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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8548 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4290/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4290 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti
Marco Ciano e Luigi Giannoni presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
Domenico Fontana n. 30, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F. ), domiciliato in Napoli, CP_1 C.F._2 alla via Petrarca n. 50;
-CONVENUTO CONTUMACE -
NONCHE'
(P.I. ), in persona del suo procuratore e CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Calamita, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 89/A,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 03/06/2025, i procuratori di parte attrice: “nel riportarsi a tutti gli atti di causa e alla documentazione prodotta, alle memorie di cui all'art. 183 VI comma, c.p.c., chiedono assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore della compagnia assicurativa convenuta: “nel richiamare integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3, insiste per l'accoglimento integrale delle seguenti conclusioni: 1) rigettare le domande formulate dall'istante nei confronti della perché inammissibili ed improponibili, alla CP_2 stregua delle argomentazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, con condanna dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 (anche comma
3) c.p.c.; 2) in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. tutte rassegnate, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ciò posto, lo scrivente difensore, CHIEDE che l'adito Tribunale Voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16/02-3/03/2022,
ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e la al fine di ottenere da questi ultimi, ai CP_1 Controparte_3 sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nell'appartamento dell in data 29/03/2018, alle ore 15:00 circa, allorquando la stessa Pt_1 scivolava sul pavimento bagnato procurandosi così lesioni personali.
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L'odierna attrice ha, poi, precisato di aver precedentemente proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al medesimo Tribunale, iscritto con R.G.
22207/2020 nell'ambito del quale il nominato CTU, Dott.ssa Persona_1 aveva accertato sia la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro che il danno biologico e l'invalidità temporanea riportati dalla ricorrente.
, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in CP_1 giudizio.
In data 07/06/2022 si è, invece, costituita in giudizio la Controparte_3 impugnando estensivamente l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto
[...] in quanto, in via preliminare, la stessa era carente di legittimazione passiva non vantando l'odierna attrice alcuna azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, la stessa “essendo terza estranea rispetto a un eventuale rapporto tra assicurato e assicuratore” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta); ha, pertanto, in forza di ciò chiesto la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via gradata, poi, ha eccepito che Pt_1
l'evento dannoso fosse addebitabile in via esclusiva alla condotta poco attenta e prudente dell'attrice ed in via ulteriormente gradata ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione del sinistro per cui è causa. Quanto al profilo del quantum debeatur ha, infine, ritenuto la pretesa
“assolutamente sproporzionata in relazione alla reale natura ed entità delle lesioni presuntivamente riportate nel dedotto accadimento per cui è causa e con evidenti duplicazioni di voci astrattamente risarcibili” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta).
La causa, previa acquisizione del fascicolo di Atp, è stata istruita mediante prova testimoniale acquisita la quale, all'udienza del 03/06/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, è stata riservata in decisone previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di non CP_1 costituitosi benché ritualmente citato in giudizio.
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Va, altresì, premesso che la fattispecie prospettata da Parte_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondursi nell'ambito
[...] di applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo l'attrice dedotto di aver riportato lesioni personali per essere scivolata nell'appartamento del convenuto a causa del pavimento bagnato non segnalato.
Come è noto, la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c.
(responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa abbia, a qualsiasi titolo, un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Ciò posto correttamente parte attrice ha proposto la presente domanda nei confronti del essendo quest'ultimo, in quanto proprietario CP_1 dell'appartamento in cui è verificato il sinistro, custode dello stesso.
Al contrario risulta carente di legittimazione passiva la citata compagnia assicurativa, CP_3
Parte attrice, in quanto terza danneggiata, non ha, difatti, alcuna azione diretta da poter proporre per il sinistro per cui è causa direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del presunto responsabile civile. Ed invero è noto che sono tipiche le ipotesi in cui il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore e tra queste non vi rientra il caso, sottoposto all'attenzione del Tribunale, di una caduta avvenuta in appartamento. Sul punto è appena il caso di richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti de/l'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero ne/l'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo
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cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007; cfr. anche Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 5259 del 25/02/2021).
Dunque, era solo il presunto responsabile civile che avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Di conseguenza avendo, invece, l'attrice citato direttamente in giudizio l pur in carenza di un titolo che la legittimasse a CP_3 proporre azione nei confronti di quest'ultima va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice.
Ciò posto occorre soffermarsi, ora, sul merito della domanda proposta nei confronti di . CP_1
Va premesso che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale
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da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (v. Cass. Civ., Sez.
3, Sent. 05.02.2013, n. 2660).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
L'istruttoria espletata ha, difatti, provato sia l'esistenza del danno che il nesso causale con la cosa rientrante nell'ambito della sfera di custodia del convenuto . CP_1
Nel primo senso depone la documentazione medica depositata dall'istante.
Quanto al nesso causale, il testimone escusso nel corso dell'udienza del 20/06/2023, , con dichiarazioni sufficientemente precise e Testimone_1 dettagliate, ha confermato la dinamica del sinistro per come descritta in citazione dall'attrice in tal modo confermando che la caduta per cui è causa si
è verificata a causa del pavimento bagnato del salone dell'appartamento del convenuto non segnalato all'ospite.
Nello specifico il teste ha riferito: “ero presente il giorno dell'avvenuto sinistro. Sono amico di e un giorno di fine marzo CP_1 del 2018 ero a pranzo a casa sua insieme ad altri amici… durante il pranzo ricordo che era caduta della coca cola a terra e la compagna di , CP_1
non ricordo il cognome, si è messa subito a pulire e a lavare a terra Per_2 mentre noi eravamo ancora lì; eravamo tutti in soggiorno e lei si è messa a lavare a terra. Poco dopo che aveva finito di lavare a terra ci ha raggiunti a casa anche la sorella di Dopo circa 10 minuti da quando Per_3 Per_2 aveva finito di lavare a terra è arrivata la sorella di come dicevo e CP_1 mentre si avvicinava a noi altri per salutarci è scivolata. A terra nel soggiorno c'è marmo bianco;
io mi sono subito avvicinato per aiutarla ad alzarsi e ho visto che a terra era ancora bagnato, la zona era scivolosa, c'era del sapone a terra, anzi credo fosse sapone. Ricordo che per lavare a Per_2 terra aveva usato dei detersivi. La sorella di era dolorante, le faceva CP_1 male la gamba destra”.
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Dunque, la testimonianza ha confermato che l'attrice è arrivata a casa del fratello dopo che la compagna di quest'ultimo aveva lavato il pavimento così escludendo la possibilità per l'attrice di poter tempestivamente percepire o prevedere, stante l'assenza di indicazioni evidenti in tal senso, la situazione di pericolo costituita dalla presenza di acqua e liquido scivoloso sul pavimento. Ed invero, proprio la circostanza che a terra vi fosse dell'acqua, per sua natura trasparente ed incolore, con la conseguente impossibilità di localizzarla visivamente, esclude la configurabilità sia di un'eventuale responsabilità esclusiva che di un concorso di colpa dell'istante.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato deve affermarsi la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del convenuto Pt_1 nella causazione del sinistro per cui è causa.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla quantificazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice.
Quanto al danno non patrimoniale questo Giudice condivide le risultanze della relazione peritale a firma del dott.ssa espletata Persona_1 nel procedimento per A.T.P. ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. in quanto precise, esaurienti e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione medica in atti.
Nello specifico, il nominato CTU, premessa l'astratta compatibilità tra le lesioni accertate (Frattura persottotrocanterica femore dx) e la dinamica del sinistro per come descritta in atti dall'attrice, ha stimato che l'istante ha riportato, in conseguenza della caduta per cui è causa, un danno biologico nella misura del 7 % successivo ad un'inabilità temporanea totale della durata di giorni 8, ad una inabilità temporanea parziale al 75% della durata di giorni
25 ad una inabilità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 20 e ad una inabilità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 20.
Passando, ora, alla valutazione dei danni in termini economici occorre evidenziare che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
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tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc.
A tanto aggiungasi che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
L'importo risarcitorio sarà, quindi, liquidato avendo riguardo ai valori risultanti dall'applicazione delle nuove tabelle di Milano 2024 le quali ben possono essere utilizzate come parametro di tipo equitativo generale, avendo la Corte di Cassazione più volte riconosciuto la loro valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (sulle tabelle di Milano quale espressione di un criterio equitativo generale, vedi Cass. 25164/20; Cass,
11754/18; Cass, 9950/17; Cass. 20895/15).
Le tabelle milanesi aggiornate al 2024, nell'indicazione degli importi relativi al danno non patrimoniale, distinguono la componente del danno alla salute in senso stretto da quella del danno morale, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione separata dei due valori.
Quanto al danno morale, osserva il Tribunale, che lo stesso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio
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fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10/11/2020).
Inoltre, la Corte di Cassazione, al fine di garantire il ristoro integrale di cui si è detto sopra, anche di recente, ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n.
5865/2021).
Ciò posto, in applicazione dei su esposti principi in tema di liquidazione del danno, assumendo come parametro di liquidazione i criteri usati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano in casi analoghi (tabelle rielaborate nel 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (54 anni), a deve essere riconosciuto Parte_1
l'importo di € 13.441,00 per l'invalidità permanente nella misura del 7% nonché della sofferenza soggettiva dalla stessa patita per le lesioni subite, cui vanno aggiunti € 920,00 per gli 8 giorni di invalidità temporanea totale, €
2.156,25 per i 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.150,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed, infine, ulteriori €
575,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% per un totale di
€ 18.242,25 per il danno biologico complessivo.
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Quanto poi al danno patrimoniale non risultano documentate spese mediche.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è, poi, soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro
(cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17/02/1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (29/03/2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad € 20.214,40, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 29/03/2018, ammonta ad € 15.227,25 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 4.987,15, di cui € 1.972,15 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed €
3.015,00 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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Va, altresì, accolta la domanda di parte attrice diretta ad ottenere il pagamento, da parte di delle spese legali e di Ctu dalla stessa CP_1 sostenute nell'ambito del giudizio di ATP: in particolare, le spese legali si liquidano, tenuto conto della natura del procedimento e del valore della causa, in complessivi € 1.300,00 di cui € 130,00 per spese ed € 1.170,00 per compensi per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore degli avv.ti
Marco Ciano e Luigi Giannoni, dichiaratisi anticipatari;
le spese di CTU, invece, ammontano, come da decreto di liquidazione in atti dell' 8/09/2021, ad € 444,03, oltre contributi e IVA come per legge.
Ed invero, le spese "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto." (cfr. Cass. n.
14268/2017).
Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto e tra l'attrice CP_1
e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, come CP_3 in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa (valore da € 5.201,00 a € 26.001,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
Da ultimo va esaminata la domanda di condanna per lite temeraria formulata dall nei confronti dell'attrice. Controparte_3
La domanda merita accoglimento in quanto l'aver proposto la domanda risarcitoria nei confronti direttamente della compagnia assicuratrice del responsabile civile denota, quanto meno, la colpa grave della parte istante per le ragioni sopra esposte.
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La previsione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pur non richiedendo la prova del danno subito (a differenza del comma 1), trattandosi di un'ipotesi eccezionale di “danno punitivo” (cfr. Trib. Varese 23/2/2012, 6/2/2001,
22/1/2011, 27/5/2010, 30/10/2009; Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011,
7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. Verona 21/3/2011, ord. 1/10/2010,
20/9/2010, ord. 1/7/2010; Trib. Min. Milano dec. 4/3/2011; Trib. Foggia
28/1/2011; Trib. Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Roma sez. dist.
Ostia 9/12/2010; Trib. Varese sez. dist. Luino ord. 23/1/2010; Trib. Roma
11/1/2010; Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 29/8/2009; Trib. Reggio
Emilia nn. 729/2012 e 712/2012. In questi esatti termini, sia pure come obiter dictum, anche Cass. n. 17902/2010, e, per la giurisprudenza amministrativa,
Cons. Stato n. 1209/2012), postula comunque, secondo l'orientamento prevalente, la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza (così Trib.
Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. S. Maria
Capua Vetere 26/9/2011; Trib. Verona ord. 21/3/2011, ord. 1/10/2010, sent.
20/9/2010; Trib. Foggia 28/1/2011; Trib. Oristano ord. 17/11/2010; Trib.
Pescara sent. 30/9/2010; Trib. Padova ord. 10/11/2009, ord. 2/11/2009, ord.
30/10/2009; Trib. Reggio Emilia nn. 729/2012 e 712/2012).
L'istituto in esame possiede natura mista sanzionatoria e risarcitoria.
La liquidazione va effettuata in via equitativa dal giudice prendendo in considerazione la gravità della colpa ed i presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale (cfr., in tal senso, Tribunale di Busto Arsizio, 12 giugno 2012; Tribunale di
Modena, I sez. civ., 16 maggio 2012, n. 816).
Quindi, ai fini di tale liquidazione, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
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Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Accoglie la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento, a CP_1 titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice dell'importo di €
20.214,40, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
4. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite sostenute nell'ambito del giudizio di
[...] accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 22207/2020 che si liquidano in complessivi € 1.300,00 di cui € 130,00 per spese ed €
1.170,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore degli avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni, dichiaratisi anticipatari;
5. Pone definitivamente a carico di le spese per CP_1
l'espletamento della CTU svolta nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 22207/2020 come liquidate in separato decreto ad € 444,03, oltre contributi e IVA come per legge e, per l'effetto, lo condanna al relativo rimborso in favore della ricorrente che ha anticipato la spesa;
6. Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle CP_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
2.804,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre
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15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni, dichiaratisi anticipatari;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell che si liquidano in € 2.540,00 per compensi CP_3 oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
8. Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 Parte_1 co. III c.p.c., in favore dell' dell'ulteriore importo pari CP_3 ad € 2.540,00.
Così deciso in Napoli, 30 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4290 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti
Marco Ciano e Luigi Giannoni presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via
Domenico Fontana n. 30, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
(C.F. ), domiciliato in Napoli, CP_1 C.F._2 alla via Petrarca n. 50;
-CONVENUTO CONTUMACE -
NONCHE'
(P.I. ), in persona del suo procuratore e CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Calamita, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 89/A,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 03/06/2025, i procuratori di parte attrice: “nel riportarsi a tutti gli atti di causa e alla documentazione prodotta, alle memorie di cui all'art. 183 VI comma, c.p.c., chiedono assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; il procuratore della compagnia assicurativa convenuta: “nel richiamare integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 3, insiste per l'accoglimento integrale delle seguenti conclusioni: 1) rigettare le domande formulate dall'istante nei confronti della perché inammissibili ed improponibili, alla CP_2 stregua delle argomentazioni esposte in comparsa di costituzione e risposta, con condanna dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 (anche comma
3) c.p.c.; 2) in ogni caso, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. tutte rassegnate, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Ciò posto, lo scrivente difensore, CHIEDE che l'adito Tribunale Voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16/02-3/03/2022,
ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e la al fine di ottenere da questi ultimi, ai CP_1 Controparte_3 sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nell'appartamento dell in data 29/03/2018, alle ore 15:00 circa, allorquando la stessa Pt_1 scivolava sul pavimento bagnato procurandosi così lesioni personali.
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L'odierna attrice ha, poi, precisato di aver precedentemente proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al medesimo Tribunale, iscritto con R.G.
22207/2020 nell'ambito del quale il nominato CTU, Dott.ssa Persona_1 aveva accertato sia la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro che il danno biologico e l'invalidità temporanea riportati dalla ricorrente.
, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in CP_1 giudizio.
In data 07/06/2022 si è, invece, costituita in giudizio la Controparte_3 impugnando estensivamente l'avversa pretesa e chiedendone il rigetto
[...] in quanto, in via preliminare, la stessa era carente di legittimazione passiva non vantando l'odierna attrice alcuna azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice, la stessa “essendo terza estranea rispetto a un eventuale rapporto tra assicurato e assicuratore” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta); ha, pertanto, in forza di ciò chiesto la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via gradata, poi, ha eccepito che Pt_1
l'evento dannoso fosse addebitabile in via esclusiva alla condotta poco attenta e prudente dell'attrice ed in via ulteriormente gradata ha chiesto riconoscersi il concorso di colpa di quest'ultima nella causazione del sinistro per cui è causa. Quanto al profilo del quantum debeatur ha, infine, ritenuto la pretesa
“assolutamente sproporzionata in relazione alla reale natura ed entità delle lesioni presuntivamente riportate nel dedotto accadimento per cui è causa e con evidenti duplicazioni di voci astrattamente risarcibili” (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione e risposta).
La causa, previa acquisizione del fascicolo di Atp, è stata istruita mediante prova testimoniale acquisita la quale, all'udienza del 03/06/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, è stata riservata in decisone previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di non CP_1 costituitosi benché ritualmente citato in giudizio.
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Va, altresì, premesso che la fattispecie prospettata da Parte_1
nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondursi nell'ambito
[...] di applicazione dell'art. 2051 c.c., avendo l'attrice dedotto di aver riportato lesioni personali per essere scivolata nell'appartamento del convenuto a causa del pavimento bagnato non segnalato.
Come è noto, la responsabilità contemplata dall'art. 2051 c.c.
(responsabilità da cose in custodia) presuppone che il soggetto al quale la si imputa abbia, a qualsiasi titolo, un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Ciò posto correttamente parte attrice ha proposto la presente domanda nei confronti del essendo quest'ultimo, in quanto proprietario CP_1 dell'appartamento in cui è verificato il sinistro, custode dello stesso.
Al contrario risulta carente di legittimazione passiva la citata compagnia assicurativa, CP_3
Parte attrice, in quanto terza danneggiata, non ha, difatti, alcuna azione diretta da poter proporre per il sinistro per cui è causa direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del presunto responsabile civile. Ed invero è noto che sono tipiche le ipotesi in cui il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore e tra queste non vi rientra il caso, sottoposto all'attenzione del Tribunale, di una caduta avvenuta in appartamento. Sul punto è appena il caso di richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui “nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti de/l'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero ne/l'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo
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cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 9516 del 20/04/2007; cfr. anche Cass. civ. sez. 3, ordinanza n. 5259 del 25/02/2021).
Dunque, era solo il presunto responsabile civile che avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere dalla stessa manlevata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Di conseguenza avendo, invece, l'attrice citato direttamente in giudizio l pur in carenza di un titolo che la legittimasse a CP_3 proporre azione nei confronti di quest'ultima va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice.
Ciò posto occorre soffermarsi, ora, sul merito della domanda proposta nei confronti di . CP_1
Va premesso che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.
2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale
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da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (v. Cass. Civ., Sez.
3, Sent. 05.02.2013, n. 2660).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
L'istruttoria espletata ha, difatti, provato sia l'esistenza del danno che il nesso causale con la cosa rientrante nell'ambito della sfera di custodia del convenuto . CP_1
Nel primo senso depone la documentazione medica depositata dall'istante.
Quanto al nesso causale, il testimone escusso nel corso dell'udienza del 20/06/2023, , con dichiarazioni sufficientemente precise e Testimone_1 dettagliate, ha confermato la dinamica del sinistro per come descritta in citazione dall'attrice in tal modo confermando che la caduta per cui è causa si
è verificata a causa del pavimento bagnato del salone dell'appartamento del convenuto non segnalato all'ospite.
Nello specifico il teste ha riferito: “ero presente il giorno dell'avvenuto sinistro. Sono amico di e un giorno di fine marzo CP_1 del 2018 ero a pranzo a casa sua insieme ad altri amici… durante il pranzo ricordo che era caduta della coca cola a terra e la compagna di , CP_1
non ricordo il cognome, si è messa subito a pulire e a lavare a terra Per_2 mentre noi eravamo ancora lì; eravamo tutti in soggiorno e lei si è messa a lavare a terra. Poco dopo che aveva finito di lavare a terra ci ha raggiunti a casa anche la sorella di Dopo circa 10 minuti da quando Per_3 Per_2 aveva finito di lavare a terra è arrivata la sorella di come dicevo e CP_1 mentre si avvicinava a noi altri per salutarci è scivolata. A terra nel soggiorno c'è marmo bianco;
io mi sono subito avvicinato per aiutarla ad alzarsi e ho visto che a terra era ancora bagnato, la zona era scivolosa, c'era del sapone a terra, anzi credo fosse sapone. Ricordo che per lavare a Per_2 terra aveva usato dei detersivi. La sorella di era dolorante, le faceva CP_1 male la gamba destra”.
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Dunque, la testimonianza ha confermato che l'attrice è arrivata a casa del fratello dopo che la compagna di quest'ultimo aveva lavato il pavimento così escludendo la possibilità per l'attrice di poter tempestivamente percepire o prevedere, stante l'assenza di indicazioni evidenti in tal senso, la situazione di pericolo costituita dalla presenza di acqua e liquido scivoloso sul pavimento. Ed invero, proprio la circostanza che a terra vi fosse dell'acqua, per sua natura trasparente ed incolore, con la conseguente impossibilità di localizzarla visivamente, esclude la configurabilità sia di un'eventuale responsabilità esclusiva che di un concorso di colpa dell'istante.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui argomentato deve affermarsi la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del convenuto Pt_1 nella causazione del sinistro per cui è causa.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla quantificazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice.
Quanto al danno non patrimoniale questo Giudice condivide le risultanze della relazione peritale a firma del dott.ssa espletata Persona_1 nel procedimento per A.T.P. ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. in quanto precise, esaurienti e rassegnate dopo un attento e scrupoloso controllo della paziente e della documentazione medica in atti.
Nello specifico, il nominato CTU, premessa l'astratta compatibilità tra le lesioni accertate (Frattura persottotrocanterica femore dx) e la dinamica del sinistro per come descritta in atti dall'attrice, ha stimato che l'istante ha riportato, in conseguenza della caduta per cui è causa, un danno biologico nella misura del 7 % successivo ad un'inabilità temporanea totale della durata di giorni 8, ad una inabilità temporanea parziale al 75% della durata di giorni
25 ad una inabilità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 20 e ad una inabilità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 20.
Passando, ora, alla valutazione dei danni in termini economici occorre evidenziare che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
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tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc.
A tanto aggiungasi che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
L'importo risarcitorio sarà, quindi, liquidato avendo riguardo ai valori risultanti dall'applicazione delle nuove tabelle di Milano 2024 le quali ben possono essere utilizzate come parametro di tipo equitativo generale, avendo la Corte di Cassazione più volte riconosciuto la loro valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (sulle tabelle di Milano quale espressione di un criterio equitativo generale, vedi Cass. 25164/20; Cass,
11754/18; Cass, 9950/17; Cass. 20895/15).
Le tabelle milanesi aggiornate al 2024, nell'indicazione degli importi relativi al danno non patrimoniale, distinguono la componente del danno alla salute in senso stretto da quella del danno morale, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione separata dei due valori.
Quanto al danno morale, osserva il Tribunale, che lo stesso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio
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fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10/11/2020).
Inoltre, la Corte di Cassazione, al fine di garantire il ristoro integrale di cui si è detto sopra, anche di recente, ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. n.
5865/2021).
Ciò posto, in applicazione dei su esposti principi in tema di liquidazione del danno, assumendo come parametro di liquidazione i criteri usati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano in casi analoghi (tabelle rielaborate nel 2024), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (54 anni), a deve essere riconosciuto Parte_1
l'importo di € 13.441,00 per l'invalidità permanente nella misura del 7% nonché della sofferenza soggettiva dalla stessa patita per le lesioni subite, cui vanno aggiunti € 920,00 per gli 8 giorni di invalidità temporanea totale, €
2.156,25 per i 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.150,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed, infine, ulteriori €
575,00 per i 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% per un totale di
€ 18.242,25 per il danno biologico complessivo.
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Quanto poi al danno patrimoniale non risultano documentate spese mediche.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è, poi, soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro
(cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17/02/1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (29/03/2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad € 20.214,40, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 29/03/2018, ammonta ad € 15.227,25 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 4.987,15, di cui € 1.972,15 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed €
3.015,00 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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Va, altresì, accolta la domanda di parte attrice diretta ad ottenere il pagamento, da parte di delle spese legali e di Ctu dalla stessa CP_1 sostenute nell'ambito del giudizio di ATP: in particolare, le spese legali si liquidano, tenuto conto della natura del procedimento e del valore della causa, in complessivi € 1.300,00 di cui € 130,00 per spese ed € 1.170,00 per compensi per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore degli avv.ti
Marco Ciano e Luigi Giannoni, dichiaratisi anticipatari;
le spese di CTU, invece, ammontano, come da decreto di liquidazione in atti dell' 8/09/2021, ad € 444,03, oltre contributi e IVA come per legge.
Ed invero, le spese "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo
"ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto." (cfr. Cass. n.
14268/2017).
Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto e tra l'attrice CP_1
e la convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate, come CP_3 in dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m tenuto conto del valore della causa (valore da € 5.201,00 a € 26.001,00) e dell'attività concretamente espletata con la precisazione che si applicano i parametri minimi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
Da ultimo va esaminata la domanda di condanna per lite temeraria formulata dall nei confronti dell'attrice. Controparte_3
La domanda merita accoglimento in quanto l'aver proposto la domanda risarcitoria nei confronti direttamente della compagnia assicuratrice del responsabile civile denota, quanto meno, la colpa grave della parte istante per le ragioni sopra esposte.
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La previsione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., pur non richiedendo la prova del danno subito (a differenza del comma 1), trattandosi di un'ipotesi eccezionale di “danno punitivo” (cfr. Trib. Varese 23/2/2012, 6/2/2001,
22/1/2011, 27/5/2010, 30/10/2009; Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011,
7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. Verona 21/3/2011, ord. 1/10/2010,
20/9/2010, ord. 1/7/2010; Trib. Min. Milano dec. 4/3/2011; Trib. Foggia
28/1/2011; Trib. Rovigo sez. dist. Adria 7/12/2010; Trib. Roma sez. dist.
Ostia 9/12/2010; Trib. Varese sez. dist. Luino ord. 23/1/2010; Trib. Roma
11/1/2010; Trib. Prato 6/11/2009, Trib. Milano ord. 29/8/2009; Trib. Reggio
Emilia nn. 729/2012 e 712/2012. In questi esatti termini, sia pure come obiter dictum, anche Cass. n. 17902/2010, e, per la giurisprudenza amministrativa,
Cons. Stato n. 1209/2012), postula comunque, secondo l'orientamento prevalente, la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza (così Trib.
Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. S. Maria
Capua Vetere 26/9/2011; Trib. Verona ord. 21/3/2011, ord. 1/10/2010, sent.
20/9/2010; Trib. Foggia 28/1/2011; Trib. Oristano ord. 17/11/2010; Trib.
Pescara sent. 30/9/2010; Trib. Padova ord. 10/11/2009, ord. 2/11/2009, ord.
30/10/2009; Trib. Reggio Emilia nn. 729/2012 e 712/2012).
L'istituto in esame possiede natura mista sanzionatoria e risarcitoria.
La liquidazione va effettuata in via equitativa dal giudice prendendo in considerazione la gravità della colpa ed i presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale (cfr., in tal senso, Tribunale di Busto Arsizio, 12 giugno 2012; Tribunale di
Modena, I sez. civ., 16 maggio 2012, n. 816).
Quindi, ai fini di tale liquidazione, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570).
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Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Accoglie la domanda proposta da nei confronti Parte_1 di e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento, a CP_1 titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice dell'importo di €
20.214,40, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
4. Condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
, delle spese di lite sostenute nell'ambito del giudizio di
[...] accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 22207/2020 che si liquidano in complessivi € 1.300,00 di cui € 130,00 per spese ed €
1.170,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore degli avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni, dichiaratisi anticipatari;
5. Pone definitivamente a carico di le spese per CP_1
l'espletamento della CTU svolta nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 22207/2020 come liquidate in separato decreto ad € 444,03, oltre contributi e IVA come per legge e, per l'effetto, lo condanna al relativo rimborso in favore della ricorrente che ha anticipato la spesa;
6. Condanna al pagamento, in favore di parte attrice, delle CP_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
2.804,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre
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15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marco Ciano e Luigi Giannoni, dichiaratisi anticipatari;
7. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell che si liquidano in € 2.540,00 per compensi CP_3 oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
8. Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 Parte_1 co. III c.p.c., in favore dell' dell'ulteriore importo pari CP_3 ad € 2.540,00.
Così deciso in Napoli, 30 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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