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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1844/2023 R.G., promossa da
, con l'Avv. Dario S. Scaligina;
Parte_1
-opponente- contro
; Controparte_1
-opposta-
Controparte_2
;
[...]
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione del 10.03.2023 dinanzi l'intestato Tribunale, l'odierna opponente riassumeva la causa già promossa dinanzi al Giudice di Pace di Taranto e recante RG 7091/2024, avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento n.10620190018633105000, con cui l , per conto Controparte_1 dell' (ovvero Controparte_2
), aveva richiesto il pagamento della somma di € 2.365,71 giusta ingiunzione di CP_3 pagamento n. 78618494556 dell'01.10.2018.
Tanto in conseguenza della sentenza n. 3074/22, con la quale il Giudice di Pace adito, in accoglimento della eccezione in tal senso formulata dall'agente di riscossione, dichiarava la propria incompetenza per materia e fissava il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto. In sede di riassunzione del giudizio, l'odierna opponente in sostanza tornava a riproporre la eccezione (già sollevata innanzi al Giudice di pace) di prescrizione del credito portato nella cartella impugnata, avendo chiuso sin dal 2007 l'omonima ditta individuale beneficiaria di quel credito e non avendo mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Concludeva così per l'annullamento della cartella opposta.
Nessuno delle controparti opposte si costituiva nel giudizio riassunto, sicché la causa, istruita documentalmente e matura per la decisione, all'udienza del 24.06.2024 veniva trattenuta per la decisione.
* * *
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Riveste carattere assorbente ai fini del decidere la questione concernente la eccepita prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata, avendo l'attrice addotto che le controparti non hanno prodotto in giudizio alcuna atto che provasse l'interruzione della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme reclamate.
Va premesso che, in via generale il diritto di di esigere il rimborso del credito erogato CP_3
e non soddisfatto si prescrive entro dieci anni e che il termine decorre dal momento in cui al debitore viene chiesto di corrispondere il capitale residuo in un'unica soluzione.
Ciò posto, non è emersa in giudizio alcuna prova che sia mai stata inviata all'attrice alcuna richiesta di tal genere, né che alla attrice medesima sia stato notificato alcun altro atto interruttivo della prescrizione del credito presupposto dalla cartella di pagamento impugnata, della quale va dunque dichiarata la inefficacia.
Nulla per le spese del giudizio tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la inefficacia della impugnata cartella di pagamento n.
n.10620190018633105000 della per intervenuta prescrizione Controparte_1 del corrispondente diritto di credito azionato;
2) Nulla per le spese del giudizio.
Taranto, 18.02.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli