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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5155/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA MONTE ROSA 30 16100 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. AUDINO LILIANA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti E
, C.F. nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
V. PONTE ROTTO 56 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PIER PAOLO CAPPONI, (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4 procura in atti Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/06/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 13/6/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 15/06/2008 dai IGnori
e Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. Particolarmente essi eviteranno espressioni ingiuriose e denigratorie l'uno nei confronti dell'altro, soprattutto in presenza dei figli, astenendosi dal criticare ciascuno il rispettivo ruolo genitoriale. Eviteranno, inoltre, di fare menzione alcuna delle vicende legate alla separazione, e, più in generale, ai rapporti fra di loro in presenza di , ed . Per_1 Per_2 Per_3
2. Il IG. si impegna a trasferire con sollecitudine e, comunque entro e non oltre la Pt_2 data di udienza che verrà fissata dall'Ill.mo Tribunale, la propria residenza anagrafica presso la propria attuale abitazione e/o presso altro diverso indirizzo, in quanto tuttora risulta indebitamente residente presso la casa ex coniugale, nonostante ivi non abiti più dall'epoca della separazione;
3. I coniugi si obbligano a darsi vicendevolmente tempestiva comunicazione di ogni cambio di residenza.
4. I figli , ed continueranno ad essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, IGnora
[...] , nella già casa coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita in Genova Via Pt_1
Monte Rosa 30/1, dove, per l'effetto, manterranno la residenza.
5. I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, da ritenersi in ogni caso primarie, nel pieno rispetto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali.
6. In linea di massima, il padre avrà ampio diritto di visita nei confronti dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri, quelli della madre e di quelli scolastici, parascolastici e sportivi dei figli e con le concrete esigenze degli stessi.
7. Quali modalità minime di visita, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi stabiliscono che il padre terrà con sé i figli nei fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera, salvo diversi accordi fra le parti.
8. Le principali festività verranno trascorse con il criterio dell'alternanza.
9. Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con il padre un periodo della durata di 10 gg. – anche non consecutivi e/o continuativi – con esclusione del mese di agosto, da concordare previamente tra i genitori con preavviso di almeno un mese;
nel caso di viaggi all'estero sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
10. Sempre nell'esclusivo e preminente interesse dei figli, al fine di garantire il loro diritto ad un sereno ed equilibrato percorso di crescita, evitando il rischio di possibili tensioni ed incomprensioni, il IG. e la IG.ra in ottica di buon senso, massima attenzione Pt_2 Pt_1
e protezione dei figli, si impegnano, reciprocamente, ad introdurre l'eventuale frequentazione con eventuali nuovi/e compagni/e di entrambi, in maniera graduale e soltanto se divenute tali in maniera stabile, evitando il rischio di confusione e sovrapposizione di ruoli. 11. I genitori, qualora fosse necessario, si impegnano reciprocamente ad adempiere alle procedure per il rilascio dei passaporti individuali di figli minori in conformità alla L. n. 166/2009 G.U. 24/11/2009 n. 274. 12. La casa ex coniugale, sita in Genova Monte Rosa 30/1, è di esclusiva proprietà della IG.ra e rimane assegnata alla stessa che ivi continuerà ad abitare con i figli. Parte_1
13. I beni mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili, tutti siti nella casa coniugale, sono e restano di proprietà esclusiva della IG.ra , senza pretesa alcuna da parte del Parte_1
IG. , il quale ha già provveduto a prelevare i propri beni personali e quant'altro Parte_2 concordato con la moglie e ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso altra abitazione, sita in Genova Via Ponte Rotto 56, che conduce in locazione. 14. In considerazione anche degli oneri alloggiativi gravanti sul IG. Parte_2
(attualmente pari ad € 350,00 a titolo di canone di locazione, oltre alle spese di utenze e riscaldamento), questi corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della medesima, alle coordinate che verranno dalla stessa indicate, la somma mensile di Euro 900,00 (novecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento luglio 2026), limitando tale aumento nella misura del 50% nel caso in cui l'indice dovesse essere al di sopra del 5%. 15. Le spese straordinarie riguardanti i tre figli saranno, per il 50%, a carico di ciascun genitore e seguiranno le indicazioni di cui al verbale della Sez. IV civile Tribunale di Genova del 15/09/16, conosciuto e qui richiamato. 16. Il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra , entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della medesima, alle coordinate che verranno dalla stessa indicate, la somma mensile di Euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento luglio 2026), limitando tale aumento nella misura del 50% nel caso in cui l'indice dovesse essere al di sopra del 5%, a titolo di assegno di mantenimento della moglie IG.ra . Parte_1
17. Quanto ai rapporti bancari, ai depositi di somme e risparmi familiari, i coniugi hanno già provveduto ad estinguere e chiudere definitivamente il conto corrente cointestato presso n. 3936/1000/739 e ad incassare e ritirare i buoni fruttiferi postali, Controparte_1 specificamente il buono ordinario (dematerializzato) n. 000025677557001 di controvalore pari ad € 9.023,20 alla data del 12/01/2023, il buono indicizzato a inflazione (dematerializzato) n. 000025677557002 di controvalore pari ad € 2.691,26 alla data del 12/01/2023, il libretto postale nominativo ordinario (cartaceo) n. 000025677557 di controvalore pari ad € 343,57 alla data del 12/01/2023 ed infine le somme investite con le polizze Posta Futuro Fedeltà 2016 n. 50011314801 di controvalore pari ad € 6.859,76 e n. 50011525627 di controvalore pari ad € 5.383,96 alla data del 12/01/2023, regolando, suddividendo ed attribuendo le relative somme come concordato in sede di separazione consensuale e dichiarano, pertanto, di non avere, al riguardo, più nulla a pretendere reciprocamente. 18. Il IG. e la IG.ra dichiarano e confermano, anche nella Parte_2 Parte_1 presente sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che le somme investite con le tre polizze, rispettivamente n. 50009002805 (ad oggi già riscattata e Parte_4 subito reinvestita con Fondi Banca Intesa San Paolo n. 03936/3100/21495845), CP_2
n. 50010699097 e n. 50010701627, tutte intestate alla IG.ra
[...] Controparte_2
frutto di risparmi familiari, continuano ad essere destinate e riservate Parte_1 esclusivamente alle esigenze attuali e/o future dei figli , ed Per_1 Per_2 Per_3
(nell'ordine sopra elencato) e rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o eventuale diritto sulle stesse, che ivi rimarranno depositate al fine di proseguire il rendimento dell'investimento nell'esclusivo e preminente interesse dei figli, i quali, una volta maggiorenni – salvo il sopraggiungere di esigenze degli stessi in epoca precedente alla maggiore età - potranno disporne nei modi e nei tempi ritenuti congrui ed opportuni. 19. Il IG. e la IG.ra dichiarano e confermano, anche nella Parte_2 Parte_1 presente sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, altresì che le somme investite con Fondi al Portatore presso , intestati alla IG.ra Controparte_1 Parte_1 rispettivamente Profilo e Profilo di controvalore complessivo attuale CP_3 CP_4 pari ad € 30.331,24, provenienti da eredità ricevuta dal IG. , sono state Parte_2 concordemente gestite nell'ambito familiare da entrambi i coniugi i quali, con il versamento delle stesse nei Fondi così istituiti, hanno congiuntamente scelto e deciso di destinarle e riservarle esclusivamente alle esigenze attuali e/o future dei figli , ed Per_1 Per_2
; il IG. e la IG.ra dichiarano concordemente di Per_3 Parte_2 Parte_1 conservare e mantenere interamente la destinazione e la riserva esclusiva di tali somme per le esigenze attuali e/o future dei figli , ed , impegnandosi Per_1 Per_2 Per_3 personalmente a non prelevarle e/o ad usufruirne autonomamente in alcun modo e rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o eventuale diritto sulle stesse, che ivi rimarranno depositate al fine di proseguire il rendimento dell'investimento nell'esclusivo e preminente interesse dei figli, i quali, una volta maggiorenni – salvo il sopraggiungere di esigenze degli stessi in epoca precedente alla maggiore età - potranno disporne nei modi e nei tempi ritenuti congrui ed opportuni, previa supervisione ed accordo di entrambi i genitori.
20. Il IG. e la IG.ra dichiarano e confermano, anche nella Parte_2 Parte_1 presente sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, altresì che le esigue somme depositate presso i conti correnti postali intestati, rispettivamente a ciascun figlio minore unitamente alla IG.ra sono destinate e riservate esclusivamente alle Parte_1 esigenze attuali dei figli , ed e rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o Per_1 Per_2 Per_3 eventuale diritto sulle stesse, che ivi rimarranno depositate, mantenendo l'uso e la destinazione attuali.
21. Il IG. dichiara, autorizza e conferma, anche nella presente sede di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, la IG.ra a richiedere e Parte_1 percepire in via diretta, esclusiva ed integrale l'erogazione dell'assegno unico per i tre figli, rinunciando a qualsiasi pretesa attuale o futura in ordine allo stesso.
22. Quanto ai beni mobili in loro possesso, i coniugi dichiarano che il veicolo Honda tg. DG599TY è stato, di comune accordo, già venduto;
la IG.ra ha provveduto Pt_1 autonomamente all'acquisto di nuovo mezzo tg. GR496GB, di sua esclusiva proprietà; i coniugi dichiarano altresì che il motoveicolo Honda SH tg. DB01892 è stato, di comune accordo, già demolito;
i coniugi dichiarano pertanto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in relazione ai suddetti veicoli e motoveicoli, avendo già regolato ogni rapporto.
23. Le parti dichiarano di non avere ulteriori beni mobili o immobili di proprietà in comune;
24. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione, fatta espressamente salva ed impregiudicata la richiesta di pagamento degli arretrati ISTAT maturati e ad oggi mai versati dal IG. in relazione ai contributi al mantenimento nei Pt_2 confronti dei figli e della IG.ra che la medesima riserva di formulare. Pt_1
25. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.” Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 241, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238. Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. ssa CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA MONTE ROSA 30 16100 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. AUDINO LILIANA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come C.F._2 da procura in atti E
, C.F. nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
V. PONTE ROTTO 56 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PIER PAOLO CAPPONI, (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4 procura in atti Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 7 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 15/06/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 13/6/2023 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che
, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 15/06/2008 dai IGnori
e Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. Particolarmente essi eviteranno espressioni ingiuriose e denigratorie l'uno nei confronti dell'altro, soprattutto in presenza dei figli, astenendosi dal criticare ciascuno il rispettivo ruolo genitoriale. Eviteranno, inoltre, di fare menzione alcuna delle vicende legate alla separazione, e, più in generale, ai rapporti fra di loro in presenza di , ed . Per_1 Per_2 Per_3
2. Il IG. si impegna a trasferire con sollecitudine e, comunque entro e non oltre la Pt_2 data di udienza che verrà fissata dall'Ill.mo Tribunale, la propria residenza anagrafica presso la propria attuale abitazione e/o presso altro diverso indirizzo, in quanto tuttora risulta indebitamente residente presso la casa ex coniugale, nonostante ivi non abiti più dall'epoca della separazione;
3. I coniugi si obbligano a darsi vicendevolmente tempestiva comunicazione di ogni cambio di residenza.
4. I figli , ed continueranno ad essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso la madre, IGnora
[...] , nella già casa coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita in Genova Via Pt_1
Monte Rosa 30/1, dove, per l'effetto, manterranno la residenza.
5. I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, da ritenersi in ogni caso primarie, nel pieno rispetto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali.
6. In linea di massima, il padre avrà ampio diritto di visita nei confronti dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri, quelli della madre e di quelli scolastici, parascolastici e sportivi dei figli e con le concrete esigenze degli stessi.
7. Quali modalità minime di visita, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi stabiliscono che il padre terrà con sé i figli nei fine settimana alternati, dal sabato mattina fino alla domenica sera, salvo diversi accordi fra le parti.
8. Le principali festività verranno trascorse con il criterio dell'alternanza.
9. Durante le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con il padre un periodo della durata di 10 gg. – anche non consecutivi e/o continuativi – con esclusione del mese di agosto, da concordare previamente tra i genitori con preavviso di almeno un mese;
nel caso di viaggi all'estero sarà necessario il consenso di entrambi i genitori.
