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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°584 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello
DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino e dall'Avv.to Adriana Pt_1
Giovanna Rizzo elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Germanà presso il Controparte_1 cui studio in Palermo via E. De Amicis n.1, è elettivamente domiciliata appellato All'udienza del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.4107/2022, emessa in data 16.12.2022, il Tribunale G.L. di Palermo, nella dichiarata contumacia dell' accoglieva il ricorso con il quale Pt_1
, sul presupposto di essere titolare di pensione di inabilità civile Controparte_1
n.0761081 ed ultrasettantenne, aveva chiesto la condanna del detto al CP_2 riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art.38 della legge n.448/2001.
Il Tribunale, in particolare, evidenziava che per ottenere la maggiorazione, il reddito annuo del richiedente doveva “risultare inferiore a 8.590,27 euro (per il 2022) ed euro
8.476,26 (per il 2020 e 2021)”; che “per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati” bisognava “rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.675,70 euro (per il 2022) ed euro 14.459,90 (per il 2020 e 2021)”. Riteneva che nel caso di specie tale prova era “stata fornita da parte ricorrente in quanto la stessa” era:
Pag.1 1. … ultrasettantenne (requisito anagrafico) – motivo per cui la decorrenza della prestazione non è legata alla domanda (necessaria ove l'invalido civile sia di età inferiore) ma al compimento del 70° anno di età;
2. inabile civile (requisito sanitario);
3. titolare redditi propri da pensione d'invalidità per la complessiva somma annua di euro €
4.873,05 e di redditi cumulati con l'altro coniuge complessivamente per € 10.993,05 (requisito reddituale).
Aggiungeva che “l' rimanendo contumace” non aveva “addotto motivi ostativi Pt_1 all'accoglimento della domanda”.
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato in Pt_1
Cancelleria il 16.6.2023, chiedendone la riforma.
A sostegno del gravame evidenzia come “la parte non abbia prodotto nulla in ordine alla propria situazione reddituale né in ordine a quella del coniuge, se non delle autocertificazioni” prive di
“valenza probatoria, nonché, una dichiarazione ISEE del 2020 che, parimenti redatta per autocertificazione, è inconferente perché essendo del 2020 è riferita ai redditi percepiti nel secondo anno antecedente la presentazione e non riporta tutti i redditi introitati e rilevanti per quel che qui rileva”.
Deduce che “a nulla vale …. la considerazione che l' fosse contumace” atteso che Pt_1
“l'art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita"”. Aggiunge che “controparte ha prodotto in giudizio la copia della domanda amministrativa del
05/10/2020 (all.3 di controparte) per il riconoscimento dell'“aumento al milione” ex art. 38, l. n. 448 del 28.12.2001, nella quale la stessa dichiara – contrariamente a quanto faccia in ricorso, dove omette del tutto la circostanza – di essere titolare di trattamento di pensione diretto n. 36732096 per
€6.955,00 annui, omettendo in ogni caso le prestazioni in godimento del coniuge”. Eccepisce, in ogni caso, “contrariamente a quanto dichiarato in ricorso di primo grado, e come in parte desumibile dalla documentazione prodotta dalla medesima controparte”, che:
“- parte appellata è titolare di pensione vecchiaia categoria VOCOM Nr. 550236732096, di importo mensile pari a €587,89 per un totale annuo di 7.642,57 ed un assegno sociale derivato da invalidità (Cat. INVCIV Nr. 550207061081) - in ordine alla quale è stato richiesto l'aumento oggetto di causa - di importo mensile pari a €409,86 per un totale annuo di € 5.328,18;
- il coniuge dell'appellata, percepisce assegno sociale (Cat. AS Nr. Parte_2
550204011897) per un importo pari ad € 202,71 mensili, per un totale annuo di € 2.635,23 ed una indennità di accompagnamento (Cat. INVCIV Nr. 550207857641) con decorrenza Marzo 2017 per un importo mensile di € 527,16”.
Produce, all'uopo, “i modelli obism degli anni 2020-2021-2022 e 2023 (il modello obism è una comunicazioni annuale con la quale viene precisato l'ammontare del trattamento erogato nell'anno corrispondente, un tempo trasmesso all'utente per posta, ora è a disposizione nel cassetto previdenziale) sia dell'appellata che del coniuge, nonché a titolo esemplificativo, i cedolini di gennaio 2023 di entrambi,
Pag.2 il riepilogo dei pagamenti erogati ad entrambi, il 730 del 2020 e 2021 dell'appellata e il CUD 2023 di entrambi”.
Rileva che “l'art. 38 nel prevedere l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti fini il pensionato non deve possedere "redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge" superiori ai limiti stabiliti, e considerata la precisazione di cui al comma 6, che dal 1° gennaio 2002 esclude dai redditi da valutare il reddito della casa di abitazione, ai fini dell'incremento in parola si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.
Sostiene, pertanto, che devono “essere presi in considerazione i redditi assoggettabili all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all'IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati;
devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio”.
Che “sulla base dei limiti reddituali come evidenziati nelle tabelle allegate alle circolari nn. 148/2020 e 135/2022 … come peraltro riconosciuti in sentenza, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il limite reddituale per gli anni interessati risulta sempre superato”. Osserva che “per ottenere la maggiorazione il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a 8.590,27 euro (per il 2022) ed euro 8.476,26 (per il 2020 e 2021); per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.675,70 euro (per il 2022) ed euro 14.459,90 (per il 2020 e 2021)”; che, invece, “l'appellata supera il limite soggettivo stante che nel
2020 ha percepito il reddito da pensione vecchiaia VO pari ad € 6.383,00 e il trattamento INVCIV per € 374,47 X 13 mensilità, pari ad € 4.868,11, per un totale di € 11.251,11; nel 2021, l'appellata ha percepito pensione di vecchiaia per €6.990,00 ed INVCIV per € 4.872,92 , per un totale di € 11.862,00; nel 2022, ha percepito redditi da pensione VO per € 7.166,20, e da INVCIV per € 4.965,61, per un totale di € 12.131,81”.
Ritiene in definitiva che anche “senza … considerare il limite reddituale per il coniuge perché superfluo, è di tutta evidenza che il superamento del limite soggettivo della richiedente precluda il riconoscimento della prestazione”.
si è costituita in giudizio, resistendo al gravame. Controparte_1
Eccepisce, in particolare, l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dall' in Pt_1 sede di gravame;
l'inconducenza “delle schermate informatiche” e la mancanza di “prova dell'erogazione delle maggiori somme”.
Sostiene, in definitiva, che “i limiti di legge per l'incremento al milione non risultano superati”.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
Pag.3 2) L'appello deve essere accolto. Quanto all'onere probatorio, va osservato che qualsiasi soggetto che invochi la concessione (o la permanenza) di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rimanendo del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' in sede Pt_1 amministrativa. Orbene, dalla piana lettura del ricorso di primo grado, emerge evidente come la avesse chiesto il riconoscimento della maggiorazione sociale sulla pensione di CP_1 invalidità civile in godimento senza provare la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge. Una prova di tal fatta, per come correttamente dedotto dall' non poteva Pt_1 certamente essere la certificazione ISEE valevole per il 2020 in quanto (a tutto voler concedere e anche a prescindere dalla valenza dimostrativa di tale attestazione) riferita alla situazione reddituale/patrimoniale personale e del nucleo familiare relativa al 2018.
Trattandosi, dunque, di una prova che investiva uno degli elementi costitutivi del diritto, va da sé che il primo Giudice non avrebbe dovuto accogliere il ricorso in ragione della mancata costituzione in giudizio dell' (ossia una situazione, la contumacia Pt_1 della parte convenuta, che non può essere in alcun modo equiparata alla mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte). Talchè, già sulla base di tali ragioni il gravame dovrebbe essere accolto.
In ogni caso, rileva la Corte, l' appellante ha fornito, in questa sede, ampia CP_2 ed esaustiva prova circa l'insussistenza in capo a del diritto alla Controparte_1 maggiorazione oggetto di causa, mediante la produzione di documenti che, contrariamente a quanto affermato in memoria dall'appellata, sono rilevanti e pienamente utilizzabili ai fini della decisione. Ciò in ossequio al recente e autorevole insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art.437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. n.16358/2024).
Nel caso di specie, infatti, i documenti in questione si disvelano assolutamente decisivi ai fini dell'accertamento della verità, dovendosi ritenere che il Tribunale, ove li avesse presi in considerazione, sarebbe giunto alla conclusione opposta rispetto a quella fatta oggetto di gravame.
Tali documenti, invero, attestano chiaramente ed univocamente il possesso di redditi personali della superiori al limite previsto dalla legge (nei termini, CP_1 incontestati, esposti dall' e pure richiamati nella sentenza impugnata: ossia euro Pt_1
Pag.4 8.476,26 per il 2020 e 2021; euro 8.590,27, per il 2022) in quanto la stessa, oltre ad essere titolare della pensione di inabilità civile (trasformata in assegno sociale dopo il raggiungimento del requisito dell'età anagrafica) è anche titolare di una pensione di vecchiaia che è stata (per come risulta anche dai modelli 730/2021, 730/2022 e 730/2023) pari ad euro 6.983,00 nel 2020, euro 6.990,00 nel 2021 ed euro 7.166,00 nel 2022.
Il cumulo di tali redditi, per come correttamente dedotto dall' Pt_1 determinano in maniera patente il superamento del tetto annuale previsto dalla legge per l'ottenimento della maggiorazione sociale oggetto di causa. Secondo la giurisprudenza, infatti, “ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma)” (Cass. n.6950/2023). Consegue la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado.
3) Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. deve dichiararsi che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese del doppio grado nei confronti dell' Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.4107/2022 emessa in data 16.12.2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell' Parte_1
Palermo, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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