così come recitato alla pagina 41 del Piano di Classifica in dotazione del RZ: "Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere degli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati". Ne discende che, manca l'effettiva presenza del beneficio diretto e specifico delle opere pubbliche di bonifica del RZ, nei riguardi di tali terreni assoggettati al potere impositivo;
tantomeno, le opere di bonifica idraulica che, se fossero, in futuro, messe in atto dal RZ, di fatto, i terreni, come posizionati, non ne traggono, alcun beneficio idraulico e di salvaguardia idrogeologica, e di miglioria in termini di qualità
e valore dalla rete consortile. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione al piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cassazione civile sez. trib., 18/04/2018, n.9511). In altri termini, la questione si basa sulle seguenti "
evidenze:
a) il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'articolo 860 c.c. e Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 10, dal vantaggio diretto immediato per il fondo;
b) in senso conforme, la legge della Regione Puglia n. 4, del 2012, all'art 17, impone la presenza del suddetto beneficio ai fini dell'imposizione tributaria, definendolo "specifico e diretto";
c) tale vantaggio deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, cosicché, quando l'imposizione sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza del vantaggio in questione;
d) trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio che ben può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria;
Orbene, le SSUU, sez. trib. civile, con la sentenza n. 12756 del 2016, hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del RZ il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso, situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) Immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e del relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RZ" (SS.UU. n. 11722 del 14/05/2010; n. 26009 del 30/10/2008). La
Giurisprudenza è costante che, "un piano di classifica approvato dalla competente autorità, presume l'esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, fatta salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016). A riguardo, a fronte dell'allegazione puntuale e specifica, anche a mezzo di perizia giurata, dell'inesistenza di benefici specifici agli immobili della ricorrente, occorre altrettanto esperire precisi riferimenti che giustifichino l'assoggettamento a contribuzione consortile;
"formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova", ( Cass. 9099/12; e n.9104/2012); altrimenti,
"diversamente il contributo consortile potrebbe trasformarsi in una 'indiscriminata imposta fondiaria' per tutti i soci consortili, contrariamente al disposto di legge, in vigore"; (Cass. 2241/2015); Il beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta dell'attività di bonifica, di miglioramento che deriva all'immobile del consorziato. che possa giustificare l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria, (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188.) Da ultimo non ultimo, in applicazione della legge vigente, l'art. 860 del codice civile prevede che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Ne discende che, per poter applicare il contributo è necessario che il proprietario ne tragga un beneficio, che nella fattispecie non ha ricevuto e che l'onere della prova, in questo caso, spetta al RZ di Bonifica.
L'articolo 17, al comma 2, della Legge Regionale della Puglia, 13 marzo 2012, n. 4; "nuove norme in materia di bonifica integrale riordino dei consorzi di bonifica", stabilisce che i consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno approvano il piano di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'art. 13; a mente del quale articolo, il suddetto "Piano è elaborato dal consorzio di bonifica competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di approvazione del Piano di bonifica". E' noto è non è contestato che il Piano di bonifica non risulta mai adottato dalla Regione
Puglia; conseguentemente rimane indimostrata la coerenza del piano di classifica, la effettività della realizzazione degli interventi di bonifica di bonifica e la correttezza del sottostante piano di riparto, sulla base di un Piano di bonifica inesistente, sottraendo cosi ai proprietari dei terreni e degli immobili ricadenti nel territorio interessato, la possibilità di verificare la coerenza e la effettività delle opere eseguite. Tantomeno
è possibile invocare la valenza della disposizione transitoria, nel 2018, stante la tassatività della nuova norna
(L.4/2012) che fissa il termine di 180 giorni per l'adozione del piano di bonifica e di ulteriori 120 giorni per l'adeguamento del piano di classifica, con la conseguenza che, nell'ipotesi di mancato puntuale adempimento, non può più ritenersi sussistente la presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta da consorzio, con la ulteriore conseguenza che, avendo il consorziato impugnato il piano di classifica, non opera più la presunzione Juris tantum invocata dal consorzio, il quale, invece, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c., rimane onerato della prova della effettività e della vantaggiosità dell'opera di bonifica effettuata in favore del consorziato"; (CTR Bari, sent. n. 346272020; CTR Lecce Sent n. 1323/2021.) Che, pertanto, il contributo consortile, in quanto trattasi di contribuzione richiesta ai contribuenti proprietari, per interventi di migliorie che il RZ si è prefissato di apportare ai fondi che ha incluso nel perimetro di contribuenza;
necessita di interventi concreti, nell'ambito territoriale del Comune, in cui sono situati gli immobili in esame, è in tale contesto la richiesta degli oneri gravanti sui consorziati quantificando, con il riparto, il dovuto in ragione della estensione dei fondi rustici posseduti e/o in proprietà, Il RZ, non ha fornito la prova sia dell'esecuzione di interventi, sugli immobili in esame, riguardo i vantaggi derivanti, che di riflesso portano ad aumentarne il valore, tantomeno sia ha fornito prova di interventi nell'ambito del perimetro territoriale del comune, di collettivi benefici. La difesa del RZ di bonifica, errando, cela tale prestazione al fatto che: non è legata la prestazione ad un "rapporto sinallagmatico" di corrispettività, all'attività di bonifica;
innanzitutto, il contributo consortile, come si legge dal piano programmatico deve apportare concreti benefici, “che si basano sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere". (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188). Pertanto. le opere devono sussistere non su un piano programmatico di "tavolino"; altrimenti per come si legge nella perizia del consorzio, si deve pagare rincorrendo una "chimera"; le opere devono avere effettività, da parte del RZ
Apulia, diversamente la pretesa, non è dovuta e deve essere reiterata. A tal riprova, dalla lettura sia della perizia depositata dell'agronomo Nom_1 a sostegno delle contestazioni avanzate, sia l'atteggiamento processuale tenuto dal RZ;
sono riportati assunti generici ed inidonei, risultanti a un "mero richiamo ai piani di classifica ed ai regolamenti”. irrilevanti in rapporto ai temi di prova per la decisione;
nello specifico, dalle controdeduzioni dei difensori del RZ, non si rileva assolutamente nessun riferimento agli immobili della ricorrente. L'agronomo Nom_1, riporta nella perizia che gli interventi, del RZ, vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'unità territoriale omogenea che può non vedere necessari interventi sui singoli canali. Nella stessa perizia le due foto riportate sono "asettiche". Nella Controperizia riporta foto che riguardano altri comprensori di Luogo_1 o addirittura sono foto di Luogo_2. La perizia dell'agronomo Nom_1, risulta più che altro, una generica "lezione” sugli obiettivi del piano di bonifica di difesa idrogeologica ad opera del RZ Apulia. Ove, nell'intento di contrastare, quanto asserito da parte ricorrente, assevera che "la proprietà del consorziato ricade nel reticolo idrografico dell'Unità Territoriale Omogenea" Luogo_3", quantunque non realizzate opere di bonifica specifiche, 'fa parte del bacino idrologico dei canali vicini"", Fa una elencazione dei terreni oggetto di causa, spiega (lezioncina) a che cosa servono le opre ma non riporta assolutamente che tali opere siano fatte o quantomeno iniziate nulla, riporta l'agronomo Nom_1 che: "Gli interventi vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'Unità Territoriale Omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali. Tali interventi infatti, se si dovessero effettuare annualmente, risulterebbero onerosi e non aumenterebbero la funzionalità. In definitiva la funzionalità dell'Unità Territoriale
Omogenea se non viene compromessa non necessita di interventi, infatti non risultano richieste o segnalazioni di danni da parte del consorziato in questione". Ma non dice che sono stati fatti lavori di bonifica e/o in quale anno,,( anche le foto riportate, sono inconferenti al caso in esame in quanto riguardano altri luoghi o comuni), Rileva la Corte che, ammesso il programma triennale, come ripota l'agronomo, non risultano indicati, dal resistente RZ, i lavori effettuati in attinenza alla richiesta tributaria, ne tanto meno sussiste la "clausola di continuità" contenuta nel comma 17, lett. c), dell'art. 14 del D.lgs. n. 246/2005, che tali somme possano trovare fondamento nel Piano triennale delle opere, nel Bilancio previsionale consortile e nel Piano di riparto, (atti sottoposti annualmente al visto di legittimità della Regione, (che non c'è), da cui deriva l'onere di esecuzione della manutenzione delle opere e la piena legittimità del RZ di bonifica di imporre e riscuotere i contributi di bonifica. Come pure, "la Tabella 2 lavori di manutenzione dei canali di bonifica tributo
630, eseguiti nell'anno 2018/19", del RZ (doc. all. in atti), è irrilevante in quanto riporterebbe altra non zona del comune di Luogo_4, tanto vero che il RZ lungi da indicarla, in modo specifico, quali lavori zonali, anche di "canali vicini", di bonifica a fruizione della ricorrente. Mentre nelle controdeduzioni, il difensore del RZ riporta "recupero del tributo 630 relativo agli anni..." nessuna indicazione, si evince, del diretto beneficio dei luoghi o canali, ancorché distanti, contestati da parte ricorrente, per l'anno 2018; dimostrando la non conoscenza, da parte della difesa del consorzio, del reale stato dei luoghi eccepiti. In materia di onere probatorio, la Legge n. 130/2022 che ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs n. 546/92, ha radicalmente modificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente), che non ne doveva risultare onerato;
da tanto la nuova normativa, sulla " presunzione di vantaggiosità", dell'attività svolta grava su RZ, a prescindere dal " piano di classifica” e dell'esistenza del “perimetro di contribuenza".
(Cass. Ordinanza n. 20359/2021; Ordinanza 25568/22; Cass. n.8079/2020). Aggiungasi che nel caso, de qua, oltre alla mancata esecuzione delle previste opere di difesa idraulica, risulta che la quasi totalità dei terreni (vedasi perizia di parte ricorrente (ortogfoto), ne sia direttamente interessata. Il RZ riporta che, " il ricorrente non ha mai fatto richiesta di mancata funzionalità idraulica". Invero, "ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, e porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria,”….. “ quella pretesa, va reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19." (Cass. 21045/07; Cass. 4513/2009; Cass. 2616/2015). A tal uopo, richiamando la sent.
n. 188 del 19.10.2018, la Corte Costituzionale, statuisce, "Il contributo consortile di bonifica è dovuto dal consorziato-contribuente esclusivamente ove sussista per lo stesso un reale beneficio derivante dall'attività di bonifica. Tale beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella concreta fruibilità dell'attività di bonifica che, per via del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva da cui deriva l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria". A tanto, deve aggiungersi che, nel sollecito di pagamento impugnato non vi è alcun richiamo al piano di classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato approvato il detto piano di classificazione, tantomeno la delibera di riferimento dei lavori inerenti tali immobili, come pure il citato all. 19 (doc. all. in atti) nelle controdeduzioni, riguarda aree generiche di reticolato. Ciò impedisce al contribuente di verificare la legittimità del calcolo del contributo alla stessa richiesto, su quanto dichiarato operato dal RZ di bonifica. Va pertanto accolta anche la sollevata carenza di motivazione dell'atto impugnato motivo nullità, in quanto l'atto impugnato non enuncia minimamente le opere che sarebbero state svolte a tutela dei comprensori consortili, e/o luoghi da cui deriverebbe il richiesto contributo che:
1) in base all'art. 10 R.D. 215/1933, la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, è specificata, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica;
2) in ragione degli artt. 860 cc. e 4 L.R. 212/2012 per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
Le eccezioni sono pienamente fondate e vanno accolte, .Sulla scorta di quanto affermato, può ritenersi, assorbita ogni altra eccezione, considerato l'assoluta mancanza di un beneficio specifico e diretto agli immobili in esame, genericamente contestati dal RZ di bonifica;
assolutamente non richiamati i comuni degli immobili interessati a tal fine, le allegate foto non pertinenti a contrastare l'assenza di migliorie e di benefici, come allegate dal dott. Nom_1, e neanche ha motivato la corrispondenza fra le opere di bonifica idraulica effettuate e i benefici apportati in termini anche di valore ai fondi della ricorrente azienda, con la conseguente assenza di incremento di valore degli stessi.
Questo anche in ragione del fatto che il pagamento del contributo è strettamente connesso all'entità dei benefici che dall'intervento rapportato agli immobili il contribuente ricava e non è indifferenziato, (Cass.
17066/10), che in modo erroneo ritiene il RZ Apulia che il contribuente intenda una sorta di ".ipallagma"
; ove, al contrario, il contribuente non risulta abbia mai fatto riferimento a controprestazioni ma, ai derivanti benefici, (che è altra cosa). L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,"
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art 10 del R.D. n. 215 del
1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore di parti del complessivo territorio e per mero riflesso includa il bene in esso (Cass., n. 1790, del 10.9.2015, e n. 512 dell'11.1.2017); pertanto, considerato che la pretesa contributiva è rimasta indimostrata nei suoi elementi istitutivi, di comprovata effettività e natura delle opere di bonifica a vantaggio diretto del ricorrente, si ritiene il ricorso fondato accoglimento. Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, mentre la contrastante e non univoca posizione della giurisprudenza rappresentata dalla controvertibilità della questione, impone una pronuncia di compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il RZ lamentandone l'erroneità. Costituendosi in giudizio l'azienda agricola appellata chiedeva il rigetto dell'appello. Si costituiva in giudizio anche la Resistente_1 SpA reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ed in subordine chiedeva l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.57, 1° co. Dlgs.vo n.546/92 atteso che quello che l'appellato definisce domande od eccezioni nuove
(non proponibili in appello) sono in realtà delle semplici allegazioni difensive in ordine alla valutazione del materiale probatorio così come operata dal primo giudice nonché in ordine ai principi di diritto affermati nella sentenza contrastanti con quelli che in tempi più recenti vanno consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ed in particolare di questa Corte, alla stregua dei quali l'appello deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo e con il quarto motivo (che possono essere trattati congiuntamente) il RZ lamentante erroneamente avrebbe escluso la qualificazione del contributo consortile quale "contributo di scopo", ritenuto sussistente un rapporto di sinallagmaticità tra attività di bonifica e beneficio e negando, a causa di un erronea valutazione degli elementi di prova l'esistenza del beneficio.
Le doglianze sono fondate alla stregua dei principi giurisprudenziali che vanno consolidandosi presso i giudici di legittimità e di merito, compresa questa Corte, anche alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale (sent n.188/2018) e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del RZ per poter realizzare le opere di bonifica onde .
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, sono l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nella consulenza tecnica di parte del RZ come si dirà in seguito).
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l'esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto.
Ne consegue, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n.
27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380- bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte della Consorziata ma il RZ, pur non essendovi onerato, ha dato la prova positiva dell'esistenza del beneficio richiesto dalla normativa producendo già nel primo grado di giudizio una relazione del consulente tecnico di parte, corredata da documentazione, anche fotografica, degli interventi manutentivi effettuati dalla quale risulta che l'appellato ha beneficiato di un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di km di collettori e opere di difesa idraulica e che gli immobili di cui è causa insistono in un area ben servita da opere consortili che garantiscono il beneficio di difesa idraulica.
Con il secondo motivo il RZ lamenta l'erroneità della sentenza appellata per avere il primo giudice ritenuto la carenza di motivazione dell'atto impugnato. in quanto "non vi è alcun richiamo al Piano di
Classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato approvato il detto Piano di Classificazione, tantomeno la delibera di riferimento dei lavori inerenti tali immobili, come pure il citato all. 19 (doc. all. in atti) nelle controdeduzioni, riguarda aree generiche di reticolato". Anche tale censura è fondata. Infatti dalla piana lettura del sollecito di pagamento impugnato risultano indicati gli elementi che il primo giudice ha ritenuto carenti.
In ogni caso l'atto suddetto contiene ogni informazione utile per consentire al contribuente la piena conoscenza della pretesa consortile:l' indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva dell'annualità e dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella. Nè può trascurarsi '
che, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (che ha deciso sul'appello proposto da altro consorziato del RZ Terra D'Apulia) "il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Corte di Cassazione n° 22050/2023 del
24.07.2023).
Fondato è anche il terzo motivo di appello con il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art
42, co. 7 della Legge Regionale (Regione Puglia) n° 4/2012. La Corte di primo grado erroneamente ha stigmatizzato il mancato rispetto dei termini prescritti per l'adozione del Piano Generale di Bonifica non considerando che l'art. 7 della Legge Regionale n° 4/2012. che contiene una disposizione transitoria secondo cui cui la determinazione del contributo deve avvenire sulla base dei piani di classifica redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge medesima a prescindere, quindi, dall'approvazione del piano generale di bonifica a nulla rilevando il mancato rispetto del termine di 180 giorni per l'approvazione del piano di bonifica in mancanza di una previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le relative sanzioni di decadenza e/o nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio tenuto conto altresì che è previsto normativamente l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di un commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal portarsi sine die dell'inerzia del RZ .
Pertanto il piano di classificazione adottato con delibera di G. R. n° 1148 del 18/06/2013, secondo la L.R.
n° 12/2011, è, in virtù dell' art. 7 sopra richiamato, conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, una volta approvato, e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Per quanto attiene infine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio, a parte ogni altra considerazione deve rilevarsi che l'appellato non ha provato che ove fosse stato instaurato il contraddittorio il sollecito non sarebbe stato notificato o avrebbe avuto un contenuto più favorevole all'appellato.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza deve essere riformata con il conseguente rigetto del ricorso originario;
. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TI OL, EL
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1647/2024 depositato il 15/06/2024
proposto da
RZ Unico Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. E L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 93238890722
-
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_2 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Agricola Resistente_2 Soc. Agricola Semplice In Persona Del L.r.p.t. Rappresentante_3 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1934/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20220002353 TRIBUTO 630 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'azienda agricola Resistente 2 con ricorso depositato in data 10.10.2022 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento, n. 0379385E20220002353, notificato in data 15.07.2022, dalla concessionaria per la riscossione Resistente_1 SpA, per conto il RZ di Bonifica Terre d'Apulia a titolo di contributo di bonifica per miglioramento fondiario, di difesa idraulica terreni e difesa idraulica fabbricati per l'anno 2018, per la somma di euro 1.806,01 più spese di notifica, in base ai seguenti motivi:
Mancata notifica dell'avviso di accertamento e/o pagamento prodromico;
Estensione degli effetti favorevoli delle sentenze emesse tra le stesse parti processuali;
- Insussistenza dei presupposti impositivi del contributo del consorzio di bonifica richiesto -
inesistenza di contestuali atti amministrativi (piano di bonifica, piano di riparto);
- Illegittimità e/o nullità dell'avviso di pagamento per violazione di norme di legge;
- Violazione art.2697 c.c. - Violazione contraddittorio;
Difetto di motivazione.
La Resistente 1 SpA costituendosi in giudizio eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva mentre il RZ di Bonifica Terre di Apulia chiedeva il rigetto del ricorso compensando le spese di lite.
Con sentenza n. 1934/2023 la CGT di prima grado di Bari accoglieva il ricorso così motivando:
Il ricorso deve reputarsi fondato e merita accoglimento.
La Corte ritiene che nella presente vicenda assuma valore assorbente, ai fini della decisione, laquestione relativa alla fondatezza della pretesa impositiva, in relazione alla mancanza di un beneficio idraulico specifico e diretto ai fondi del ricorrente. Il tutto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido "scrutinio", pur se logicamente subordinata alle altre eccezioni, ma, senza che sia necessario esaminarle previamente, secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (Cass. Sez. Un. n.26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n.
29523/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla risoluzione del processo. Tanto premesso, la difesa del ricorrente dimostra, con la documentazione allegata all'atto impugnato, per l'anno in esame, 2018 per gli immobili dell'azienda ricorrente ubicati inagro di Luogo_1; lo stato dei luoghi dei terreni di proprietà della committente, onde accertare che sugli stessi e/o in prossimità di questi, elencati nell'avviso di pagamento del Contributo di Bonifica con codice 630, non sono presenti opere idrauliche da parte del RZ di Bonifica Terre d'Apulia che possano direttamente o indirettamente apportare dei benefici, specifici, alle particelle elencate nell'avviso di pagamento, in esame, che non risultano abbiano subito interventi e sono allo status quo dell'anno precedente a quello in esame, 2018. La ricorrente evidenzia che i terreni, oggetto di relazione, di proprietà più altri, sono di natura collinare e su pendii, di coltura seminativa e sono ubicati, in parte, in agro di Luogo_1, (doc. all. in atti). L'aspetto che emerge, in evidenza, per quanto riportato, ai fini della imposizione dei contributi, tutte le particelle evidenziate, non risultano interessate da alcuna opera idraulica di bonifica e/o servite da alcun servizio idraulico consortile in quanto distanti dai canali di difesa idraulica (riporta già evidenziato in anni precedenti). Difatti, sia in prossimità che nei dintorni degli appezzamenti di proprietà della azienda ricorrente più altri (proprietari indicati), non sono presenti opere idrauliche pubbliche riconducibili alla stessa gestione del RZ di bonifica Terre d' Apulia. L'azienda agricola attesta la contiguità temporale all'analogia di contenuto in quanto, dai rilievi anagrafici emerge che tutti i terreni in accertamento menzionati, oggetto di Contributo di bonifica cod. 630, non traggono alcun beneficio dall'attività del RZ di Bonifica Terre d'Apulia nel momento che il "beneficio" di bonifica è inteso come: - presidio idrogeologico dei terreni collinari;
- difesa idraulica dei territori di collina e di pianura;
- disponibilità idrica ed irrigua. ove i canali di scolo presenti nella zona non sono manutenuti da svariati anni pertanto si presentano ostruiti;
e, nel 2018 non sono state realizzate nuove opere e/o effettuati interventi tesi alla bonifica, alla salvaguardia idrogeologica e/o opere di prevenzione e miglioria dei predetti fondi la cui situazione è rimasta invariata.
Da come si rileva dai documenti del RZ che, in modo specifico, il mancato beneficio è imputabile all'assenza di mancata opera e/o intervento e/o servizio da riferire al concetto di difesa idraulica così come recitato alla pagina 41 del Piano di Classifica in dotazione del RZ: "Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere degli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati". Ne discende che, manca l'effettiva presenza del beneficio diretto e specifico delle opere pubbliche di bonifica del RZ, nei riguardi di tali terreni assoggettati al potere impositivo;
tantomeno, le opere di bonifica idraulica che, se fossero, in futuro, messe in atto dal RZ, di fatto, i terreni, come posizionati, non ne traggono, alcun beneficio idraulico e di salvaguardia idrogeologica, e di miglioria in termini di qualità
e valore dalla rete consortile. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione al piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cassazione civile sez. trib., 18/04/2018, n.9511). In altri termini, la questione si basa sulle seguenti "
evidenze:
a) il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'articolo 860 c.c. e Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 10, dal vantaggio diretto immediato per il fondo;
b) in senso conforme, la legge della Regione Puglia n. 4, del 2012, all'art 17, impone la presenza del suddetto beneficio ai fini dell'imposizione tributaria, definendolo "specifico e diretto";
c) tale vantaggio deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, cosicché, quando l'imposizione sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza del vantaggio in questione;
d) trattasi, peraltro, di una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio che ben può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria;
Orbene, le SSUU, sez. trib. civile, con la sentenza n. 12756 del 2016, hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: "quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del RZ il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso, situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) Immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e del relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal RZ" (SS.UU. n. 11722 del 14/05/2010; n. 26009 del 30/10/2008). La
Giurisprudenza è costante che, "un piano di classifica approvato dalla competente autorità, presume l'esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, fatta salva la prova contraria da parte del contribuente” (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016). A riguardo, a fronte dell'allegazione puntuale e specifica, anche a mezzo di perizia giurata, dell'inesistenza di benefici specifici agli immobili della ricorrente, occorre altrettanto esperire precisi riferimenti che giustifichino l'assoggettamento a contribuzione consortile;
"formulando la contestazione in modo specifico, nonché all'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova", ( Cass. 9099/12; e n.9104/2012); altrimenti,
"diversamente il contributo consortile potrebbe trasformarsi in una 'indiscriminata imposta fondiaria' per tutti i soci consortili, contrariamente al disposto di legge, in vigore"; (Cass. 2241/2015); Il beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta dell'attività di bonifica, di miglioramento che deriva all'immobile del consorziato. che possa giustificare l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria, (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188.) Da ultimo non ultimo, in applicazione della legge vigente, l'art. 860 del codice civile prevede che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Ne discende che, per poter applicare il contributo è necessario che il proprietario ne tragga un beneficio, che nella fattispecie non ha ricevuto e che l'onere della prova, in questo caso, spetta al RZ di Bonifica.
L'articolo 17, al comma 2, della Legge Regionale della Puglia, 13 marzo 2012, n. 4; "nuove norme in materia di bonifica integrale riordino dei consorzi di bonifica", stabilisce che i consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno approvano il piano di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'art. 13; a mente del quale articolo, il suddetto "Piano è elaborato dal consorzio di bonifica competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di approvazione del Piano di bonifica". E' noto è non è contestato che il Piano di bonifica non risulta mai adottato dalla Regione
Puglia; conseguentemente rimane indimostrata la coerenza del piano di classifica, la effettività della realizzazione degli interventi di bonifica di bonifica e la correttezza del sottostante piano di riparto, sulla base di un Piano di bonifica inesistente, sottraendo cosi ai proprietari dei terreni e degli immobili ricadenti nel territorio interessato, la possibilità di verificare la coerenza e la effettività delle opere eseguite. Tantomeno
è possibile invocare la valenza della disposizione transitoria, nel 2018, stante la tassatività della nuova norna
(L.4/2012) che fissa il termine di 180 giorni per l'adozione del piano di bonifica e di ulteriori 120 giorni per l'adeguamento del piano di classifica, con la conseguenza che, nell'ipotesi di mancato puntuale adempimento, non può più ritenersi sussistente la presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta da consorzio, con la ulteriore conseguenza che, avendo il consorziato impugnato il piano di classifica, non opera più la presunzione Juris tantum invocata dal consorzio, il quale, invece, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c., rimane onerato della prova della effettività e della vantaggiosità dell'opera di bonifica effettuata in favore del consorziato"; (CTR Bari, sent. n. 346272020; CTR Lecce Sent n. 1323/2021.) Che, pertanto, il contributo consortile, in quanto trattasi di contribuzione richiesta ai contribuenti proprietari, per interventi di migliorie che il RZ si è prefissato di apportare ai fondi che ha incluso nel perimetro di contribuenza;
necessita di interventi concreti, nell'ambito territoriale del Comune, in cui sono situati gli immobili in esame, è in tale contesto la richiesta degli oneri gravanti sui consorziati quantificando, con il riparto, il dovuto in ragione della estensione dei fondi rustici posseduti e/o in proprietà, Il RZ, non ha fornito la prova sia dell'esecuzione di interventi, sugli immobili in esame, riguardo i vantaggi derivanti, che di riflesso portano ad aumentarne il valore, tantomeno sia ha fornito prova di interventi nell'ambito del perimetro territoriale del comune, di collettivi benefici. La difesa del RZ di bonifica, errando, cela tale prestazione al fatto che: non è legata la prestazione ad un "rapporto sinallagmatico" di corrispettività, all'attività di bonifica;
innanzitutto, il contributo consortile, come si legge dal piano programmatico deve apportare concreti benefici, “che si basano sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere". (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188). Pertanto. le opere devono sussistere non su un piano programmatico di "tavolino"; altrimenti per come si legge nella perizia del consorzio, si deve pagare rincorrendo una "chimera"; le opere devono avere effettività, da parte del RZ
Apulia, diversamente la pretesa, non è dovuta e deve essere reiterata. A tal riprova, dalla lettura sia della perizia depositata dell'agronomo Nom_1 a sostegno delle contestazioni avanzate, sia l'atteggiamento processuale tenuto dal RZ;
sono riportati assunti generici ed inidonei, risultanti a un "mero richiamo ai piani di classifica ed ai regolamenti”. irrilevanti in rapporto ai temi di prova per la decisione;
nello specifico, dalle controdeduzioni dei difensori del RZ, non si rileva assolutamente nessun riferimento agli immobili della ricorrente. L'agronomo Nom_1, riporta nella perizia che gli interventi, del RZ, vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'unità territoriale omogenea che può non vedere necessari interventi sui singoli canali. Nella stessa perizia le due foto riportate sono "asettiche". Nella Controperizia riporta foto che riguardano altri comprensori di Luogo_1 o addirittura sono foto di Luogo_2. La perizia dell'agronomo Nom_1, risulta più che altro, una generica "lezione” sugli obiettivi del piano di bonifica di difesa idrogeologica ad opera del RZ Apulia. Ove, nell'intento di contrastare, quanto asserito da parte ricorrente, assevera che "la proprietà del consorziato ricade nel reticolo idrografico dell'Unità Territoriale Omogenea" Luogo_3", quantunque non realizzate opere di bonifica specifiche, 'fa parte del bacino idrologico dei canali vicini"", Fa una elencazione dei terreni oggetto di causa, spiega (lezioncina) a che cosa servono le opre ma non riporta assolutamente che tali opere siano fatte o quantomeno iniziate nulla, riporta l'agronomo Nom_1 che: "Gli interventi vengono effettuati per garantire la funzionalità idraulica ovvero il regolare deflusso delle acque nell'Unità Territoriale Omogenea che può non vedere necessari interventi su singoli canali. Tali interventi infatti, se si dovessero effettuare annualmente, risulterebbero onerosi e non aumenterebbero la funzionalità. In definitiva la funzionalità dell'Unità Territoriale
Omogenea se non viene compromessa non necessita di interventi, infatti non risultano richieste o segnalazioni di danni da parte del consorziato in questione". Ma non dice che sono stati fatti lavori di bonifica e/o in quale anno,,( anche le foto riportate, sono inconferenti al caso in esame in quanto riguardano altri luoghi o comuni), Rileva la Corte che, ammesso il programma triennale, come ripota l'agronomo, non risultano indicati, dal resistente RZ, i lavori effettuati in attinenza alla richiesta tributaria, ne tanto meno sussiste la "clausola di continuità" contenuta nel comma 17, lett. c), dell'art. 14 del D.lgs. n. 246/2005, che tali somme possano trovare fondamento nel Piano triennale delle opere, nel Bilancio previsionale consortile e nel Piano di riparto, (atti sottoposti annualmente al visto di legittimità della Regione, (che non c'è), da cui deriva l'onere di esecuzione della manutenzione delle opere e la piena legittimità del RZ di bonifica di imporre e riscuotere i contributi di bonifica. Come pure, "la Tabella 2 lavori di manutenzione dei canali di bonifica tributo
630, eseguiti nell'anno 2018/19", del RZ (doc. all. in atti), è irrilevante in quanto riporterebbe altra non zona del comune di Luogo_4, tanto vero che il RZ lungi da indicarla, in modo specifico, quali lavori zonali, anche di "canali vicini", di bonifica a fruizione della ricorrente. Mentre nelle controdeduzioni, il difensore del RZ riporta "recupero del tributo 630 relativo agli anni..." nessuna indicazione, si evince, del diretto beneficio dei luoghi o canali, ancorché distanti, contestati da parte ricorrente, per l'anno 2018; dimostrando la non conoscenza, da parte della difesa del consorzio, del reale stato dei luoghi eccepiti. In materia di onere probatorio, la Legge n. 130/2022 che ha aggiunto il comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs n. 546/92, ha radicalmente modificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente), che non ne doveva risultare onerato;
da tanto la nuova normativa, sulla " presunzione di vantaggiosità", dell'attività svolta grava su RZ, a prescindere dal " piano di classifica” e dell'esistenza del “perimetro di contribuenza".
(Cass. Ordinanza n. 20359/2021; Ordinanza 25568/22; Cass. n.8079/2020). Aggiungasi che nel caso, de qua, oltre alla mancata esecuzione delle previste opere di difesa idraulica, risulta che la quasi totalità dei terreni (vedasi perizia di parte ricorrente (ortogfoto), ne sia direttamente interessata. Il RZ riporta che, " il ricorrente non ha mai fatto richiesta di mancata funzionalità idraulica". Invero, "ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, e porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria,”….. “ quella pretesa, va reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19." (Cass. 21045/07; Cass. 4513/2009; Cass. 2616/2015). A tal uopo, richiamando la sent.
n. 188 del 19.10.2018, la Corte Costituzionale, statuisce, "Il contributo consortile di bonifica è dovuto dal consorziato-contribuente esclusivamente ove sussista per lo stesso un reale beneficio derivante dall'attività di bonifica. Tale beneficio deve consistere non solo nella fruizione, ma anche nella concreta fruibilità dell'attività di bonifica che, per via del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva da cui deriva l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria". A tanto, deve aggiungersi che, nel sollecito di pagamento impugnato non vi è alcun richiamo al piano di classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato approvato il detto piano di classificazione, tantomeno la delibera di riferimento dei lavori inerenti tali immobili, come pure il citato all. 19 (doc. all. in atti) nelle controdeduzioni, riguarda aree generiche di reticolato. Ciò impedisce al contribuente di verificare la legittimità del calcolo del contributo alla stessa richiesto, su quanto dichiarato operato dal RZ di bonifica. Va pertanto accolta anche la sollevata carenza di motivazione dell'atto impugnato motivo nullità, in quanto l'atto impugnato non enuncia minimamente le opere che sarebbero state svolte a tutela dei comprensori consortili, e/o luoghi da cui deriverebbe il richiesto contributo che:
1) in base all'art. 10 R.D. 215/1933, la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, è specificata, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica;
2) in ragione degli artt. 860 cc. e 4 L.R. 212/2012 per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
Le eccezioni sono pienamente fondate e vanno accolte, .Sulla scorta di quanto affermato, può ritenersi, assorbita ogni altra eccezione, considerato l'assoluta mancanza di un beneficio specifico e diretto agli immobili in esame, genericamente contestati dal RZ di bonifica;
assolutamente non richiamati i comuni degli immobili interessati a tal fine, le allegate foto non pertinenti a contrastare l'assenza di migliorie e di benefici, come allegate dal dott. Nom_1, e neanche ha motivato la corrispondenza fra le opere di bonifica idraulica effettuate e i benefici apportati in termini anche di valore ai fondi della ricorrente azienda, con la conseguente assenza di incremento di valore degli stessi.
Questo anche in ragione del fatto che il pagamento del contributo è strettamente connesso all'entità dei benefici che dall'intervento rapportato agli immobili il contribuente ricava e non è indifferenziato, (Cass.
17066/10), che in modo erroneo ritiene il RZ Apulia che il contribuente intenda una sorta di ".ipallagma"
; ove, al contrario, il contribuente non risulta abbia mai fatto riferimento a controprestazioni ma, ai derivanti benefici, (che è altra cosa). L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi,"
l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art 10 del R.D. n. 215 del
1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore di parti del complessivo territorio e per mero riflesso includa il bene in esso (Cass., n. 1790, del 10.9.2015, e n. 512 dell'11.1.2017); pertanto, considerato che la pretesa contributiva è rimasta indimostrata nei suoi elementi istitutivi, di comprovata effettività e natura delle opere di bonifica a vantaggio diretto del ricorrente, si ritiene il ricorso fondato accoglimento. Per tali motivi il ricorso deve essere accolto, mentre la contrastante e non univoca posizione della giurisprudenza rappresentata dalla controvertibilità della questione, impone una pronuncia di compensazione tra le parti delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il RZ lamentandone l'erroneità. Costituendosi in giudizio l'azienda agricola appellata chiedeva il rigetto dell'appello. Si costituiva in giudizio anche la Resistente_1 SpA reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ed in subordine chiedeva l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.57, 1° co. Dlgs.vo n.546/92 atteso che quello che l'appellato definisce domande od eccezioni nuove
(non proponibili in appello) sono in realtà delle semplici allegazioni difensive in ordine alla valutazione del materiale probatorio così come operata dal primo giudice nonché in ordine ai principi di diritto affermati nella sentenza contrastanti con quelli che in tempi più recenti vanno consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ed in particolare di questa Corte, alla stregua dei quali l'appello deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo e con il quarto motivo (che possono essere trattati congiuntamente) il RZ lamentante erroneamente avrebbe escluso la qualificazione del contributo consortile quale "contributo di scopo", ritenuto sussistente un rapporto di sinallagmaticità tra attività di bonifica e beneficio e negando, a causa di un erronea valutazione degli elementi di prova l'esistenza del beneficio.
Le doglianze sono fondate alla stregua dei principi giurisprudenziali che vanno consolidandosi presso i giudici di legittimità e di merito, compresa questa Corte, anche alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale (sent n.188/2018) e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del RZ per poter realizzare le opere di bonifica onde .
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, sono l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nella consulenza tecnica di parte del RZ come si dirà in seguito).
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l'esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto.
Ne consegue, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n.
27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380- bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte della Consorziata ma il RZ, pur non essendovi onerato, ha dato la prova positiva dell'esistenza del beneficio richiesto dalla normativa producendo già nel primo grado di giudizio una relazione del consulente tecnico di parte, corredata da documentazione, anche fotografica, degli interventi manutentivi effettuati dalla quale risulta che l'appellato ha beneficiato di un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di km di collettori e opere di difesa idraulica e che gli immobili di cui è causa insistono in un area ben servita da opere consortili che garantiscono il beneficio di difesa idraulica.
Con il secondo motivo il RZ lamenta l'erroneità della sentenza appellata per avere il primo giudice ritenuto la carenza di motivazione dell'atto impugnato. in quanto "non vi è alcun richiamo al Piano di
Classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato approvato il detto Piano di Classificazione, tantomeno la delibera di riferimento dei lavori inerenti tali immobili, come pure il citato all. 19 (doc. all. in atti) nelle controdeduzioni, riguarda aree generiche di reticolato". Anche tale censura è fondata. Infatti dalla piana lettura del sollecito di pagamento impugnato risultano indicati gli elementi che il primo giudice ha ritenuto carenti.
In ogni caso l'atto suddetto contiene ogni informazione utile per consentire al contribuente la piena conoscenza della pretesa consortile:l' indicazione del codice tributo al quale si riferisce la pretesa impositiva dell'annualità e dell'importo richiesto con specifico richiamo di ogni singola particella. Nè può trascurarsi '
che, come ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (che ha deciso sul'appello proposto da altro consorziato del RZ Terra D'Apulia) "il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può condurre all'astratta dichiarazione di nullità del medesimo, allorché lo stesso sia stato impugnato dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Corte di Cassazione n° 22050/2023 del
24.07.2023).
Fondato è anche il terzo motivo di appello con il quale si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art
42, co. 7 della Legge Regionale (Regione Puglia) n° 4/2012. La Corte di primo grado erroneamente ha stigmatizzato il mancato rispetto dei termini prescritti per l'adozione del Piano Generale di Bonifica non considerando che l'art. 7 della Legge Regionale n° 4/2012. che contiene una disposizione transitoria secondo cui cui la determinazione del contributo deve avvenire sulla base dei piani di classifica redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge medesima a prescindere, quindi, dall'approvazione del piano generale di bonifica a nulla rilevando il mancato rispetto del termine di 180 giorni per l'approvazione del piano di bonifica in mancanza di una previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le relative sanzioni di decadenza e/o nullità, ricollegabili all'inerzia del consorzio tenuto conto altresì che è previsto normativamente l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di un commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva, soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal portarsi sine die dell'inerzia del RZ .
Pertanto il piano di classificazione adottato con delibera di G. R. n° 1148 del 18/06/2013, secondo la L.R.
n° 12/2011, è, in virtù dell' art. 7 sopra richiamato, conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, una volta approvato, e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
Per quanto attiene infine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio, a parte ogni altra considerazione deve rilevarsi che l'appellato non ha provato che ove fosse stato instaurato il contraddittorio il sollecito non sarebbe stato notificato o avrebbe avuto un contenuto più favorevole all'appellato.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza deve essere riformata con il conseguente rigetto del ricorso originario;
. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.