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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Anna Mantovani Consigliere
Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2866/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Alessia Bernardo e dall'Avv. Sara Germani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Limbiate (MB), Corso Milano n. 62
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Fontanesi, presso CP_1 C.F._2
lo studio del quale in Monza, Via Moriggia n. 4, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_2 C.F._3
Ardito, presso il cui studio in Monza, Largo Esterle n. 4, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2159/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 20.08.2024. pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PER
Parte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi tutti di fatto e di diritto dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2159/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sez. I Civile, in persona del Giudice Dott. Alessandro
Rossato, in data 19.08.2024 e pubblicata in data 20.08.2024 – Repert. n. 3252/2024 del 20.08.2024 - resa nel procedimento n. RG 3550/2021, così giudicare
Nel merito:
In parziale riforma della sentenza n. 2159/2024: A) accertare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, disporre la revocatoria in favore dell'appellante con conseguente dichiarazione di Parte_1 inefficacia nei suoi confronti, dell'atto di trasferimento di unità immobiliari in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione consensuale tra coniugi, stipulato in data 22.12.2020, a rogito del Dott. Notaio in Monza, Repertorio N. 101089, Raccolta N. 42539 con il quale Persona_1
ha ceduto a , in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'appellante, i CP_1 Controparte_2 seguenti beni immobili: 1) la piena proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di San Leo, frazione Pietracuta, via Orti, costituita da:
- appartamento posto al primo piano di tre locali oltre servizio e balcone. L'appartamento sopra descritto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Leo come segue:
. foglio 3, mappale 618, sub. 8, via Orti snc, piano 1, categoria A/3, classe U, vani 3,5, superficie catastale mq. 52
- escluse aree scoperte mq. 50, Rendita Catastale euro 168,11. TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro-Urbino - Registro Particolare 4642 Registro Generale 6385 - Pubblico ufficiale Reper-torio Persona_1
101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA VIVI - CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO
GRATUITO - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
2) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà alla cessionaria, delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Challand-
Saint-Anselme, frazione Tilly:
- monolocale con servizi e balcone al piano terreno (primo fuori terra);
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Challand-Saint-Anselme come segue:
. foglio 23, mappale 212, sub. 1, frazione Tilly, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq.41
- escluse aree scoperte mq.37, Rendita Catastale euro 187,22;
. foglio 23, mappale 212, sub. 8, frazione Quincod, piano S1, categoria C/6, classe U, metri quadrati
14, superficie catastale mq.15, Rendita Catastale euro 49,89. TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Aosta – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare - Registro Particolare 8241
Registro Generale 10853 - Pubblico ufficiale Repertorio 101089/42539 del Persona_1
22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO - Nota Pt_2 disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 3) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà alla cessionaria, dell'immobile sito in Comune di Muggiò, via Vittorio Alfieri n. 4, costituito da: pagina 2 di 11 - appartamento posto al piano terreno di sei locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e veranda, con annessi cinque vani di cantina al piano interrato;
- appartamento al piano primo di quattro locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e balconi;
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato;
- un vano ad uso autorimessa al piano terreno, in corpo staccato;
con annessa porzione di area a giardino e cortile, accessoria e di pertinenza.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Muggiò come segue:
. foglio 22, mappale 236, sub. 1, via Vittorio Alfieri n. 4, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, vani 8,5, superficie catastale mq.187 - escluse aree scoperte mq.184, Rendita Catastale euro 943,82;
. foglio 22, mappale 236, sub. 2, via Vittorio Alfieri n. 4, piano 1, categoria A/7, classe 4, vani 6,5, superficie catastale mq.148 - escluse aree scoperte mq.148, Rendita Catastale euro 721,75;
. foglio 22, mappale 236, sub. 3, via Vittorio Alfieri n.4, piano S1, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 47, superficie catastale mq.50, Rendita Catastale euro 123,79;
. foglio 22, mappale 236, sub. 4, via Vittorio Alfieri n.4, piano T, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 17, superficie catastale mq.20, Rendita Catastale euro 44,78. TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Ufficio Provinciale di Milano – Servizio di pubblicità immobiliare Milano 2 - Registro Particolare 98901 Registro Generale 153863 - Pubblico ufficiale
Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI Persona_1 Pt_2
DIRITTI REALI IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DA SEPARAZIONE
CONSENSUALE - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico B) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza. In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, instare, indicare prove e testi, diversamente concludere e di ogni altra migliore difesa.
In ogni caso: con conferma della sentenza impugnata in ordine alla condanna alla rifusione e alla liquidazione delle spese di lite del primo grado e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese ex art. 2, D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge del presente giudizio di appello”.
CONCLUSIONI PER
CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, nel merito: accertare e dichiarare che l'appellato non propone alcuna opposizione alle domande ex adverso formulate e provvedere in conseguenza. Spese del presente giudizio compensate”.
CONCLUSIONI PER
Controparte_2
“che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, prenda atto della formale inesistenza di opposizione dell'odierna appellata alla domanda proposta da controparte con l'atto di impugnazione e Voglia provvedere in conseguenza. Compensi e spese di giudizio compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 11 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
- rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
- dichiarava cessata la materia del contendere e conseguentemente ordinava ai Conservatori dei
Registri Immobiliari la cancellazione, a spese dei convenuti, della trascrizione della domanda azionata nel presente giudizio:
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro, Servizio pubblicità immobiliare di Urbino
Registro generale 2488 – registro particolare 1872, presentazione n. 7 del 29.4.2021
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Aosta, Servizio pubblicità immobiliare, Registro generale 4166 – registro particolare 3306, presentazione n. 22 del 29.4.2021
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, Servizio pubblicità immobiliare di Milano
2, Registro generale 59444 – registro particolare 40393, presentazione n. 67 del 29.4.2021.
- in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, dichiarava tenute e condannava le parti convenute e , in solido tra di loro, alla rifusione in CP_1 Controparte_3 favore dell'attore delle spese di lite liquidate in euro 14.000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege ed oltre ad euro
2.322,21 per spese esenti.
- rigettava ogni diversa domanda, eccezione, istanza.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e la di Parte_1 CP_1
lui moglie domandando la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento di Controparte_2
unità immobiliari in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione consensuale tra coniugi effettuato da in favore di risultante da rogito notarile N.101089 di rep. - CP_1 Controparte_2
N. 42539 di racc. del 22.12.2020 a firma del Notaio, Dott. perché effettuato in Persona_1 pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva di essere nato dall'unione tra e Parte_3
il quale, all'epoca già sposato con e padre di due figli, si era da sempre CP_1 Controparte_2
rifiutato di riconoscerlo, sicché, risultato vano ogni tentativo stragiudiziale di essere riconosciuto dal padre, aveva citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e il risarcimento del danno endofamiliare dallo stesso quantificato in € 149.364,00, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
A seguito della CTU biologica espletata nel corso della causa instaurata ai sensi dell'art. 269 c.c., con la quale veniva accertato il rapporto di filiazione tra le parti, e in prossimità della definizione della pagina 4 di 11 causa, fino a quel momento risultante proprietario di diversi immobili e titolare di CP_1
molteplici rapporti bancari, estingueva detti rapporti e si spogliava di tutti i propri immobili, cedendoli a titolo gratuito alla moglie, nell'ambito di una separazione consensuale ad avviso dell'attore simulata e finalizzata unicamente a eludere le legittime aspettative di credito dello stesso, risultando così integrati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2 contestando la sussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana e
[...]
conseguentemente domandando il rigetto delle pretese attoree.
Nelle more del giudizio di prime cure, con sentenza n. 1720/2021, pubblicata il 27.09.2021, il
Tribunale di Monza dichiarava padre biologico di , disponendo che CP_1 Parte_1
assumesse in aggiunta al cognome materno ” quello paterno ” Parte_1 Pt_1 CP_1
e condannando a corrispondere in favore di a titolo risarcitorio l'importo CP_1 Parte_1 di € 33.600,00, oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza fino all'effettivo saldo.
In data 23.03.2022, interponevano gravame avverso tale sentenza con riguardo Parte_1
alla quantificazione del risarcimento, e censurando il capo della pronuncia in cui il CP_1
Tribunale aveva ritenuto assolto l'onere della prova incombente sulla parte attrice relativamente alla consapevolezza da parte del convenuto del rapporto di paternità.
Con sentenza n. 2659/2023, pubblicata in data 14.09.2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione, rimasto Parte_1
pendente per tutta la durata del giudizio di primo grado da cui ha originato il presente giudizio d'appello.
Con sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 20.08.2024 e qui appellata, il Tribunale di Monza, considerata l'evoluzione del processo instaurato ai sensi dell'art. 269 c.c., nonché l'intervenuto pagamento, da parte di in favore del figlio degli importi risarcitori CP_1 Parte_1 riconosciuti nella sentenza di primo grado di quel giudizio e ritenuto altresì che, fatta salva l'autonoma valutazione dei giudici di legittimità, la pretesa di risarcimento per la maggior somma di € 149.364,00 non avesse sufficiente probabilità di essere accolta nel parallelo giudizio sulla paternità, dichiarava cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, condannava le parti convenute alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame , affidandosi Parte_1
a due distinti motivi.
pagina 5 di 11 I. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo invero non condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui il pagamento degli importi riconosciuti dalla sentenza di primo grado nel giudizio ex art. 269 c.c., seppur in pendenza del relativo giudizio di Cassazione, avrebbe fatto venir meno l'interesse ad agire dell'attore odierno appellante.
All'opposto, in base alla prospettazione di parte appellante, attualmente la stessa conserverebbe una legittima aspettativa di maggior credito, con la conseguenza che l'interesse ad agire di sarebbe ancora attuale e destinato a permanere sino al Parte_1
passaggio in giudicato della decisione circa il credito da questi vantato nei confronti del padre naturale a titolo di risarcimento del danno endofamiliare.
Dall'asserita erroneità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere discenderebbe altresì l'erroneità del capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, così pregiudicando la garanzia del creditore prima del passaggio in giudicato in ordine alla sua legittima aspettativa di maggior credito, esponendolo al rischio di subire un pregiudizio per effetto delle eventuali successive vicende delle unità immobiliari già attinte dall'actio pauliana.
II. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la pretesa di risarcimento per la maggior somma di €
149.364,00 non avesse sufficiente probabilità di essere accolta nel parallelo giudizio sulla paternità.
Ad avviso di parte appellante, il Giudice di prime cure sarebbe andato oltre l'oggetto della valutazione a lui demandata dalla legge nel giudizio per revocatoria, limitato all'esistenza, in funzione legittimante, della pretesa creditoria e non al suo quantum.
La fallacia di tale giudizio emergerebbe proprio laddove lo stesso primo Giudice ha sottolineato che il giudizio di legittimità potrebbe avere conclusioni diverse da quelle che lo stesso ha reputato di poter prevedere (“fatta salva, all'evidenza, l'autonoma valutazione dei Giudici di legittimità”), così esplicitamente ammettendo che la Suprema Corte possa ritenere errato il criterio di quantificazione adottato dai giudici del merito.
In definitiva, ritenuta l'attualità della sussistenza della propria legittimazione e del proprio interesse ad agire e a coltivare l'actio pauliana, parte appellante chiede, in parziale riforma della sentenza gravata, disporsi in proprio favore la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento delle unità immobiliari per cui è causa, con conseguente revoca dell'ordine di cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale.
pagina 6 di 11 Con due distinte comparse di costituzione, si costituivano nel giudizio d'appello e CP_1
ambedue dichiarando – in ragione del decisum e degli effetti dell'ordinanza, Controparte_2 intervenuta successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, con cui la
Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva a sua volta confermato la liquidazione del credito risarcitorio per danno endofamiliare così come operata dal primo
Giudice – di non proporre alcuna opposizione alle domande ex adverso formulate con l'atto di appello e conseguentemente domandando la compensazione delle spese di lite del grado.
All'udienza del 06.03.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 22.05.2025.
All'udienza del 22.05.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, i cui motivi si prestano a essere trattati congiuntamente, è fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
In estrema sintesi, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice – considerato l'intervenuto pagamento degli importi risarcitori riconosciuti nella sentenza di primo grado nel procedimento instaurato ex art. 269 c.c. e ritenuto che, fatta salva l'autonoma valutazione dei giudici di legittimità, la pretesa di risarcimento per la maggior somma di € 149.364,00 non avesse sufficiente probabilità di essere accolta – dichiarava la cessazione della materia del contendere nonostante il perdurare in capo all'attore in revocatoria, in pendenza del giudizio per cassazione, di una legittima aspettativa a vedersi riconosciuto un maggior credito.
Le doglianze formulate dall'appellante colgono nel segno, atteso che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 6.10.2023, n. 28141), con la conseguenza che risulta preclusa al giudice della revocatoria ogni valutazione in merito alla fondatezza del credito a tutela del quale è esperita l'actio pauliana, così come, a fortiori, qualsivoglia giudizio prognostico circa le conclusioni cui pagina 7 di 11 potrebbe pervenire, anche in sede di impugnazione per ciò che concerne il quantum, l'autorità giudiziaria a tal fine adita.
Ne deriva che, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, atteso il permanere in capo all'attore in revocatoria di una legittima aspettativa di maggior credito, in pendenza dell'accertamento giudiziale del quantum debeatur, ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, nell'ordinare la cancellazione della domanda giudiziale formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato da (al quale, per le ragioni già Parte_1
esposte, gli odierni appellati hanno peraltro dichiarato di aderire sin dalla propria costituzione nel presente grado di giudizio), previa revoca dell'ordine di cancellazione della domanda giudiziale azionata in primo grado, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto di trasferimento stipulato, in adempimento degli accordi assunti in Parte_1
sede di separazione consensuale tra coniugi, in data 22.12.2020, a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Monza, Repertorio N. 101089, Raccolta N. 42539, con il quale ha ceduto a CP_1 [...]
in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'appellante, le unità immobiliari meglio indicate CP_2
in dispositivo.
La circostanza che gli odierni appellati, sin dai propri atti costituivi nel presente grado di giudizio, abbiano dichiarato di non opporsi al gravame avversario, sostanzialmente aderendo allo stesso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza Parte_1
ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 20.08.2024, del
Tribunale di Monza, così provvede:
- revoca l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all'appellata sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 20.08.2024, del Tribunale di Monza;
- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1 dell'atto di trasferimento di unità immobiliari in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione consensuale tra coniugi, stipulato in data 22.12.2020, a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Monza, Repertorio N. 101089, Raccolta N. 42539 con il quale ha
[...] CP_1
ceduto a i seguenti beni immobili: Controparte_2
pagina 8 di 11 1) la piena proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di San
Leo, frazione Pietracuta, via Orti, costituita da:
- appartamento posto al primo piano di tre locali oltre servizio e balcone.
L'appartamento sopra descritto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di San
Leo come segue:
. foglio 3, mappale 618, sub. 8, via Orti snc, piano 1, categoria A/3, classe U, vani 3,5, superficie catastale mq. 52
- escluse aree scoperte mq. 50, Rendita Catastale euro 168,11.
TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro-Urbino - Registro
Particolare 4642 Registro Generale 6385 - Pubblico ufficiale Persona_1
Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI DIRITTI Pt_2
REALI A TITOLO GRATUITO - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo
Telematico
2) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà
alla cessionaria, delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Challand-Saint-Anselme, frazione Tilly:
- monolocale con servizi e balcone al piano terreno (primo fuori terra);
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Challand-Saint-
Anselme come segue:
. foglio 23, mappale 212, sub. 1, frazione Tilly, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq.41
- escluse aree scoperte mq.37, Rendita Catastale euro 187,22;
. foglio 23, mappale 212, sub. 8, frazione Quincod, piano S1, categoria C/6, classe U, metri quadrati 14, superficie catastale mq.15, Rendita Catastale euro 49,89.
TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Aosta – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare - Registro
Particolare 8241 Registro Generale 10853 - Pubblico ufficiale Persona_1
Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI DIRITTI Pt_2
REALI A TITOLO GRATUITO - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo
Telematico
pagina 9 di 11 3) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà alla cessionaria, dell'immobile sito in Comune di Muggiò, via Vittorio Alfieri n. 4, costituito da:
- appartamento posto al piano terreno di sei locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e veranda, con annessi cinque vani di cantina al piano interrato;
- appartamento al piano primo di quattro locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e balconi;
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato;
- un vano ad uso autorimessa al piano terreno, in corpo staccato;
con annessa porzione di area a giardino e cortile, accessoria e di pertinenza.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Muggiò come segue:
. foglio 22, mappale 236, sub. 1, via Vittorio Alfieri n. 4, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, vani 8,5, superficie catastale mq.187 - escluse aree scoperte mq.184, Rendita Catastale euro
943,82;
. foglio 22, mappale 236, sub. 2, via Vittorio Alfieri n. 4, piano 1, categoria A/7, classe 4, vani
6,5, superficie catastale mq.148 - escluse aree scoperte mq.148, Rendita Catastale euro 721,75;
. foglio 22, mappale 236, sub. 3, via Vittorio Alfieri n.4, piano S1, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 47, superficie catastale mq.50, Rendita Catastale euro 123,79;
. foglio 22, mappale 236, sub. 4, via Vittorio Alfieri n.4, piano T, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 17, superficie catastale mq.20, Rendita Catastale euro 44,78.
TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Ufficio Provinciale di Milano – Servizio di pubblicità immobiliare Milano 2 - Registro Particolare 98901 Registro Generale 153863 -
Pubblico ufficiale Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO Persona_1
TRA - CESSIONE DI DIRITTI REALI IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI Pt_2
DERIVANTI DA SEPARAZIONE CONSENSUALE - Nota disponibile in formato elettronico
- Presenza Titolo Telematico.
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione e l'annotazione della sentenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 28.05.2025
pagina 10 di 11 Il Presidente rel. ed. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel.
Anna Mantovani Consigliere
Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2866/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Alessia Bernardo e dall'Avv. Sara Germani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Limbiate (MB), Corso Milano n. 62
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Fontanesi, presso CP_1 C.F._2
lo studio del quale in Monza, Via Moriggia n. 4, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_2 C.F._3
Ardito, presso il cui studio in Monza, Largo Esterle n. 4, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2159/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 20.08.2024. pagina 1 di 11 CONCLUSIONI PER
Parte_1
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi tutti di fatto e di diritto dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2159/2024, emessa dal Tribunale di Monza, Sez. I Civile, in persona del Giudice Dott. Alessandro
Rossato, in data 19.08.2024 e pubblicata in data 20.08.2024 – Repert. n. 3252/2024 del 20.08.2024 - resa nel procedimento n. RG 3550/2021, così giudicare
Nel merito:
In parziale riforma della sentenza n. 2159/2024: A) accertare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, disporre la revocatoria in favore dell'appellante con conseguente dichiarazione di Parte_1 inefficacia nei suoi confronti, dell'atto di trasferimento di unità immobiliari in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione consensuale tra coniugi, stipulato in data 22.12.2020, a rogito del Dott. Notaio in Monza, Repertorio N. 101089, Raccolta N. 42539 con il quale Persona_1
ha ceduto a , in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'appellante, i CP_1 Controparte_2 seguenti beni immobili: 1) la piena proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di San Leo, frazione Pietracuta, via Orti, costituita da:
- appartamento posto al primo piano di tre locali oltre servizio e balcone. L'appartamento sopra descritto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Leo come segue:
. foglio 3, mappale 618, sub. 8, via Orti snc, piano 1, categoria A/3, classe U, vani 3,5, superficie catastale mq. 52
- escluse aree scoperte mq. 50, Rendita Catastale euro 168,11. TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro-Urbino - Registro Particolare 4642 Registro Generale 6385 - Pubblico ufficiale Reper-torio Persona_1
101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA VIVI - CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO
GRATUITO - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico
2) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà alla cessionaria, delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Challand-
Saint-Anselme, frazione Tilly:
- monolocale con servizi e balcone al piano terreno (primo fuori terra);
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Challand-Saint-Anselme come segue:
. foglio 23, mappale 212, sub. 1, frazione Tilly, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq.41
- escluse aree scoperte mq.37, Rendita Catastale euro 187,22;
. foglio 23, mappale 212, sub. 8, frazione Quincod, piano S1, categoria C/6, classe U, metri quadrati
14, superficie catastale mq.15, Rendita Catastale euro 49,89. TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Aosta – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare - Registro Particolare 8241
Registro Generale 10853 - Pubblico ufficiale Repertorio 101089/42539 del Persona_1
22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO - Nota Pt_2 disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 3) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà alla cessionaria, dell'immobile sito in Comune di Muggiò, via Vittorio Alfieri n. 4, costituito da: pagina 2 di 11 - appartamento posto al piano terreno di sei locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e veranda, con annessi cinque vani di cantina al piano interrato;
- appartamento al piano primo di quattro locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e balconi;
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato;
- un vano ad uso autorimessa al piano terreno, in corpo staccato;
con annessa porzione di area a giardino e cortile, accessoria e di pertinenza.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Muggiò come segue:
. foglio 22, mappale 236, sub. 1, via Vittorio Alfieri n. 4, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, vani 8,5, superficie catastale mq.187 - escluse aree scoperte mq.184, Rendita Catastale euro 943,82;
. foglio 22, mappale 236, sub. 2, via Vittorio Alfieri n. 4, piano 1, categoria A/7, classe 4, vani 6,5, superficie catastale mq.148 - escluse aree scoperte mq.148, Rendita Catastale euro 721,75;
. foglio 22, mappale 236, sub. 3, via Vittorio Alfieri n.4, piano S1, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 47, superficie catastale mq.50, Rendita Catastale euro 123,79;
. foglio 22, mappale 236, sub. 4, via Vittorio Alfieri n.4, piano T, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 17, superficie catastale mq.20, Rendita Catastale euro 44,78. TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Ufficio Provinciale di Milano – Servizio di pubblicità immobiliare Milano 2 - Registro Particolare 98901 Registro Generale 153863 - Pubblico ufficiale
Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI Persona_1 Pt_2
DIRITTI REALI IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DA SEPARAZIONE
CONSENSUALE - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico B) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione e l'annotazione dell'emananda sentenza. In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, instare, indicare prove e testi, diversamente concludere e di ogni altra migliore difesa.
In ogni caso: con conferma della sentenza impugnata in ordine alla condanna alla rifusione e alla liquidazione delle spese di lite del primo grado e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese ex art. 2, D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge del presente giudizio di appello”.
CONCLUSIONI PER
CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, nel merito: accertare e dichiarare che l'appellato non propone alcuna opposizione alle domande ex adverso formulate e provvedere in conseguenza. Spese del presente giudizio compensate”.
CONCLUSIONI PER
Controparte_2
“che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, prenda atto della formale inesistenza di opposizione dell'odierna appellata alla domanda proposta da controparte con l'atto di impugnazione e Voglia provvedere in conseguenza. Compensi e spese di giudizio compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 11 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
- rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
- dichiarava cessata la materia del contendere e conseguentemente ordinava ai Conservatori dei
Registri Immobiliari la cancellazione, a spese dei convenuti, della trascrizione della domanda azionata nel presente giudizio:
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro, Servizio pubblicità immobiliare di Urbino
Registro generale 2488 – registro particolare 1872, presentazione n. 7 del 29.4.2021
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Aosta, Servizio pubblicità immobiliare, Registro generale 4166 – registro particolare 3306, presentazione n. 22 del 29.4.2021
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano, Servizio pubblicità immobiliare di Milano
2, Registro generale 59444 – registro particolare 40393, presentazione n. 67 del 29.4.2021.
- in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, dichiarava tenute e condannava le parti convenute e , in solido tra di loro, alla rifusione in CP_1 Controparte_3 favore dell'attore delle spese di lite liquidate in euro 14.000,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege ed oltre ad euro
2.322,21 per spese esenti.
- rigettava ogni diversa domanda, eccezione, istanza.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e la di Parte_1 CP_1
lui moglie domandando la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento di Controparte_2
unità immobiliari in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione consensuale tra coniugi effettuato da in favore di risultante da rogito notarile N.101089 di rep. - CP_1 Controparte_2
N. 42539 di racc. del 22.12.2020 a firma del Notaio, Dott. perché effettuato in Persona_1 pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore esponeva di essere nato dall'unione tra e Parte_3
il quale, all'epoca già sposato con e padre di due figli, si era da sempre CP_1 Controparte_2
rifiutato di riconoscerlo, sicché, risultato vano ogni tentativo stragiudiziale di essere riconosciuto dal padre, aveva citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza al fine di Parte_1 CP_1
ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e il risarcimento del danno endofamiliare dallo stesso quantificato in € 149.364,00, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
A seguito della CTU biologica espletata nel corso della causa instaurata ai sensi dell'art. 269 c.c., con la quale veniva accertato il rapporto di filiazione tra le parti, e in prossimità della definizione della pagina 4 di 11 causa, fino a quel momento risultante proprietario di diversi immobili e titolare di CP_1
molteplici rapporti bancari, estingueva detti rapporti e si spogliava di tutti i propri immobili, cedendoli a titolo gratuito alla moglie, nell'ambito di una separazione consensuale ad avviso dell'attore simulata e finalizzata unicamente a eludere le legittime aspettative di credito dello stesso, risultando così integrati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2 contestando la sussistenza dei presupposti per il fruttuoso esperimento dell'actio pauliana e
[...]
conseguentemente domandando il rigetto delle pretese attoree.
Nelle more del giudizio di prime cure, con sentenza n. 1720/2021, pubblicata il 27.09.2021, il
Tribunale di Monza dichiarava padre biologico di , disponendo che CP_1 Parte_1
assumesse in aggiunta al cognome materno ” quello paterno ” Parte_1 Pt_1 CP_1
e condannando a corrispondere in favore di a titolo risarcitorio l'importo CP_1 Parte_1 di € 33.600,00, oltre agli interessi legali maturati dalla data della sentenza fino all'effettivo saldo.
In data 23.03.2022, interponevano gravame avverso tale sentenza con riguardo Parte_1
alla quantificazione del risarcimento, e censurando il capo della pronuncia in cui il CP_1
Tribunale aveva ritenuto assolto l'onere della prova incombente sulla parte attrice relativamente alla consapevolezza da parte del convenuto del rapporto di paternità.
Con sentenza n. 2659/2023, pubblicata in data 14.09.2023, la Corte d'Appello di Milano rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso detta ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione, rimasto Parte_1
pendente per tutta la durata del giudizio di primo grado da cui ha originato il presente giudizio d'appello.
Con sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 20.08.2024 e qui appellata, il Tribunale di Monza, considerata l'evoluzione del processo instaurato ai sensi dell'art. 269 c.c., nonché l'intervenuto pagamento, da parte di in favore del figlio degli importi risarcitori CP_1 Parte_1 riconosciuti nella sentenza di primo grado di quel giudizio e ritenuto altresì che, fatta salva l'autonoma valutazione dei giudici di legittimità, la pretesa di risarcimento per la maggior somma di € 149.364,00 non avesse sufficiente probabilità di essere accolta nel parallelo giudizio sulla paternità, dichiarava cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale”, condannava le parti convenute alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame , affidandosi Parte_1
a due distinti motivi.
pagina 5 di 11 I. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo invero non condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui il pagamento degli importi riconosciuti dalla sentenza di primo grado nel giudizio ex art. 269 c.c., seppur in pendenza del relativo giudizio di Cassazione, avrebbe fatto venir meno l'interesse ad agire dell'attore odierno appellante.
All'opposto, in base alla prospettazione di parte appellante, attualmente la stessa conserverebbe una legittima aspettativa di maggior credito, con la conseguenza che l'interesse ad agire di sarebbe ancora attuale e destinato a permanere sino al Parte_1
passaggio in giudicato della decisione circa il credito da questi vantato nei confronti del padre naturale a titolo di risarcimento del danno endofamiliare.
Dall'asserita erroneità della dichiarazione di cessazione della materia del contendere discenderebbe altresì l'erroneità del capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, così pregiudicando la garanzia del creditore prima del passaggio in giudicato in ordine alla sua legittima aspettativa di maggior credito, esponendolo al rischio di subire un pregiudizio per effetto delle eventuali successive vicende delle unità immobiliari già attinte dall'actio pauliana.
II. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la pretesa di risarcimento per la maggior somma di €
149.364,00 non avesse sufficiente probabilità di essere accolta nel parallelo giudizio sulla paternità.
Ad avviso di parte appellante, il Giudice di prime cure sarebbe andato oltre l'oggetto della valutazione a lui demandata dalla legge nel giudizio per revocatoria, limitato all'esistenza, in funzione legittimante, della pretesa creditoria e non al suo quantum.
La fallacia di tale giudizio emergerebbe proprio laddove lo stesso primo Giudice ha sottolineato che il giudizio di legittimità potrebbe avere conclusioni diverse da quelle che lo stesso ha reputato di poter prevedere (“fatta salva, all'evidenza, l'autonoma valutazione dei Giudici di legittimità”), così esplicitamente ammettendo che la Suprema Corte possa ritenere errato il criterio di quantificazione adottato dai giudici del merito.
In definitiva, ritenuta l'attualità della sussistenza della propria legittimazione e del proprio interesse ad agire e a coltivare l'actio pauliana, parte appellante chiede, in parziale riforma della sentenza gravata, disporsi in proprio favore la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento delle unità immobiliari per cui è causa, con conseguente revoca dell'ordine di cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale.
pagina 6 di 11 Con due distinte comparse di costituzione, si costituivano nel giudizio d'appello e CP_1
ambedue dichiarando – in ragione del decisum e degli effetti dell'ordinanza, Controparte_2 intervenuta successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, con cui la
Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva a sua volta confermato la liquidazione del credito risarcitorio per danno endofamiliare così come operata dal primo
Giudice – di non proporre alcuna opposizione alle domande ex adverso formulate con l'atto di appello e conseguentemente domandando la compensazione delle spese di lite del grado.
All'udienza del 06.03.2025, il Presidente istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., fissando a tal fine l'udienza collegiale del 22.05.2025.
All'udienza del 22.05.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, i cui motivi si prestano a essere trattati congiuntamente, è fondato e merita pertanto accoglimento per le ragioni che seguono.
In estrema sintesi, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice – considerato l'intervenuto pagamento degli importi risarcitori riconosciuti nella sentenza di primo grado nel procedimento instaurato ex art. 269 c.c. e ritenuto che, fatta salva l'autonoma valutazione dei giudici di legittimità, la pretesa di risarcimento per la maggior somma di € 149.364,00 non avesse sufficiente probabilità di essere accolta – dichiarava la cessazione della materia del contendere nonostante il perdurare in capo all'attore in revocatoria, in pendenza del giudizio per cassazione, di una legittima aspettativa a vedersi riconosciuto un maggior credito.
Le doglianze formulate dall'appellante colgono nel segno, atteso che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 6.10.2023, n. 28141), con la conseguenza che risulta preclusa al giudice della revocatoria ogni valutazione in merito alla fondatezza del credito a tutela del quale è esperita l'actio pauliana, così come, a fortiori, qualsivoglia giudizio prognostico circa le conclusioni cui pagina 7 di 11 potrebbe pervenire, anche in sede di impugnazione per ciò che concerne il quantum, l'autorità giudiziaria a tal fine adita.
Ne deriva che, nel caso di specie, il Giudice di prime cure, atteso il permanere in capo all'attore in revocatoria di una legittima aspettativa di maggior credito, in pendenza dell'accertamento giudiziale del quantum debeatur, ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, nell'ordinare la cancellazione della domanda giudiziale formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Pertanto, in accoglimento dell'appello spiegato da (al quale, per le ragioni già Parte_1
esposte, gli odierni appellati hanno peraltro dichiarato di aderire sin dalla propria costituzione nel presente grado di giudizio), previa revoca dell'ordine di cancellazione della domanda giudiziale azionata in primo grado, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di dell'atto di trasferimento stipulato, in adempimento degli accordi assunti in Parte_1
sede di separazione consensuale tra coniugi, in data 22.12.2020, a rogito del Dott. Persona_1
Notaio in Monza, Repertorio N. 101089, Raccolta N. 42539, con il quale ha ceduto a CP_1 [...]
in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'appellante, le unità immobiliari meglio indicate CP_2
in dispositivo.
La circostanza che gli odierni appellati, sin dai propri atti costituivi nel presente grado di giudizio, abbiano dichiarato di non opporsi al gravame avversario, sostanzialmente aderendo allo stesso, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza Parte_1
ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 20.08.2024, del
Tribunale di Monza, così provvede:
- revoca l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all'appellata sentenza n. 2159/2024, pubblicata in data 20.08.2024, del Tribunale di Monza;
- dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1 dell'atto di trasferimento di unità immobiliari in adempimento degli accordi assunti in sede di separazione consensuale tra coniugi, stipulato in data 22.12.2020, a rogito del Dott. Per_1
Notaio in Monza, Repertorio N. 101089, Raccolta N. 42539 con il quale ha
[...] CP_1
ceduto a i seguenti beni immobili: Controparte_2
pagina 8 di 11 1) la piena proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di San
Leo, frazione Pietracuta, via Orti, costituita da:
- appartamento posto al primo piano di tre locali oltre servizio e balcone.
L'appartamento sopra descritto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di San
Leo come segue:
. foglio 3, mappale 618, sub. 8, via Orti snc, piano 1, categoria A/3, classe U, vani 3,5, superficie catastale mq. 52
- escluse aree scoperte mq. 50, Rendita Catastale euro 168,11.
TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro-Urbino - Registro
Particolare 4642 Registro Generale 6385 - Pubblico ufficiale Persona_1
Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI DIRITTI Pt_2
REALI A TITOLO GRATUITO - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo
Telematico
2) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà
alla cessionaria, delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Challand-Saint-Anselme, frazione Tilly:
- monolocale con servizi e balcone al piano terreno (primo fuori terra);
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Challand-Saint-
Anselme come segue:
. foglio 23, mappale 212, sub. 1, frazione Tilly, piano T, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq.41
- escluse aree scoperte mq.37, Rendita Catastale euro 187,22;
. foglio 23, mappale 212, sub. 8, frazione Quincod, piano S1, categoria C/6, classe U, metri quadrati 14, superficie catastale mq.15, Rendita Catastale euro 49,89.
TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Aosta – Ufficio Provinciale – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare - Registro
Particolare 8241 Registro Generale 10853 - Pubblico ufficiale Persona_1
Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO TRA - CESSIONE DI DIRITTI Pt_2
REALI A TITOLO GRATUITO - Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo
Telematico
pagina 9 di 11 3) la quota indivisa di metà che al cedente compete, spettando la restante quota indivisa di metà alla cessionaria, dell'immobile sito in Comune di Muggiò, via Vittorio Alfieri n. 4, costituito da:
- appartamento posto al piano terreno di sei locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e veranda, con annessi cinque vani di cantina al piano interrato;
- appartamento al piano primo di quattro locali oltre cucina, doppi servizi, disimpegno e balconi;
- un vano ad uso autorimessa al piano interrato;
- un vano ad uso autorimessa al piano terreno, in corpo staccato;
con annessa porzione di area a giardino e cortile, accessoria e di pertinenza.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Muggiò come segue:
. foglio 22, mappale 236, sub. 1, via Vittorio Alfieri n. 4, piano T-S1, categoria A/7, classe 4, vani 8,5, superficie catastale mq.187 - escluse aree scoperte mq.184, Rendita Catastale euro
943,82;
. foglio 22, mappale 236, sub. 2, via Vittorio Alfieri n. 4, piano 1, categoria A/7, classe 4, vani
6,5, superficie catastale mq.148 - escluse aree scoperte mq.148, Rendita Catastale euro 721,75;
. foglio 22, mappale 236, sub. 3, via Vittorio Alfieri n.4, piano S1, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 47, superficie catastale mq.50, Rendita Catastale euro 123,79;
. foglio 22, mappale 236, sub. 4, via Vittorio Alfieri n.4, piano T, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 17, superficie catastale mq.20, Rendita Catastale euro 44,78.
TRASCRIZIONE del 30/12/2020 presso l'Ufficio Provinciale di Milano – Servizio di pubblicità immobiliare Milano 2 - Registro Particolare 98901 Registro Generale 153863 -
Pubblico ufficiale Repertorio 101089/42539 del 22/12/2020 - ATTO Persona_1
TRA - CESSIONE DI DIRITTI REALI IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI Pt_2
DERIVANTI DA SEPARAZIONE CONSENSUALE - Nota disponibile in formato elettronico
- Presenza Titolo Telematico.
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente la trascrizione e l'annotazione della sentenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 28.05.2025
pagina 10 di 11 Il Presidente rel. ed. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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