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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2218/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SERINI MARCO e dall'Avv. ZAUPA FIORELLO
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTINORI ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile residenza Per_1 presso l'abitazione della madre;
Per 2. disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta costui CP_1 ovvero il figlio stesso lo desiderino, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastico-ricreativi del ragazzo, impegnandosi quantomeno a vederlo:
● due pomeriggi infrasettimanali, di ciascuna settimana, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, con possibilità di pernotto e con previsione di ri-accompagnamento a scuola la mattina seguente;
● a fine settimana alterni, dal sabato mattina (dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 09,00 in periodo non scolastici) fino alle ore 20,00 della domenica sera;
● 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
● 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di natale (dal 23 al
30 dicembre) e il capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio);
● 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo; Per
● il compleanno di e ogni altra festività scolastica o da calendario alternata tra i genitori, di anno in anno;
il sig. dovrà andare a prendere e a riportare il figlio presso l'abitazione materna in CP_1 occasione delle frequentazioni dello stesso;
Per 3. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando ogni mese CP_1 alla sig.ra , con lui convivente, la somma di euro 300,00, mediante bonifico Parte_1 bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre e con previsione di adeguamento Istat a partire dal secondo anno. Le spese straordinarie del figlio di carattere sanitario (medico specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal
SSN), educativo scolastiche (tasse, imposte e costi di iscrizione, anche universitari, materiale didattico, libri di testo, gite, mensa, trasporti), sportive (attività sportiva, anche agonistica, abbonamenti ed equipaggiamenti sportivi), ludico ricreative (centri estivi), debitamente documentate
e preventivamente concordate laddove necessario, in ossequio al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, dovranno essere equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
4. disporre l'assegnazione della casa sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, di proprietà della sig.ra , alla madre medesima, la quale continuerà ad abituarvi assieme al Parte_2 figlio;
Per_1
5. disporre l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale in capo alla madre, sig.ra
, con espressa rinuncia da parte del sig. a richiedere per sé la quota di Parte_1 CP_1 spettanza paterna;
6. spese e competenze compensate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025 esponeva: che dall'unione intercorsa con Parte_1 era nato il figlio in data 27/12/2012; che la relazione tra le parti si era CP_1 Per_1 conclusa nel 2021 e da allora il sig. si era definitivamente trasferito a vivere altrove. La CP_1
Per ricorrente chiedeva, pertanto, che il figlio venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile residenza presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre secondo il calendario indicato in ricorso;
che il resistente venisse onerato Per dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando ogni mese alla sig.ra Parte_1
, con lui convivente, la somma di euro 450,00, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia,
[...] mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese e con previsione di adeguamento Istat a partire dal secondo anno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposta l'assegnazione della casa sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, di Per proprietà della sig.ra alla madre medesima, per abitarvi assieme al figlio . Parte_1
Per Costituitosi in giudizio, chiedeva che il figlio venisse affidato ad entrambi i CP_1 genitori con stabile residenza presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre secondo il calendario indicato in comparsa di costituzione;
che il padre Per venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando ogni mese alla sig.ra con lui convivente, la somma di € 250,00, ovvero il diverso importo ritenuto Parte_1 di giustizia, mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 20 di ogni mese e con previsione di adeguamento Istat a partire dal secondo anno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposta l'assegnazione della casa sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, di Per proprietà della sig.ra alla madre medesima, per abitarvi assieme al figlio . Parte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa e rinviava la causa al fine di consentire alle parti di rassegnare conclusioni conformi.
Con note scritte telematicamente depositate, le parti formulavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, va assegnata a in Parte_1 quanto convivente con il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Per_1 conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il giorno 11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2218/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SERINI MARCO e dall'Avv. ZAUPA FIORELLO
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTINORI ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
1. affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile residenza Per_1 presso l'abitazione della madre;
Per 2. disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta costui CP_1 ovvero il figlio stesso lo desiderino, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastico-ricreativi del ragazzo, impegnandosi quantomeno a vederlo:
● due pomeriggi infrasettimanali, di ciascuna settimana, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, con possibilità di pernotto e con previsione di ri-accompagnamento a scuola la mattina seguente;
● a fine settimana alterni, dal sabato mattina (dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 09,00 in periodo non scolastici) fino alle ore 20,00 della domenica sera;
● 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
● 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di natale (dal 23 al
30 dicembre) e il capodanno (dal 31 dicembre al 06 gennaio);
● 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo; Per
● il compleanno di e ogni altra festività scolastica o da calendario alternata tra i genitori, di anno in anno;
il sig. dovrà andare a prendere e a riportare il figlio presso l'abitazione materna in CP_1 occasione delle frequentazioni dello stesso;
Per 3. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando ogni mese CP_1 alla sig.ra , con lui convivente, la somma di euro 300,00, mediante bonifico Parte_1 bancario da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre e con previsione di adeguamento Istat a partire dal secondo anno. Le spese straordinarie del figlio di carattere sanitario (medico specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal
SSN), educativo scolastiche (tasse, imposte e costi di iscrizione, anche universitari, materiale didattico, libri di testo, gite, mensa, trasporti), sportive (attività sportiva, anche agonistica, abbonamenti ed equipaggiamenti sportivi), ludico ricreative (centri estivi), debitamente documentate
e preventivamente concordate laddove necessario, in ossequio al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, dovranno essere equamente ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
4. disporre l'assegnazione della casa sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, di proprietà della sig.ra , alla madre medesima, la quale continuerà ad abituarvi assieme al Parte_2 figlio;
Per_1
5. disporre l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale in capo alla madre, sig.ra
, con espressa rinuncia da parte del sig. a richiedere per sé la quota di Parte_1 CP_1 spettanza paterna;
6. spese e competenze compensate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2025 esponeva: che dall'unione intercorsa con Parte_1 era nato il figlio in data 27/12/2012; che la relazione tra le parti si era CP_1 Per_1 conclusa nel 2021 e da allora il sig. si era definitivamente trasferito a vivere altrove. La CP_1
Per ricorrente chiedeva, pertanto, che il figlio venisse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile residenza presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre secondo il calendario indicato in ricorso;
che il resistente venisse onerato Per dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando ogni mese alla sig.ra Parte_1
, con lui convivente, la somma di euro 450,00, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia,
[...] mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese e con previsione di adeguamento Istat a partire dal secondo anno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposta l'assegnazione della casa sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, di Per proprietà della sig.ra alla madre medesima, per abitarvi assieme al figlio . Parte_1
Per Costituitosi in giudizio, chiedeva che il figlio venisse affidato ad entrambi i CP_1 genitori con stabile residenza presso l'abitazione della madre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre secondo il calendario indicato in comparsa di costituzione;
che il padre Per venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando ogni mese alla sig.ra con lui convivente, la somma di € 250,00, ovvero il diverso importo ritenuto Parte_1 di giustizia, mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 20 di ogni mese e con previsione di adeguamento Istat a partire dal secondo anno, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
che venisse disposta l'assegnazione della casa sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, di Per proprietà della sig.ra alla madre medesima, per abitarvi assieme al figlio . Parte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa e rinviava la causa al fine di consentire alle parti di rassegnare conclusioni conformi.
Con note scritte telematicamente depositate, le parti formulavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Recoaro Terme (VI) località Gardi n. 1, va assegnata a in Parte_1 quanto convivente con il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Per_1 conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il giorno 11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello