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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2770/2021 del R.A.C.C. in data 9.8.2021promossa
DA
- E , con i proc. dom. avv.ti Parte_1 Parte_2
LL ON e AT EL,
ATTORI
CONTRO
- E , con il proc. dom. Controparte_1 Controparte_2 avv. Perna Marcello,
CONVENUTE avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
3.7.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per gli attori:
Nel merito, in via principale:
Procedersi, previa collazione in relazione alle donazioni indicate nel ricorso introduttivo, allo scioglimento della comunione ereditaria residua lasciata dal defunto , assegnando a e Persona_1 Parte_1 [...]
, eredi legittimi di , in comunione tra loro, una o più Pt_2 Per_2 unità immobiliari tra quelle che compongono il fabbricato sito in Via
1 Aquileia n. 25, Fiumicello-Villa VI, nel rispetto delle loro spettanze e con gli eventuali conguagli in denaro;
Ordinare le conseguenti intavolazioni e volture catastali;
Condannare
e a rimborsare a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
la somma di € 2.433,50, pari alla quota di 2/3 delle spese Parte_2 anticipate dal defunto in relazione alla successione ereditaria di Per_2
, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Persona_1
Condannare a consegnare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
i beni indicati nella fattura n. 2/2015 citata nel ricorso introduttivo;
Pt_2
Operata la compensazione parziale tra il debito di € 7.094,29 e il credito di €
24.076,00 indicati nel ricorso introduttivo, condannare a Controparte_1 corrispondere a e , la somma di € 16.981,71, Parte_1 Parte_2 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Spese rifuse;
Nel merito, in via subordinata:
Procedersi, previa collazione in relazione alle donazioni indicate nel ricorso introduttivo, allo scioglimento della comunione ereditaria residua lasciata dal defunto , disponendo la vendita del fabbricato di Via Persona_1
Aquileia n. 25, Fiumicello-Villa VI, assegnando a Pt_1
e , eredi legittimi di , la porzione
[...] Parte_2 Per_2 del ricavando prezzo che risulterà corrispondente alle loro spettanze ereditarie;
Ordinare le conseguenti intavolazioni e volture catastali;
Condannare e a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e la somma di € 2.433,50, pari alla quota di 2/3 delle
[...] Parte_2 spese anticipate dal defunto in relazione alla successione Per_2 ereditaria di , oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Persona_1
Condannare a consegnare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
i beni indicati nella fattura n. 2/2015 citata nel ricorso introduttivo;
Pt_2
Operata la compensazione parziale tra il debito di € 7.094,29 e il credito di €
2 24.076,00 indicati nel ricorso introduttivo, condannare a Controparte_1 corrispondere a e , la somma di € 16.981,71, Parte_1 Parte_2 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Spese rifuse.-
- per le convenute:
Le richieste delle convenute sono state sin dall'inizio l'accertamento dell'intera massa ereditaria da dividere, determinando le relative quote, previa individuazione delle spese sostenute e dei cespiti nel frattempo già goduti, nonché l'esperimento di di una CTU estimativa per accertare le operazioni di dare ed avere ed i rispettivi rapporti di credito debito tra le parti…” nonché considerare tutte le donazioni meritevoli di rientrare per collazione nel compendio ereditario di ”. Persona_1
Rigetto di ogni altra richiesta di controparte.
In tal senso si precisano ora le conclusioni con le seguenti note: la CTU disposta era chiamata a valutare solo i beni immobili menzionati nell'atto di citazione e le spese funerarie sostenute da parte attorea. Nulla invece per le movimentazioni bancarie ad esclusivo beneficio di effettuate dai Per_2 cc.cc. del defunto né vi rientravano le imposte di successione Persona_1 pagate da sebbene richieste e comprovate. Il perito Controparte_1 determinava quindi il piano di riparto sulla base di quanto sopra accertato.
Fermo restando l'accettazione di quest'ultimo per quanto concerne l'assegnazione della proprietà degli immobili alle convenute, che vi abitano, le quote appaiono errate pe un duplice ordine di ragioni: la casa di Via
TO a Fiumicello risulta ( dai documenti depositati ) acquistata con denaro proveniente da c.c. congiunto intestato a ed al di Controparte_1 lei marito, perciò la donazione non può considerarsi donazione dell'intero immobile, bensì donazione di denaro pari alla metà degli importi di cui sopra, di effettiva proprietà del coniuge. Tale somma sarà quindi pari ad €
212.702,07 (prezzo d'acquisto): 2 = € 106.351,035, senza alcuna
3 rivalutazione, estranea alle donazioni di denaro, che debbono venir calcolate in base al loro valore “nominale”.
La quota determinata dal perito va dunque corretta come sopra e riportata dagli € 235,000,00 attribuiti alla casa di Via TO, ad € 106,351,035 con conseguente rivalutazione del valore di tale immobile da suddividere.
Si insiste perché una CTU determini, sulla scorta dei documenti già depositati sin dalla prima udienza di comparizione delle parti, le donazioni di denaro da considerarsi tali a favore di che sembrano ammontare Per_2
a circa 90.000 Euro… Tali movimentazioni bancarie non hanno avuto altro scopo nè ragione che quello di favorire il figlio maschio della copia e la sua attività d'impresa: comunque una CTU, come sin dall'inizio richiesto, potrà accertare quelle meritevoli di rientrare effettivamente nell'asse ereditario.
Infine debbono inserirsi nel passivo, oltre che le spese per il funerale ed i fiori, anche le imposte ipotecarie e catastali pagate con mod. f24 da CP_1
depositate alla prima udienza di comparsa del nuovo legale, non
[...] appena rinvenute: pari ad € 6.120,90.
Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd.
9.8.2021 in proprio e Parte_1 quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -all'epoca minorenne- , ha esposto che in data 3.3.2014 era deceduto in Parte_2
Villa VI il sig. , lasciando quali eredi legittimi la moglie Persona_1
e i figli e . Successivamente, Controparte_1 Controparte_2 Per_2 in data 31.3.2017 era deceduto il sig. lasciando quali eredi Per_2 legittimi la moglie e il figlio . La ricorrente, Parte_1 Parte_2 in nome e per conto del figlio, aveva accettato l'eredità lasciata da Per_2
con beneficio di inventario. Ciò premesso, parte attrice ha agito nei
[...]
4 confronti di e di per lo scioglimento della Controparte_1 Controparte_2 comunione ereditaria residua lasciata da . Persona_1
I ricorrenti hanno esposto che il relictum residuo era composto dal fabbricato sito in Via Aquileia n. 25 a Fiumicello-Villa VI, essendo stati da tempo definiti tutti gli altri rapporti attivi e passivi. Hanno, ancora, allegato che occorreva tener conto di due donazioni fatte in vita dal de cuius, segnatamente una donazione diretta a favore del figlio , avente ad Per_2 oggetto un terreno edificabile, e una donazione indiretta in favore della moglie, avente ad oggetto la messa a disposizione della provvista necessaria per l'acquisto di un fabbricato ad uso abitativo. I ricorrenti hanno allegato che il defunto aveva anticipato spese funerarie per complessivi Per_2 euro 3.650,00. Hanno chiesto, infine, di definire anche alcuni rapporti di debito/credito esistenti tra essi ricorrenti e la sola . Controparte_1
Le convenute si sono costituite in giudizio per sollevare talune eccezioni preliminari e segnatamente: l'improcedibilità della domanda, posto che in sede di mediazione non erano state prospettate tutte le questioni sub iudice; la nullità della domanda perché non preceduta dalla richiesta di accertamento della massa ereditaria e, da ultimo, la violazione del dovere di riservatezza e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di mediazione. Nel merito, hanno allegato che nessuna donazione era stata effettuata in favore della moglie da parte del de cuius, provenendo la provvista dal conto corrente cointestato ai coniugi;
che doveva tenersi conto del diritto di abitazione in favore della sig.ra Controparte_1 sull'immobile che fu casa coniugale;
che alcune movimentazioni economiche andavano collazionate come esposto a pagg. 12 e 13 della memoria di costituzione. Hanno, infine, preso posizione sui rapporti di debito/credito esistenti tra la parte ricorrente e la sola . Controparte_1
Respinta l'eccezione di improcedibilità e disposto il mutamento dal rito
5 sommario a quello ordinario, il giudice fissava udienza ex art. 183 c.p.c. e, in quel contesto, concedeva i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita mediante escussione di prova orale e a mezzo c.t.u. con incarico conferito al geom. Controparte_3
All'esito, effettuate le regolarizzazioni catastali prodromiche allo scioglimento della comunione, il giudice depositava in cancelleria il progetto divisionale fatto proprio e convocava le parti all'udienza del 23.6.2025 per la relativa discussione.
La parte attrice dichiarava di accettare il progetto divisionale fatto proprio dal giudice, diversamente dalle parti convenute.
Le parti precisavano, quindi, le conclusioni all'udienza cartolare del
3.7.2025 e il giudice, con separato provvedimento, concedeva termini abbreviati ex art. 190 c.2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti conclusivi depositati dalle parti, la causa e ora matura per la decisione
***
Va premesso che non sono state più coltivate le eccezioni preliminari.
Le stesse non verranno quindi riesaminate.
Venendo al merito, si osserva che è deceduto il 3.3.2014 senza Persona_1 lasciare testamento;
gli eredi legittimi dello stesso, pertanto, erano il coniuge e i figli e Controparte_1 Controparte_2 Per_2
È stata presentata la relativa dichiarazione di successione.
Poiché è, a sua volta, deceduto in data 31.3.2017, i suoi eredi Per_2 legittimi, ossia la moglie e il figlio sono Parte_1 Parte_2 subentrati nei rapporti attivi e passivi del predetto.
Il presente giudizio ha, quindi, ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra le parti in causa per effetto delle due successioni citate.
6 Com'è noto, si tratta in concreto di un'operazione matematica con la quale si riuniscono tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni (relictum – debiti + donatum), al fine di determinare il valore netto dell'asse.
Più precisamente, le singole operazioni coinvolte sono:
a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cd. relictum, cioè la consistenza dei beni al momento della morte;
b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte (spese funebri, spese per effettuare l'inventario e così via) – il risultato costituisce il valore netto del patrimonio ereditario;
c) la collazione delle donazioni, che consiste nell'aggiungere al valore dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito, calcolando il valore per gli immobili al tempo dell'apertura della successione ex art.749 c.c.
Venendo all'applicazione di tali criteri al caso specifico,
a) in primo luogo, occorre procedere alla formazione della massa dei beni caduti in successione.
Quanto al patrimonio immobiliare, i beni immobili da comprendere nell'asse sono quelli indicati dal c.t.u. alle pagg. da 6 a 26 dell'elaborato peritale depositato in data 24.1.2024.
Sulla relativa individuazione non vi era, del resto, controversia tra le parti.
Trattasi del compendio immobiliare sito in Comune di Fiumicello - Villa
VI (Ud.) - via Aquileia, n. 25 - costituito da due unità immobiliari ad uso residenziale, oltre ad una unità immobiliare ad uso laboratorio artigianale, con annessi accessori e pertinenze esterne, nonché corpo di fabbrica esterno nel quale sono state ricavate n. 3 unità immobiliari ad uso autorimessa.
7 Dall'esame della documentazione agli atti e dal confronto con lo stato reale dei luoghi, il c.t.u. aveva rilevato la sostanziale conformità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare.
Tuttavia, il c.t.u. aveva riscontrato la non conformità delle planimetrie catastali delle singole unità immobiliari all'odierno stato di fatto degli immobili, per piccole discrepanze nella distribuzione e posizioni dei divisori, nonché per la mancata individuazione catastale della tettoia esterna, addossata al fabbricato ed a servizio del piano terra.
La parte convenuta è stata invitata a provvedere alla relativa regolarizzazione e il c.t.u. a verificare un tanto.
Con relazione del 1.4.2025 il c.t.u. ha attestato “… l'avvenuta variazione catastale e l'adempimento di quanto previsto a pagina 19 della relazione peritale del 5 gennaio 2024”, precisando tuttavia che “… le planimetrie catastali presentano alcune piccole incongruenze relative alle porte di accesso nei vani ad uso camera delle unità immobiliari al primo piano (sub.
3) e al secondo piano (sub. 12), nonché l'assenza di una porta di accesso ad un vano ad uso camera nella planimetria dell'unità immobiliare sub.
3 - primo piano. Tali incongruenze, comunque, non risultano rilevanti ai fini della determinazione delle rendite catastali e dell'identificazione delle unità abitative”.
Il valore dei beni immobiliari oggetto di stima è stato calcolato dal geom.
[...] alle pagg. 20-25 della c.t.u. in complessivi 245.000,00 euro con CP_3 metodo e argomentazione che si condivide, sicché non vi è ragione di discostarsi.
Il c.t.u. ha determinato, a pag. 26 dell'elaborato, anche il valore del diritto di abitazione (pari nella fattispecie ad euro 33.000,00) spettante al coniuge superstite - sig.ra - sulla unità residenziale posta al primo Controparte_1 piano del compendio e sull'autorimessa.
8 Tale indicazione si è resa necessaria posto che la prova per testi espletata ha consentito di appurare come la convenuta, nonostante la formale residenza altrove, avesse sempre abitato, assieme al marito, con il quale aveva condiviso la quotidianità, nell'immobile caduto in successione1.
b) Passando, così, ai debiti ereditari, è opportuno prendere posizione in questa sezione sui debiti in verità della massa e, dunque, sulle spese sostenute dai condividenti nell'interesse della stessa.
Nello specifico, potranno essere riconosciute solamente le spese documentate tempestivamente, nel rispetto, cioè, delle preclusioni processuali.
Andranno, quindi, a tal fine considerate le spese, non contestate, del funerale e dei fiori (euro 3.400,00 oltre euro 250,00) sostenute dagli attori. Parimenti, 1ES Da OS : “a.d.r io posso dire di avere sempre visitato a domicilio la signora Pt_3
in Via Aquileia a Villa VI. Per me era casa sua, lì c'era il marito e c'erano CP_1 i figli prima che si sposassero. L'ultima volta che l'ho visitata in via Aquileia risale all'estate 2022. Qualche tempo fa ricordo di averla visitata a casa della figlia, se non sbaglio era appena morto il figlio. Anche dopo la morte del marito ho visitato la attrice in Via Aquileia. A.d.r. l'ho sempre vista al primo piano;
al piano terra c'era l'attività lavorativa. All'ultimo piano non sono mai salito”. ES : “a.d.r. ricordo che Testimone_1 era ed è tutt'ora la signora a chiamarmi per gli interventi vari che avrei Controparte_1 dovuti fare. La via non la ricordo, posso dire che abita a Villa VI di fronte alle caserme dismesse in una casa a più piani;
al piano terra c'è l'ex laboratorio della famiglia e poi ci sono due appartamenti al primo e al secondo piano. La abitava e abita al CP_1 primo piano. Quando ho fatto gli interventi per l'attrice li ho sempre fatti lì. Mi ha accolto sempre lei. È da 21 anni che faccio questo lavoro e da allora ho sempre lavorato anche su chiamata dell'attrice. a.d.r. posso dire che l'anno del covid ho fatto addirittura 6/7 accessi a causa di spandimenti provocati dal radiatore in sala da pranzo. a.d.r. l'attrice non mi ha mai chiamato ad effettuare interventi in altre abitazioni, neanche lì nei paraggi. a.d.r. la
abita nella strada che porta ad Aquileia e quindi potrebbe essere via Aquileia”.
CP_1 ES : “a.d.r. fino a 9 anni fa ho abitato in Via Aquileia n. 31 in una casa Testimone_2 ubicata vicino a quella abitata dalla . Non so dire quale fosse il numero civico
CP_1 della , può essere 27 o 25. L'immobile in questione ha due piani e sotto c'era il
CP_1 Per_ laboratorio del sig. . La signora all'epoca abitava lì. Poi io mi sono
CP_1 trasferito altrove perché ho venduto la casa a mia figlia. Ho continuato a frequentare la mia vecchia abitazione e in queste occasioni, quando magari porto in strada i rifiuti, mi capita di vedere la in giardino e ci salutiamo. Non so dire se la signora si sia
CP_1 CP_1 trasferita a vivere altrove, io mi faccio gli affari miei. La viveva sopra il
CP_1 laboratorio”.
9 andrà considerata la spesa, sempre non contestata, di euro 304,00 sostenuta dalla convenuta per oneri consortili riferiti al bene immobile caduto in successione.
Non verranno, invece, prese in considerazione le spese sostenute dalla sola per le imposte catastali ed ipotecarie conseguenti Controparte_1 all'eredità apertasi, pari ad € 6.120,90, trattandosi di spese che sono state allegate -oltre che documentate- ben oltre i termini previsti dall'art. 183, c. 6,
c.p.c.. Non pare, infatti, pertinente la giurisprudenza richiamata da parte convenuta in comparsa conclusionale (Cass. 1065/2022) che afferma un diverso principio di diritto (sul quale si ritornerà anche infra) secondo cui “in tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione”.
c) Deve prendersi posizione, da ultimo, sulle donazioni dirette e indirette disposte dal de cuius in favore della moglie e del figlio, esattamente individuando quelle da collazionare ai fini della completa ricostruzione dell'asse ereditario.
Parte attrice ha riconosciuto la donazione diretta effettuata dal de cuius in favore di in data 6.4.2004 avente ad oggetto un terreno Per_2 edificabile sito in Comune di Villa VI.
Il c.t.u., con metodo di calcolo condivisibile, ha stimato il bene in complessivi euro 75.000,00.
10 Vi è poi la donazione indiretta di immobile effettuata dal de cuius a favore della coniuge in data 30.5.2011.
Infatti, coniugato in regime di separazione dei beni con Persona_1
aveva preso parte all'atto di compravendita di data Controparte_1
30.5.2011 con cui aveva acquistato un fabbricato ad uso Controparte_1 abitativo. La stessa , sottoscrivendo quel contratto, aveva Controparte_1 contestualmente ricevuto, accettato e riconosciuto come appartenente al marito, il denaro utilizzato per pagare il prezzo della compravendita.
Nel riportare gli estremi degli assegni con cui veniva pagato il prezzo, tratti su due diversi conti correnti, il Notaio aveva specificato testualmente “… mediante 3 (tre) assegni bancari, non trasferibili, tratti sul cc. aperto a nome del marito dell'acquirente (come le parti confermano) presso il Credito
Cooperativo Friuli società cooperativa – Credifriuli…” e “… mediante 4
(quattro) assegni bancari, non trasferibili, tratti sul c/c aperto a nome del marito dell'acquirente (come le parti confermano) presso la Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. …”.
La sig.ra sostiene, invece, del tutto genericamente, di avere pagato CP_1 personalmente il prezzo della compravendita.
In effetti, alcuni (solo alcuni e non tutti gli) assegni impiegati per il pagamento del prezzo sono tratti dal conto corrente cointestato ai coniugi.
Tuttavia, va osservato come l'allegazione di parte convenuta sia del tutto carente di specificità; in particolare, la convenuta non ha spiegato (com'era in suo potere fare) le ragioni sottese alla dichiarazione resa da entrambi i coniugi dinnanzi al Notaio e, quindi, i motivi per i quali questo giudice avrebbe dovuto metterle in discussione. In altri termini, parte convenuta non ha chiarito le ragioni per le quali la dichiarazione resa in sede notarile avrebbe dovuto essere qui considerata come simulata, e - a maggior ragione -
i motivi per i quali i coniugi avrebbero dato corso, davanti al Notaio, ad una
11 simulazione di donazione indiretta di immobile. Nulla, invece, di tutto ciò è stato dedotto.
Va, in ogni caso, esclusa rilevanza probatoria agli unici due documenti richiamati a supporto della allegazione, ossia i docc. 1 e 2 conv., (atto notarile del 2009 e libretto postale intestato alla convenuta); né può supplire il doc. 5, ossia parte di un estratto conto del conto corrente cointestato ai coniugi che, a ben vedere, è stato prodotto da parte convenuta per comprovare altre pretese (e cioè le asserite movimentazioni economiche da collazionare che verranno meglio analizzate infra). Trattasi, in effetti, di isolati stralci non completi di alcune annualità dell'estratto conto (privo peraltro di saldaconto) del conto corrente cointestato ai coniugi, il quale, se è vero che consente di apprezzare l'esecuzione da parte dei coniugi di un numero significativo di operazioni, non consente anche di comprendere in modo evidente - in difetto di specifiche e puntuali allegazioni - a chi appartenesse la provvista impiegata per il pagamento del prezzo dell'immobile e di superare, così, la dichiarazione resa dai coniugi dinnanzi al Notaio.
Poiché, però, nel primo elaborato il c.t.u. aveva valutato la donazione in questione come donazione di danaro operando, peraltro, la relativa rivalutazione (v., invece, contra, Sentenza n. 26486 del 17/10/2019) e non, invece, come donazione indiretta di immobile, il giudice ha invitato l'esperto di nomina giudiziale a calcolare anche il valore dell'immobile in esame al momento dell'apertura della successione del predetto de cuius e ad aggiornare il progetto divisionale con tale risultanza.
Il c.t.u. ha depositato l'elaborato integrativo in data 28.9.2024.
Trattasi di una villetta residenziale unifamiliare, con annessi accessori e pertinenze - porzione di un fabbricato bifamigliare - sito in Comune di
Fiumicello - Villa VI (Ud.) - via Augusto TO, n.
4. Consta che
12 abbia donato alla figlia l'intero Controparte_1 Controparte_2 immobile.
Il valore del bene indirettamente donato è stato condivisibilmente stimato in complessivi 235.000,00 euro.
Vanno, quindi, analizzate le prospettate donazioni di cui parte convenuta chiede la collazione alle pagg. 12 e 13 della comparsa.
Segnatamente
“ 1) Movimentazioni bancarie: bonifico 21.10.2004 € 15.000,00 da cc cointestati Per_1
e a bonifico 13.01.2005 € 20.000,00 di a
[...] Controparte_1 Per_2 Persona_1
bonifico del 14.01.05 € 10.000,00 di a bonifico Per_2 Persona_1 Per_2
04.03.05 € 35.000,00 di a bonifico 23.03.05 € 15.000,00 di Controparte_1 Per_2
a bonifico 16.01.06 € 15.000,00 di a Per_2 Persona_1 Persona_1 Per_2 bonifico 20.04.04 € 10.000,00 di a e./c. n° 46730 Credifriuli con Persona_1 Per_2 evidenza bonifico 15.01.2003 € 10.000,00 di a causale regalia Persona_1 Per_2 matrimonio (1/2 ex art. 7392, c.c.) (doc. 5 plurimo). La precedente sequenza di versamenti, oggettivi e riscontrabili, devono essere valutati ai fini della collazione”.
Tale allegazione viene giudicata eccessivamente generica.
Va premesso, al proposito, che in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito
13 dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida).
In caso di donazioni dirette il conferimento è automatico, mentre relativamente alle donazioni indirette il conferimento non è automatico ma è necessario un accertamento pregiudiziale dell'esistenza ed effettività delle stesse con conseguente diversa attività di accertamento da parte del giudice e differenti oneri processuali in caso di verificazione dell'una o dell'altra fattispecie.
Nella prima ipotesi sarà sufficiente che l'organo giudicante accerti quali siano i beni conferiti nell'asse ereditario;
esclusivamente nel caso in cui venga eccepito un fatto ostativo alla collazione sarà chiamato ad accertare la sussistenza dello stesso e l'onere della prova della circostanza impeditiva graverà sulla parte che ha sollevato l'eccezione. Nell'ipotesi di donazione indiretta il giudice è chiamato ad accertare non l'evento impediente alla collazione ma l'esistenza e la sussistenza di una donazione con la conseguenza che i beni che si assumono indirettamente donati non rientrano automaticamente nell'asse ereditario.
In questo caso, chi deduce che un bene è oggetto di donazione indiretta è onerato di formulare la relativa domanda di accertamento e di provarne l'esistenza ed effettività. La parte deve, quindi, individuare il bene che costituisce oggetto di donazione indiretta e deve fornire l'allegazione che sia stato il defunto a procurarne l'acquisto in capo al coerede, meglio se attraverso l'identificazione della modalità concreta attraverso cui il trasferimento del danaro sia potuto avvenire, per quanto ovviamente possibile.
Di contro, una allegazione generica non può ritenersi utile allo scopo, né la genericità può ritenersi integrata/sanata per effetto dell'esame della documentazione versata in atti.
14 Infatti, per giurisprudenza costante, “… il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non opera in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati;
in particolare, la specificità dell'allegazione non può essere desunta anche dall'esame dei documenti prodotti, giacchè l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti” (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, n. 22055);
Ad ogni buon conto, la documentazione prodotta non consente di colmare la riscontrata genericità: trattasi, infatti, quelli prodotti sub 5 (come visto supra), anzitutto di stralci incompleti dell'estratto del conto corrente cointestato al de cuius e alla moglie, sig.ra ; inoltre, anche Controparte_1
a voler esaminare il documento, va evidenziato come molte delle operazioni richiamate nella memoria di costituzione siano state disposte dalla convenuta personalmente -e non invece dal de cuius-, alcune delle quali, peraltro, espressamente in favore del nipote e non in favore di (v. Pt_2 Per_2 causali ivi riportate).
In definitiva, in relazione a tali operazioni contabili difetta una causale idonea a ritenere sussistente lo spirito di liberalità invocato dalle convenute e puntualmente contestato dagli attori.
Secondo parte convenuta, inoltre, “2) si dovrà tenere conto di altre movimentazioni bancarie alcune delle quali sono rilevanti tra le parti, esplicative ai fini delle restituzioni e/o delle compensazioni da operare, della complessità dei movimenti bancari e dei rapporti economici che hanno caratterizzato i rapporti personali tra le parti, di seguito riassunti:
i) movimenti da a per complessivi € 24.600, come verrà Controparte_1 Persona_1 dianzi illustrato (*);
ii) movimenti da al c/c cointestato con per complessivi € Controparte_1 Persona_1
157.626,57, di cui al punto III. a), relativi a redditi personali da lavoro e dalla vendita della sua azienda, accumulati dall'odierna resistente con i quali ella si acquistò CP_4
l'immobile in Via TO, n°4;
15 iii) movimenti da c/c cointestato - ad per Controparte_1 Persona_1 Persona_1 complessivi € 59.548,75 tra i quali c'è il credito non prescritto del 30.11.2012 per la metà di
€ 780,00 (prelievo ); Persona_1 iv) movimenti da a quali donazioni indirette per complessivi € Persona_1 Per_2
18.738,75 e, precisamente: 28.11.2008 € 720,00, 22.12.2008 € 708,00 (macchinari contabanconote e contamonete); 19.06.2009 € 112,58; 20.12.2010 € 2.641,60; 20.12.2010 €
5.000,00 (a/b); 20.07.2011 € 112,50; 09.01.12 € 1.500,00 (bonifico); 29.05.12 € 1.591,72;
26.06.12 € 112,50; 31.10.12 € 2.524,40; 31.10.12 € 102,99; 29.11.12 € 989,85; 29.11.12 €
843,73; 24.12.12€ 1.778,90 (doc. 6 a/p plurimo);
v) cessione azienda per € 10.000,00 con licenza di vendita per € 5.000,00 da Parte_4 Per_ a comprate con denari di (docc. 7, 8, 9, 10: atto Notaio n° Per_2 Persona_1
17008 rep. / 8677 racc., licenza di vendita, assegno a e estratto cc Parte_4 Per_1 con addebito assegno), costituenti quindi donazione indiretta. …”.
[...]
Quanto alle pretese dare/avere tra marito e moglie illustrate ai punti i), ii) e iii), giova precisare che la convenuta non ha formulato alcuna domanda di rendicontazione – domanda che, in quanto autonoma e distinta dalla domanda di divisione, avrebbe potuto e dovuto essere introdotta tempestivamente. Va, infatti, sottolineato che la domanda di rendicontazione non è implicita nella domanda di divisione;
non è ammissibile senza una tempestiva istanza e non è pregiudiziale alla domanda di divisione, dovendo semmai essere esaminata prima della domanda di divisione, ma solo qualora tempestivamente proposta (v. Cass., 15182/2019 e Cass. 1458/2002: “… il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 cod. proc. civ. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere la divisione giudiziale ex art. 1111 cod. civ. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione. Il giudice non può peraltro disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le
16 quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo;
con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 cod. proc. civ.. …”).
Anche l'allegazione riferita alle operazioni contabili elencate ai punti iv) e v) pare priva di specificità in ordine allo spirito di liberalità sottostante (spirito di liberalità comunque contestato dalla parte attrice). Inoltre, i documenti allegati alla memoria di costituzione e all'uopo richiamati (v. docc. 6, 7 e 8) non consentono di supplire alla riscontrata carente allegazione;
analogamente è a dirsi per la documentazione che è stata versata in atti unitamente alla memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c. che, tuttavia, non trova corrispondenza nella narrativa dell'atto, oltre che per le istanze istruttorie ivi formulate.
In definitiva, non potrà tenersi conto delle donazioni indirette di cui parte convenuta chiede la collazione alle pagg. 12 e 13 della comparsa.
Né potrà essere valutata la documentazione che parte convenuta ha chiesto di acquisire agli atti all'udienza del 19.10.2022, a preclusioni maturate e, quindi, tardivamente.
In tema di preclusioni nell'ambito del giudizio divisionale, infatti, occorre tenere distinti i beni dai diritti. Più nello specifico, se è vero che l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione (così Cass. 1065/2022 già citata), altrettanto non può predicarsi quanto ai diritti. Infatti, “in tema di giudizio di divisione ereditaria, successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del "de cuius" individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di
17 un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.”
(così, Cass., 29372 del 28/12/2011).
***
Sulla base di tali premesse il c.t.u. ha elaborato due progetti divisionali.
Questo giudice, con ordinanza del 5.6.2025, ha fatto proprio il progetto divisionale predisposto dal geom. alle pagg. 18-24 della Controparte_3 relazione dd. 28.9.2024. Trattasi di progetto redatto, differentemente dall'altro, tenendo conto della natura di prelegato attribuita al diritto di abitazione del coniuge superstite nella successione legittima (ab intestato) quale quella sub iudice.
Al proposito si sono, infatti, pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte che, nel confermare come nella successione legittima spettino al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, ha affermato che il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima:
“in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e
18 strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius"
…” – SS.UU. Sentenza n. 4847 del 27/02/2013.
Tale progetto è stato condiviso dalla parte attrice;
non invece dalle parti convenute per le motivazioni dallo stesso spiegate all'udienza del 23.6.2025, segnatamente in quanto “la casa che è stata considerata donazione di immobile da parte del marito alla moglie è stata acquistata con danaro proveniente da conto corrente cointestato;
inoltre, il progetto non considera le donazioni di cui ha beneficiato in maniera esclusiva” – Per_2 argomentazioni, queste, sulle quali tutte si è già preso posizione supra.
Non vi è, pertanto, motivo di discostarsi dal progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e fatto proprio da questo giudice.
Ne discende che:
19 20 Conseguentemente:
21 22 23 24 25 Ne discende ulteriormente che:
1) Deve essere accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di abitazione in favore di sulle unità immobiliari site Controparte_1 in Comune di Fiumicello Villa-VI (UD) catastalmente censite al foglio n. 7 mappale n. 170/40 sub. 3 e sub. 6;
2) Deve essere assegnata a la piena proprietà dei beni Controparte_2 immobili siti in Comune di Fiumicello Villa VI (UD) catastalmente censiti al Foglio 7 mapp. n. 170/40 sub da 1 a 7
(PARTITA TAVOLARE N. 81 DI LA CE 2° Corpo
Tavolare - p.c.n. 170/40);
3) Deve essere imposto a il pagamento in favore di Controparte_1
di un conguaglio pari ad €. 31.007,00 e in favore di Parte_2
26 di un conguaglio della complessiva somma di € Parte_1
31.007,00;
4) Deve essere imposto a il pagamento in favore di Controparte_2
di un conguaglio pari ad €. 19.659,00 e in favore di Parte_2 di un conguaglio della complessiva somma di € Parte_1
19.659,00.
***
Con il ricorso introduttivo - e dunque tempestivamente -, la parte attrice ha chiesto, infine, di poter definire nel procedimento divisionale anche alcuni rapporti di debito/credito persistenti tra la parte attrice medesima, quale erede di , da un lato, e la sola , dall'altro lato. Per_2 Controparte_1
Si tratterebbe 1) di un presunto credito attoreo per il corrispettivo pari ad euro 24.076,00 in tesi mai versato dalla controparte a in Per_2 relazione alla cessione di azienda del 20.4.2015 intervenuta tra le parti;
2) del diritto degli attori di vedersi consegnare beni aziendali che la convenuta aveva venduto al figlio in forza della fattura n. 2 del 31.12.2015; Per_2
3) del contestuale credito della convenuta, in relazione a tale fattura, per euro
7.094,29.
Quanto al presunto credito sub 1), parte convenuta ha contestato la richiesta avversaria eccependo l'inammissibilità della domanda, in quanto afferente a soggetti societari e aziendali del tutto diversi ed estranei alla vicenda successoria sub iudice, peraltro non trattabili con il rito sommario. Quanto ai punti 2) e 3), si è limitata a precisare che tali beni erano Controparte_1 stati messi più volte a disposizione della nuora che, per contro, mai aveva provveduto al ritiro, manifestando espressa disponibilità alla consegna e proponendo la parziale compensazione tra il proprio credito e il credito di parte attorea per le spese funerarie dalla stessa anticipate.
27 Tali domande vanno giudicate senz'altro ammissibili nel presente giudizio divisionale ai sensi dell'art. 104 c.p.c. (cumulo oggettivo per connessione soggettiva).
Ciò premesso, le domande paiono anche fondate nel merito, non avendo eccepito tempestivamente fatti impeditivi, modificativi o Controparte_1 estintivi dell'obbligazione (ad esempio, l'avvenuto pagamento, anche a mezzo compensazioni – come previsto nell'atto di cessione-, o la prescrizione del diritto). Né parte convenuta ha optato per il rimedio risolutorio del contratto sotteso alla fattura n. 2/2015, offrendosi, al contrario, di provvedere al relativo adempimento.
Consegue a ciò, operata la compensazione tra le due partite dare/avere, la condanna di a pagare alle parti attrici la somma di euro Controparte_1
16.981,71 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e a consegnare agli attori i beni di cui alla fattura n.2/2015.
***
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Nei giudizi di divisione, infatti, sono poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento delle parti (cfr. Cass. sen. n. 12949).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudica:
28 1) Per le causali di cui in motivazione, accerta e dichiara la sussistenza del diritto di abitazione in favore di sulle unità Controparte_1 immobiliari site in Comune di Fiumicello Villa-VI (UD) catastalmente censite al foglio n. 7 mappale n. 170/40 sub. 3 e sub. 6;
2) Per le causali di cui in motivazione assegna a la Controparte_2 piena proprietà dei beni immobili siti in Comune di Fiumicello Villa
VI (UD) catastalmente censiti al Foglio 7 mapp. n. 170/40 sub da 1 a 7 (PARTITA TAVOLARE N. 81 DI LA CE 2°
Corpo Tavolare - p.c.n. 170/40);
3) Impone a il pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 di un conguaglio pari ad €. 31.007,00 e in favore di Parte_1 di un conguaglio di € 31.007,00;
4) Impone a il pagamento in favore di di Controparte_2 Parte_2 un conguaglio pari ad €. 19.659,00 e in favore di di Parte_1 un conguaglio della complessiva somma di € 19.659,00;
5) Per le causali di cui in motivazione, condanna a Controparte_1 pagare alle parti attrici la complessiva somma di euro 16.981,71, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e a consegnare agli attori i beni di cui alla fattura n. 2/2015;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7) Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Udine, il 15.10.2025
Il Giudice
- dr.ssa Marta Diamante-
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2770/2021 del R.A.C.C. in data 9.8.2021promossa
DA
- E , con i proc. dom. avv.ti Parte_1 Parte_2
LL ON e AT EL,
ATTORI
CONTRO
- E , con il proc. dom. Controparte_1 Controparte_2 avv. Perna Marcello,
CONVENUTE avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
3.7.2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per gli attori:
Nel merito, in via principale:
Procedersi, previa collazione in relazione alle donazioni indicate nel ricorso introduttivo, allo scioglimento della comunione ereditaria residua lasciata dal defunto , assegnando a e Persona_1 Parte_1 [...]
, eredi legittimi di , in comunione tra loro, una o più Pt_2 Per_2 unità immobiliari tra quelle che compongono il fabbricato sito in Via
1 Aquileia n. 25, Fiumicello-Villa VI, nel rispetto delle loro spettanze e con gli eventuali conguagli in denaro;
Ordinare le conseguenti intavolazioni e volture catastali;
Condannare
e a rimborsare a e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
la somma di € 2.433,50, pari alla quota di 2/3 delle spese Parte_2 anticipate dal defunto in relazione alla successione ereditaria di Per_2
, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Persona_1
Condannare a consegnare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
i beni indicati nella fattura n. 2/2015 citata nel ricorso introduttivo;
Pt_2
Operata la compensazione parziale tra il debito di € 7.094,29 e il credito di €
24.076,00 indicati nel ricorso introduttivo, condannare a Controparte_1 corrispondere a e , la somma di € 16.981,71, Parte_1 Parte_2 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Spese rifuse;
Nel merito, in via subordinata:
Procedersi, previa collazione in relazione alle donazioni indicate nel ricorso introduttivo, allo scioglimento della comunione ereditaria residua lasciata dal defunto , disponendo la vendita del fabbricato di Via Persona_1
Aquileia n. 25, Fiumicello-Villa VI, assegnando a Pt_1
e , eredi legittimi di , la porzione
[...] Parte_2 Per_2 del ricavando prezzo che risulterà corrispondente alle loro spettanze ereditarie;
Ordinare le conseguenti intavolazioni e volture catastali;
Condannare e a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
e la somma di € 2.433,50, pari alla quota di 2/3 delle
[...] Parte_2 spese anticipate dal defunto in relazione alla successione Per_2 ereditaria di , oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Persona_1
Condannare a consegnare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
i beni indicati nella fattura n. 2/2015 citata nel ricorso introduttivo;
Pt_2
Operata la compensazione parziale tra il debito di € 7.094,29 e il credito di €
2 24.076,00 indicati nel ricorso introduttivo, condannare a Controparte_1 corrispondere a e , la somma di € 16.981,71, Parte_1 Parte_2 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo;
Spese rifuse.-
- per le convenute:
Le richieste delle convenute sono state sin dall'inizio l'accertamento dell'intera massa ereditaria da dividere, determinando le relative quote, previa individuazione delle spese sostenute e dei cespiti nel frattempo già goduti, nonché l'esperimento di di una CTU estimativa per accertare le operazioni di dare ed avere ed i rispettivi rapporti di credito debito tra le parti…” nonché considerare tutte le donazioni meritevoli di rientrare per collazione nel compendio ereditario di ”. Persona_1
Rigetto di ogni altra richiesta di controparte.
In tal senso si precisano ora le conclusioni con le seguenti note: la CTU disposta era chiamata a valutare solo i beni immobili menzionati nell'atto di citazione e le spese funerarie sostenute da parte attorea. Nulla invece per le movimentazioni bancarie ad esclusivo beneficio di effettuate dai Per_2 cc.cc. del defunto né vi rientravano le imposte di successione Persona_1 pagate da sebbene richieste e comprovate. Il perito Controparte_1 determinava quindi il piano di riparto sulla base di quanto sopra accertato.
Fermo restando l'accettazione di quest'ultimo per quanto concerne l'assegnazione della proprietà degli immobili alle convenute, che vi abitano, le quote appaiono errate pe un duplice ordine di ragioni: la casa di Via
TO a Fiumicello risulta ( dai documenti depositati ) acquistata con denaro proveniente da c.c. congiunto intestato a ed al di Controparte_1 lei marito, perciò la donazione non può considerarsi donazione dell'intero immobile, bensì donazione di denaro pari alla metà degli importi di cui sopra, di effettiva proprietà del coniuge. Tale somma sarà quindi pari ad €
212.702,07 (prezzo d'acquisto): 2 = € 106.351,035, senza alcuna
3 rivalutazione, estranea alle donazioni di denaro, che debbono venir calcolate in base al loro valore “nominale”.
La quota determinata dal perito va dunque corretta come sopra e riportata dagli € 235,000,00 attribuiti alla casa di Via TO, ad € 106,351,035 con conseguente rivalutazione del valore di tale immobile da suddividere.
Si insiste perché una CTU determini, sulla scorta dei documenti già depositati sin dalla prima udienza di comparizione delle parti, le donazioni di denaro da considerarsi tali a favore di che sembrano ammontare Per_2
a circa 90.000 Euro… Tali movimentazioni bancarie non hanno avuto altro scopo nè ragione che quello di favorire il figlio maschio della copia e la sua attività d'impresa: comunque una CTU, come sin dall'inizio richiesto, potrà accertare quelle meritevoli di rientrare effettivamente nell'asse ereditario.
Infine debbono inserirsi nel passivo, oltre che le spese per il funerale ed i fiori, anche le imposte ipotecarie e catastali pagate con mod. f24 da CP_1
depositate alla prima udienza di comparsa del nuovo legale, non
[...] appena rinvenute: pari ad € 6.120,90.
Spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dd.
9.8.2021 in proprio e Parte_1 quale genitrice esercente la responsabilità genitoriale sul figlio -all'epoca minorenne- , ha esposto che in data 3.3.2014 era deceduto in Parte_2
Villa VI il sig. , lasciando quali eredi legittimi la moglie Persona_1
e i figli e . Successivamente, Controparte_1 Controparte_2 Per_2 in data 31.3.2017 era deceduto il sig. lasciando quali eredi Per_2 legittimi la moglie e il figlio . La ricorrente, Parte_1 Parte_2 in nome e per conto del figlio, aveva accettato l'eredità lasciata da Per_2
con beneficio di inventario. Ciò premesso, parte attrice ha agito nei
[...]
4 confronti di e di per lo scioglimento della Controparte_1 Controparte_2 comunione ereditaria residua lasciata da . Persona_1
I ricorrenti hanno esposto che il relictum residuo era composto dal fabbricato sito in Via Aquileia n. 25 a Fiumicello-Villa VI, essendo stati da tempo definiti tutti gli altri rapporti attivi e passivi. Hanno, ancora, allegato che occorreva tener conto di due donazioni fatte in vita dal de cuius, segnatamente una donazione diretta a favore del figlio , avente ad Per_2 oggetto un terreno edificabile, e una donazione indiretta in favore della moglie, avente ad oggetto la messa a disposizione della provvista necessaria per l'acquisto di un fabbricato ad uso abitativo. I ricorrenti hanno allegato che il defunto aveva anticipato spese funerarie per complessivi Per_2 euro 3.650,00. Hanno chiesto, infine, di definire anche alcuni rapporti di debito/credito esistenti tra essi ricorrenti e la sola . Controparte_1
Le convenute si sono costituite in giudizio per sollevare talune eccezioni preliminari e segnatamente: l'improcedibilità della domanda, posto che in sede di mediazione non erano state prospettate tutte le questioni sub iudice; la nullità della domanda perché non preceduta dalla richiesta di accertamento della massa ereditaria e, da ultimo, la violazione del dovere di riservatezza e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di mediazione. Nel merito, hanno allegato che nessuna donazione era stata effettuata in favore della moglie da parte del de cuius, provenendo la provvista dal conto corrente cointestato ai coniugi;
che doveva tenersi conto del diritto di abitazione in favore della sig.ra Controparte_1 sull'immobile che fu casa coniugale;
che alcune movimentazioni economiche andavano collazionate come esposto a pagg. 12 e 13 della memoria di costituzione. Hanno, infine, preso posizione sui rapporti di debito/credito esistenti tra la parte ricorrente e la sola . Controparte_1
Respinta l'eccezione di improcedibilità e disposto il mutamento dal rito
5 sommario a quello ordinario, il giudice fissava udienza ex art. 183 c.p.c. e, in quel contesto, concedeva i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita mediante escussione di prova orale e a mezzo c.t.u. con incarico conferito al geom. Controparte_3
All'esito, effettuate le regolarizzazioni catastali prodromiche allo scioglimento della comunione, il giudice depositava in cancelleria il progetto divisionale fatto proprio e convocava le parti all'udienza del 23.6.2025 per la relativa discussione.
La parte attrice dichiarava di accettare il progetto divisionale fatto proprio dal giudice, diversamente dalle parti convenute.
Le parti precisavano, quindi, le conclusioni all'udienza cartolare del
3.7.2025 e il giudice, con separato provvedimento, concedeva termini abbreviati ex art. 190 c.2 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti conclusivi depositati dalle parti, la causa e ora matura per la decisione
***
Va premesso che non sono state più coltivate le eccezioni preliminari.
Le stesse non verranno quindi riesaminate.
Venendo al merito, si osserva che è deceduto il 3.3.2014 senza Persona_1 lasciare testamento;
gli eredi legittimi dello stesso, pertanto, erano il coniuge e i figli e Controparte_1 Controparte_2 Per_2
È stata presentata la relativa dichiarazione di successione.
Poiché è, a sua volta, deceduto in data 31.3.2017, i suoi eredi Per_2 legittimi, ossia la moglie e il figlio sono Parte_1 Parte_2 subentrati nei rapporti attivi e passivi del predetto.
Il presente giudizio ha, quindi, ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria insorta tra le parti in causa per effetto delle due successioni citate.
6 Com'è noto, si tratta in concreto di un'operazione matematica con la quale si riuniscono tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, sottraendo i debiti e sommando le donazioni (relictum – debiti + donatum), al fine di determinare il valore netto dell'asse.
Più precisamente, le singole operazioni coinvolte sono:
a) la formazione della massa ereditaria, calcolando il cd. relictum, cioè la consistenza dei beni al momento della morte;
b) la detrazione dei debiti ereditari, comprendenti i debiti propri del defunto e quelli che sorgono in conseguenza della sua morte (spese funebri, spese per effettuare l'inventario e così via) – il risultato costituisce il valore netto del patrimonio ereditario;
c) la collazione delle donazioni, che consiste nell'aggiungere al valore dell'operazione precedente il valore dei beni elargiti dal de cuius con atti di disposizione inter vivos a titolo gratuito, calcolando il valore per gli immobili al tempo dell'apertura della successione ex art.749 c.c.
Venendo all'applicazione di tali criteri al caso specifico,
a) in primo luogo, occorre procedere alla formazione della massa dei beni caduti in successione.
Quanto al patrimonio immobiliare, i beni immobili da comprendere nell'asse sono quelli indicati dal c.t.u. alle pagg. da 6 a 26 dell'elaborato peritale depositato in data 24.1.2024.
Sulla relativa individuazione non vi era, del resto, controversia tra le parti.
Trattasi del compendio immobiliare sito in Comune di Fiumicello - Villa
VI (Ud.) - via Aquileia, n. 25 - costituito da due unità immobiliari ad uso residenziale, oltre ad una unità immobiliare ad uso laboratorio artigianale, con annessi accessori e pertinenze esterne, nonché corpo di fabbrica esterno nel quale sono state ricavate n. 3 unità immobiliari ad uso autorimessa.
7 Dall'esame della documentazione agli atti e dal confronto con lo stato reale dei luoghi, il c.t.u. aveva rilevato la sostanziale conformità edilizia ed urbanistica del compendio immobiliare.
Tuttavia, il c.t.u. aveva riscontrato la non conformità delle planimetrie catastali delle singole unità immobiliari all'odierno stato di fatto degli immobili, per piccole discrepanze nella distribuzione e posizioni dei divisori, nonché per la mancata individuazione catastale della tettoia esterna, addossata al fabbricato ed a servizio del piano terra.
La parte convenuta è stata invitata a provvedere alla relativa regolarizzazione e il c.t.u. a verificare un tanto.
Con relazione del 1.4.2025 il c.t.u. ha attestato “… l'avvenuta variazione catastale e l'adempimento di quanto previsto a pagina 19 della relazione peritale del 5 gennaio 2024”, precisando tuttavia che “… le planimetrie catastali presentano alcune piccole incongruenze relative alle porte di accesso nei vani ad uso camera delle unità immobiliari al primo piano (sub.
3) e al secondo piano (sub. 12), nonché l'assenza di una porta di accesso ad un vano ad uso camera nella planimetria dell'unità immobiliare sub.
3 - primo piano. Tali incongruenze, comunque, non risultano rilevanti ai fini della determinazione delle rendite catastali e dell'identificazione delle unità abitative”.
Il valore dei beni immobiliari oggetto di stima è stato calcolato dal geom.
[...] alle pagg. 20-25 della c.t.u. in complessivi 245.000,00 euro con CP_3 metodo e argomentazione che si condivide, sicché non vi è ragione di discostarsi.
Il c.t.u. ha determinato, a pag. 26 dell'elaborato, anche il valore del diritto di abitazione (pari nella fattispecie ad euro 33.000,00) spettante al coniuge superstite - sig.ra - sulla unità residenziale posta al primo Controparte_1 piano del compendio e sull'autorimessa.
8 Tale indicazione si è resa necessaria posto che la prova per testi espletata ha consentito di appurare come la convenuta, nonostante la formale residenza altrove, avesse sempre abitato, assieme al marito, con il quale aveva condiviso la quotidianità, nell'immobile caduto in successione1.
b) Passando, così, ai debiti ereditari, è opportuno prendere posizione in questa sezione sui debiti in verità della massa e, dunque, sulle spese sostenute dai condividenti nell'interesse della stessa.
Nello specifico, potranno essere riconosciute solamente le spese documentate tempestivamente, nel rispetto, cioè, delle preclusioni processuali.
Andranno, quindi, a tal fine considerate le spese, non contestate, del funerale e dei fiori (euro 3.400,00 oltre euro 250,00) sostenute dagli attori. Parimenti, 1ES Da OS : “a.d.r io posso dire di avere sempre visitato a domicilio la signora Pt_3
in Via Aquileia a Villa VI. Per me era casa sua, lì c'era il marito e c'erano CP_1 i figli prima che si sposassero. L'ultima volta che l'ho visitata in via Aquileia risale all'estate 2022. Qualche tempo fa ricordo di averla visitata a casa della figlia, se non sbaglio era appena morto il figlio. Anche dopo la morte del marito ho visitato la attrice in Via Aquileia. A.d.r. l'ho sempre vista al primo piano;
al piano terra c'era l'attività lavorativa. All'ultimo piano non sono mai salito”. ES : “a.d.r. ricordo che Testimone_1 era ed è tutt'ora la signora a chiamarmi per gli interventi vari che avrei Controparte_1 dovuti fare. La via non la ricordo, posso dire che abita a Villa VI di fronte alle caserme dismesse in una casa a più piani;
al piano terra c'è l'ex laboratorio della famiglia e poi ci sono due appartamenti al primo e al secondo piano. La abitava e abita al CP_1 primo piano. Quando ho fatto gli interventi per l'attrice li ho sempre fatti lì. Mi ha accolto sempre lei. È da 21 anni che faccio questo lavoro e da allora ho sempre lavorato anche su chiamata dell'attrice. a.d.r. posso dire che l'anno del covid ho fatto addirittura 6/7 accessi a causa di spandimenti provocati dal radiatore in sala da pranzo. a.d.r. l'attrice non mi ha mai chiamato ad effettuare interventi in altre abitazioni, neanche lì nei paraggi. a.d.r. la
abita nella strada che porta ad Aquileia e quindi potrebbe essere via Aquileia”.
CP_1 ES : “a.d.r. fino a 9 anni fa ho abitato in Via Aquileia n. 31 in una casa Testimone_2 ubicata vicino a quella abitata dalla . Non so dire quale fosse il numero civico
CP_1 della , può essere 27 o 25. L'immobile in questione ha due piani e sotto c'era il
CP_1 Per_ laboratorio del sig. . La signora all'epoca abitava lì. Poi io mi sono
CP_1 trasferito altrove perché ho venduto la casa a mia figlia. Ho continuato a frequentare la mia vecchia abitazione e in queste occasioni, quando magari porto in strada i rifiuti, mi capita di vedere la in giardino e ci salutiamo. Non so dire se la signora si sia
CP_1 CP_1 trasferita a vivere altrove, io mi faccio gli affari miei. La viveva sopra il
CP_1 laboratorio”.
9 andrà considerata la spesa, sempre non contestata, di euro 304,00 sostenuta dalla convenuta per oneri consortili riferiti al bene immobile caduto in successione.
Non verranno, invece, prese in considerazione le spese sostenute dalla sola per le imposte catastali ed ipotecarie conseguenti Controparte_1 all'eredità apertasi, pari ad € 6.120,90, trattandosi di spese che sono state allegate -oltre che documentate- ben oltre i termini previsti dall'art. 183, c. 6,
c.p.c.. Non pare, infatti, pertinente la giurisprudenza richiamata da parte convenuta in comparsa conclusionale (Cass. 1065/2022) che afferma un diverso principio di diritto (sul quale si ritornerà anche infra) secondo cui “in tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto;
pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione”.
c) Deve prendersi posizione, da ultimo, sulle donazioni dirette e indirette disposte dal de cuius in favore della moglie e del figlio, esattamente individuando quelle da collazionare ai fini della completa ricostruzione dell'asse ereditario.
Parte attrice ha riconosciuto la donazione diretta effettuata dal de cuius in favore di in data 6.4.2004 avente ad oggetto un terreno Per_2 edificabile sito in Comune di Villa VI.
Il c.t.u., con metodo di calcolo condivisibile, ha stimato il bene in complessivi euro 75.000,00.
10 Vi è poi la donazione indiretta di immobile effettuata dal de cuius a favore della coniuge in data 30.5.2011.
Infatti, coniugato in regime di separazione dei beni con Persona_1
aveva preso parte all'atto di compravendita di data Controparte_1
30.5.2011 con cui aveva acquistato un fabbricato ad uso Controparte_1 abitativo. La stessa , sottoscrivendo quel contratto, aveva Controparte_1 contestualmente ricevuto, accettato e riconosciuto come appartenente al marito, il denaro utilizzato per pagare il prezzo della compravendita.
Nel riportare gli estremi degli assegni con cui veniva pagato il prezzo, tratti su due diversi conti correnti, il Notaio aveva specificato testualmente “… mediante 3 (tre) assegni bancari, non trasferibili, tratti sul cc. aperto a nome del marito dell'acquirente (come le parti confermano) presso il Credito
Cooperativo Friuli società cooperativa – Credifriuli…” e “… mediante 4
(quattro) assegni bancari, non trasferibili, tratti sul c/c aperto a nome del marito dell'acquirente (come le parti confermano) presso la Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia s.p.a. …”.
La sig.ra sostiene, invece, del tutto genericamente, di avere pagato CP_1 personalmente il prezzo della compravendita.
In effetti, alcuni (solo alcuni e non tutti gli) assegni impiegati per il pagamento del prezzo sono tratti dal conto corrente cointestato ai coniugi.
Tuttavia, va osservato come l'allegazione di parte convenuta sia del tutto carente di specificità; in particolare, la convenuta non ha spiegato (com'era in suo potere fare) le ragioni sottese alla dichiarazione resa da entrambi i coniugi dinnanzi al Notaio e, quindi, i motivi per i quali questo giudice avrebbe dovuto metterle in discussione. In altri termini, parte convenuta non ha chiarito le ragioni per le quali la dichiarazione resa in sede notarile avrebbe dovuto essere qui considerata come simulata, e - a maggior ragione -
i motivi per i quali i coniugi avrebbero dato corso, davanti al Notaio, ad una
11 simulazione di donazione indiretta di immobile. Nulla, invece, di tutto ciò è stato dedotto.
Va, in ogni caso, esclusa rilevanza probatoria agli unici due documenti richiamati a supporto della allegazione, ossia i docc. 1 e 2 conv., (atto notarile del 2009 e libretto postale intestato alla convenuta); né può supplire il doc. 5, ossia parte di un estratto conto del conto corrente cointestato ai coniugi che, a ben vedere, è stato prodotto da parte convenuta per comprovare altre pretese (e cioè le asserite movimentazioni economiche da collazionare che verranno meglio analizzate infra). Trattasi, in effetti, di isolati stralci non completi di alcune annualità dell'estratto conto (privo peraltro di saldaconto) del conto corrente cointestato ai coniugi, il quale, se è vero che consente di apprezzare l'esecuzione da parte dei coniugi di un numero significativo di operazioni, non consente anche di comprendere in modo evidente - in difetto di specifiche e puntuali allegazioni - a chi appartenesse la provvista impiegata per il pagamento del prezzo dell'immobile e di superare, così, la dichiarazione resa dai coniugi dinnanzi al Notaio.
Poiché, però, nel primo elaborato il c.t.u. aveva valutato la donazione in questione come donazione di danaro operando, peraltro, la relativa rivalutazione (v., invece, contra, Sentenza n. 26486 del 17/10/2019) e non, invece, come donazione indiretta di immobile, il giudice ha invitato l'esperto di nomina giudiziale a calcolare anche il valore dell'immobile in esame al momento dell'apertura della successione del predetto de cuius e ad aggiornare il progetto divisionale con tale risultanza.
Il c.t.u. ha depositato l'elaborato integrativo in data 28.9.2024.
Trattasi di una villetta residenziale unifamiliare, con annessi accessori e pertinenze - porzione di un fabbricato bifamigliare - sito in Comune di
Fiumicello - Villa VI (Ud.) - via Augusto TO, n.
4. Consta che
12 abbia donato alla figlia l'intero Controparte_1 Controparte_2 immobile.
Il valore del bene indirettamente donato è stato condivisibilmente stimato in complessivi 235.000,00 euro.
Vanno, quindi, analizzate le prospettate donazioni di cui parte convenuta chiede la collazione alle pagg. 12 e 13 della comparsa.
Segnatamente
“ 1) Movimentazioni bancarie: bonifico 21.10.2004 € 15.000,00 da cc cointestati Per_1
e a bonifico 13.01.2005 € 20.000,00 di a
[...] Controparte_1 Per_2 Persona_1
bonifico del 14.01.05 € 10.000,00 di a bonifico Per_2 Persona_1 Per_2
04.03.05 € 35.000,00 di a bonifico 23.03.05 € 15.000,00 di Controparte_1 Per_2
a bonifico 16.01.06 € 15.000,00 di a Per_2 Persona_1 Persona_1 Per_2 bonifico 20.04.04 € 10.000,00 di a e./c. n° 46730 Credifriuli con Persona_1 Per_2 evidenza bonifico 15.01.2003 € 10.000,00 di a causale regalia Persona_1 Per_2 matrimonio (1/2 ex art. 7392, c.c.) (doc. 5 plurimo). La precedente sequenza di versamenti, oggettivi e riscontrabili, devono essere valutati ai fini della collazione”.
Tale allegazione viene giudicata eccessivamente generica.
Va premesso, al proposito, che in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.
Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito
13 dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida).
In caso di donazioni dirette il conferimento è automatico, mentre relativamente alle donazioni indirette il conferimento non è automatico ma è necessario un accertamento pregiudiziale dell'esistenza ed effettività delle stesse con conseguente diversa attività di accertamento da parte del giudice e differenti oneri processuali in caso di verificazione dell'una o dell'altra fattispecie.
Nella prima ipotesi sarà sufficiente che l'organo giudicante accerti quali siano i beni conferiti nell'asse ereditario;
esclusivamente nel caso in cui venga eccepito un fatto ostativo alla collazione sarà chiamato ad accertare la sussistenza dello stesso e l'onere della prova della circostanza impeditiva graverà sulla parte che ha sollevato l'eccezione. Nell'ipotesi di donazione indiretta il giudice è chiamato ad accertare non l'evento impediente alla collazione ma l'esistenza e la sussistenza di una donazione con la conseguenza che i beni che si assumono indirettamente donati non rientrano automaticamente nell'asse ereditario.
In questo caso, chi deduce che un bene è oggetto di donazione indiretta è onerato di formulare la relativa domanda di accertamento e di provarne l'esistenza ed effettività. La parte deve, quindi, individuare il bene che costituisce oggetto di donazione indiretta e deve fornire l'allegazione che sia stato il defunto a procurarne l'acquisto in capo al coerede, meglio se attraverso l'identificazione della modalità concreta attraverso cui il trasferimento del danaro sia potuto avvenire, per quanto ovviamente possibile.
Di contro, una allegazione generica non può ritenersi utile allo scopo, né la genericità può ritenersi integrata/sanata per effetto dell'esame della documentazione versata in atti.
14 Infatti, per giurisprudenza costante, “… il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non opera in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati;
in particolare, la specificità dell'allegazione non può essere desunta anche dall'esame dei documenti prodotti, giacchè l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti” (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017, n. 22055);
Ad ogni buon conto, la documentazione prodotta non consente di colmare la riscontrata genericità: trattasi, infatti, quelli prodotti sub 5 (come visto supra), anzitutto di stralci incompleti dell'estratto del conto corrente cointestato al de cuius e alla moglie, sig.ra ; inoltre, anche Controparte_1
a voler esaminare il documento, va evidenziato come molte delle operazioni richiamate nella memoria di costituzione siano state disposte dalla convenuta personalmente -e non invece dal de cuius-, alcune delle quali, peraltro, espressamente in favore del nipote e non in favore di (v. Pt_2 Per_2 causali ivi riportate).
In definitiva, in relazione a tali operazioni contabili difetta una causale idonea a ritenere sussistente lo spirito di liberalità invocato dalle convenute e puntualmente contestato dagli attori.
Secondo parte convenuta, inoltre, “2) si dovrà tenere conto di altre movimentazioni bancarie alcune delle quali sono rilevanti tra le parti, esplicative ai fini delle restituzioni e/o delle compensazioni da operare, della complessità dei movimenti bancari e dei rapporti economici che hanno caratterizzato i rapporti personali tra le parti, di seguito riassunti:
i) movimenti da a per complessivi € 24.600, come verrà Controparte_1 Persona_1 dianzi illustrato (*);
ii) movimenti da al c/c cointestato con per complessivi € Controparte_1 Persona_1
157.626,57, di cui al punto III. a), relativi a redditi personali da lavoro e dalla vendita della sua azienda, accumulati dall'odierna resistente con i quali ella si acquistò CP_4
l'immobile in Via TO, n°4;
15 iii) movimenti da c/c cointestato - ad per Controparte_1 Persona_1 Persona_1 complessivi € 59.548,75 tra i quali c'è il credito non prescritto del 30.11.2012 per la metà di
€ 780,00 (prelievo ); Persona_1 iv) movimenti da a quali donazioni indirette per complessivi € Persona_1 Per_2
18.738,75 e, precisamente: 28.11.2008 € 720,00, 22.12.2008 € 708,00 (macchinari contabanconote e contamonete); 19.06.2009 € 112,58; 20.12.2010 € 2.641,60; 20.12.2010 €
5.000,00 (a/b); 20.07.2011 € 112,50; 09.01.12 € 1.500,00 (bonifico); 29.05.12 € 1.591,72;
26.06.12 € 112,50; 31.10.12 € 2.524,40; 31.10.12 € 102,99; 29.11.12 € 989,85; 29.11.12 €
843,73; 24.12.12€ 1.778,90 (doc. 6 a/p plurimo);
v) cessione azienda per € 10.000,00 con licenza di vendita per € 5.000,00 da Parte_4 Per_ a comprate con denari di (docc. 7, 8, 9, 10: atto Notaio n° Per_2 Persona_1
17008 rep. / 8677 racc., licenza di vendita, assegno a e estratto cc Parte_4 Per_1 con addebito assegno), costituenti quindi donazione indiretta. …”.
[...]
Quanto alle pretese dare/avere tra marito e moglie illustrate ai punti i), ii) e iii), giova precisare che la convenuta non ha formulato alcuna domanda di rendicontazione – domanda che, in quanto autonoma e distinta dalla domanda di divisione, avrebbe potuto e dovuto essere introdotta tempestivamente. Va, infatti, sottolineato che la domanda di rendicontazione non è implicita nella domanda di divisione;
non è ammissibile senza una tempestiva istanza e non è pregiudiziale alla domanda di divisione, dovendo semmai essere esaminata prima della domanda di divisione, ma solo qualora tempestivamente proposta (v. Cass., 15182/2019 e Cass. 1458/2002: “… il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 cod. proc. civ. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere la divisione giudiziale ex art. 1111 cod. civ. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione. Il giudice non può peraltro disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le
16 quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo;
con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 cod. proc. civ.. …”).
Anche l'allegazione riferita alle operazioni contabili elencate ai punti iv) e v) pare priva di specificità in ordine allo spirito di liberalità sottostante (spirito di liberalità comunque contestato dalla parte attrice). Inoltre, i documenti allegati alla memoria di costituzione e all'uopo richiamati (v. docc. 6, 7 e 8) non consentono di supplire alla riscontrata carente allegazione;
analogamente è a dirsi per la documentazione che è stata versata in atti unitamente alla memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 c.p.c. che, tuttavia, non trova corrispondenza nella narrativa dell'atto, oltre che per le istanze istruttorie ivi formulate.
In definitiva, non potrà tenersi conto delle donazioni indirette di cui parte convenuta chiede la collazione alle pagg. 12 e 13 della comparsa.
Né potrà essere valutata la documentazione che parte convenuta ha chiesto di acquisire agli atti all'udienza del 19.10.2022, a preclusioni maturate e, quindi, tardivamente.
In tema di preclusioni nell'ambito del giudizio divisionale, infatti, occorre tenere distinti i beni dai diritti. Più nello specifico, se è vero che l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione (così Cass. 1065/2022 già citata), altrettanto non può predicarsi quanto ai diritti. Infatti, “in tema di giudizio di divisione ereditaria, successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del "de cuius" individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di
17 un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.”
(così, Cass., 29372 del 28/12/2011).
***
Sulla base di tali premesse il c.t.u. ha elaborato due progetti divisionali.
Questo giudice, con ordinanza del 5.6.2025, ha fatto proprio il progetto divisionale predisposto dal geom. alle pagg. 18-24 della Controparte_3 relazione dd. 28.9.2024. Trattasi di progetto redatto, differentemente dall'altro, tenendo conto della natura di prelegato attribuita al diritto di abitazione del coniuge superstite nella successione legittima (ab intestato) quale quella sub iudice.
Al proposito si sono, infatti, pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte che, nel confermare come nella successione legittima spettino al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, ha affermato che il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima:
“in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e
18 strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius"
…” – SS.UU. Sentenza n. 4847 del 27/02/2013.
Tale progetto è stato condiviso dalla parte attrice;
non invece dalle parti convenute per le motivazioni dallo stesso spiegate all'udienza del 23.6.2025, segnatamente in quanto “la casa che è stata considerata donazione di immobile da parte del marito alla moglie è stata acquistata con danaro proveniente da conto corrente cointestato;
inoltre, il progetto non considera le donazioni di cui ha beneficiato in maniera esclusiva” – Per_2 argomentazioni, queste, sulle quali tutte si è già preso posizione supra.
Non vi è, pertanto, motivo di discostarsi dal progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e fatto proprio da questo giudice.
Ne discende che:
19 20 Conseguentemente:
21 22 23 24 25 Ne discende ulteriormente che:
1) Deve essere accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di abitazione in favore di sulle unità immobiliari site Controparte_1 in Comune di Fiumicello Villa-VI (UD) catastalmente censite al foglio n. 7 mappale n. 170/40 sub. 3 e sub. 6;
2) Deve essere assegnata a la piena proprietà dei beni Controparte_2 immobili siti in Comune di Fiumicello Villa VI (UD) catastalmente censiti al Foglio 7 mapp. n. 170/40 sub da 1 a 7
(PARTITA TAVOLARE N. 81 DI LA CE 2° Corpo
Tavolare - p.c.n. 170/40);
3) Deve essere imposto a il pagamento in favore di Controparte_1
di un conguaglio pari ad €. 31.007,00 e in favore di Parte_2
26 di un conguaglio della complessiva somma di € Parte_1
31.007,00;
4) Deve essere imposto a il pagamento in favore di Controparte_2
di un conguaglio pari ad €. 19.659,00 e in favore di Parte_2 di un conguaglio della complessiva somma di € Parte_1
19.659,00.
***
Con il ricorso introduttivo - e dunque tempestivamente -, la parte attrice ha chiesto, infine, di poter definire nel procedimento divisionale anche alcuni rapporti di debito/credito persistenti tra la parte attrice medesima, quale erede di , da un lato, e la sola , dall'altro lato. Per_2 Controparte_1
Si tratterebbe 1) di un presunto credito attoreo per il corrispettivo pari ad euro 24.076,00 in tesi mai versato dalla controparte a in Per_2 relazione alla cessione di azienda del 20.4.2015 intervenuta tra le parti;
2) del diritto degli attori di vedersi consegnare beni aziendali che la convenuta aveva venduto al figlio in forza della fattura n. 2 del 31.12.2015; Per_2
3) del contestuale credito della convenuta, in relazione a tale fattura, per euro
7.094,29.
Quanto al presunto credito sub 1), parte convenuta ha contestato la richiesta avversaria eccependo l'inammissibilità della domanda, in quanto afferente a soggetti societari e aziendali del tutto diversi ed estranei alla vicenda successoria sub iudice, peraltro non trattabili con il rito sommario. Quanto ai punti 2) e 3), si è limitata a precisare che tali beni erano Controparte_1 stati messi più volte a disposizione della nuora che, per contro, mai aveva provveduto al ritiro, manifestando espressa disponibilità alla consegna e proponendo la parziale compensazione tra il proprio credito e il credito di parte attorea per le spese funerarie dalla stessa anticipate.
27 Tali domande vanno giudicate senz'altro ammissibili nel presente giudizio divisionale ai sensi dell'art. 104 c.p.c. (cumulo oggettivo per connessione soggettiva).
Ciò premesso, le domande paiono anche fondate nel merito, non avendo eccepito tempestivamente fatti impeditivi, modificativi o Controparte_1 estintivi dell'obbligazione (ad esempio, l'avvenuto pagamento, anche a mezzo compensazioni – come previsto nell'atto di cessione-, o la prescrizione del diritto). Né parte convenuta ha optato per il rimedio risolutorio del contratto sotteso alla fattura n. 2/2015, offrendosi, al contrario, di provvedere al relativo adempimento.
Consegue a ciò, operata la compensazione tra le due partite dare/avere, la condanna di a pagare alle parti attrici la somma di euro Controparte_1
16.981,71 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e a consegnare agli attori i beni di cui alla fattura n.2/2015.
***
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Nei giudizi di divisione, infatti, sono poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento delle parti (cfr. Cass. sen. n. 12949).
Le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudica:
28 1) Per le causali di cui in motivazione, accerta e dichiara la sussistenza del diritto di abitazione in favore di sulle unità Controparte_1 immobiliari site in Comune di Fiumicello Villa-VI (UD) catastalmente censite al foglio n. 7 mappale n. 170/40 sub. 3 e sub. 6;
2) Per le causali di cui in motivazione assegna a la Controparte_2 piena proprietà dei beni immobili siti in Comune di Fiumicello Villa
VI (UD) catastalmente censiti al Foglio 7 mapp. n. 170/40 sub da 1 a 7 (PARTITA TAVOLARE N. 81 DI LA CE 2°
Corpo Tavolare - p.c.n. 170/40);
3) Impone a il pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 di un conguaglio pari ad €. 31.007,00 e in favore di Parte_1 di un conguaglio di € 31.007,00;
4) Impone a il pagamento in favore di di Controparte_2 Parte_2 un conguaglio pari ad €. 19.659,00 e in favore di di Parte_1 un conguaglio della complessiva somma di € 19.659,00;
5) Per le causali di cui in motivazione, condanna a Controparte_1 pagare alle parti attrici la complessiva somma di euro 16.981,71, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e a consegnare agli attori i beni di cui alla fattura n. 2/2015;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7) Pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate con separati decreti, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Udine, il 15.10.2025
Il Giudice
- dr.ssa Marta Diamante-
29