Art. 1.
Sono assunte a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles" e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra o di altre pubbliche calamita'.
Sono assunte a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles" e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra o di altre pubbliche calamita'.