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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1385/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 19 novembre 2025, alle ore 11:07, innanzi al Giudice, dott. SC OL PI, chiamata la causa n. 1385/2025 r.g. è comparso l'avv. Sammartano, in proprio.
Nessuno è comparso per parte opposta.
L'avv. Sammartano chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita il ricorrente a discutere ex art. 281 sexies
c.p.c.
L'avv. Sammartano si riporta alle conclusioni riportate in atto di opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:45, il Giudice, riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, allegati al presente verbale.
Il Giudice
SC OL PI
Pag. 1 a 7 N. 1385/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC OL PI, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 R.G. dell'anno 2025 tra: avv. PIETRO SAMMARTANO, (C.F.: ) in proprio C.F._1
OPPONENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Palermo
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art.
84, 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 19/11/2025, l'avv. Pietro Sammartano ha concluso come da atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 25/8/2025, l'avv. Pietro Sammartano ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione pronunciato in data 13/8/2025, notificato per p.e.c. il
25/8/2025, reso nel procedimento n. 1057/2024 V.G. dal Tribunale Civile di Marsala, con cui
è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Persona_1 deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del 09/9/2024 n.
640/2024/R, nel procedimento avente ad oggetto la apposizione di sigilli a un immobile e la redazione dell'inventario dei beni caduti in successione.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, provvedendo alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore, invece di applicare i parametri medi previsti dalla TAB. A
Pag. 2 a 7 allegata al D.M. 2014 n. 55 per lo scaglione di riferimento, ha erroneamente applicato quelli minimi, liquidandolo in € 1.453,00 per poi ridurlo ad € 726,50 ex art. 130 DPR 115/02 in quanto posto a carico dell'Erario.
A fondamento della propria pretesa, l'avv. Sammartano ha richiamato la sentenza n. 19049 dell'11/7/2025 della Corte di Cassazione, che afferma il ruolo dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati come limiti inderogabili, concludendo che il Giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle ministeriali.
Conseguentemente, il decreto opposto – secondo la tesi di parte opponente – è illegittimo atteso che l'importo liquidato dal Giudice di prime cure pari ad € 726,50, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di legge.
In conclusione, l'avv. Sammartano ha chiesto: “Voglia l'On. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore dell'istante l'importo oggi richiesto €
5.430,00, ovvero nel minore o maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge per la ragioni sopra indicate, con refusione delle spese borsuali, €
264,00, e del compenso professionale del presente giudizio.”
1.2) Il opposto, costituitosi in giudizio in data 18/11/2025, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e, all'udienza del 19/11/2025, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
1.3) Va, altresì, osservato che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 d.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Occorre dare atto – quindi - della tempestività del ricorso proposto dall'avv. Sammartano in quanto il decreto di liquidazione, è stato comunicato allo stesso in data 25/8/2025 ed il ricorso
è stato depositato nella medesima giornata.
1.4) Sempre in rito, sussiste la legittimazione del ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale tra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo
Stato.
Di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il
Pag. 3 a 7 difensore (cfr. Cass. n. 1539 del 27.01.2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
2) Infondatezza della opposizione.
Tanto premesso, ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata.
2.1) Rileva il Tribunale che l'avv. Pietro Sammartano, nell'affidare la propria difesa al principio asseritamente sancito nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 19049 dell'11/7/2025, non tiene conto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il riferimento normativo ai valori medi delle tariffe professionali va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Occorre, altresì, osservare, che la suddetta pronuncia di legittimità non interviene in alcun modo sulle interazioni tra le disposizioni in materia di liquidazione e quelle ex art. 106 bis e 130
TUSG riguardanti, rispettivamente in ambito penale e in ambito civile, la necessaria dimidiazione dei valori di liquidazione in occasione della liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al Patrocinio.
2.2) A ben vedere, la Corte di Cassazione ha precisato che “la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. 115 del 2002, art. 106-bis [nel caso di procedimenti penali, ed art. 130 nei giudizi civili, n.d.r.], non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (cfr. Cass. civ., 05.05.2023 n. 11788; in senso conforme Cass. Civ. Cass. Civ. sez. II, 08/06/2025, n.15273, ove si rammenta che “la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato
Pag. 4 a 7 anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (in tal senso anche
Cass. n. 22257 del 2022; Cass. n. 4759/2022; Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 26643/2011)”).
I suddetti principi di diritti, enunciati in ambito penalistico, risultano perfettamente applicabili anche in area civile, come rammentato da altra recente pronuncia di legittimità, ove si precisa che “L'indicazione contenuta negli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la liquidazione non può superare la metà dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, deve essere interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, come suggerito nella censura, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass., Sez. 6-2, 02/12/2019, n. 31404; Cass.,
Sez. 6 - 2, 12/12/2011, n. 26643) Quest'ultimo limite non avviene però al lordo della riduzione della metà sancita dall'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la dimidiazione prevista da quest'ultima disposizione è lasciata, nella materia in questione - essendo il patrocinio a carico dell'erario un istituto di diritto processuale -, all'ampia discrezionalità del legislatore, senza che il criterio di determinazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa allo stesso imponga alprofessionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l'onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente di una modalità parzialmente diversa di determinazione del compenso medesimo (in questi termini Corte Cost., sentenza, 1/7/2022, n. 166). In sostanza, il valore minimo inderogabile che il giudice non può valicare è solo quello previsto dalla tariffa professionale di cui al d.m. n. 55 del 2014 e non quello risultante dall'applicazione della decurtazione ammessa ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, giacché una diversa interpretazione equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l'abbattimento specificamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”: Cass. Civ. sez. II, 28/12/2024, n.34792; più di recente, in termini analoghi, in motivazione, la stessa Cass. Civ. sez. II, 14/07/2025, n.19413 citata dalla parte opponente, ove si precisa: “È infondata, invece, la doglianza inerente l'errata diminuzione della metà dei valori medi ex art. 4 del D.M. 55/2014. La Corte d'Appello ha applicato le tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 secondo i criteri dettati dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale la tariffa professionale del patrocinante non deve, in ogni caso, risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. 4759/2022; Cass.
31404/2019; Cass. n. 26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, si applica l'ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (art. 130). E infatti: nel caso
Pag. 5 a 7 di specie, ottenuta la semisomma dei valori minimo e medio (Euro. 5.209,50), la Corte
d'Appello l'ha poi dimezzata secondo quanto previsto dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002”).
Pertanto, nulla vieta al decidente di applicare i criteri “minimi”, purché la liquidazione abbia riguardo all'attività effettivamente svolta e sia motivata.
Infine, anche se la liquidazione viene effettuata con parametri prossimi ai minimi tabellari, in ultimo va sempre operata la riduzione del 50% della somma così ottenuta, trattandosi di applicare una prescrizione normativa del TUSG di natura “speciale” ed “inderogabile”, purchè non si arrivi ad una liquidazione meramente “simbolica”.
2.3) Tenuto, quindi, conto dei suindicati principi, osserva il decidente come, dall'esame degli atti prodotti dalla parte ricorrente, non è dato apprezzare la presenza, nella causa di apposizione dei sigilli in un appartamento sito in Marsala, caduto in successione, per la quale si è sviluppata l'attività difensiva da remunerare, di questioni giuridiche e\o di fatto di particolare complessità.
Né parte ricorrente ha efficacemente argomentato sulla ipotetica, intrinseca complessità del procedimento nel quale ha prestato la sua assistenza difensiva, limitandosi ad invocare la non derogabilità dei valori tariffari “medi” (che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, sono in realtà i valori massimi), oltre all'impossibilità di far ricorso ai valori “minimi”.
Ed allora, valutati la bassa complessità della causa e l'epilogo della stessa, si reputa conforme alle vigenti disposizioni normative la determinazione del compenso in favore dell'avv.
Sammartano per l'attività professionale prestata in favore di Controparte_2
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - operato dal decreto impugnato
[...] che, in applicazione dei succitati criteri ha liquidato in favore dell'Avv. Sammartano Pietro per l'attività professionale espletata nell'interesse di nel procedimento Persona_1 indicato in parte motiva la complessiva somma di € 726,50 (somma dimidiata di euro 1.453,00 importo liquidato in favore dell'Erario nel decreto del 21.8.2024) oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso spese generali come per legge.
L'opposizione va pertanto rigettata.
3) Spese di lite.
In ragione delle peculiari ragioni di opposizione, del valore della causa e del carattere recente dell'approfondimento giurisprudenziale delle questioni di diritto qui trattate, risultano sussistere gravi ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
Pag. 6 a 7 1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. Pietro Sammartano avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Marsala in data 13/8/2025 che è pertanto integralmente confermato;
2) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Marsala, 19 novembre 2025
Il Giudice
SC OL PI
Pag. 7 a 7
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 19 novembre 2025, alle ore 11:07, innanzi al Giudice, dott. SC OL PI, chiamata la causa n. 1385/2025 r.g. è comparso l'avv. Sammartano, in proprio.
Nessuno è comparso per parte opposta.
L'avv. Sammartano chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita il ricorrente a discutere ex art. 281 sexies
c.p.c.
L'avv. Sammartano si riporta alle conclusioni riportate in atto di opposizione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:45, il Giudice, riaperto il verbale d'udienza in assenza dei procuratori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, allegati al presente verbale.
Il Giudice
SC OL PI
Pag. 1 a 7 N. 1385/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. SC OL PI, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1385 R.G. dell'anno 2025 tra: avv. PIETRO SAMMARTANO, (C.F.: ) in proprio C.F._1
OPPONENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Palermo
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di liquidazione competenze difensore ex art.
84, 170 DPR 115/2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 19/11/2025, l'avv. Pietro Sammartano ha concluso come da atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 25/8/2025, l'avv. Pietro Sammartano ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione pronunciato in data 13/8/2025, notificato per p.e.c. il
25/8/2025, reso nel procedimento n. 1057/2024 V.G. dal Tribunale Civile di Marsala, con cui
è stato liquidato il compenso professionale spettante al ricorrente, in relazione all'attività svolta nell'interesse di , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Persona_1 deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala del 09/9/2024 n.
640/2024/R, nel procedimento avente ad oggetto la apposizione di sigilli a un immobile e la redazione dell'inventario dei beni caduti in successione.
L'opponente ha lamentato che il Tribunale, provvedendo alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore, invece di applicare i parametri medi previsti dalla TAB. A
Pag. 2 a 7 allegata al D.M. 2014 n. 55 per lo scaglione di riferimento, ha erroneamente applicato quelli minimi, liquidandolo in € 1.453,00 per poi ridurlo ad € 726,50 ex art. 130 DPR 115/02 in quanto posto a carico dell'Erario.
A fondamento della propria pretesa, l'avv. Sammartano ha richiamato la sentenza n. 19049 dell'11/7/2025 della Corte di Cassazione, che afferma il ruolo dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati come limiti inderogabili, concludendo che il Giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle ministeriali.
Conseguentemente, il decreto opposto – secondo la tesi di parte opponente – è illegittimo atteso che l'importo liquidato dal Giudice di prime cure pari ad € 726,50, già ridotto della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002, oltre accessori di legge, si presenta inferiore ai minimi di legge.
In conclusione, l'avv. Sammartano ha chiesto: “Voglia l'On. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore dell'istante l'importo oggi richiesto €
5.430,00, ovvero nel minore o maggiore importo ritenuto di giustizia, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge per la ragioni sopra indicate, con refusione delle spese borsuali, €
264,00, e del compenso professionale del presente giudizio.”
1.2) Il opposto, costituitosi in giudizio in data 18/11/2025, ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
In corso di causa non è stata svolta alcuna attività istruttoria e, all'udienza del 19/11/2025, ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice ha disposto la discussione orale della causa nella medesima udienza.
1.3) Va, altresì, osservato che il presente giudizio è regolato dall'art. 170 d.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Occorre dare atto – quindi - della tempestività del ricorso proposto dall'avv. Sammartano in quanto il decreto di liquidazione, è stato comunicato allo stesso in data 25/8/2025 ed il ricorso
è stato depositato nella medesima giornata.
1.4) Sempre in rito, sussiste la legittimazione del ricorrente, dovendosi rammentare che, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non si costituisce un rapporto professionale tra il difensore e la parte ammessa al beneficio, ma soltanto tra il difensore e lo
Stato.
Di conseguenza, unico legittimato alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione in ipotesi di contestazione delle somme riconosciute a titolo di compenso è il
Pag. 3 a 7 difensore (cfr. Cass. n. 1539 del 27.01.2015, in virtù della quale legittimato a proporre opposizione al provvedimento di liquidazione “è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina
l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”).
2) Infondatezza della opposizione.
Tanto premesso, ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata.
2.1) Rileva il Tribunale che l'avv. Pietro Sammartano, nell'affidare la propria difesa al principio asseritamente sancito nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 19049 dell'11/7/2025, non tiene conto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il riferimento normativo ai valori medi delle tariffe professionali va interpretato nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo invalicabile e non nel senso che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo invece il compenso essere liquidato anche in misura inferiore alla media, purché non al di sotto delle tariffe minime.
Occorre, altresì, osservare, che la suddetta pronuncia di legittimità non interviene in alcun modo sulle interazioni tra le disposizioni in materia di liquidazione e quelle ex art. 106 bis e 130
TUSG riguardanti, rispettivamente in ambito penale e in ambito civile, la necessaria dimidiazione dei valori di liquidazione in occasione della liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al Patrocinio.
2.2) A ben vedere, la Corte di Cassazione ha precisato che “la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al d.P.R. 115 del 2002, art. 106-bis [nel caso di procedimenti penali, ed art. 130 nei giudizi civili, n.d.r.], non costituisce violazione del minimo tariffario: si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività” (cfr. Cass. civ., 05.05.2023 n. 11788; in senso conforme Cass. Civ. Cass. Civ. sez. II, 08/06/2025, n.15273, ove si rammenta che “la disposizione di cui all'art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo e non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato
Pag. 4 a 7 anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (in tal senso anche
Cass. n. 22257 del 2022; Cass. n. 4759/2022; Cass. n. 31404/2019; Cass. n. 26643/2011)”).
I suddetti principi di diritti, enunciati in ambito penalistico, risultano perfettamente applicabili anche in area civile, come rammentato da altra recente pronuncia di legittimità, ove si precisa che “L'indicazione contenuta negli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la liquidazione non può superare la metà dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, deve essere interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, come suggerito nella censura, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass., Sez. 6-2, 02/12/2019, n. 31404; Cass.,
Sez. 6 - 2, 12/12/2011, n. 26643) Quest'ultimo limite non avviene però al lordo della riduzione della metà sancita dall'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la dimidiazione prevista da quest'ultima disposizione è lasciata, nella materia in questione - essendo il patrocinio a carico dell'erario un istituto di diritto processuale -, all'ampia discrezionalità del legislatore, senza che il criterio di determinazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa allo stesso imponga alprofessionista un sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra l'onorario a lui spettante e il relativo valore di mercato, trattandosi semplicemente di una modalità parzialmente diversa di determinazione del compenso medesimo (in questi termini Corte Cost., sentenza, 1/7/2022, n. 166). In sostanza, il valore minimo inderogabile che il giudice non può valicare è solo quello previsto dalla tariffa professionale di cui al d.m. n. 55 del 2014 e non quello risultante dall'applicazione della decurtazione ammessa ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, giacché una diversa interpretazione equivarrebbe a svuotare di contenuto pratico l'abbattimento specificamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002 in funzione delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo”: Cass. Civ. sez. II, 28/12/2024, n.34792; più di recente, in termini analoghi, in motivazione, la stessa Cass. Civ. sez. II, 14/07/2025, n.19413 citata dalla parte opponente, ove si precisa: “È infondata, invece, la doglianza inerente l'errata diminuzione della metà dei valori medi ex art. 4 del D.M. 55/2014. La Corte d'Appello ha applicato le tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 secondo i criteri dettati dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale la tariffa professionale del patrocinante non deve, in ogni caso, risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. 4759/2022; Cass.
31404/2019; Cass. n. 26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, si applica l'ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (art. 130). E infatti: nel caso
Pag. 5 a 7 di specie, ottenuta la semisomma dei valori minimo e medio (Euro. 5.209,50), la Corte
d'Appello l'ha poi dimezzata secondo quanto previsto dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002”).
Pertanto, nulla vieta al decidente di applicare i criteri “minimi”, purché la liquidazione abbia riguardo all'attività effettivamente svolta e sia motivata.
Infine, anche se la liquidazione viene effettuata con parametri prossimi ai minimi tabellari, in ultimo va sempre operata la riduzione del 50% della somma così ottenuta, trattandosi di applicare una prescrizione normativa del TUSG di natura “speciale” ed “inderogabile”, purchè non si arrivi ad una liquidazione meramente “simbolica”.
2.3) Tenuto, quindi, conto dei suindicati principi, osserva il decidente come, dall'esame degli atti prodotti dalla parte ricorrente, non è dato apprezzare la presenza, nella causa di apposizione dei sigilli in un appartamento sito in Marsala, caduto in successione, per la quale si è sviluppata l'attività difensiva da remunerare, di questioni giuridiche e\o di fatto di particolare complessità.
Né parte ricorrente ha efficacemente argomentato sulla ipotetica, intrinseca complessità del procedimento nel quale ha prestato la sua assistenza difensiva, limitandosi ad invocare la non derogabilità dei valori tariffari “medi” (che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, sono in realtà i valori massimi), oltre all'impossibilità di far ricorso ai valori “minimi”.
Ed allora, valutati la bassa complessità della causa e l'epilogo della stessa, si reputa conforme alle vigenti disposizioni normative la determinazione del compenso in favore dell'avv.
Sammartano per l'attività professionale prestata in favore di Controparte_2
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - operato dal decreto impugnato
[...] che, in applicazione dei succitati criteri ha liquidato in favore dell'Avv. Sammartano Pietro per l'attività professionale espletata nell'interesse di nel procedimento Persona_1 indicato in parte motiva la complessiva somma di € 726,50 (somma dimidiata di euro 1.453,00 importo liquidato in favore dell'Erario nel decreto del 21.8.2024) oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso spese generali come per legge.
L'opposizione va pertanto rigettata.
3) Spese di lite.
In ragione delle peculiari ragioni di opposizione, del valore della causa e del carattere recente dell'approfondimento giurisprudenziale delle questioni di diritto qui trattate, risultano sussistere gravi ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
Pag. 6 a 7 1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. Pietro Sammartano avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Marsala in data 13/8/2025 che è pertanto integralmente confermato;
2) dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Marsala, 19 novembre 2025
Il Giudice
SC OL PI
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