Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1667/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 'Avv. Cinzia Remoli;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Remoli;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 26.06.2014, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CIVITAVECCHIA, dell'anno 2014, al N. 24, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale ad eccezi le questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in occasione della permanenza del figlio presso di sé;
2) il minore avrà il suo prevalente collocamento presso la madre e presso la stessa fisserà la sua residenza anagrafica;
b) per un pomeriggio settimanale, in coincidenza del mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, ovvero dal termine giornaliero del campo estivo durante il periodo di vacanza scolastica, con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno seguente ovvero presso la casa materna ovvero della nonna materna entro le ore 10:00 ovvero presso il campo estivo;
c) in occasione delle festività natalizie, il minore, ad anni alterni, trascorrerà con l'un genitore la settimana dal 23 al 30 dicembre e con l'altro quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con l'un genitore e quello del Lunedì dell'Angelo con l'altro; e) durante il periodo di vacanza scolastica estiva, il bambino trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni in via esclusiva. La cadenza di detto periodo dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
f) il minore trascorrerà, se del caso in deroga alla ordinaria calendarizzazione, con il genitore interessato: il giorno della Festa della Mamma e quello del compleanno materno;
il giorno della Festa del Papà e quello del compleanno paterno;
g) il festeggiamento con i coetanei per il compleanno del minore sarà organizzato di comune accordo tra i genitori e a spese condivise al 50%; h) i tempi di permanenza presso ciascun genitore e i relativi orari dovranno essere applicati nel rispetto delle esigenze lavorative dei genitori stessi e con la necessaria elasticità;
4) La sig.ra e il figlio , con il consenso del sig. , sin dalla data di sottoscrizione del Pt_1 Per_1 Pt_2 ricorso introduttivo e comunque entro il 31 dicembre 2024, hanno lasciato la casa coniugale in Santa Marinella alla Strada della Guardiola n. 72/G per trasferirsi definitivamente ad abitare in Civitavecchia presso immobile assunto dalla sig.ra in locazione. Il sig. , pertanto, ha autorizzato, Pt_1 Pt_2 sottoscrivendo il ricorso introduttivo, il ento di abitazione e denza del figlio Parte_3 da Santa Marinella a Civitavecchia e, al contempo, il cambio della residenza anagrafica del minore;
5) La casa coniugale in Santa Marinella alla Strada Rimessa della Guardiola n. 72 G, unitamente al mobilio ed a quanto altro la arreda, salvo quanto di seguito previsto al punto 8), rimarrà in godimento al sig. ; Parte_2
6) A decorrere dal mese di novembre 2024, il sig. dovrà corrispondere alla sig.ra quale Pt_2 Pt_1 contributo nel mantenimento del figlio minore l'assegno perequativo mensil 85,00 Per_1
(ducecentoottantacinque/00) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT (FOI) a decorrere dal mese di novembre 2025; - Il diritto a percepire l'AUU per il figlio minore competerà in via esclusiva e totalitaria alla sig.ra come la Pt_1 stessa lo ha percepito sino alla data odierna;
7) Le spese straordinarie afferenti il figlio minore, individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato Tribunale in data 15.1.2015, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Si intende già compreso nelle spese straordinarie concordate il costo del centro estivo;
8) Allorquando, entro il 31 dicembre 2024, ha lasciato definitivamente la casa coniugale, la sig.ra Pt_1 ha portato seco i mobili, gli oggetti e gli effetti di seguito descritti: - la metà dei pezzi di ciascuno dei 2 servizi piatti completi da 12 ; - la metà dei pezzi del servizio di bicchieri completo da 12; - la metà dei pezzi di ciascuno dei 2 servizi posate completi da 12; - la metà dei pezzi del servizio sottopiatto nero da 12; - la metà dei pezzi del servizio bicchieri per liquore da 12; - la metà dei pezzi del servizio coppe gelato da 12; - la metà dei pezzi di ciascuno dei 2 servizi da caffè completo da 12 + zuccheriera + cucchiaini;
- 1 decanter;
- uno dei 2 vassoi in porcellana;
- batteria completa di pentole;
- friggitrice ad aria;
-1 cestello porta ghiaccio;
-uno dei 2 vasi porta fiori ceramica;
- 1 vaso ceramica centro tavola;
- 2 porta vasi ferro;
-1 porta ombrelli in ferro;
- 4 pouf;
- 2 librerie della cabina armadio;
- 1 specchio contenitore;
- attrezzi per ginnastica;
-2 televisori;
- foto e cornici con fotografie della sig.ra e Pt_1 figlio;
- 2 tavoli da esterno con 4 sedie. - Il minore ha scelto autonomamente co e Per_1 Per_1 seco. - Il mobilio di arredo della cucina, ivi compresi tutti gli elettrodomestici, è stato lasciato dalla sig.ra presso la casa coniugale e il sig. dovrà corrispondere alla stessa l'importo di €. 800,00 Pt_1 Pt_2
(ottocento/00) in liquidazione divisionale della relativa proprietà con pagamento da effettuarsi in rate mensili consecutive di €. 50,00 (cinquanta/00) ciascuna a decorrere, la prima, dal mese di gennaio 2025 fino ad estinzione del debito. - Con quanto qui convenuto le parti hanno operato la divisione dei beni mobili di comune proprietà in guisa tale che quanto rimane nella casa coniugale, ad eccezione del mobilio della cucina come sopra disciplinato, è attribuito in proprietà esclusiva al sig. mentre Pt_2 quanto asportato dalla sig.ra rimane di proprietà esclusiva della stessa;
Pt_1
9) I coniugi si danno atto di definito tra loro ogni e qualsivoglia rapporto di reciproco debito e credito pertanto, alla data odierna, la sig.ra dichiara di non aver nulla a pretendere nei Pt_1 confronti del sig. per pregressi assegno p o e spese straordinarie per il figlio . Il Pt_2 Per_1 sig. dichiara di non aver nulla a pretendere dalla sig.ra per pregressi costi utenze e consumi Pt_2 Pt_1 do i;
10) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla emananda sentenza per quanto conforme alle presenti condizioni.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso