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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 20852 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione nell'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato F. Zofrea
APPELLANTE
E
in persona dl Sindaco p.t. CP_1
rappresentata e difesa dall'avvocato E. Maggiore
APPELLATA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato B. Tassone
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avvocati M. Morelli e Elisa D'Esposito
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avvocato G. De Micco Padula
APPELLATA
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. Come da verbale.
RAGIONI DI FATT E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 16/11/2018 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Giudice di Pace di al fine di sentirne accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione CP_1
al sinistro stradale occorso in data 06/11/2016 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati nella complessiva somma di € 4.963,00, o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che il 06/11/2016 si trovava in Via Antonio Pacinotti, alla CP_1
guida del veicolo targato EV 290KM, quando improvvisamente la sede stradale si allagava in concomitanza di un violento nubifragio, a causa dell'occlusione dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche per la presenza di rifiuti e detriti di vario genere;
in detta circostanza il veicolo a bordo del quale si trovava veniva invaso dall'acqua e si fermava senza più ripartire a causa del conseguente guasto meccanico;
in preda al panico per quanto stava accadendo, riusciva ad uscire dall'abitacolo solo dopo che aveva smesso di piovere,
ma non potendo utilizzare l'auto, era costretto ad abbandonare il veicolo e cercare riparo raggiungendo la propria abitazione in via Delle Susine 56, ovvero camminando per circa due ore con gli abiti completamente bagnati e quindi in preda al freddo, al vento e alle intemperie;
a causa di tale evento subiva un lungo e doloroso periodo di malattia caratterizzato da febbre alta, tosse convulsiva e difficoltà respiratoria, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso del Policlinico Casilino, dove giungeva in autoambulanza il giorno 14/11/2016 e dove dopo un periodo di ricovero e tutti gli accertamenti di rito, gli è
stato diagnosticato “Pneumotorace dx massivo con shift delle strutture medianistiche”.
si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_2
al fine di esserne manlevata in caso di soccombenza, nonché l'
[...] Controparte_3
in ragione del contratto di appalto per la pulizia e manutenzione degli impianti di raccolta delle acque
[...]
meteoriche.
Alla successiva udienza si costituivano le terze chiamate in causa dal in Controparte_5
particolare, l' eccepiva a sua volta la carenza della propria legittimazione passiva chiedendo di CP_6
essere autorizzata a chiamare in causa la . Controparte_7
Quest'ultima si costituiva a sua volta in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Nel corso dell'istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale dell'attore e disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore medesimo.
Con sentenza n. 6478 del 14/03/2023 il Giudice di Pace di rigettava la domanda e condannava CP_1
l'attore al pagamento delle spese di giustizia in favore di compensando quelle nei confronti CP_1
dei terzi chiamati in causa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la condanna del Parte_1 CP_5
a risarcirle il danno patito da quantificarsi in complessivi € 1.575,34, ovvero della maggiore o minore
[...]
somma ritenuta di giustizia. A sostegno del gravame ha dedotto la violazione dell'art. 2051 c.c. per erronea esclusione del nesso di causalità, frutto di una errata ricostruzione dei fatti e di una errata valutazione delle risultanze (non condivise) della CTU, nonché la violazione degli artt. 131 D.P.R.. n. 115 del 2002 e 91 c.p.c., per erronea e/o ingiusta condanna di esso appellante al pagamento delle spese di giustizia liquidate in sentenza e per non aver posto a carico dell'erario le spese di CTU.
Si sono costituite e tutte le altri parti chiamate in causa in primo grado chiedendo tutte il CP_1
rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata posto che, come stabilito dalle Sezioni Controparte_2
Unite della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Nel caso in esame l'appellante ha sufficientemente sviluppato le argomentazioni che lo hanno indotta a contestare la motivazione della sentenza impugnata e, in ogni caso, ha anche elaborato il progetto alternativo di motivazione.
Passando al merito, ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere, pertanto, rigettato.
Ed invero, risulta pienamente condivisibile la motivazione del Giudice di prime cure laddove questi ha affermato che l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, anche nell'azione proposta ex art. 2051 cc, posto che sul danneggiato incombe l'onere di dimostrare oltre che la sussistenza dell'anomalia del bene demaniale anche il nesso causale tra la cosa caratterizzata da tale anomalia e il danno riportato.
Le Sezioni Unite hanno al riguardo statuito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cfr. SS.UU. n. 20943 del 2022).
Orbene, nel caso in esame per dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno l'odierno appellante avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva dinamica del sinistro, ovvero del fatto storico posto a fondamento della domanda.
Infatti, l'appellante avrebbe dovuto provare che, in occasione del nubifragio abbattutosi su il CP_1
06/11/2016, la sede stradale di Via Antonio Pacinotti si allagava a causa dell'occlusione dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche per la presenza di rifiuti e detriti di vario genere e che il veicolo a bordo del quale si trovava veniva invaso dall'acqua e si fermava senza più ripartire a causa del conseguente guasto meccanico, per cui era costretto ad abbandonarlo ed a raggiungere la propria abitazione a piedi.
Il sig. invece, non ha richiesto l'escussione di testimoni presenti sul luogo del Parte_1
sinistro, l'intervento della Polizia Locale di o dei Vigili del Fuoco;
inoltre, non ha prodotto CP_1
documentazione fotografica della strada allagata nè del fogliame e dei detriti che avrebbero ostruito i tombini insistenti lungo Via Pacinotti e neppure documentazione attestante l'eventuale intervento di mezzi di soccorso per rimuovere il suo autoveicolo, oltre che di una officina meccanica per eseguire le riparazioni.
Da tali omissioni non può che conseguire il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante del danno subito e del nesso causale tra la condotta delle controparti e l'evento del sinistro,
così come descritto in citazione.
Parte appellante contesta, altresì, la sentenza di primo grado per non aver il giudicante tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica medico legale espletata in primo grado. L'assunto è infondato in quanto non è compito del CTU accertare il fatto storico posto a fondamento della domanda;
l'ausiliario del Giudice deve, invece, limitarsi a rilevare la compatibilità tra i postumi riscontrati e l'evento così come rappresentato dal danneggiato.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno affermato (Cfr. 3086 del 2022) che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è
onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.
Per quanto concerne, poi, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza dal Giudice di Pace, si osserva che questi ha correttamente applicato il principio di soccombenza;
infatti, il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. è operativo anche nei casi di soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex artt. ex art. 74, 2° comma, e 131 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L'appellante, essendo stato ammesso in primo grado al gratuito patrocinio in 1° grado, si duole anche della sua condanna al pagamento delle spese di CTU, sostenendo che avrebbero dovuto porsi a carico dell'erario.
Ritiene al riguardo il giudicante che non susssistano più i presupposto per porre a carico dell'erario le spese di CTU, essendo venuto meno per l'appellante in secondo grado il beneficio del gratuito patrocinio.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022.
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1
n. 6478 del 2023, così provvede: a)- rigetta l'appello;
b)- condanna a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio a tutte le Parte_1
altri parti in causa, che liquida a ciascuna di esse in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio