TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Verbale della udienza del 30 aprile 2025
Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 14 è data lettura in udienza
della decisione che, scritta su facciate, costituisce parte integrante del presente
verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 34138 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza ex articolo 281 sexies cpc del 30 aprile 2025
sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Valsavaranche n. 39, presso lo studio dell'avv.
Cristiano Fanelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositata telematicamente
ATTRICE
E
(p. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario n. 27 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
presso lo studio dell'avv. Francesco Alessandro Magni che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Roma, in Persona_1
data 12 maggio 2021 rep.90561 racc. 26619
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo da assicurazione danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha convenuto in Parte_1
giudizio, nella qualità di cessionaria del credito da parte della società Controparte_2
proprietaria del veicolo Lotus Elite, dinanzi al Tribunale di Roma la società
[...]
per vedere accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza previsto in Controparte_1
relazione al danno cagionato alla parte anteriore del suo veicolo in conseguenza di un tamponamento avvenuto il 4 aprile 2023 e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della somma stessa.
A sostegno della domanda ha il veicolo Lotus Elite targato FL588SB assicurato con la con polizza n. 112559489 e che il data4 aprile 203 detto veicolo Controparte_1
aveva tamponato il veicolo Ford targatoGM077RJ venendo poi successivamente CP_3
tamponato sulla parte posteriore dal veicolo Opel Corsa targato GA173VA.
In relazione al secondo tamponamento era in corso un giudizio innanzi al Giudice di pace mentre per i danni cagionati al veicolo per effetto del tamponamento del veicolo Ford
Puma, ha richiesto alla società l'indennizzo di polizza previsto sulla base della CP_1
garanzia Kasko contenuta nel contratto stipula per ottenere il pagamento dell'importo
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
relativo alla fattura emessa per la riparazione dei danni riportati dalla parte anteriore del veicolo stesso.
Ha indicato che la società proprietaria del veicolo, che aveva ceduto il credito risarcitorio il
17 aprile 2023, aveva inviato alla Assicurazione del veicolo una rettifica della precedente denunzia di sinistro con la quale a differenza di quanto indicato nella prima nella quale aveva denunziato che il proprio veicolo si era fermato regolarmente e che solo a seguito del tamponamento posteriore era stato sospinto ad urtare il veicolo che lo precedeva, la dinamica era stata diversa in quanto era stato il veicolo a tamponare il veicolo che lo precedeva prima di essere tamponato dal veicolo che la seguiva, chiedendo l'indennizzo relativamente alla formula collisione.
Aveva richiesto l'indennizzo ma la Assicurazione aveva soprasseduto alla richiesta evidenziando come dovesse essere definito il giudizio pendente nel quale tuttavia era stato chiarito, come si evinceva anche dalla domanda che lo stesso era stato introdotto solo per i risarcimento dei danni subiti dalla parte posteriore del veicolo Lotus,
Aveva espletato il tentativo di negoziazione assistita che non aveva dato esito ed ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società deducendo che la società proprietaria del veicolo aveva CP_1
inviato una prima denunzia di sinistro nella quale aveva chiaramente indicato che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta al veicolo in quanto il proprio CP_4
veicolo si era arrestato regolarmente a seguito del rallentamento del veicolo che lo precedeva e poi aveva tamponato detto veicolo solo dopo l'urto posteriore che aveva sospinto il veicolo contro il veicolo che lo precedeva. CP_5
In seguito la società proprietaria del veicolo aveva inviato nel gennaio del 2024, dopo aver ceduto il credito vantato nei confronti della società il relazione ai danni riportati CP_1
dal veicolo BMW a seguito del tamponamento del veicolo Ford Puma, alla società
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Autohaus nell'aprile del 2023, una diversa versione del sinistro indicando che il suo veicolo
BMW aveva tamponato il veicolo Ford Puma, che lo precedeva, prima di essere tamponato posteriormente dal veicolo , modifica inviata prima della introduzione del CP_4
giudizio innanzi al giudice di pace, avvenuta nel febbraio del 2024, nel quale era stato richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti dal veicolo Lotus relativamente alla parte posteriore in conseguenza del tamponamento da parte del veicolo . CP_4
Ha dedotto la insussistenza nel presente giudizio della prova del fatto la società attrice aveva fatto derivare il suo diritto all'indennizzo sulla base della clausola “Collisione”
prescelta al momento della sottoscrizione della polizza anche perché, se i danni fossero stati conseguenti all'urto posteriore non poteva trovare applicazione la clausola indennitaria che regolava la clausola “Collisione”.
Nel merito ha contestato la valenza probatoria della fattura emessa dalla stessa società
attrice per provare il costo della riparazione. Ha contestato, inoltre, la dichiarazione di indeducibilità dell'IVA formulata nel senso che la società non intendeva portare in deduzione l0imposta e non che tale deduzione non competesse ai sensi di legga.
La società attrice ha chiesto il termine di cui all'articolo 281 duodecies malgrado le difese della Assicurazione fossero già state evidenziate nella fase stragiudiziale, termine non concesso dal momento che risultava tardiva avendo la società scelto il rito malgrado fosse a conoscenza delle contestazioni già operate dalla Assicurazione convenuta nella fase stragiudiziale e non avesse richiesto alcuna eventuale prova al riguardo e la causa è stata rinviata per la discussione.
La causa, acquisita la sentenza nel frattempo pronunziata dal Giudice di pace di Roma in relazione alla domanda risarcitoria proposta, per i soli danni riportati dal veicolo Lorus sulla parte posteriore, nei confronti della Assicurazione e del proprietario del veicolo , CP_4
questione non in contestazione nel presente giudizio, è stata rinviata per la discussione alla
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
udienza del 30 aprile 2025 ove è stata decisa al termine della discussione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio la società attrice, nella qualità di cessionaria del credito asseritamente vantato dalla società proprietaria del veicolo BMW nei confronti della società
agisce per il pagamento dell'indennizzo di polizza spettante in Controparte_1
relazione al tamponamento provocato dal conducente di tale veicolo nei confronti del veicolo asseritamente avvenuto prima che il veicolo fosse a sua volta CP_6 CP_5
tamponato dal veicolo Opel Corsa, relativamente ai soli danni riportati dalla parte anteriore del veicolo per effetto del tamponamento del veicolo posto in essere er colpa del CP_3
conducente del veicolò , indennizzo quantificato sulla base della somma di euro CP_5
31.000 circa sulla base di una propria fattura.
La polizza sottoscritta dalla società proprietaria del veicolo l'11 aprile 2022 individuava il valore del veicolo in euro 34.000 e prevedeva anche la copertura Kasko con la scelta della formula “Collisione agevolata” senza la indicazione della di quale delle due possibili opzioni in cui la clausola si articola fosse stata in concreto prescelta.
La clausola “Collisione agevolata” prevede che la Assicurazione risarcisca i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia oggetto all'obbligo di assicurazione RCA o contro un nveicolo a guida su roptaie, purché
identificati. Tale garanzia è prestata a valore a nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno, in alcun modo, eccedere il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Una delle due opzioni possibili prevede che oltre ad una franchigia, applicabile ove la riparazione non venga effettuata presso una concessionaria convenzionata, un massimale annuo di indennizzo fissato in 3.500 euro, mentre l'atra prevede una franchigia obbligatoria
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
se il conducente ha meno di 26 anni, mentre oltre il 26 anni la franchigia non trova applicazione in caso di utilizzo di una carrozzeria convenzionata, senza la previsione di un massimale.
La società attrice non ha provato quale delle due opzioni sia applicabile al caso di specie in quanto la polizza prevede la applicazione della Clausola “Collisione agevolata” ma come si
è detto in indica quale delle due opzioni, alternative tra loro ma obbligatoria la scelta di una delle due, sia applicabile, risultando solo il premio previsto.
La previsione prevista nella clausola del fatto che la stessa operi solo nel caso di collisione tra veicoli astrattamente obbligati alla assicurazione obbligatoria si spiega per il fatto che la garanzia assicurativa trova applicazione solo per i danni che siano stati cagionati dalla condotta di giuda del conducente del veicolo assicurato in quanto nel caso di danni subiti per effetto per responsabilità di altri, trova applicazione la assicurazione obbligatoria.
Di conseguenza nel caso che fosse vera la prima versione fornita dalla società attrice nella denunzia di sinistro che indicava la responsabilità esclusiva del veicolo nella CP_4
causazione del sinistro, avendo indicato che il proprio veicolo era fermo al momento del tamponamento posteriore e che il tamponamento dei veicolo anteriore era stato causato dal tamponamento posteriore in quanto il veicolo era stato sospinto contro la Ford CP_3
non troverebbe applicazione la polizza azionata con la società in quanto CP_1
dell'intero danno sarebbe stato responsabile il proprietario del veicolo e la CP_7
Assicurazione che lo garantiva, sia pure, evidentemente, nei limiti del valore commerciale del veicolo.
La società proprietaria del veicolo ha modificato la prima versione dell'incidente fornita nella denunzia di sinistro rappresentandone una diversa secondo la quale il conducente del proprio veicolo avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva e solo dopo tale tamponamento sarebbe stato tamponato dall'Opel Corsa.
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sulla base di tale diversa versione ha introdotto la richiesta di risarcimento del danno innanzi al giudice di pace per ottenere l'intero risarcimento, avendo già ricevuto una somma di euro 8.900 circa già trattenuta a titolo di acconto, del danno relativo alla parte posteriore del veicolo quantificato in euro 28.000 circa, somma che, al netto dell'acconto,
rientrava nella competenza per valore del giudice adito.
In tale giudizio non erano in contestazione in contestazione i danni anteriori riportati dal veicolo dal momento che la società attrice che agiva quele cessionaria, CP_5 Pt_1
sulla base di una separata cessione di credito, del solo credito relativo ai danni riportati dal veicolo sulla sola parte posteriore sul presupposto che solo tali danni erano stati causati del veicolo e per lo stesso dal proprietario e dalla Assicurazione dello stesso. CP_4
Di conseguenza, non essendo in contestazione tali danni nessuna valutazione atta ad avere efficacia di giudicato è presente nella sentenza del giudice di pace.
D'altra parte se fosse stata introdotta una domanda sulla base della prima denunzia di sinistro, il valore della controversia sarebbe stata complessivamente di circa 60.000 euro,
superiore alla competenza per valore del giudice di pace e comunque ben supèriore al valore commerciale del veicolo, indicato nella assicurazione in euro 34.000.
La seconda denunzia di sinistro appare, quindi, funzionale alla azione separata per il risarcimento dei danni in modo che ciascuna richiesta non superasse il valore commerciale del veicolo, limite sussistente sia per il risaricmento richiesto in regime di assicurazione obbligatoria la assicurazione obbligatoria in via di interpretazione giudiziale e sia per la assicurazione Kasko per specifica previsione contrattuale.
Di conseguenza, anche in considerazione della contestazione operata dalla Assicurazione
in ordine alla modalità di verificazione dell'incidente, in considerazione della diversa versione formulata dalla società proprietaria del veicolo, era onere del cessionario, tenuto conto che nel presente giudizio non sono presenti i proprietari e le assicurazioni degli altri
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 7 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
veicoli coinvolti nell'incidente, provare nel presente giudizio il presupposto per la operatività
della clausola “Collisione agevolata”, vale a dire la modalità di verificazione dell'incidente dal momento che la stessa società proprietaria del veicolo ha fornito due diverse versioni,
incompatibili tra loro per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, la prima che attribuiva la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicolo e CP_4
quindi non rendeva operativa la clausola “Collisione agevolata” e la seconda versione che era intesa a limitare il danno da ascrivere al conducente del veicolo alla sola CP_4
parte posteriore, contenendo la richiesta risarcitoria entro il valore del veicolo, non potendo diversamente trovare risarcimento una somma pari a circa il doppo del valore dichiarato del veicolo.
In presenza della contestazione da parte della Assicurazione, già evidenziata in sede stragiudiziale, l'attore avrebbe dovuto provare nel presente giudizio la modalità di verificazione dell'incidente e la ragione per la quale aveva denunziato il sinistro secondo modalità successivamente modificate.
In assenza di prova deve essere respinta la richiesta attrice non essendo stata provata la sussistenza della condizione necessaria per la operatività della polizza azionata.
Inoltre parte attrice non ha prodotto in giudizio la polizza che indichi espressamente quale tipologia di garanzia avesse sottoscritto, prevedendo che la clausola “ Collisione
agevolata” prevede due forme alternative con la obbligatorietà di scelta di una delle due,
tenendo, comunque, conto del fatto che sia pure attraverso soggetti diversi il risarcimento non può comunque eccedere il valore commerciale del veicolo anche considerando una piccola maggiorazione, considerando il risarcimento già percepito di euro 23.700 circa oltre
IVA.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 8 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla società
nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda della società attrice;
condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in
[...]
euro 4.000, di cui euro 4.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025 mediante lettura in udienza della decisione che,
scritta su nove facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 9 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2025, alle ore 14 è data lettura in udienza
della decisione che, scritta su facciate, costituisce parte integrante del presente
verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 34138 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 34138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza ex articolo 281 sexies cpc del 30 aprile 2025
sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Valsavaranche n. 39, presso lo studio dell'avv.
Cristiano Fanelli che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione depositata telematicamente
ATTRICE
E
(p. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario n. 27 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
presso lo studio dell'avv. Francesco Alessandro Magni che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio in Roma, in Persona_1
data 12 maggio 2021 rep.90561 racc. 26619
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo da assicurazione danni
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate come in atti al termine della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha convenuto in Parte_1
giudizio, nella qualità di cessionaria del credito da parte della società Controparte_2
proprietaria del veicolo Lotus Elite, dinanzi al Tribunale di Roma la società
[...]
per vedere accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza previsto in Controparte_1
relazione al danno cagionato alla parte anteriore del suo veicolo in conseguenza di un tamponamento avvenuto il 4 aprile 2023 e, per l'effetto, per sentirla condannare al pagamento della somma stessa.
A sostegno della domanda ha il veicolo Lotus Elite targato FL588SB assicurato con la con polizza n. 112559489 e che il data4 aprile 203 detto veicolo Controparte_1
aveva tamponato il veicolo Ford targatoGM077RJ venendo poi successivamente CP_3
tamponato sulla parte posteriore dal veicolo Opel Corsa targato GA173VA.
In relazione al secondo tamponamento era in corso un giudizio innanzi al Giudice di pace mentre per i danni cagionati al veicolo per effetto del tamponamento del veicolo Ford
Puma, ha richiesto alla società l'indennizzo di polizza previsto sulla base della CP_1
garanzia Kasko contenuta nel contratto stipula per ottenere il pagamento dell'importo
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
relativo alla fattura emessa per la riparazione dei danni riportati dalla parte anteriore del veicolo stesso.
Ha indicato che la società proprietaria del veicolo, che aveva ceduto il credito risarcitorio il
17 aprile 2023, aveva inviato alla Assicurazione del veicolo una rettifica della precedente denunzia di sinistro con la quale a differenza di quanto indicato nella prima nella quale aveva denunziato che il proprio veicolo si era fermato regolarmente e che solo a seguito del tamponamento posteriore era stato sospinto ad urtare il veicolo che lo precedeva, la dinamica era stata diversa in quanto era stato il veicolo a tamponare il veicolo che lo precedeva prima di essere tamponato dal veicolo che la seguiva, chiedendo l'indennizzo relativamente alla formula collisione.
Aveva richiesto l'indennizzo ma la Assicurazione aveva soprasseduto alla richiesta evidenziando come dovesse essere definito il giudizio pendente nel quale tuttavia era stato chiarito, come si evinceva anche dalla domanda che lo stesso era stato introdotto solo per i risarcimento dei danni subiti dalla parte posteriore del veicolo Lotus,
Aveva espletato il tentativo di negoziazione assistita che non aveva dato esito ed ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito.
Si è costituita la società deducendo che la società proprietaria del veicolo aveva CP_1
inviato una prima denunzia di sinistro nella quale aveva chiaramente indicato che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta al veicolo in quanto il proprio CP_4
veicolo si era arrestato regolarmente a seguito del rallentamento del veicolo che lo precedeva e poi aveva tamponato detto veicolo solo dopo l'urto posteriore che aveva sospinto il veicolo contro il veicolo che lo precedeva. CP_5
In seguito la società proprietaria del veicolo aveva inviato nel gennaio del 2024, dopo aver ceduto il credito vantato nei confronti della società il relazione ai danni riportati CP_1
dal veicolo BMW a seguito del tamponamento del veicolo Ford Puma, alla società
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Autohaus nell'aprile del 2023, una diversa versione del sinistro indicando che il suo veicolo
BMW aveva tamponato il veicolo Ford Puma, che lo precedeva, prima di essere tamponato posteriormente dal veicolo , modifica inviata prima della introduzione del CP_4
giudizio innanzi al giudice di pace, avvenuta nel febbraio del 2024, nel quale era stato richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti dal veicolo Lotus relativamente alla parte posteriore in conseguenza del tamponamento da parte del veicolo . CP_4
Ha dedotto la insussistenza nel presente giudizio della prova del fatto la società attrice aveva fatto derivare il suo diritto all'indennizzo sulla base della clausola “Collisione”
prescelta al momento della sottoscrizione della polizza anche perché, se i danni fossero stati conseguenti all'urto posteriore non poteva trovare applicazione la clausola indennitaria che regolava la clausola “Collisione”.
Nel merito ha contestato la valenza probatoria della fattura emessa dalla stessa società
attrice per provare il costo della riparazione. Ha contestato, inoltre, la dichiarazione di indeducibilità dell'IVA formulata nel senso che la società non intendeva portare in deduzione l0imposta e non che tale deduzione non competesse ai sensi di legga.
La società attrice ha chiesto il termine di cui all'articolo 281 duodecies malgrado le difese della Assicurazione fossero già state evidenziate nella fase stragiudiziale, termine non concesso dal momento che risultava tardiva avendo la società scelto il rito malgrado fosse a conoscenza delle contestazioni già operate dalla Assicurazione convenuta nella fase stragiudiziale e non avesse richiesto alcuna eventuale prova al riguardo e la causa è stata rinviata per la discussione.
La causa, acquisita la sentenza nel frattempo pronunziata dal Giudice di pace di Roma in relazione alla domanda risarcitoria proposta, per i soli danni riportati dal veicolo Lorus sulla parte posteriore, nei confronti della Assicurazione e del proprietario del veicolo , CP_4
questione non in contestazione nel presente giudizio, è stata rinviata per la discussione alla
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
udienza del 30 aprile 2025 ove è stata decisa al termine della discussione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio la società attrice, nella qualità di cessionaria del credito asseritamente vantato dalla società proprietaria del veicolo BMW nei confronti della società
agisce per il pagamento dell'indennizzo di polizza spettante in Controparte_1
relazione al tamponamento provocato dal conducente di tale veicolo nei confronti del veicolo asseritamente avvenuto prima che il veicolo fosse a sua volta CP_6 CP_5
tamponato dal veicolo Opel Corsa, relativamente ai soli danni riportati dalla parte anteriore del veicolo per effetto del tamponamento del veicolo posto in essere er colpa del CP_3
conducente del veicolò , indennizzo quantificato sulla base della somma di euro CP_5
31.000 circa sulla base di una propria fattura.
La polizza sottoscritta dalla società proprietaria del veicolo l'11 aprile 2022 individuava il valore del veicolo in euro 34.000 e prevedeva anche la copertura Kasko con la scelta della formula “Collisione agevolata” senza la indicazione della di quale delle due possibili opzioni in cui la clausola si articola fosse stata in concreto prescelta.
La clausola “Collisione agevolata” prevede che la Assicurazione risarcisca i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia oggetto all'obbligo di assicurazione RCA o contro un nveicolo a guida su roptaie, purché
identificati. Tale garanzia è prestata a valore a nuovo, tuttavia le spese per il ripristino del veicolo non potranno, in alcun modo, eccedere il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Una delle due opzioni possibili prevede che oltre ad una franchigia, applicabile ove la riparazione non venga effettuata presso una concessionaria convenzionata, un massimale annuo di indennizzo fissato in 3.500 euro, mentre l'atra prevede una franchigia obbligatoria
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
se il conducente ha meno di 26 anni, mentre oltre il 26 anni la franchigia non trova applicazione in caso di utilizzo di una carrozzeria convenzionata, senza la previsione di un massimale.
La società attrice non ha provato quale delle due opzioni sia applicabile al caso di specie in quanto la polizza prevede la applicazione della Clausola “Collisione agevolata” ma come si
è detto in indica quale delle due opzioni, alternative tra loro ma obbligatoria la scelta di una delle due, sia applicabile, risultando solo il premio previsto.
La previsione prevista nella clausola del fatto che la stessa operi solo nel caso di collisione tra veicoli astrattamente obbligati alla assicurazione obbligatoria si spiega per il fatto che la garanzia assicurativa trova applicazione solo per i danni che siano stati cagionati dalla condotta di giuda del conducente del veicolo assicurato in quanto nel caso di danni subiti per effetto per responsabilità di altri, trova applicazione la assicurazione obbligatoria.
Di conseguenza nel caso che fosse vera la prima versione fornita dalla società attrice nella denunzia di sinistro che indicava la responsabilità esclusiva del veicolo nella CP_4
causazione del sinistro, avendo indicato che il proprio veicolo era fermo al momento del tamponamento posteriore e che il tamponamento dei veicolo anteriore era stato causato dal tamponamento posteriore in quanto il veicolo era stato sospinto contro la Ford CP_3
non troverebbe applicazione la polizza azionata con la società in quanto CP_1
dell'intero danno sarebbe stato responsabile il proprietario del veicolo e la CP_7
Assicurazione che lo garantiva, sia pure, evidentemente, nei limiti del valore commerciale del veicolo.
La società proprietaria del veicolo ha modificato la prima versione dell'incidente fornita nella denunzia di sinistro rappresentandone una diversa secondo la quale il conducente del proprio veicolo avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva e solo dopo tale tamponamento sarebbe stato tamponato dall'Opel Corsa.
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Sulla base di tale diversa versione ha introdotto la richiesta di risarcimento del danno innanzi al giudice di pace per ottenere l'intero risarcimento, avendo già ricevuto una somma di euro 8.900 circa già trattenuta a titolo di acconto, del danno relativo alla parte posteriore del veicolo quantificato in euro 28.000 circa, somma che, al netto dell'acconto,
rientrava nella competenza per valore del giudice adito.
In tale giudizio non erano in contestazione in contestazione i danni anteriori riportati dal veicolo dal momento che la società attrice che agiva quele cessionaria, CP_5 Pt_1
sulla base di una separata cessione di credito, del solo credito relativo ai danni riportati dal veicolo sulla sola parte posteriore sul presupposto che solo tali danni erano stati causati del veicolo e per lo stesso dal proprietario e dalla Assicurazione dello stesso. CP_4
Di conseguenza, non essendo in contestazione tali danni nessuna valutazione atta ad avere efficacia di giudicato è presente nella sentenza del giudice di pace.
D'altra parte se fosse stata introdotta una domanda sulla base della prima denunzia di sinistro, il valore della controversia sarebbe stata complessivamente di circa 60.000 euro,
superiore alla competenza per valore del giudice di pace e comunque ben supèriore al valore commerciale del veicolo, indicato nella assicurazione in euro 34.000.
La seconda denunzia di sinistro appare, quindi, funzionale alla azione separata per il risarcimento dei danni in modo che ciascuna richiesta non superasse il valore commerciale del veicolo, limite sussistente sia per il risaricmento richiesto in regime di assicurazione obbligatoria la assicurazione obbligatoria in via di interpretazione giudiziale e sia per la assicurazione Kasko per specifica previsione contrattuale.
Di conseguenza, anche in considerazione della contestazione operata dalla Assicurazione
in ordine alla modalità di verificazione dell'incidente, in considerazione della diversa versione formulata dalla società proprietaria del veicolo, era onere del cessionario, tenuto conto che nel presente giudizio non sono presenti i proprietari e le assicurazioni degli altri
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 7 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
veicoli coinvolti nell'incidente, provare nel presente giudizio il presupposto per la operatività
della clausola “Collisione agevolata”, vale a dire la modalità di verificazione dell'incidente dal momento che la stessa società proprietaria del veicolo ha fornito due diverse versioni,
incompatibili tra loro per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, la prima che attribuiva la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicolo e CP_4
quindi non rendeva operativa la clausola “Collisione agevolata” e la seconda versione che era intesa a limitare il danno da ascrivere al conducente del veicolo alla sola CP_4
parte posteriore, contenendo la richiesta risarcitoria entro il valore del veicolo, non potendo diversamente trovare risarcimento una somma pari a circa il doppo del valore dichiarato del veicolo.
In presenza della contestazione da parte della Assicurazione, già evidenziata in sede stragiudiziale, l'attore avrebbe dovuto provare nel presente giudizio la modalità di verificazione dell'incidente e la ragione per la quale aveva denunziato il sinistro secondo modalità successivamente modificate.
In assenza di prova deve essere respinta la richiesta attrice non essendo stata provata la sussistenza della condizione necessaria per la operatività della polizza azionata.
Inoltre parte attrice non ha prodotto in giudizio la polizza che indichi espressamente quale tipologia di garanzia avesse sottoscritto, prevedendo che la clausola “ Collisione
agevolata” prevede due forme alternative con la obbligatorietà di scelta di una delle due,
tenendo, comunque, conto del fatto che sia pure attraverso soggetti diversi il risarcimento non può comunque eccedere il valore commerciale del veicolo anche considerando una piccola maggiorazione, considerando il risarcimento già percepito di euro 23.700 circa oltre
IVA.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 8 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla società
nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
rigetta la domanda della società attrice;
condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio del presente giudizio, spese che liquida complessivamente in
[...]
euro 4.000, di cui euro 4.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2025 mediante lettura in udienza della decisione che,
scritta su nove facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 34138 ANNO 2024 Pag. 9 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale