Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21624/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21624/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. BONDI' FRANCESCO PAOLO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi nr. 38/B, giusta procura in atti
Parte appellante
Contro rappresentato e difeso dall'avv. ARICÒ ANTONINO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via P.pe di Villafranca nr. 99, giusta procura in atti
Parte appellata e
, Controparte_2
CP_3
appellati contumaci
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
Giudice di Pace di Palermo, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro, avvenuto in data 29.7.2017, mentre era trasportata a bordo del motociclo tg EF31846, condotto dal marito, , e di proprietà del fratello Controparte_2
. CP_3
Il primo giudice ha infatti ritenuto non provato il fatto storico ritenendo che le prove orali articolate non fossero convincenti: l'appellante ha contestato detta decisione proponendo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
si è costituita ed ha contestato le avverse allegazioni. Controparte_4
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu medico legale.
L'appello è fondato e va accolto.
Orbene, parte attrice, trasportata a bordo del motociclo, di proprietà del fratello e condotto nell'occorso dal marito, ha provato il verificarsi del sinistro.
Al riguardo, infatti, la ricostruzione dei fatti effettuata dal testimone è del Testimone_1
tutto credibile e sostanzialmente conforme alla rappresentazione dello stesso operata dalle parti. Il motociclo, secondo il testimone, si è inclinato a terra, fino a schiacciare la gamba dell'appellante che era caduta assieme al mezzo, mentre il conducente era riuscito a rimanere in piedi;
secondo il , invece, il motociclo era caduto a terra di lato, CP_2
sempre schiacciando la gamba della trasportata: non si tratta affatto di versioni del fatto completamente differenti, ma della stessa sostanziale dinamica, differente per l'unico elemento della caduta a terra del motociclo ovvero della sua completa inclinazione a terra.
La consulenza medico legale espletata nel presente grado di giudizio, poi, contribuisce a rafforzare le superiori considerazioni, considerato che il ctu ha ritenuto che la lesione riportata dall'appellante a seguito del sinistro fosse compatibile con le dinamiche sopra rappresentate (ossia schiacciamento della gamba da parte del motociclo).
La domanda va quindi accolta, con riforma della sentenza impugnata.
Quanto al risarcimento del danno, vanno condivise le conclusioni del consulente che ha riconosciuto alla un danno biologico permanente in misura del 2%, una ITT di 15 Pt_1
giorni, una ITP al 75% di 15 giorni, una ITP al 50% di 15 giorni, una IPT al 25% di 10
pagina 2 di 5 giorni: l'ammontare del danno è pari a € 1432,35 per ITT;
€ 1699,40 per ITP e, quindi, complessivamente € 3131,75. Nessuna somma va liquidata per danno morale, attesa la modestia delle lesioni riportate.
Le somme come sopra quantificate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla loro mancata disponibilità, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e su indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro (nella specie pari ad € 2631,72); questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. La somma complessiva che spetta all'appellante ammonta quindi ad € 3435,17.
pagina 3 di 5 E' poi stato comprovato l'esborso di spese mediche per complessivi € 1124,04, sicché il risarcimento che spetta all'appellante è pari ad € 4.559,21, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Atteso l'accoglimento dell'appello, va riformata pure la pronuncia sulle spese: spetta quindi all'appellante il ristoro delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che vengono liquidate in
€ 1.442,00, di cui € 237,00 per spese (applicati i medi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 5.200,00 secondo le tabelle vigenti ratione temporis) per il primo grado di giudizio, ed in € 2.057,50, di cui € 355,50 per spese (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva ed i minimi per le altre due fasi, scaglione di valore sino ad € 5.200,00 secondo le tabelle attualmente vigenti) per il secondo grado di giudizio, e così complessivamente €
3.499,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico degli appellati soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quinta Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nella contumacia di e , così Controparte_2 CP_3
provvede: accoglie l'appello proposto da nei confronti della sentenza nr. 1806/2019 Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Palermo in data 20/24-5-2019 e, in sua integrale riforma, condanna e , in solido tra loro, al Controparte_5 Controparte_2 CP_3 pagamento, in favore di parte appellante, dell'importo di € 4.559,21 oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
Condanna gli appellati al pagamento, in solido, delle spese di giudizio di entrambi i gradi del giudizio in favore della parte attrice, liquidate complessivamente in € 3.499,50, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di consulenza disposta d'ufficio definitivamente a carico degli appellati in solido.
Palermo, 18 febbraio 2025
pagina 4 di 5 La Giudice
Daniela Galazzi
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