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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4830/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO VITO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAMEGNA Controparte_1 C.F._2
DANIELA ADELE ANGELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con sentenza n. 9630/2013 del Tribunale di Milano veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.9.1977 dalle parti in epigrafe. Veniva previsto, per quel che qui rileva, un assegno divorzile in favore della pari ad € 800 al mese, oltre rivalutazione annua. CP_1
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 il ne domandava la revoca e, in subordine, la Pt_1 riduzione ad € 250,00 in considerazione del proprio stato deficitario di salute e delle modificate condizioni economiche e familiari del ricorrente.
La resistente si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda (in quanto il ricorrente domandava la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.9630/2013, mentre era successivamente intervenuta sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva respinto l'appello del avverso la pronuncia del Tribunale di Milano e si era quindi sostituita a quella di primo grado) e Pt_1
l'infondatezza nel merito. Chiedeva, altresì, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Nessuna delle due parti depositava le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. Alla prima udienza il ricorrente chiedeva termine per controdedurre.
Il termine non veniva concesso, essendo maturate le preclusioni di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., non essendovi minori e non avendo il procedimento ad oggetto diritti indisponibili. Il avrebbe potuto Pt_1
e dovuto controdedurre venti giorni prima della data d'udienza ex art. 473bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la domanda, pur ammissibile (ciò che il ricorrente chiede è la modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 9630/2013 del Tribunale di Milano, confermata dalla CdA di
Milano, entrambe menzionate nel ricorso. Il fatto che nelle conclusioni venga fatto riferimento solo alla sentenza di primo grado non modifica la domanda), debba essere respinta nel merito.
A fondamento della propria domanda il deduceva: Pt_1
- che la società Elettro Turbigo s.r.l., di cui il GN faceva parte con la carica di Pt_1
amministratore, dalla quale si era dimesso in data 01.03.2012, era stata posta in liquidazione e lo stesso, nella sua qualità di socio lavoratore, non aveva percepito alcunché a titolo TFR e di liquidazione;
- che ad oggi, il GN vive unicamente della sua pensione;
Parte_1
- che il GN in data 21.02.2015 si era unito in matrimonio civile con la Parte_1
GNa la quale essendo casalinga era a carico del marito;
CP_2
- sia il GN che l'attuale moglie, GNa versano in un Parte_1 CP_2
precario stato di salute e necessitano entrambi di visite specialistiche;
- che, a partire dal mese di giugno 2016, veniva eseguita la trattenuta diretta sulla pensione con procedura ex art. 8 Legge 898/1970 nei confronti del GN , per un importo di € Parte_1
pagina 2 di 4 800,80, quale assegno di mantenimento dell'ex coniuge GNa Controparte_1
Attualmente, la trattenuta di cui sopra ammonta ad € 954,07 e la somma restante al ricorrente, al netto della trattenuta per la ex moglie, è pari ad € 948,96, ovvero inferiore a quella versata alla moglie;
- che ad aprile del 2020 subiva l'amputazione della gamba dx.
Si deve, in primo luogo, osservare che tutte le suddette deduzioni (ad eccezione dell'intervenuta amputazione della gamba) sono identiche a quelle formulate nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 20.7.2016 dal dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio e Pt_1
conclusosi con decreto di rigetto depositato il 4.10.2016 nel procedimento n. r.g. 1932/2016 (doc. 4 e 5 della resistente).
Dunque, rispetto a dette circostanze non vi sono elementi sopravvenuti che giustifichino una modifica ex art. 473bis.29 c.p.c.
Unico elemento sopravvenuto è il peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente. Si osserva, però, che, a seguito dell'aggravamento delle condizioni fisiche, veniva riconosciuta al ricorrente un'indennità di € 542,02 netti al mese e che il ricorrente non dimostrava di sostenere alcuna spesa aggiuntiva a fronte della propria invalidità (si vedano i cedolini prodotti dal ). A titolo Pt_1
esemplificativo, non risulta che il ricorrente abbia assunto nessuno per aiutarlo nelle incombenze quotidiane.
Inoltre, il ricorrente ometteva completamente di depositare la documentazione economica propria e della moglie. In particolare, mancano le dichiarazioni dei redditi e le CU, gli estratti conto e la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali che la parte è tenuta a depositare ex art. 473bis.12 c.p.c. Tale omissione deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ex art. 473bis.18 c.p.c. Come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 3395/2015, le mere allegazioni, in mancanza di riscontro probatorio, non costituiscono elementi di prova.
Ancora, il non contestava quanto dedotto dalla cioè di avere ereditato il 28.05.2015, a Pt_1 CP_1
seguito del decesso del padre GN , il 50% della piena proprietà degli immobili siti in Persona_1
Villa d'Adda (BG), Via Valle 337, e precisamente l'immobile C/6 – foglio 14 – particella 1511 – sub1- cl. 2 – consistenza 14 mq –Rendita €.26,03; e l'immobile C/4 (appartamento) – foglio 14 – particella
1511 – sub.2 – consistenza 4 vani – Rendita €.167,33 (doc.3 del Fascicolo di Braga M. G. nel proc.
RG.1932/2016 - doc.4 della resistente), né chiariva se era ancora proprietario di detti beni o li aveva alienati.
pagina 3 di 4 Il ricorrente, poi, non contestava di aver acquistato nel 2021 una vettura del valore di € 21.000, né chiariva come la aveva pagata (doc. 7 della . CP_1
Infine, non veniva allegato alcun miglioramento delle condizioni economiche della CP_1
La domanda di modifica deve, quindi, essere respinta.
*
Attesa la soccombenza del ricorrente, le spese di lite della resistente – liquidate tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta - devono essere poste a suo carico.
Deve, infine, essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, considerato che rispetto al 2016 interveniva il peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente e, quindi, si ravvisano mala fede o colpa grave.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) rigetta le domande del ricorrente e la domanda ex art. 96 c.p.c.;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente, che liquida in € 3.000,
oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4830/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARUSO VITO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRAMEGNA Controparte_1 C.F._2
DANIELA ADELE ANGELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con sentenza n. 9630/2013 del Tribunale di Milano veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.9.1977 dalle parti in epigrafe. Veniva previsto, per quel che qui rileva, un assegno divorzile in favore della pari ad € 800 al mese, oltre rivalutazione annua. CP_1
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 il ne domandava la revoca e, in subordine, la Pt_1 riduzione ad € 250,00 in considerazione del proprio stato deficitario di salute e delle modificate condizioni economiche e familiari del ricorrente.
La resistente si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda (in quanto il ricorrente domandava la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.9630/2013, mentre era successivamente intervenuta sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva respinto l'appello del avverso la pronuncia del Tribunale di Milano e si era quindi sostituita a quella di primo grado) e Pt_1
l'infondatezza nel merito. Chiedeva, altresì, la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
Nessuna delle due parti depositava le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. Alla prima udienza il ricorrente chiedeva termine per controdedurre.
Il termine non veniva concesso, essendo maturate le preclusioni di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., non essendovi minori e non avendo il procedimento ad oggetto diritti indisponibili. Il avrebbe potuto Pt_1
e dovuto controdedurre venti giorni prima della data d'udienza ex art. 473bis.17 c.p.c.
Alla prima udienza, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la domanda, pur ammissibile (ciò che il ricorrente chiede è la modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 9630/2013 del Tribunale di Milano, confermata dalla CdA di
Milano, entrambe menzionate nel ricorso. Il fatto che nelle conclusioni venga fatto riferimento solo alla sentenza di primo grado non modifica la domanda), debba essere respinta nel merito.
A fondamento della propria domanda il deduceva: Pt_1
- che la società Elettro Turbigo s.r.l., di cui il GN faceva parte con la carica di Pt_1
amministratore, dalla quale si era dimesso in data 01.03.2012, era stata posta in liquidazione e lo stesso, nella sua qualità di socio lavoratore, non aveva percepito alcunché a titolo TFR e di liquidazione;
- che ad oggi, il GN vive unicamente della sua pensione;
Parte_1
- che il GN in data 21.02.2015 si era unito in matrimonio civile con la Parte_1
GNa la quale essendo casalinga era a carico del marito;
CP_2
- sia il GN che l'attuale moglie, GNa versano in un Parte_1 CP_2
precario stato di salute e necessitano entrambi di visite specialistiche;
- che, a partire dal mese di giugno 2016, veniva eseguita la trattenuta diretta sulla pensione con procedura ex art. 8 Legge 898/1970 nei confronti del GN , per un importo di € Parte_1
pagina 2 di 4 800,80, quale assegno di mantenimento dell'ex coniuge GNa Controparte_1
Attualmente, la trattenuta di cui sopra ammonta ad € 954,07 e la somma restante al ricorrente, al netto della trattenuta per la ex moglie, è pari ad € 948,96, ovvero inferiore a quella versata alla moglie;
- che ad aprile del 2020 subiva l'amputazione della gamba dx.
Si deve, in primo luogo, osservare che tutte le suddette deduzioni (ad eccezione dell'intervenuta amputazione della gamba) sono identiche a quelle formulate nel ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato il 20.7.2016 dal dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio e Pt_1
conclusosi con decreto di rigetto depositato il 4.10.2016 nel procedimento n. r.g. 1932/2016 (doc. 4 e 5 della resistente).
Dunque, rispetto a dette circostanze non vi sono elementi sopravvenuti che giustifichino una modifica ex art. 473bis.29 c.p.c.
Unico elemento sopravvenuto è il peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente. Si osserva, però, che, a seguito dell'aggravamento delle condizioni fisiche, veniva riconosciuta al ricorrente un'indennità di € 542,02 netti al mese e che il ricorrente non dimostrava di sostenere alcuna spesa aggiuntiva a fronte della propria invalidità (si vedano i cedolini prodotti dal ). A titolo Pt_1
esemplificativo, non risulta che il ricorrente abbia assunto nessuno per aiutarlo nelle incombenze quotidiane.
Inoltre, il ricorrente ometteva completamente di depositare la documentazione economica propria e della moglie. In particolare, mancano le dichiarazioni dei redditi e le CU, gli estratti conto e la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali che la parte è tenuta a depositare ex art. 473bis.12 c.p.c. Tale omissione deve essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ex art. 473bis.18 c.p.c. Come già evidenziato dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 3395/2015, le mere allegazioni, in mancanza di riscontro probatorio, non costituiscono elementi di prova.
Ancora, il non contestava quanto dedotto dalla cioè di avere ereditato il 28.05.2015, a Pt_1 CP_1
seguito del decesso del padre GN , il 50% della piena proprietà degli immobili siti in Persona_1
Villa d'Adda (BG), Via Valle 337, e precisamente l'immobile C/6 – foglio 14 – particella 1511 – sub1- cl. 2 – consistenza 14 mq –Rendita €.26,03; e l'immobile C/4 (appartamento) – foglio 14 – particella
1511 – sub.2 – consistenza 4 vani – Rendita €.167,33 (doc.3 del Fascicolo di Braga M. G. nel proc.
RG.1932/2016 - doc.4 della resistente), né chiariva se era ancora proprietario di detti beni o li aveva alienati.
pagina 3 di 4 Il ricorrente, poi, non contestava di aver acquistato nel 2021 una vettura del valore di € 21.000, né chiariva come la aveva pagata (doc. 7 della . CP_1
Infine, non veniva allegato alcun miglioramento delle condizioni economiche della CP_1
La domanda di modifica deve, quindi, essere respinta.
*
Attesa la soccombenza del ricorrente, le spese di lite della resistente – liquidate tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta - devono essere poste a suo carico.
Deve, infine, essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, considerato che rispetto al 2016 interveniva il peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente e, quindi, si ravvisano mala fede o colpa grave.
pqm
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva,
1) rigetta le domande del ricorrente e la domanda ex art. 96 c.p.c.;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della resistente, che liquida in € 3.000,
oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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