Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22834/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. COSTA MARCELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore, in Roccafranca via Chiesa n. 24
e
(c.f. , con l'avv. COSTA MARCELLA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Roccafranca via Chiesa n. 24
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 14.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Sui rapporti personali e sull'affidamento dei figli minori:
a. i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, i quali, nel reciproco rispetto, Per_1 Per_2
si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
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c. il marito trasferirà la propria residenza presso altro immobile entro sei mesi dalla sentenza di separazione;
d. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed ai relativi costi saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli;
e. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, con relativa sottoscrizione della necessaria documentazione atta alla concessione o al rinnovo del passaporto.
3) Sui rapporti di frequentazione padre-figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desideri, previo accordo con la madre, e in ogni caso:
a. tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16,00, allorquando andrà a prenderli presso i rispettivi istituti scolastici, oppure presso altro luogo di temporanea dimora o di altra attività in periodo non scolastico, sino alle ore 21,00, allorquando il padre li ripoterà presso la madre, in giorni precisi da concordare con la madre con un preavviso di almeno una settimana, a fronte dei rispettivi impegni lavorativi;
b. inoltre, il padre, compatibilmente con i turni lavorativi in negozio, potrà tenere con sé i figli per due fine settimana al mese, nelle giornate di sabato e domenica, previo accordo con la madre con un preavviso di almeno due settimane, a fronte dei rispettivi impegni lavorativi;
c. le parti pattuiscono di introdurre il pernottamento dei figli presso la nuova dimora paterna, già individuata dallo stesso nel Comune di Offanengo (CR), a partire dall'anno 2026;
d. durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi, con esatta calendarizzazione da concordare entro e non oltre il giorno 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie: per la metà del periodo di mancata frequentazione scolastica, alternando i rispettivi periodi;
durante le vacanze pasquali: tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; ponti e festività e compleanni dei figli in via alternata;
pagina 2 di 6 e. a fronte del fatto che entrambi i coniugi sono lavoratori addetti presso punti vendita commerciali aperti anche durante le giornate di sabato, di domenica e festivi, le parti stesse si riservano di raggiungere ogni diverso e più ampio accordo in relazione alle frequentazioni tra i figli e il padre alla luce dei rispettivi impegni professionali e delle attività scolastiche ed extra scolastiche dei figli.
4) Sui rapporti economici.
a. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei minori, e fino all'indipendenza economica di ciascuno di essi, la somma mensile di €uro 230,00 (duecentotrenta) per ciascun figlio, somma da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...]; somma da aggiornare annualmente in base agli indici
ISTAT (base di calcolo dal mese successivo a quello di omologa della separazione);
b. i genitori concordano inoltre che graveranno su entrambi, le spese non comprese nel mantenimento ordinario, specificando che tali sono quelle di cui al Protocollo Tribunale di Brescia 14.07.2016, che dichiarano di voler applicare al presente accordo di separazione. Le parti pattuiscono che la retta scolastica per l'Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari (BS), frequentato dal figlio , sarà Per_1 pagata dalla madre al 100%, utilizzando la somma percepita per l'assegno unico INPS, che viene attribuita integralmente in suo favore. Le parti già si danno il reciproco consenso ad iscrivere anche il figlio alla scuola media privata dell'Istituto Salesiano San Bernardino di Chiari (Bs) e come per Per_2
il fratello la retta scolastica sarà versata dalla madre al 100% utilizzando le somme erogate Per_1
da INPS a titolo di assegno unico. Laddove INPS revocasse tale provvidenza, le parti sin da ora pattuiscono che la retta scolastica per la scuola media dei figli sarà a carico di ciascun genitore in ragione del 50%.
c. ut supra, l'assegno unico INPS sarà percepito al 100% dalla sig.ra alle condizioni precitate;
Pt_2
d. Le eventuali detrazioni fiscali saranno in favore dei genitori al 50% ciascuno ove compatibili e indipendenti dall'A.U. INPS o da altre provvidenze.
5 Sulla casa familiare.
a. La casa familiare, sita in Castelcovati (BS) Via S. Giovanni Bosco n. 10, con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono, è assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme ai Pt_2
figli minori, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi. In merito al contratto di mutuo ipotecario precitato, intestato ad entrambi i coniugi, i medesimi si obbligano, nei rapporti interni tra loro, a versare l'importo relativo alla rata mensile come segue: il marito corrisponderà una pagina 3 di 6 somma pari ai 3/5 dell'importo della rata, mentre la moglie corrisponderà una somma pari ai 2/5 dell'importo della rata.
b. Le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale, come anche le utenze attive e la tassa rifiuti sono a carico della moglie, mentre le spese di straordinaria manutenzione sono poste a carico dei coniugi comproprietari in ragione della metà ciascuno.
c. Il sig. anche a tacitazione di ogni eventuale pretesa patrimoniale divorzile da parte della Pt_1
moglie, si impegna e perciò si obbliga a trasferire a titolo gratuito alla sig.ra il 50% Pt_2 dell'usufrutto della casa familiare cointestata e ai due figli minori, per quota indivisa ciascuno, il 50% della nuda proprietà, entro dodici mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione, previa acquisizione di autorizzazione ex art. 320 c.c. da parte del Giudice Tutelare competente, che le parti si obbligano ad adire con istanza congiunta;
l'atto notarile sarà stipulato per effetto di invito a rogito da parte della sig.ra presso il Notaio dalla medesima incaricato. Le parti, prima del rogito notarile Pt_2
stipulando si impegnano a chiedere il nullaosta al trasferimento immobiliare all'istituto di credito mutuante Unicredit Spa;
ove la banca ponesse vincoli e/o condizioni ostative al trasferimento immobiliare predetto, il termine di dodici mesi per la stipulazione del rogito relativo al trasferimento immobiliare decorrerà dalla data dell'autorizzazione al trasferimento immobiliare rilasciata alle parti dalla banca stessa.
d. A seguito del rogito notarile di trasferimento dell'immobile già adibito a casa familiare tutte le spese per utenze domestiche, tasse rifiuti, imposte, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, saranno poste ad esclusivo carico della moglie con integrale esonero del marito.
e. Per effetto del trasferimento immobiliare di cui al punto n. 5 lett. c., la proprietà dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nell'abitazione familiare sarà definitivamente trasferita in capo alla sig.ra con rinuncia del marito a qualsiasi diritto e/o pretesa. Pt_2
6) Sul contributo al mantenimento della moglie.
A fronte della disparità reddituale esistente, il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di €uro 50,00 (cinquanta) da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...]; somma da aggiornare annualmente in base agli indici ISTAT (base di calcolo dal mese successivo a quello di omologa della separazione).
7) Altre questioni.
pagina 4 di 6 a. La vettura Audi modello Q3 targata FS 327 HT, intestata al marito, viene concessa in uso gratuito alla moglie (doc. 007).
b. Il cane di razza BR e di nome DD rimane collocato insieme ai figli minori presso la loro madre nella casa familiare, ma il marito nei giorni di frequentazione dei figli potrà prendere con sé anche il cane. Le spese per la cura dell'animale sono poste a carico delle parti nella misura del 50% e dovranno essere concordate preventivamente e accompagnate da idonea pezza giustificativa per legittimare il rimborso da effettuarsi a chi le ha anticipate entro giorni quindici dalla richiesta debitamente documentata.
c. Tenuto conto che il marito deve versare mensilmente alla moglie delle somme a titolo di contributo al mantenimento dei minori e della stessa e che la moglie deve versare mensilmente al marito delle somme per la quota parte di rata del mutuo, le parti pattuiscono di eventualmente conguagliare le somme dovute nel rispetto dei criteri e degli importi di cui ai superiori punti nn. 4-5-6.
d. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione tutte le questioni di natura patrimoniale e relative ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio.
e. i coniugi, infine, si prestano reciproco assenso sia al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge;
f. le spese di causa sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
g. le parti dichiarano, altresì, di rinunciare alla produzione in giudizio della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, III comma, c.p.c.., rendendosi, in ogni caso, disponibili ad esibire a semplice richiesta del Tribunale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 26.11.2024, , premesso di Parte_3 Parte_2
avere contratto matrimonio civile a Castelcovati (BS) in data 8.4.2017, dalla cui unione erano nati i figli il 6.4.2012 e il 4.3.2015, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1 Per_3
divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 5 di 6 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelcovati (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte
I^, n. 4;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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