Articolo 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 aprile 1994
Art. 12. Assunzione delle testimonianze 1. Dopo l' articolo 819- bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 819-ter (Assunzione delle testimonianze). - Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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