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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13788 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38585/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. CARBONE LAURA, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
1 APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva disatteso l'opposizione presentata contro la cartella di pagamento n. 097 2022
0146966639000 compensando le spese del giudizio.
Ha dedotto l'appellante a sostegno del gravame di aver eccepito la nullità – inesistenza della notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella e che il primo giudice aveva respinto l'opposizione nonostante avesse omesso di fornire la prova della rituale CP_1
notifica di tali verbali, in quanto la documentazione prodotta dall'Ente era stata irritualmente acquisita all'incarto processuale, non essendo stata analiticamente elencata nell'indice degli atti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 e 87 disp. Attuaz. C.p.c.
In particolare, l'inosservanza di tale precetto precludeva alla parte di utilizzare i documenti quali fonte di prova purché la controparte non avesse accettato anche implicitamente il deposito. Nel caso di specie, mediante il proprio procuratore essa aveva Pt_1
tempestivamente contestato la irrituale produzione in prima udienza di trattazione, chiedendone lo stralcio. Dunque conclusivamente non aveva fornito la prova CP_1
2 della notifica dei verbali di accertamento sottesi, con conseguente decadenza ex art. 201
CdS ed estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ingiunte.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del gravame e per l'effetto dichiararsi la nullità della cartella con vittoria di spese della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SI è costituita anche in questo grado di giudizio eccependo in via preliminare il CP_1
difetto di contraddittorio con litisconsorte necessario vertendosi in materia di CP_2
impugnazione di cartella esattoriale.
Quanto alla eccezione di controparte in ordine alla irritualità del deposito dell'indice della documentazione ed in particolare della prova della notifica dei verbali di accertamento ex artt. 74 e 87 disp. Att. c.p.c., ha affermato che controparte non aveva dimostrato di aver sollevato l'eccezione nella prima difesa utile e di aver reiterato l'eccezione anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ancora, parte appellante non aveva posto in dubbio l'effettiva presenza nel fascicolo di parte di dei documenti elencati nell'indice, eccependo solo un vizio di forma che CP_1
non determinava una irritualità della produzione documentale e che comunque risultava sanato per essere stato raggiunto lo scopo dell'atto. Inoltre, il deposito da parte dell'amministrazione dei verbali impugnati era un atto dovuto, imposto dalla legge, sicché il deposito di un indice analitico sarebbe stato del tutto superfluo. In ogni caso la mancata sottoscrizione del cancelliere dell'indice dei documenti prodotti costituiva una mera irregolarità formale che non vietava l'utilizzazione degli atti medesimi.
ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, CP_1
con vittoria di spese e onorari di giudizio e condanna di controparte per lite temeraria.
----------------
La causa va rimessa in primo grado ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio con risultando fondata l'eccezione sollevata sul punto dall'ente territoriale. CP_2
La S.C. ha infatti recentemente ribadito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento
3 dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale
(Cass. Ord. n. 11661/2024 del 30.4.2024).
Ebbene, nel caso di specie è stata per l'appunto impugnata una cartella di pagamento, sebbene le censure riguardino profili concernenti i verbali di accertamento sottesi, di tal che la avrebbe dovuto evocare in giudizio anche la concessionaria della riscossione e non Pt_1
solo CP_1
Tale profilo non è stato sollevato in primo grado, né preso in considerazione del giudice di pace, sicché non si è formato alcun giudicato sul punto.
La causa va pertanto rimessa in prime cure, previa declaratoria di nullità della sentenza per essere stata pronunciata in difetto di contraddittorio in una situazione di litisconsorzio necessario.
Quanto al regime delle spese processuali, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. Ord. n. 32933/2024).
Alla luce di tale principio, le spese del presente grado vanno poste a carico della che Pt_1
non ha evocato l tenuto conto del valore della causa (euro 492,58). CP_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio con CP_2
- Assegna termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al Giudice di Pace;
- Condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio che liquida in euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38585/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. CARBONE LAURA, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
1 APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace Parte_1
aveva disatteso l'opposizione presentata contro la cartella di pagamento n. 097 2022
0146966639000 compensando le spese del giudizio.
Ha dedotto l'appellante a sostegno del gravame di aver eccepito la nullità – inesistenza della notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella e che il primo giudice aveva respinto l'opposizione nonostante avesse omesso di fornire la prova della rituale CP_1
notifica di tali verbali, in quanto la documentazione prodotta dall'Ente era stata irritualmente acquisita all'incarto processuale, non essendo stata analiticamente elencata nell'indice degli atti vistato dal cancelliere, in violazione degli artt. 74 e 87 disp. Attuaz. C.p.c.
In particolare, l'inosservanza di tale precetto precludeva alla parte di utilizzare i documenti quali fonte di prova purché la controparte non avesse accettato anche implicitamente il deposito. Nel caso di specie, mediante il proprio procuratore essa aveva Pt_1
tempestivamente contestato la irrituale produzione in prima udienza di trattazione, chiedendone lo stralcio. Dunque conclusivamente non aveva fornito la prova CP_1
2 della notifica dei verbali di accertamento sottesi, con conseguente decadenza ex art. 201
CdS ed estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ingiunte.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del gravame e per l'effetto dichiararsi la nullità della cartella con vittoria di spese della presente fase di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
SI è costituita anche in questo grado di giudizio eccependo in via preliminare il CP_1
difetto di contraddittorio con litisconsorte necessario vertendosi in materia di CP_2
impugnazione di cartella esattoriale.
Quanto alla eccezione di controparte in ordine alla irritualità del deposito dell'indice della documentazione ed in particolare della prova della notifica dei verbali di accertamento ex artt. 74 e 87 disp. Att. c.p.c., ha affermato che controparte non aveva dimostrato di aver sollevato l'eccezione nella prima difesa utile e di aver reiterato l'eccezione anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ancora, parte appellante non aveva posto in dubbio l'effettiva presenza nel fascicolo di parte di dei documenti elencati nell'indice, eccependo solo un vizio di forma che CP_1
non determinava una irritualità della produzione documentale e che comunque risultava sanato per essere stato raggiunto lo scopo dell'atto. Inoltre, il deposito da parte dell'amministrazione dei verbali impugnati era un atto dovuto, imposto dalla legge, sicché il deposito di un indice analitico sarebbe stato del tutto superfluo. In ogni caso la mancata sottoscrizione del cancelliere dell'indice dei documenti prodotti costituiva una mera irregolarità formale che non vietava l'utilizzazione degli atti medesimi.
ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, CP_1
con vittoria di spese e onorari di giudizio e condanna di controparte per lite temeraria.
----------------
La causa va rimessa in primo grado ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio con risultando fondata l'eccezione sollevata sul punto dall'ente territoriale. CP_2
La S.C. ha infatti recentemente ribadito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento
3 dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale
(Cass. Ord. n. 11661/2024 del 30.4.2024).
Ebbene, nel caso di specie è stata per l'appunto impugnata una cartella di pagamento, sebbene le censure riguardino profili concernenti i verbali di accertamento sottesi, di tal che la avrebbe dovuto evocare in giudizio anche la concessionaria della riscossione e non Pt_1
solo CP_1
Tale profilo non è stato sollevato in primo grado, né preso in considerazione del giudice di pace, sicché non si è formato alcun giudicato sul punto.
La causa va pertanto rimessa in prime cure, previa declaratoria di nullità della sentenza per essere stata pronunciata in difetto di contraddittorio in una situazione di litisconsorzio necessario.
Quanto al regime delle spese processuali, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. Ord. n. 32933/2024).
Alla luce di tale principio, le spese del presente grado vanno poste a carico della che Pt_1
non ha evocato l tenuto conto del valore della causa (euro 492,58). CP_2
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
4 - Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio con CP_2
- Assegna termine di giorni 30 per la riassunzione del giudizio avanti al Giudice di Pace;
- Condanna a rifondere in favore di le spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio che liquida in euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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