TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6534/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6534/2021 promossa da:
, rappresentate e difese Parte_1 C.F._1 Parte_2 dall'Avv. Angelo Austoni, elettivamente domiciliate come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Ilaria Cavaliere, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. il
[...]
ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse a Controparte_1 Parte_1
e ad quali garanti della debitrice principale (dichiarata fallita),
[...] Parte_2 Parte_3 di pagare, fino alla concorrenza massima di € 140.000,00, l'importo di € 130.557,06 oltre interessi legali al tasso legale dal 6 maggio 2020 al saldo.
2. Thema decidendum. Prospettazione difensiva di parte opponente. ed Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di revocare il decreto ingiuntivo n. 1622/2021 Parte_2
pronunciato dal Tribunale di Bergamo in data 18 maggio 2021.
2.1. Le opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte il 16 novembre 2018 per violazione da parte della banca dell'art. 2, comma II, lett. a della ln. 287/1990. In particolare, le opponenti hanno dedotto che gli articoli nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte coincidono con le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI il 13 luglio 2003 e dichiarate dalla Banca d'LI contrarie alla legge antitrust con provvedimento n. 55/2005.
2.2. Le opponenti hanno eccepito inoltre di aver sottoscritto i contratti di fideiussione in qualità di consumatrici;
pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma V del D.Lgs n. 206/2005, hanno chiesto di dichiarare la nullità degli artt. 6 di entrambi i contratti prevedono una deroga all'art. 1957 cod.civ.
Da tale invalidità discende l'applicazione dell'art. 1957 cod.civ. con conseguente dichiarazione di decadenza della banca per non ave rispettato il termine semestrale previsto da tale articolo.
3. (…Segue). Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituito in giudizio
[...]
che, per i motivi di cui si dirà nel § 5 (così da evitare ripetizioni Controparte_1
espositive), ha chiesto di rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. In data 8 marzo 2022, su istanza ex art. 649
c.p.c. formulata dalle opponenti, questo giudice, accogliendo le eccezioni difensive svolte da parte opposta, ha pronunciato la seguente ordinanza:
Il Giudice
[…]
vista l'istanza formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
premesso che il sintagma “gravi motivi” previsto dall'art. 649 c.p.c. può essere ricondotto (non solo all'accertamento della sussistenza di motivi da cui desumere che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare parte opponente in modo grave, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, ma altresì) al vaglio preliminare della probabile fondatezza dell'opposizione, così richiedendo la formulazione di un giudizio prognostico in ordine all' accoglimento pieno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria;
esaminata l'eccezione di nullità totale della fideiussione formulata da parte opponente per violazione dell'art. 2, II comma lett. a L. n. 287/1990; precisato, con le parole delle Corte di cassazione (n. 4175/2020), che, come da costante giurisprudenza di legittimità, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del
20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014); evidenziato che, quand'anche, in via di ipotesi, si volesse aderire all'interpretazione per cui sarebbe dato rilevare cc.dd. effetti a valle di un'intesa nulla per violazione della normativa antitrust (interpretazione, questa, per cui la tutela rimediale approntata dall'ordinamento, in un caso di tal sorta, consiste in una declaratoria di invalidità negoziale e non già, dunque, come pure sostenibile
e infatti sostenuto, nel riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno), quand'anche, si diceva, si volesse aderire a tale interpretazione, la nullità dei contratti a valle pare configurarsi quale parziale, riguardando singole clausole e non già l'intero negozio;
richiamata, sul punto, la pronuncia della Corte di cassazione n. 24044/2019 e, ancor più di recente, Cass. S.U. 41994/2021;
esaminata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione formulata dall'opponente, stante la pattuizione delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza ed esaminata l'eccezione di loro inefficacia ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.; rilevato che la garanzia prestata dalle opponenti deve essere qualificata a prima richiesta (cfr. art. 7 del contratto); ritenuto che, quand'anche si volesse ritenere che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI sia riferibile anche ai contratti autonomi a prima richiesta (questione, questa, tutt'altro che pacifica), il disposto dell'art. 1957 cod.civ., nella vicenda oggetto del presente giudizio, risulterebbe comunque rispettato perché parte opposta ha offerto la prova di aver formulato richieste stragiudiziali di pagamento alla debitrice principale (sul punto Cass. n. 22346/2017 ove la
Corte ha statuito che in caso di garanzia a prima richiesta è sufficiente una richiesta stragiudiziale, “essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria”);
Rigetta
l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Per escludere la qualifica delle odierne opponenti quali consumatrici, come correttamente eccepito da parte opposta, è sufficiente osservare che la signora dal 2011 è stata Parte_1
legale rappresentante della società e che è stata socià della debitrice Parte_3 Parte_2
principale (entrambe le circostanze emergono dalla sentenza prodotta dalla stesse Parte_3
opponenti sub doc. 12).
Il collegamento funzionale con la società debitrice di entrambe le opponenti esclude che le due garanti possano essere qualificate quali persone fisiche che hanno agito per scopi che esulano dall'attività professionale.
5.2. Per fondare il rigetto dell'opposizione, in conformità al criterio della cd. ragione più liquida già richiamato in premessa, è sufficiente rilevare che, come statuito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, oltre che dalla giurisprudenza dell'ABF, la valenza di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI deve essere contemperata con la regola cardine del processo civile posta dall'art. 2697 cod.civ. e dunque con il principio dell'onere della prova.
Da tanto discende che chi, come le odierne opponenti, ha sottoscritto una fideiussione dopo il 2005
(le fideiussioni oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte nel 2018) non può limitarsi ad allegare la corrispondenza di talune clausole con quelle del modello ABI censurate nel 2005, ma – anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dal provvedimento della Banca
d'LI (2005/2018) – deve dimostrare la persistente diffusione dell'intesa antitrust anche al momento dell'assunzione dell'impegno di garanzia. 1
Le odierne opponenti hanno mancato di soddisfare tale onere probatorio posto a loro carico, non avendo prodotto modelli contrattuali di fideiussione, successivi al 2005, riconducibili ad una pluralità di istituti bancari.
Tanto è ampiamente sufficiente per fondare il rigetto dell'opposizione, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulterebbe infatti puramente superflua.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 9.142,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1622/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo il 18 maggio
2021.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1622/2021, emesso dal Tribunale di
Bergamo il 18 maggio 2021.
4. Condanna ed alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Parte_2 che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con il provvedimento n. 55/2005 la Banca d'LI ha dichiarato che l'art. 2 (clausola di reviviscenza), l'art. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e l'art. 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall' nel 2002 erano in contrasto con l'articolo 2, Controparte_2 comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6534/2021 promossa da:
, rappresentate e difese Parte_1 C.F._1 Parte_2 dall'Avv. Angelo Austoni, elettivamente domiciliate come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Ilaria Cavaliere, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. il
[...]
ha chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse a Controparte_1 Parte_1
e ad quali garanti della debitrice principale (dichiarata fallita),
[...] Parte_2 Parte_3 di pagare, fino alla concorrenza massima di € 140.000,00, l'importo di € 130.557,06 oltre interessi legali al tasso legale dal 6 maggio 2020 al saldo.
2. Thema decidendum. Prospettazione difensiva di parte opponente. ed Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di revocare il decreto ingiuntivo n. 1622/2021 Parte_2
pronunciato dal Tribunale di Bergamo in data 18 maggio 2021.
2.1. Le opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte il 16 novembre 2018 per violazione da parte della banca dell'art. 2, comma II, lett. a della ln. 287/1990. In particolare, le opponenti hanno dedotto che gli articoli nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte coincidono con le clausole nn. 2, 6 e 8 contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI il 13 luglio 2003 e dichiarate dalla Banca d'LI contrarie alla legge antitrust con provvedimento n. 55/2005.
2.2. Le opponenti hanno eccepito inoltre di aver sottoscritto i contratti di fideiussione in qualità di consumatrici;
pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma V del D.Lgs n. 206/2005, hanno chiesto di dichiarare la nullità degli artt. 6 di entrambi i contratti prevedono una deroga all'art. 1957 cod.civ.
Da tale invalidità discende l'applicazione dell'art. 1957 cod.civ. con conseguente dichiarazione di decadenza della banca per non ave rispettato il termine semestrale previsto da tale articolo.
3. (…Segue). Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituito in giudizio
[...]
che, per i motivi di cui si dirà nel § 5 (così da evitare ripetizioni Controparte_1
espositive), ha chiesto di rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 649 c.p.c. In data 8 marzo 2022, su istanza ex art. 649
c.p.c. formulata dalle opponenti, questo giudice, accogliendo le eccezioni difensive svolte da parte opposta, ha pronunciato la seguente ordinanza:
Il Giudice
[…]
vista l'istanza formulata da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
premesso che il sintagma “gravi motivi” previsto dall'art. 649 c.p.c. può essere ricondotto (non solo all'accertamento della sussistenza di motivi da cui desumere che l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare parte opponente in modo grave, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, ma altresì) al vaglio preliminare della probabile fondatezza dell'opposizione, così richiedendo la formulazione di un giudizio prognostico in ordine all' accoglimento pieno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria;
esaminata l'eccezione di nullità totale della fideiussione formulata da parte opponente per violazione dell'art. 2, II comma lett. a L. n. 287/1990; precisato, con le parole delle Corte di cassazione (n. 4175/2020), che, come da costante giurisprudenza di legittimità, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del
20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9116 del 2014); evidenziato che, quand'anche, in via di ipotesi, si volesse aderire all'interpretazione per cui sarebbe dato rilevare cc.dd. effetti a valle di un'intesa nulla per violazione della normativa antitrust (interpretazione, questa, per cui la tutela rimediale approntata dall'ordinamento, in un caso di tal sorta, consiste in una declaratoria di invalidità negoziale e non già, dunque, come pure sostenibile
e infatti sostenuto, nel riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno), quand'anche, si diceva, si volesse aderire a tale interpretazione, la nullità dei contratti a valle pare configurarsi quale parziale, riguardando singole clausole e non già l'intero negozio;
richiamata, sul punto, la pronuncia della Corte di cassazione n. 24044/2019 e, ancor più di recente, Cass. S.U. 41994/2021;
esaminata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione formulata dall'opponente, stante la pattuizione delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod.civ. e di sopravvivenza ed esaminata l'eccezione di loro inefficacia ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.; rilevato che la garanzia prestata dalle opponenti deve essere qualificata a prima richiesta (cfr. art. 7 del contratto); ritenuto che, quand'anche si volesse ritenere che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI sia riferibile anche ai contratti autonomi a prima richiesta (questione, questa, tutt'altro che pacifica), il disposto dell'art. 1957 cod.civ., nella vicenda oggetto del presente giudizio, risulterebbe comunque rispettato perché parte opposta ha offerto la prova di aver formulato richieste stragiudiziali di pagamento alla debitrice principale (sul punto Cass. n. 22346/2017 ove la
Corte ha statuito che in caso di garanzia a prima richiesta è sufficiente una richiesta stragiudiziale, “essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria”);
Rigetta
l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto.
5. Rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
5.1. Per escludere la qualifica delle odierne opponenti quali consumatrici, come correttamente eccepito da parte opposta, è sufficiente osservare che la signora dal 2011 è stata Parte_1
legale rappresentante della società e che è stata socià della debitrice Parte_3 Parte_2
principale (entrambe le circostanze emergono dalla sentenza prodotta dalla stesse Parte_3
opponenti sub doc. 12).
Il collegamento funzionale con la società debitrice di entrambe le opponenti esclude che le due garanti possano essere qualificate quali persone fisiche che hanno agito per scopi che esulano dall'attività professionale.
5.2. Per fondare il rigetto dell'opposizione, in conformità al criterio della cd. ragione più liquida già richiamato in premessa, è sufficiente rilevare che, come statuito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, oltre che dalla giurisprudenza dell'ABF, la valenza di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'LI deve essere contemperata con la regola cardine del processo civile posta dall'art. 2697 cod.civ. e dunque con il principio dell'onere della prova.
Da tanto discende che chi, come le odierne opponenti, ha sottoscritto una fideiussione dopo il 2005
(le fideiussioni oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte nel 2018) non può limitarsi ad allegare la corrispondenza di talune clausole con quelle del modello ABI censurate nel 2005, ma – anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dal provvedimento della Banca
d'LI (2005/2018) – deve dimostrare la persistente diffusione dell'intesa antitrust anche al momento dell'assunzione dell'impegno di garanzia. 1
Le odierne opponenti hanno mancato di soddisfare tale onere probatorio posto a loro carico, non avendo prodotto modelli contrattuali di fideiussione, successivi al 2005, riconducibili ad una pluralità di istituti bancari.
Tanto è ampiamente sufficiente per fondare il rigetto dell'opposizione, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulterebbe infatti puramente superflua.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 9.142,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 1622/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo il 18 maggio
2021.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1622/2021, emesso dal Tribunale di
Bergamo il 18 maggio 2021.
4. Condanna ed alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Parte_2 che liquida in € 9.142,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con il provvedimento n. 55/2005 la Banca d'LI ha dichiarato che l'art. 2 (clausola di reviviscenza), l'art. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e l'art. 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall' nel 2002 erano in contrasto con l'articolo 2, Controparte_2 comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990 “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”.