CASS
Sentenza 1 febbraio 2022
Sentenza 1 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2022, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO Penale Sent. Sez. 4 Num. 3533 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 28/9/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, previa riqualificazione del fatto ascritto a OL ER nel reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in quella di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana così suddivisa: un quantitativo occultato all'interno di un pacchetto di sigarette, del peso netto di grammi 3,466, avente percentuale di principio attivo pari al 9,6%, idoneo al confezionamento di 13,4 dosi;
un quantitativo detenuto presso l'abitazione in Cividale del Friuli, del peso netto di grammi 52,779, avente percentuale di principio attivo del 16,4%, idoneo al confezionamento di 347,9 dosi. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. I) Violazione di legge per mancata registrazione e redazione del verbale stenotipico relativo all'udienza del 28 settembre 2020, udienza nella quale si era proceduto all'esame dell'imputato; nullità e/o comunque inutilizzabilità dell'atto redatto in forma sintetica senza l'indicazione delle domande ed in mancanza di ogni indicazione dell'impossibilità di ricorrere all'ausilio della stenotipia o della fonoregistrazione. II) Violazione di legge e vizio della motivazione stante le palesi contraddizioni in cui è incorsa la sentenza nel paragrafo 4.1; inversione dell'onere della prova. Il giudice desume dalla differenza di percentuale di principio attivo fra la sostanza rinvenuta nella macchina e la sostanza detenuta in casa la riferibilità dei due quantitativi a partite differenti. Tale percorso induttivo sarebbe illogico e privo di oggettività. Sarebbe del tutto carente la motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'ipotesi ricostruttiva offerta della difesa, secondo la quale si sarebbe trattato di acquisto collettivo. III) Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., negato dalla Corte di merito soltanto sulla base del dato ponderale, elemento che pure aveva indotto i giudici a riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90. IV) Erronea e/o carente motivazione in ordine alla determinazione della pena;
mancata considerazione delle condizioni economiche dell'imputato. 3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva quanto segue. La difesa lamenta la mancata registrazione ed il mancato riversamento in apposito verbale stenotipico dell'attività dell'udienza celebrata in data 28/9/2020 innanzi alla Corte di appello, udienza nella quale ebbe luogo l'interrogatorio dell'imputato. La Corte di merito non avrebbe dato atto, in violazione dell'art. 132 cod. proc. pen., della impossibilità di procedere all'ausilio della fonoregistrazione e della stenotipia. Il verbale riassuntivo non consentirebbe di comprendere se all'imputato siano stati dati gli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen., previsti a pena d'inutilizzabilità della prova. Le dichiarazioni del OL, riportate nel verbale riassuntivo, sarebbero incomplete, non essendo state annotate le domande rivolte all'imputato, in violazione dell'art. 136 cod. proc. pen. Il verbale inoltre non rispetterebbe la formalità prevista dall'art. 137 cod. proc. pen., non risultando apposte le sottoscrizioni al termine di ogni foglio. Da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato costituenti prova decisiva nell'economia della pronuncia di condanna. I plurimi rilievi sono infondati. A mente dell'art. 140 cod. proc. pen. è consentito provvedere alla redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva (Art. 140 cod. proc. pen.: "1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti 3 h) da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità"). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che non ricorra alcuna nullità ove il giudice del dibattimento abbia disposto la verbalizzazione in forma riassuntiva in assenza dei presupposti di cui all'art. 140 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Rv. 227492 - 01: "Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 cod. proc. pen., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 cod. proc. pen. ne' in altre previsioni"). Invero, a norma dell'art. 142 cod. proc. pen., il verbale è nullo solo se vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Non ricorre pertanto alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva sia pure in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 c.p.p. o in mancanza del consenso espresso delle parti, ai sensi dell'art. 559 c.p.p., comma 2, in quanto tali inosservanze non determinano alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142 cod.proc.pen., ne' in altre previsioni (Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003; Sez. 6, n. 1400 del 10/12/2009). La nullità sussiste solo se, in conseguenza anche della mancata riproduzione riassuntiva dei verbali di testimonianza, si verifichi la totale mancanza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, poiché in tal caso si tratterebbe di nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., evenienza questa non realizzatasi e nemmeno dedotta dalla difesa nel ricorso [cfr. Sez. 3, n. 37463 del 26/06/2008, Rv. 241095 - 01:" In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per violazione del 4 45 diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma terzo, cod. proc. pen.)"]. Quanto all'interrogatorio dell'imputato occorre rilevare come l'art. 141-bis cod. proc. pen. preveda l'obbligo della riproduzione fonografica in caso d'interrogatorio di persona detenuta che non si svolga in udienza, ricollegando alla violazione di detta modalità la sanzione delrinutilizzabilità. Argomentando "a contrario" deve ritenersi che, qualora detto interrogatorio si svolga in udienza, sia consentita l'utilizzazione anche della sola verbalizzazione sintetica. Tale interpretazione trova avallo nel dictum delle Sezioni Unite, sentenza n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo, Rv. 210803-01, in cui è esplicitamente escluso che le formalità di cui trattasi debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza, e ciò perché «la "ratio" della norma in esame, rappresentata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, come è stato sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a "suggestioni comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne", deve escludersi che le modalità di documentazione di cui trattasi debbano essere osservate quando la persona da interrogare non sia ristretta in vincoli in apposito istituto o in locali diversi dalla propria abitazione e non si trovi, pertanto, in condizioni, non solo psicologiche, ma anche ambientali, di minorata difesa». D'altro canto, non si vede come il ricorso alla sola verbalizzazione sintetica nel corso dell'interrogatorio avrebbe pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sul punto neppure la difesa di parte ricorrente spiega adeguatamente tale doglianza se non ricorrendo ad affermazioni apodittiche legate alla non verbalizzazione delle domande. In ordine alla mancata sottoscrizione apposta su ogni foglio del verbale d'udienza, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che ciò non determini una nullità ai sensi dell'art. 5 142 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 1740 del 07/10/2010, dep. 20/01/2011, Rv. 249506 - 01:"In tema di documentazione degli atti, non determina la nullità, ex art. 142 cod. proc. pen., la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, determinando incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto, ma non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall'art. 137 cod. proc. pen."). 2. Il secondo motivo è palesemente versato in fatto: dietro l'apparente deduzione del vizio di violaziondi legge e del vizio della motivazione, si prospetta una diversa ricostruzione fattuale, inammissibile in questa sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). 3. L'inammissibilità connota anche il terlo motivo di ricorso: la Corte ha ritenuto che il fatto non possa essere reputato di particolare tenuità, ostandovi il numero significativo di dosi singole ricavabili dal quantitativo caduto in sequestro, così come le modalità delle condotta, che appaiono tutt'altro che occasionali (si richiamano in motivazione le annotazioni sull'agenda del ricorrente riguardanti fitti rapporti commerciali ricondotti allo smercio di droga). Si evidenzia ancora il profilo riguardante la cospicua somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, incompatibile con i redditi del prevenuto. Le logiche argomentazioni prodotte in motivazione sono idonee a giustificare l'esclusione di un'offesa di minima entità al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Pacifico è che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo arrecato (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, 6 Tushaj, RV.266590-01); altrettanto pacifico è che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia sufficiente l'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma (Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Le valutazioni operate dal giudice a quo, in ordine alla non ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, risultano insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate, come nel presente caso, da motivazione logica, conforme alle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite citate. 4. Quanto alla determinazione della pena, deve rammentarsi come la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientri nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata con succinti richiami ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., specie nel caso in cui non si discosti in misura rilevante dal minimo edittale. Si è quindi ritenuto che il giudice ottemperi adeguatamente all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. ex multis Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01), essendo nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01). Nel caso che occupa il giudice ha esposto le ragioni della quantificazione della pena, ponendo l'accento sulla non occasionalità della condotta e sull'intensità del dolo, rendendo in tal modo congrua ed idonea indicazione dei criteri seguiti nell'esercizio delle sue valutazioni discrezionali. Da ultimo occorre rilevare come la questione riguardante l'applicazione dell'art. 133-bis cod. proc. pen. non sia stata mai posta all'attenzione della Corte d'appello con l'impugnazione ed i motivi aggiunti. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere 7 A7-7 dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (ex multis, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso in data 1 dicembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO Penale Sent. Sez. 4 Num. 3533 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 28/9/2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, previa riqualificazione del fatto ascritto a OL ER nel reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in quella di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo marijuana così suddivisa: un quantitativo occultato all'interno di un pacchetto di sigarette, del peso netto di grammi 3,466, avente percentuale di principio attivo pari al 9,6%, idoneo al confezionamento di 13,4 dosi;
un quantitativo detenuto presso l'abitazione in Cividale del Friuli, del peso netto di grammi 52,779, avente percentuale di principio attivo del 16,4%, idoneo al confezionamento di 347,9 dosi. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. I) Violazione di legge per mancata registrazione e redazione del verbale stenotipico relativo all'udienza del 28 settembre 2020, udienza nella quale si era proceduto all'esame dell'imputato; nullità e/o comunque inutilizzabilità dell'atto redatto in forma sintetica senza l'indicazione delle domande ed in mancanza di ogni indicazione dell'impossibilità di ricorrere all'ausilio della stenotipia o della fonoregistrazione. II) Violazione di legge e vizio della motivazione stante le palesi contraddizioni in cui è incorsa la sentenza nel paragrafo 4.1; inversione dell'onere della prova. Il giudice desume dalla differenza di percentuale di principio attivo fra la sostanza rinvenuta nella macchina e la sostanza detenuta in casa la riferibilità dei due quantitativi a partite differenti. Tale percorso induttivo sarebbe illogico e privo di oggettività. Sarebbe del tutto carente la motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'ipotesi ricostruttiva offerta della difesa, secondo la quale si sarebbe trattato di acquisto collettivo. III) Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., negato dalla Corte di merito soltanto sulla base del dato ponderale, elemento che pure aveva indotto i giudici a riqualificare il fatto nell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90. IV) Erronea e/o carente motivazione in ordine alla determinazione della pena;
mancata considerazione delle condizioni economiche dell'imputato. 3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo motivo di doglianza, si osserva quanto segue. La difesa lamenta la mancata registrazione ed il mancato riversamento in apposito verbale stenotipico dell'attività dell'udienza celebrata in data 28/9/2020 innanzi alla Corte di appello, udienza nella quale ebbe luogo l'interrogatorio dell'imputato. La Corte di merito non avrebbe dato atto, in violazione dell'art. 132 cod. proc. pen., della impossibilità di procedere all'ausilio della fonoregistrazione e della stenotipia. Il verbale riassuntivo non consentirebbe di comprendere se all'imputato siano stati dati gli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen., previsti a pena d'inutilizzabilità della prova. Le dichiarazioni del OL, riportate nel verbale riassuntivo, sarebbero incomplete, non essendo state annotate le domande rivolte all'imputato, in violazione dell'art. 136 cod. proc. pen. Il verbale inoltre non rispetterebbe la formalità prevista dall'art. 137 cod. proc. pen., non risultando apposte le sottoscrizioni al termine di ogni foglio. Da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato costituenti prova decisiva nell'economia della pronuncia di condanna. I plurimi rilievi sono infondati. A mente dell'art. 140 cod. proc. pen. è consentito provvedere alla redazione del verbale di udienza in forma riassuntiva (Art. 140 cod. proc. pen.: "1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti 3 h) da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità"). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che non ricorra alcuna nullità ove il giudice del dibattimento abbia disposto la verbalizzazione in forma riassuntiva in assenza dei presupposti di cui all'art. 140 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Rv. 227492 - 01: "Non ricorre alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza, nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 cod. proc. pen., in quanto tale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi dell'art. 142 cod. proc. pen. ne' in altre previsioni"). Invero, a norma dell'art. 142 cod. proc. pen., il verbale è nullo solo se vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Non ricorre pertanto alcuna nullità o inutilizzabilità dei verbali di udienza nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia disposto la contestuale redazione del verbale in forma riassuntiva sia pure in assenza delle condizioni richieste dall'art. 140 c.p.p. o in mancanza del consenso espresso delle parti, ai sensi dell'art. 559 c.p.p., comma 2, in quanto tali inosservanze non determinano alcuna sanzione processuale, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142 cod.proc.pen., ne' in altre previsioni (Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003; Sez. 6, n. 1400 del 10/12/2009). La nullità sussiste solo se, in conseguenza anche della mancata riproduzione riassuntiva dei verbali di testimonianza, si verifichi la totale mancanza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova, poiché in tal caso si tratterebbe di nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., evenienza questa non realizzatasi e nemmeno dedotta dalla difesa nel ricorso [cfr. Sez. 3, n. 37463 del 26/06/2008, Rv. 241095 - 01:" In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per violazione del 4 45 diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma terzo, cod. proc. pen.)"]. Quanto all'interrogatorio dell'imputato occorre rilevare come l'art. 141-bis cod. proc. pen. preveda l'obbligo della riproduzione fonografica in caso d'interrogatorio di persona detenuta che non si svolga in udienza, ricollegando alla violazione di detta modalità la sanzione delrinutilizzabilità. Argomentando "a contrario" deve ritenersi che, qualora detto interrogatorio si svolga in udienza, sia consentita l'utilizzazione anche della sola verbalizzazione sintetica. Tale interpretazione trova avallo nel dictum delle Sezioni Unite, sentenza n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo, Rv. 210803-01, in cui è esplicitamente escluso che le formalità di cui trattasi debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza, e ciò perché «la "ratio" della norma in esame, rappresentata dalla necessità di evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, come è stato sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a "suggestioni comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne", deve escludersi che le modalità di documentazione di cui trattasi debbano essere osservate quando la persona da interrogare non sia ristretta in vincoli in apposito istituto o in locali diversi dalla propria abitazione e non si trovi, pertanto, in condizioni, non solo psicologiche, ma anche ambientali, di minorata difesa». D'altro canto, non si vede come il ricorso alla sola verbalizzazione sintetica nel corso dell'interrogatorio avrebbe pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sul punto neppure la difesa di parte ricorrente spiega adeguatamente tale doglianza se non ricorrendo ad affermazioni apodittiche legate alla non verbalizzazione delle domande. In ordine alla mancata sottoscrizione apposta su ogni foglio del verbale d'udienza, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che ciò non determini una nullità ai sensi dell'art. 5 142 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 1740 del 07/10/2010, dep. 20/01/2011, Rv. 249506 - 01:"In tema di documentazione degli atti, non determina la nullità, ex art. 142 cod. proc. pen., la mancata sottoscrizione del verbale di udienza in ogni foglio, in quanto tale sanzione è prevista solo per il caso in cui manchi del tutto la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente, determinando incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto, ma non riguarda ogni inosservanza delle formalità indicate dall'art. 137 cod. proc. pen."). 2. Il secondo motivo è palesemente versato in fatto: dietro l'apparente deduzione del vizio di violaziondi legge e del vizio della motivazione, si prospetta una diversa ricostruzione fattuale, inammissibile in questa sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01). 3. L'inammissibilità connota anche il terlo motivo di ricorso: la Corte ha ritenuto che il fatto non possa essere reputato di particolare tenuità, ostandovi il numero significativo di dosi singole ricavabili dal quantitativo caduto in sequestro, così come le modalità delle condotta, che appaiono tutt'altro che occasionali (si richiamano in motivazione le annotazioni sull'agenda del ricorrente riguardanti fitti rapporti commerciali ricondotti allo smercio di droga). Si evidenzia ancora il profilo riguardante la cospicua somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, incompatibile con i redditi del prevenuto. Le logiche argomentazioni prodotte in motivazione sono idonee a giustificare l'esclusione di un'offesa di minima entità al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Pacifico è che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo arrecato (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, 6 Tushaj, RV.266590-01); altrettanto pacifico è che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sia sufficiente l'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma (Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Le valutazioni operate dal giudice a quo, in ordine alla non ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, risultano insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate, come nel presente caso, da motivazione logica, conforme alle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite citate. 4. Quanto alla determinazione della pena, deve rammentarsi come la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientri nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata con succinti richiami ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., specie nel caso in cui non si discosti in misura rilevante dal minimo edittale. Si è quindi ritenuto che il giudice ottemperi adeguatamente all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma terzo, cod. pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. ex multis Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402 - 01), essendo nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283 - 01). Nel caso che occupa il giudice ha esposto le ragioni della quantificazione della pena, ponendo l'accento sulla non occasionalità della condotta e sull'intensità del dolo, rendendo in tal modo congrua ed idonea indicazione dei criteri seguiti nell'esercizio delle sue valutazioni discrezionali. Da ultimo occorre rilevare come la questione riguardante l'applicazione dell'art. 133-bis cod. proc. pen. non sia stata mai posta all'attenzione della Corte d'appello con l'impugnazione ed i motivi aggiunti. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere 7 A7-7 dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (ex multis, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso in data 1 dicembre 2021