10. Sempre nell'esclusivo e preminente interesse dei figli, al fine di garantire il loro diritto ad un sereno ed equilibrato percorso di crescita, evitando il rischio di possibili tensioni ed incomprensioni, il IG. e la IG.ra in ottica di buon senso, massima attenzione Pt_2 Pt_1
e protezione dei figli, si impegnano, reciprocamente, ad introdurre l'eventuale frequentazione con eventuali nuovi/e compagni/e di entrambi, in maniera graduale e soltanto se divenute tali in maniera stabile, evitando il rischio di confusione e sovrapposizione di ruoli. 11. I genitori, qualora fosse necessario, si impegnano reciprocamente ad adempiere alle procedure per il rilascio dei passaporti individuali di figli minori in conformità alla L. n. 166/2009 G.U. 24/11/2009 n. 274. 12. La casa ex coniugale, sita in Genova Monte Rosa 30/1, è di esclusiva proprietà della IG.ra e rimane assegnata alla stessa che ivi continuerà ad abitare con i figli. Parte_1
13. I beni mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili, tutti siti nella casa coniugale, sono e restano di proprietà esclusiva della IG.ra , senza pretesa alcuna da parte del Parte_1
IG. , il quale ha già provveduto a prelevare i propri beni personali e quant'altro Parte_2 concordato con la moglie e ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso altra abitazione, sita in Genova Via Ponte Rotto 56, che conduce in locazione. 14. In considerazione anche degli oneri alloggiativi gravanti sul IG. Parte_2
(attualmente pari ad € 350,00 a titolo di canone di locazione, oltre alle spese di utenze e riscaldamento), questi corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della medesima, alle coordinate che verranno dalla stessa indicate, la somma mensile di Euro 900,00 (novecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento luglio 2026), limitando tale aumento nella misura del 50% nel caso in cui l'indice dovesse essere al di sopra del 5%. 15. Le spese straordinarie riguardanti i tre figli saranno, per il 50%, a carico di ciascun genitore e seguiranno le indicazioni di cui al verbale della Sez. IV civile Tribunale di Genova del 15/09/16, conosciuto e qui richiamato. 16. Il IG. corrisponderà altresì alla IG.ra , entro il giorno 10 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente della medesima, alle coordinate che verranno dalla stessa indicate, la somma mensile di Euro 100,00 (cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento luglio 2026), limitando tale aumento nella misura del 50% nel caso in cui l'indice dovesse essere al di sopra del 5%, a titolo di assegno di mantenimento della moglie IG.ra . Parte_1
17. Quanto ai rapporti bancari, ai depositi di somme e risparmi familiari, i coniugi hanno già provveduto ad estinguere e chiudere definitivamente il conto corrente cointestato presso n. 3936/1000/739 e ad incassare e ritirare i buoni fruttiferi postali, Controparte_1 specificamente il buono ordinario (dematerializzato) n. 000025677557001 di controvalore pari ad € 9.023,20 alla data del 12/01/2023, il buono indicizzato a inflazione (dematerializzato) n. 000025677557002 di controvalore pari ad € 2.691,26 alla data del 12/01/2023, il libretto postale nominativo ordinario (cartaceo) n. 000025677557 di controvalore pari ad € 343,57 alla data del 12/01/2023 ed infine le somme investite con le polizze Posta Futuro Fedeltà 2016 n. 50011314801 di controvalore pari ad € 6.859,76 e n. 50011525627 di controvalore pari ad € 5.383,96 alla data del 12/01/2023, regolando, suddividendo ed attribuendo le relative somme come concordato in sede di separazione consensuale e dichiarano, pertanto, di non avere, al riguardo, più nulla a pretendere reciprocamente. 18. Il IG. e la IG.ra dichiarano e confermano, anche nella Parte_2 Parte_1 presente sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che le somme investite con le tre polizze, rispettivamente n. 50009002805 (ad oggi già riscattata e Parte_4 subito reinvestita con Fondi Banca Intesa San Paolo n. 03936/3100/21495845), CP_2
n. 50010699097 e n. 50010701627, tutte intestate alla IG.ra
[...] Controparte_2
frutto di risparmi familiari, continuano ad essere destinate e riservate Parte_1 esclusivamente alle esigenze attuali e/o future dei figli , ed Per_1 Per_2 Per_3
(nell'ordine sopra elencato) e rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o eventuale diritto sulle stesse, che ivi rimarranno depositate al fine di proseguire il rendimento dell'investimento nell'esclusivo e preminente interesse dei figli, i quali, una volta maggiorenni – salvo il sopraggiungere di esigenze degli stessi in epoca precedente alla maggiore età - potranno disporne nei modi e nei tempi ritenuti congrui ed opportuni. 19. Il IG. e la IG.ra dichiarano e confermano, anche nella Parte_2 Parte_1 presente sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, altresì che le somme investite con Fondi al Portatore presso , intestati alla IG.ra Controparte_1 Parte_1 rispettivamente Profilo e Profilo di controvalore complessivo attuale CP_3 CP_4 pari ad € 30.331,24, provenienti da eredità ricevuta dal IG. , sono state Parte_2 concordemente gestite nell'ambito familiare da entrambi i coniugi i quali, con il versamento delle stesse nei Fondi così istituiti, hanno congiuntamente scelto e deciso di destinarle e riservarle esclusivamente alle esigenze attuali e/o future dei figli , ed Per_1 Per_2
; il IG. e la IG.ra dichiarano concordemente di Per_3 Parte_2 Parte_1 conservare e mantenere interamente la destinazione e la riserva esclusiva di tali somme per le esigenze attuali e/o future dei figli , ed , impegnandosi Per_1 Per_2 Per_3 personalmente a non prelevarle e/o ad usufruirne autonomamente in alcun modo e rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o eventuale diritto sulle stesse, che ivi rimarranno depositate al fine di proseguire il rendimento dell'investimento nell'esclusivo e preminente interesse dei figli, i quali, una volta maggiorenni – salvo il sopraggiungere di esigenze degli stessi in epoca precedente alla maggiore età - potranno disporne nei modi e nei tempi ritenuti congrui ed opportuni, previa supervisione ed accordo di entrambi i genitori.
20. Il IG. e la IG.ra dichiarano e confermano, anche nella Parte_2 Parte_1 presente sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, altresì che le esigue somme depositate presso i conti correnti postali intestati, rispettivamente a ciascun figlio minore unitamente alla IG.ra sono destinate e riservate esclusivamente alle Parte_1 esigenze attuali dei figli , ed e rinunciano a qualsivoglia pretesa e/o Per_1 Per_2 Per_3 eventuale diritto sulle stesse, che ivi rimarranno depositate, mantenendo l'uso e la destinazione attuali.
21. Il IG. dichiara, autorizza e conferma, anche nella presente sede di Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, la IG.ra a richiedere e Parte_1 percepire in via diretta, esclusiva ed integrale l'erogazione dell'assegno unico per i tre figli, rinunciando a qualsiasi pretesa attuale o futura in ordine allo stesso.
22. Quanto ai beni mobili in loro possesso, i coniugi dichiarano che il veicolo Honda tg. DG599TY è stato, di comune accordo, già venduto;
la IG.ra ha provveduto Pt_1 autonomamente all'acquisto di nuovo mezzo tg. GR496GB, di sua esclusiva proprietà; i coniugi dichiarano altresì che il motoveicolo Honda SH tg. DB01892 è stato, di comune accordo, già demolito;
i coniugi dichiarano pertanto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in relazione ai suddetti veicoli e motoveicoli, avendo già regolato ogni rapporto.
23. Le parti dichiarano di non avere ulteriori beni mobili o immobili di proprietà in comune;
24. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione, fatta espressamente salva ed impregiudicata la richiesta di pagamento degli arretrati ISTAT maturati e ad oggi mai versati dal IG. in relazione ai contributi al mantenimento nei Pt_2 confronti dei figli e della IG.ra che la medesima riserva di formulare. Pt_1
25. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.” Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 241, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238. Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba